Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2016 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO
DECRETO RETTORALE 17 giugno 2016
Modifica dello Statuto.


IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, ed entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012, ed, in particolare, gli articoli 33 e 45;
Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 29 gennaio2013, n. 158, ed, in particolare, gli articoli 30 e seguenti;
Considerato in particolare, che l'art. 33 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione e' «...costituito con decreto del Rettore, ed e' cosi' composto:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo;
c) due componenti scelti dal Rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne;
e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne...»;
Visto altresi', che l'art. 33, comma 2, dello Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione «...e' validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni...»;
Visto inoltre, che l'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo prevede che «... i componenti del Consiglio di amministrazione vengono nominati con decreto del Rettore, entrano in carica il 1° gennaio e concludono il loro mandato il 31 dicembre del terzo anno di carica, ad eccezione del rappresentante degli studenti che conclude il suo mandato il 31 dicembre del secondo anno di carica..»;
Vista la nota del 24 marzo 2016, registrata nel protocollo generale di Ateneo in pari data con il numero di protocollo 3078, con la quale il dott. Gaetano Telesio, nella sua qualita' di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, ha trasmesso una «Relazione sulle problematiche connesse al rinnovo della composizione di alcuni organi monocratici e collegiali in scadenza nei prossimi mesi»;
Tenuto conto delle considerazioni svolte dal dott. Gaetano Telesio, nella sua qualita' di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, con la «Relazione» innanzi richiamata;
Valutata la opportunita', prima di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione per il Triennio 2016-2019, di procedere ad una modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio attualmente in vigore al fine di:
armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del medesimo Statuto con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine della durata del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione sia sotto il profilo interpretativo che sotto quello applicativo;
consentire, pertanto, la legittima applicazione, a regime, delle disposizioni regolamentari innanzi richiamate;
Visto l'art. 44 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e prevede, in particolare, che:
le «...proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti...»;
le «...modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza...»;
dopo «...la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente...»;
in «...assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di controllo, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana...»;
Atteso che la proposta di modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio consiste nello «...inserire dopo l'art. 50...» dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, che «...disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo:
«Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019...»;
Vista la delibera assunta nella seduta del 12 aprile 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, espresso parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica delle vigenti norme statutarie, come innanzi specificata;
Vista la delibera, assunta nella seduta del 14 aprile 2016, con la quale il Senato accademico ha, tra l'altro, approvato la «...modifica delle vigenti norme statutarie, come di seguito riportata:
inserire dopo l'art. 50, che disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo:
«Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019...»;
Vista la nota del 15 giugno 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in pari data, con il numero progressivo 7017, con la quale il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dott. Daniele Livon, ha preso atto «...della norma eccezionale che sara' introdotta nello Statuto all'art. 51 al fine di allineare, in via transitoria, la durata del mandato del Consiglio di amministrazione a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento generale di Ateneo e di esprimere parere favorevole alla sua introduzione, atteso che la stessa comunque non prevede una durata del Consiglio di amministrazione superiore al limite dei quattro anni previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240...»;
Attese pertanto, la necessita' e l'urgenza di provvedere alla emanazione della predetta modifica dello Statuto e di istruire l'iter per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio;

Decreta:

Art. 1

E' emanata la modifica dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, come di seguito riportata:
inserire dopo l'art. 50, che disciplina la «entrata in vigore delle norme statutarie», l'art. 51, con la seguente «Rubrica»: «Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione» e con il seguente testo:
«Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019».


