Estratto determinazione V&A n. 1178/2016 del 1° luglio 2016
Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale «OXALIPLATINO SANDOZ GMBH». Sono autorizzate le seguenti variazioni: l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Oxaliplatino Sandoz GMBH» e' rinnovata, dalla data del rinnovo europeo, 19 marzo 2012, con validita' illimitata. Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo e delle etichette, in accordo al prodotto di riferimento e al QRD template, relativamente al medicinale «Oxaliplatino Sandoz GMBH» nelle seguenti forme e confezioni: 037876012 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 mg; 037876024 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg; 037876036 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 150 mg. Procedura: DK/H/1774/001/R/001 e DK/H/1774/001/1B/021. Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.
Stampati
1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura. 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
|