Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2016 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 1 maggio 2016 |
Traforo autostradale del Frejus. Approvazione variante al progetto definitivo per l'apertura al traffico della galleria di sicurezza. (Delibera n. 14/2016). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare: l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i.; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163/2006; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta in allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi», l'infrastruttura «Traforo di sicurezza del Frejus» e la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento Gazzetta Ufficiale n. 1/2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Traforo di sicurezza del Frejus», l'intervento «Traforo di sicurezza del Frejus (parte italiana e lato Italia)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e s.m.i.; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, cosi' come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011); Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) e vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 6-quinquies istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo (c.d. Fondo Infrastrutture) per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale, all'art. 18 dispone che questo Comitato assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e s.m.i., al suddetto Fondo infrastrutture; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il FAS sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Viste le delibere 26 giugno 2009, n. 43 (Gazzetta Ufficiale n. 32/2010), 13 maggio 2010, n. 22 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2010) e 20 gennaio 2012, n. 6 (Gazzetta Ufficiale n. 88/2012), con le quali questo Comitato ha rispettivamente: approvato il progetto definitivo del «Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza» ed assegnato all'intervento un contributo in conto capitale pari a 30 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate da questo Comitato con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, a favore del sopracitato Fondo infrastrutture; si e' espresso, con prescrizioni, sullo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Societa' Italiana per il Traforo del Frejus S.p.A.; ha revocato e contestualmente riassegnato all'opera, a valere sul FSC, il contributo di 30 milioni di euro gia' assegnato con la suddetta delibera n. 43/2009; Viste le note 15 ottobre 2015, n. 38177, 22 dicembre 2015, n. 14078, 3 febbraio 2016, n. 1684, 17 marzo 2016, n. 4483, 25 marzo 2016, n. 5081, e le note acquisite al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 16 ottobre 2015, nn. 4285 e 4286 e 8 marzo 2016, n. 1306, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza - Diametro 8 m. Proposta di approvazione della variante del progetto definitivo per l'apertura al traffico della Galleria di Sicurezza» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Viste le note 24 marzo 2016, n. 8341, e 1° aprile 2016, n. 8938, con le quali il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ha fornito chiarimenti istruttori in merito al suddetto argomento; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: che in conseguenza di un incendio verificatosi nel novembre 2010, la Commissione Intergovernativa per il Tunnel transfrontaliero del Frejus (CIG), nella seduta del 20 maggio 2011, riprendendo le raccomandazioni del Comitato di sicurezza che avevano evidenziato i comportamenti di natura imprevedibile degli utenti comportavano e i relativi rischi, chiese al GEF (Groupement d'Exploitation du Frejus - Gruppo per la Gestione del Frejus) e alle societa' concessionarie di gestione del traforo, SITAF S.p.A. (Societa' Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus per Azioni) per la parte italiana e SFTRF (Societe Française du Tunnel Routier du Frejus) per la parte francese, di effettuare studi per i miglioramenti e le modifiche organizzative, tecniche, impiantistiche, di mezzi e di infrastrutture idonee a ridurre o evitare i suddetti rischi; che le societa' concessionarie hanno successivamente sottoposto al Comitato di sicurezza il progetto di trasformazione della galleria di sicurezza in tunnel carrabile per separare i flussi di circolazione, cosa che avrebbe permesso di ridurre i rischi indotti da comportamenti inadeguati degli utenti e migliorare la sicurezza dell'opera; che il Comitato di sicurezza, a seguito di istruttoria, nella seduta del 26 settembre 2012, ha espresso il proprio parere favorevole al progetto, proponendolo quindi alla approvazione della CIG; che la CIG in data 11 ottobre 2012, preso atto del parere del Comitato di sicurezza, ha approvato il progetto di adeguamento della galleria di sicurezza per la sua apertura al traffico; che in data 3 dicembre 2012 il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana ed il Ministro delegato in carico dei trasporti, del mare e della pesca della Repubblica francese, preso a loro volta atto del parere favorevole della CIG, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta invitando le societa' concessionarie a procedere alla trasformazione