 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio
(emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e
modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588)

TITOLO I

Principi e Fonti

Capo I - Principi
Art. 1 - Natura e fini
Art. 2 - Diritti fondamentali
Art. 3 - Principi ispiratori della ricerca
Art. 4 - Principi ispiratori della didattica
Capo II - Fonti regolamentari
Art. 5 - Regolamenti
Art. 6 - Regolamenti di Ateneo
Art. 7 - Regolamenti dei Dipartimenti

TITOLO II

Attivita' e strutture didattiche e di ricerca

Capo I - Attivita' didattiche e di ricerca
Art. 8 - Sistema dei corsi di studio
Art. 9 - Altre attivita' didattiche
Capo II - Dipartimenti
Art. 10 - Principi generali
Art. 11 - Organi
Art. 12 - Direttore di Dipartimento
Art. 13 - Funzioni del direttore del Dipartimento
Art. 14 - Consiglio di Dipartimento: composizione
Art. 15 - Consiglio di Dipartimento:funzioni
Art. 16 - Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale
Art. 17 - Giunta del Dipartimento
Art. 18 - Comitato per la didattica
Art. 19 - Comitato per la ricerca
Art. 20 - Commissione didattica paritetica
Capo III - Altri corsi di studio
Art. 21 - Corsi di specializzazione
Art. 22 - Corsi e Scuole di dottorato di ricerca
Art. 23 - Master universitari
Capo IV - Altri centri e strutture
Art. 24 - Struttura di raccordo e Centri interuniversitari
Art. 25 - Biblioteche e laboratori
Capo V - Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati
Art. 26 - Persone giuridiche strumentali

TITOLO III

Organizzazione dell'Ateneo

Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 27 - Organi
Capo II - Rettore
Art. 28 - Funzioni e prerogative del Rettore
Art. 29 - Elezioni del Rettore e sfiducia
Art. 30 - Pro-Rettore e delegati
Capo III - Senato accademico
Art. 31 - Senato accademico: composizione
Art. 32 - Senato accademico: compiti e funzioni
Capo IV - Consiglio di amministrazione
Art. 33 - Consiglio di amministrazione: composizione
Art. 34 - Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni
Capo V - Altri organi di Ateneo
Art. 35 - Nucleo di valutazione di Ateneo
Art. 36 - Collegio dei revisori dei Conti
Art. 37 - Garante degli studenti
Capo VI - Collegio di disciplina
Art. 38 - Collegio di disciplina
Art. 39 - Consiglio degli studenti
Capo VII - Gestione e amministrazione
Art. 40 - Funzioni di amministrazione e di gestione
Art. 41 - Direttore generale
Art. 42 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo
Art. 43 - Organismo unico di garanzia

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 44 - Modifiche dello Statuto
Art. 45 - Cariche elettive
Art. 46 - Incompatibilita'
Art. 47 - Disciplina dell'attivita' consultiva
Art. 48 - Inizio dell'anno accademico
Art. 49 - Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti
Art. 50 - Entrata in vigore dello Statuto
Art. 51 - Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione
----------
Art. 1.

Natura e fini

1. L'Universita' degli studi del Sannio, di seguito denominata anche universita' o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34 e con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.
2. L'universita' e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed e' fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica.
Opera per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea.
3. L'universita' ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella societa' civile della cultura e delle innovazioni.
Nello svolgimento dei propri compiti, l'universita':
a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo;
b) persegue e attesta l'alta qualita' della propria attivita' formativa e scientifica;
c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacita' e dei risultati raggiunti.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'universita', tra l'altro:
a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro;
b) puo' partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.
5. L'universita' si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della societa'; e', inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche.
6. In attuazione di quanto previsto dal comma 5, l'universita' propone forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.
7. L'universita' afferma la propria vocazione internazionale attraverso:
a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) il potenziamento degli scambi culturali;
c) la mobilita' di docenti e studenti;
d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri;
e) il riconoscimento dei curricula didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche, ferma restando la possibilita' di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in lingua straniera.
8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.
9. L'universita' promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative del personale e degli studenti, e le iniziative che agevolino la loro consapevolezza comunitaria.


 
Art. 2

Al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure preordinate al rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione in conformita', peraltro, alle nuove disposizioni contenute nell'art. 51 dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio ed evitare, in tal modo, un «vuoto di potere» a causa dalla decadenza del Consiglio di amministrazione, nella sua attuale composizione, a decorrere dal 20 giugno 2016 e della impossibilita', successivamente a tale data, di adottare atti che esulano da quelli di ordinaria amministrazione, e' attribuita alle medesime disposizioni immediata efficacia, indipendentemente dalla pubblicazione del predetto Statuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Art. 2.

