Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2016 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
Art. 1
Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», e' sostituito dal seguente:
«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 2 dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1° febbraio 1963), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. La regione comprende i territori delle attuali
province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.
La regione ha per capoluogo la citta' di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera
nazionale, la regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma
approvato con decreto del Presidente della Repubblica.".

 
Art. 2
Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Citta' metropolitane,».


Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 7 del citato Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 7. La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei
prestiti indicati nell'art. 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di
Citta' metropolitane, ed alla modificazione della loro
circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni
interessate.".

 
Art. 3
Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».


Note all'art. 3:
- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla
Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta'
metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni
amministrative.

 
Art. 4

Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del
1963

1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.
3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».


 
Art. 5
Modifica all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «il 25º anno di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore eta'».


Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 15 del citato Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 15. Sono elettori del Consiglio regionale gli
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che
abbiano compiuto la maggiore eta' il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio
regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un
Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero
di membro del Parlamento europeo.".

 
Art. 6
Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».


Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 27 del citato Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 27. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto
forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla
Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in
numero non inferiore a 5.000.";

 
Art. 7
Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane».


Note all'art. 7:
- Il testo del primo comma dell'articolo 51 del citato
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 51. Le entrate della Regione sono anche
costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi
propri che essa ha la facolta' di istituire con legge
regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e
dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane.";

 
Art. 8
Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».


Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 54 del citato Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 54. Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni,
anche nella forma di Citta' metropolitane, al
raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle
funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale puo'
assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della
Regione.

 
Art. 9

Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del
1963

1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e' sostituito dal seguente: «Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».


 
Art. 10
Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».


Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 62 dello Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 62. Il Commissario del Governo nella Regione,
oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente
Statuto:
1) coordina, in conformita' alle direttive governative,
l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei
Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, delle
funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi
ai Capi delle rispettive Amministrazioni;
3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e
la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti
disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato,
i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla
Regione.
Al Commissario del Governo devono essere inviate
tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale
gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonche'
copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio
regionale.".

 
Art. 11
Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963

1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;
b) il quarto comma e' abrogato.


Note all'art. 11:
- Il testo dell'articolo 66 del citato Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 66. Con le norme da emanarsi nei modi previsti
dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla
prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito,
nell'ambito della provincia di Udine, un circondario
corrispondente al territorio attualmente soggetto alla
giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio
dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento
di funzioni amministrative.
Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica
attribuzione di competenza, in detto circondario, gli
uffici statali non trasferibili all'Amministrazione
regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione
dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei
lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e
quelli degli enti parastatali.
La Regione decentra in detto circondario i suoi
uffici.".

 
Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi gia' in carica.
2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, anche nella forma di citta' metropolitane, o alla regione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti, e la successione nei rapporti giuridici.
3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa previgente.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 luglio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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