dell'opera; sotto l'aspetto tecnico: che il progetto di variante prevede l'apertura al traffico della galleria di sicurezza, ora limitata all'uso dei servizi di soccorso e manutenzione, in una sola corsia di marcia nel senso Italia-Francia, e l'utilizzo del traforo attuale ad una sola corsia di marcia nel senso Francia-Italia; che gli adattamenti necessari all'apertura al traffico della galleria di sicurezza sono principalmente: adeguamento del sistema di ventilazione al fine di consentire la portata d'aria necessaria in galleria; nuovo GTC (sistema di Esercizio Tecnico Centralizzato) per la gestione delle due gallerie; aggiunta all'interno della galleria degli impianti necessari per l'apertura al traffico tra cui segnaletica, illuminazione, video, rilevamento incendio, rete SOS, rete antincendio; adeguamento delle stazioni tecniche per il contenimento di materiale aggiuntivo; aggiunta di una SAS (filtro in pressione) in ogni rifugio lato galleria; aumento da 5 a 9 del numero di by-pass carrabili; analisi del trasferimento degli impianti attuali dei locali tecnici del traforo (PHT) alle nuove stazioni tecniche della galleria; riorganizzazione della piattaforma italiana nella nuova configurazione; che il suddetto progetto non comporta modifiche al diametro di scavo della galleria e non ha altre finalita' al di fuori del potenziamento della sicurezza del traforo e dei suoi utenti, senza aumentare la capacita' di traffico dell'opera, che sara' sottoposto a limitazione; che non sono previste attivita' esterne alle aree di intervento di cui al progetto definitivo approvato con la citata delibera n. 43/2009 e pertanto non sono previste modifiche di localizzazione ne' dell'opera principale ne' delle opere connesse, ne' risulta necessaria l'acquisizione di nuove aree; che, con nota 25 marzo 2016, n. 3170, SITAF S.p.A. ha confermato che i siti programmati sul territorio italiano per la sistemazione del materiale di scavo non sono piu' necessari e non verranno piu' attivati; sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: che la conferenza di servizi sulla variante in esame si e' tenuta il 6 giugno 2013; che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con determina direttoriale 22 aprile 2014, n. 11597, certifica la non assoggettabilita' della suddetta variante alla procedura di Valutazione di impatto ambientale; che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con nota 12 novembre 2013, n. 29420, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla variante al progetto definitivo, confermato dalla nota 30 aprile 2014, n. 11075; che la Regione Piemonte, con deliberazione di giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 10-1049, ha espresso parere favorevole con prescrizioni sulla variante in esame; che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con nota 18 dicembre 2015, n. 9536, ha riscontrato che non emergono elementi per ulteriori valutazioni rispetto a quanto gia' rilevato sul progetto definitivo; sotto l'aspetto attuativo: che il soggetto aggiudicatore e' SITAF S.p.A.; che il cronoprogramma di progetto prevede l'apertura al traffico della galleria in data 30 aprile 2019; che il CUP assegnato all'opera e' H31B01000250008; sotto l'aspetto economico: che la variante comporta una maggior spesa di competenza italiana pari a 71.884.337,72 euro al netto dell'IVA; che quindi la spesa complessiva per realizzare tutte le opere di competenza italiana risulta pari a 276.187.720,68 euro, di cui 201.483.901,58 euro per progettazioni, lavori e oneri per la sicurezza e 74.703.819,1 euro per somme a disposizione; che il suddetto limite di spesa e' comprensivo della valorizzazione delle prescrizioni poste da amministrazioni ed enti coinvolti nei rispettivi pareri e che nessuna di queste comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti nel quadro economico; che la spesa complessiva e' individuata dal piano economico finanziario di convalida predisposto dalla concessionaria SITAF S.p.A. ed approvato dalla Commissione intergovernativa, che individua i costi al netto degli effettivi ribassi scaturiti all'esito delle procedure di affidamento della parte di opera gia' appaltata, mentre per le opere ancora da appaltare il costo considera un ribasso d'asta presunto del 15 per cento; che il suddetto piano economico finanziario di convalida tiene conto: delle tariffe autostradali gia' definite dalla delibera n. 43/2009; del contributo pubblico di 30 milioni di euro gia' assegnato dalla delibera n. 43/2009 e confermato con delibera n. 6/2012; delle ulteriori tariffe autostradali stabilite dalla CIG con nota 21 aprile 2015 a firma dei Presidenti delle delegazioni italiana e francese, sulla base del rapporto del 14 aprile 2015 dei rappresentanti dei rispettivi Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede un incremento tariffario annuo dello 0,95 per cento da applicare a tutti i veicoli, oltre alla media delle inflazioni, per gli anni dal 2016 al 2020; che pertanto non risulta necessario un ulteriore contributo pubblico a copertura finanziaria del costo della variante; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la nota 1° maggio 2016, n. 2182, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;
