Gazzetta n. 184 del 8 agosto 2016 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II |
DECRETO RETTORALE 13 luglio 2016 |
Modifiche allo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, relativa all'«Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto il vigente Statuto di questa Universita' emanato - ai sensi della sopra citata legge n. 240/2010 - con decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012 e successivamente modificato con decreti rettorali numeri 2897 del 4 settembre 2013; 451 del 14 febbraio 2014 e 2175 del 17 giugno 2015; Visto in particolare l'art. 58 del suddetto Statuto; Vista la delibera n. 58 del 4 aprile 2016 con la quale il Consiglio di amministrazione, a voti unanimi, ha espresso parere favorevole in merito alla modifica e integrazione degli articoli 6, 14, 19, 23 e 24 del vigente Statuto di Ateneo; Vista la delibera n. 22 del 5 aprile 2016 con la quale il Senato accademico, a voti unanimi, ha approvato la modifica e integrazione degli articoli 6, 14, 19, 23 e 24 del vigente Statuto di Ateneo; Visto il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca reso ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/89 con nota prot. Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 8053 del 17 giugno 2016 ed acquisito al protocollo di Ateneo con n. 59157 del 20 giugno 2016; Preso atto di quanto disposto dall'art. 9, rubricato «Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici», del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114;
Decreta:
Art. 1
Il vigente Statuto di questa Universita' e' modificato ed integrato limitatamente agli articoli 6, comma 5; 14, comma 2, lettera m); 19, comma 2; 23, comma 6, e 24, comma 6 come nei testi riformulati, di seguito riportati: Art. 6, comma 5: (Omissis) 5. L'universita' e' rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato ovvero da legali interni iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. L'universita' puo' altresi' avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro nei limiti e con le modalita' previste da apposito regolamento di Ateneo. Resta ferma la rappresentanza e difesa in giudizio dell'universita' da parte di propri funzionari nei casi previsti dalla legge.; Art. 14, comma 2: (Omissis) 2. Svolge in particolare le seguenti funzioni: (Omissis) m) conferisce procura alle liti; n) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dal presente Statuto. Art. 19, comma 2: (Omissis) 2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: (Omissis) x) delibera sulla nomina degli avvocati del libero foro. Art. 23, comma 6: (Omissis) 6. I componenti durano in carica quattro anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. L'incarico puo' essere rinnovato immediatamente una sola volta. (Omissis). Art. 24, comma 6: (Omissis) 6. Il direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare: (Omissis) o) propone al rettore la nomina di legali interni per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'universita'.
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| Art. 2
Le modifiche dello Statuto di cui al precedente art. 1 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 13 luglio 2016
Il rettore: Manfredi
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