Delibera: 1. Approvazione variante. 1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 e 27, del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare dell'art. 169, commi 3 e 5 del decreto legislativo n. 163/2006, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., e' approvata, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, la variante di cui in premesse all'intervento «Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza», il cui progetto definitivo e' stato approvato con la delibera n. 43/2009, e cosi' composta: adeguamento del sistema di ventilazione al fine di consentire la portata d'aria necessaria nell'attuale galleria di sicurezza; nuovo GTC (sistema di Esercizio Tecnico Centralizzato) per la gestione delle due gallerie; aggiunta all'interno della galleria degli impianti necessari per l'apertura al traffico tra cui segnaletica, illuminazione, video, rilevamento incendio, rete SOS, rete antincendio; adeguamento delle stazioni tecniche per il contenimento di materiale aggiuntivo; aggiunta di una SAS (filtro in pressione) in ogni rifugio lato galleria; aumento da 5 a 9 del numero di by-pass carrabili; analisi del trasferimento degli impianti attuali dei locali tecnici del traforo (PHT) alle nuove stazioni tecniche della galleria; riorganizzazione della piattaforma italiana nella nuova configurazione; 1.2 La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.3 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di 276.187.720,68 euro, al netto di IVA, costituisce il limite di spesa dell'intervento «Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza», comprensivo della variante approvata al punto 1.1. 1.4 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1, cui e' subordinata l'approvazione della variante, sono riportate nell'Allegato 1, che e' parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. Le prescrizioni che prevedevano autorizzazioni successive di enti o amministrazioni, escluse la n. 20 e 21, sono riformulate in modo da non prevedere esplicitamente nuove autorizzazioni da rilasciare. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.3. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.5 La copertura finanziaria dell'intero intervento «Traforo autostradale del Frejus - Galleria di sicurezza», comprensivo della variante approvata al punto 1.1, e' cosi' articolata: tariffe autostradali gia' definite dalla delibera n. 43/2009; contributo pubblico di 30 milioni di euro gia' assegnato dalla delibera n. 43/2009 e confermato con delibera n. 6/2012; incremento tariffario annuo dello 0,95 per cento da applicare a tutti i veicoli, oltre alla media delle inflazioni, sugli anni dal 2016 al 2020. 1.6 I siti in Italia per il conferimento del materiale di risulta dallo scavo non fanno parte della variante approvata al punto 1.1 e non verranno piu' utilizzati essendo il materiale gia' in territorio francese. 2. Disposizioni finali. 2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la variante di cui al precedente punto 1.1. 2.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato Allegato 1. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 2.3 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto Allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 2.4 Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di cui al punto 1.1 dovra' essere stipulato apposito Protocollo di legalita' tra la Prefettura competente UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale, ai sensi della delibera n. 62/2015, punto 3.1. 2.5 Ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, articoli 5, 6 e 7, e in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, il soggetto aggiudicatore dell'opera dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999. 2.6 Ai sensi della richiamata delibera n. 15/2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 2.7 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 1° maggio 2016
Il Presidente: Renzi Il Segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1943
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| Allegato 1
Traforo autostradale del Frejus. Approvazione variante al progetto definitivo per l'apertura al traffico della galleria di sicurezza Prescrizioni
1. La Societa' SITAF S.p.A. deve prevedere che nel Quadro economico del progetto esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti. In tal senso il proponente avra' cura di prendere visione ed attenersi a quanto indicato in materia dalla competente Direzione generale archeologia con la circolare n. 10 del 15 giugno 2012 (prot. n. 6548), consultabile sul sito istituzionale della medesima all'indirizzo www.archeologia.beniculturali.it. (Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo MIBACT). 2. La Societa' SITAF S.p.A. deve comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti gli interventi previsti, compresi quelli di impianto dei relativi cantieri, alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee. (MIBACT). 3. La Societa' SITAF S.p.A. deve comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici prima dell'inizio di tutti gli interventi previsti, compresi quelli di impianto dei relativi cantieri, il nominativo della universita' o ditta specializzata incaricata della sorveglianza archeologica in corso d'opera. (MIBACT). 4. L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entita' siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri da realizzarsi fino all'affioramento degli strati naturali) dovra' essere seguito costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso universita' o ditte archeologiche specializzate esterne al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le quali prestazioni saranno a carico della Societa' SITAF S.p.A.) e realizzate, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso degli scavi e che possano determinare l'avvio, a carico della Societa' SITAF S.p.A., di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive della competente Soprintendenza archeologica del Piemonte, con la quale pertanto manterranno costanti contatti. (MIBACT). 5. Si prescrive che gli scavi archeologici esplorativi non vengano compiuti durante i periodi di massime precipitazioni atmosferiche o nel quale lo sviluppo stagionale della vegetazione impedisca una concreta visibilita' del terreno, che potrebbero di conseguenza causare ostacolo ad una corretta esplorazione del sottosuolo. (MIBACT). 6. I siti archeologici eventualmente individuati durante le opere di scavo di cui alle prescrizioni nn. 4 e 5 dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico. (MIBACT). 7. Qualsiasi opera di scavo superficiale che possa compromettere l'eventuale stratigrafia archeologica ed eventualmente introdotta in variante agli elaborati progettuali presentati, sara' soggetta ad apposita valutazione della Soprintendenza archeologica del Piemonte e all'assistenza archeologica di cui alle prescrizioni nn. 4, 5 e 6. (MIBACT). 8. Si prescrive ai sensi dell'art. 90, «Scoperte fortuite», del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale se ne ravvisera' la necessita', chiedera' l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione e conservazione dei resti sepolti. (MIBACT). 9. Sulla base delle risultanze di quanto richiesto nelle prescrizioni dal n. 4 al n. 8, la competente Soprintendenza per i beni archeologici puo' chiedere sulle aree oggetto di approfondimento, indagini di scavo in estensione, ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; tali indagini dovranno essere eseguite, ai sensi della norma citata, ad integrazione della progettazione gia' presentata. (MIBACT). 10. In corso d'opera e prima della loro installazione saranno prodotte alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici esaustive campionature di tutte le opere di finitura degli interventi previsti dal progetto in esame (per esempio: pannelli di facciata, bugne d'ingresso in galleria, pavimentazioni ed asfalti, etc.). Nella medesima occasione saranno verificate e quindi definite anche le relative garanzie di mantenimento e le modalita' di manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza di quanto realizzato. (MIBACT). 11. Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel progetto definitivo e quindi nel progetto esecutivo di ottemperanza dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi. (MIBACT). 12. In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. (MIBACT). 13. La Societa' SITAF S.p.A. deve dichiararsi disponibile in fase di realizzazione dell'opera principale come anche dei relativi cantieri a porre in opera qualsiasi ulteriore intervento di eliminazione o mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale, oggi non determinabili in base alla documentazione progettuale fornita, qualora cio' fosse richiesto dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, anche su indicazione delle competenti Soprintendenze di settore. (MIBACT). 14. Tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura, sia di tipo vegetazionale che edile, dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualita' paesaggistiche dei luoghi interessati. (MIBACT). 15. Gli interventi vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze o il recupero di quelle esistenti sono soggetti all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle stesse essenze entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. (MIBACT). 16. La Societa' SITAF S.p.A. entro sei mesi dal completamento degli interventi valutati con la presente procedura, anche al termine di eventuali singoli lotti funzionali, deve consegnare alle Soprintendenze di settore territorialmente competenti e alla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, una relazione adeguatamente illustrata da fotografie ed elaborati grafici, con la quale si dara' conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate con il parere del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. (MIBACT). 17. In fase esecutiva siano realizzate delle indagini secondo il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 al fine della caratterizzazione della risposta sismica locale, procedendo attraverso uno studio di sito e non mediante approccio semplificato di cui al par. 3.2.2, e aggiornando tutte le verifiche geotecniche in base ai parametri desunti. (Regione Piemonte). 18. In fase esecutiva effettuare uno studio della pericolosita' del versante a monte degli interventi individuando le eventuali azioni correttive a tutela dell'opera e delle maestranze impiegate nel corso dei lavori. (Regione Piemonte). 19. In fase esecutiva le campionature delle opere di finitura esterna del complesso edilizio, richieste dalla Soprintendenza, siano accompagnate da puntuali approfondimenti relativi agli effetti cromatici delle parti a vista degli edifici, degli imbocchi al tunnel, del bastione e tutte le opere di sostegno del terreno, ecc., tramite un attento studio inerente le tonalita', di colore, volto a limitare la percezione visiva del costruito e garantire un corretto rapporto cromatico in coerenza con l'ambito circostante. Tali aggiornamenti progettuali dovranno essere oggetto di valutazione paesaggistica, previo parere della Soprintendenza, anche ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004. (Regione Piemonte). 20. Dovra' essere richiesta al Settore OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino la concessione demaniale ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e del DPGR n. 14/R del 6 dicembre 2004 per il nuovo ponte sul T. Rochemolles, di accesso alla seconda canna, e per i due manufatti di scarico. (Regione Piemonte). 21. Nessuna variazione alle opere idrauliche potra' essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino. (Regione Piemonte). 22. Dovranno essere accuratamente eseguiti i calcoli di verifica strutturale di tutte le opere previste, nel riguardi di tutti i carichi strutturali di progetto, ai sensi delle Norme tecniche sulle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008). (Regione Piemonte). 23. Le spalle del nuovo ponte di accesso alla seconda canna, il nuovo muro in calcestruzzo armato (c.a.) in destra orografica ed i manufatti di protezione in corrispondenza delle tubazioni di scarico previste in progetto, dovranno avere un piano di appoggio delle fondazioni posto a quota inferiore di almeno 1.0 m rispetto alle quote piu' depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate; anche le nuove opere di protezione in massi di cava, in corrispondenza delle spalle del nuovo ponte e del nuovo muro in c.a. dovranno avere un piano di appoggio dei massi posto a quota inferiore di almeno 1,00 m rispetto alle quote piu' depresse di fondo alveo sistemato nelle sezioni trasversali interessate. (Regione Piemonte). 24. I massi costituenti la opere di protezione dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzia di stabilita'; non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava; dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva ne' lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8 q.li; inoltre, dovra' essere verificata analiticamente l'idoneita' della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza. (Regione Piemonte). 25. Il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovra' essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimita' delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente da demolizioni di manufatti esistenti dovra' essere asportato dall'alveo o conferito in discarica. (Regione Piemonte). 26. Le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile del danni eventualmente cagionati. (Regione Piemonte). 27. Durante la costruzione delle opere non dovra' essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua. (Regione Piemonte). 28. E' a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'amministrazione regionale da qualunque responsabilita' in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. (Regione Piemonte). 29. Il parere si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilita' della Regione Piemonte in ordine alla stabilita' dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previo parere del Settore OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino. (Regione Piemonte). 30. Il soggetto richiedente dovra' mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previo parere del Settore OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino. (Regione Piemonte). 31. Il parere e' accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilita' civile e penale del soggetto richiedente, il quale terra' l'amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e rispondera' di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere. (Regione Piemonte). 32. Il Committente dell'opera dovra' comunicare al Settore OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Torino, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonche' il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovra' inviare dichiarazione del direttore del lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato. (Regione Piemonte).
Raccomandazioni
1. Qualora emergano a carico delle popolazioni profili di rischio, sia naturali che antropici, derivanti dall'esecuzione delle opere in progetto, la societa' proponente si deve relazionare con il sindaco, in quanto autorita' di protezione civile ai sensi della legge n. 100/2012 e legge regionale n. 7/2003, in modo che tali rischi siano opportunamente valutati e adeguatamente contrastati nell'ambito della pianificazione comunale di protezione civile. (Regione Piemonte).
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