Diritti fondamentali

1. L'universita' e' una comunita' costituita dal personale docente, inteso come l'insieme dei professori e dei ricercatori, dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e che si ispira ai principi di democrazia, responsabilita', rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle liberta' personali e collettive e del diritto individuale al sapere.
2. L'universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva e il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'universita' promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini.
3. L'universita' promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare in particolare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli, sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con aziende ed agenzie regionali per il diritto allo studio, soggetti pubblici e privati.
4. L'universita' promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e di sicurezza della vita accademica, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.
5. L'universita' promuove, mediante la formazione professionale permanente, la crescita del personale dirigente, tecnico ed amministrativo; a tal fine, cura, in conformita' a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.
6. L'attivita' dell'universita' si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialita', di pubblicita', di semplicita' e di snellimento delle procedure, del controllo dell'attivita', di accessibilita' ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicita' della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa.
7. Nel rispetto dei propri valori e del principio di responsabilita', l'universita' si dota di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita'.
8. Per una migliore definizione dei propri valori, l'universita' e' dotata di un proprio Codice etico.
9. Il Codice etico:
a) determina i valori fondamentali della comunita' accademica;
b) promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;
c) stabilisce il principio, per tutti i componenti della comunita' accademica, della accettazione di doveri e responsabilita' nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;
d) individua e definisce le regole di condotta della comunita' accademica.
10. Le disposizioni contenute nel Codice etico sono dirette ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a disciplinare i casi di conflitto di interessi e la proprieta' intellettuale.
11. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e' emanato con decreto del rettore ed e' reso pubblico secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo.
12. Il Codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni disciplinari, definisce le modalita' di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute e di determinazione delle relative sanzioni, che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie:
a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture di ateneo;
b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi erogati dall'Ateneo;
c) rimprovero scritto, sospensione dal servizio e altre eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare.
13. Sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice etico decide, su proposta del rettore, il Senato accademico, fatti salvi i casi disciplinati dal comma 14.
14. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale, comunque, la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente Statuto.


 
Art. 3

E' autorizzata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dello Statuto della Universita' degli studi del Sannio, con la modifica specificata nell'art. 1, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.


 

Art. 3.

Principi ispiratori della ricerca

1. L'universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata.
2. La ricerca, che trova nell'universita' la sua sede primaria, e' liberamente svolta da ogni docente ai fini del progresso culturale, scientifico, civile ed economico ed e' requisito essenziale per una qualificata attivita' didattica.
3. L'universita' rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attivita' di ricerca, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.


 
Art. 4

E' autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Benevento, 17 giugno 2016

Il rettore: de Rossi


 

Art. 4.

Principi ispiratori della didattica

1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della societa', organizza attivita' e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonche' dei titoli di studio universitari che la certificano.
2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attivita' e dei servizi didattici sono ispirate:
a) alla garanzia del giusto riconoscimento ai capaci e ai meritevoli, con adeguate misure per divenire tali;
b) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;
c) al diritto di accesso, di frequenza e di partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche dell'ateneo;
d) alla mobilita' nazionale, europea ed internazionale degli studenti e dei docenti;
e) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio;
f) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;
g) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici;
h) ad una opportuna considerazione anche della rispondenza tra la offerta formativa e i profili culturali e professionali utili all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in coerenza con le competenze da essi acquisite, fermo restando che la principale finalita' delle stesse rimane quella di garantire l'acquisizione di metodologie finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico ed alla formazione culturale della persona.
3. L'universita' rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attivita' didattiche, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.


 
Art. 5.

Regolamenti

1. Nell'esercizio della propria autonomia, la Universita' degli studi del Sannio si dota di Regolamenti di Ateneo e di Regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca emanati dal rettore dopo la approvazione da parte degli organi competenti, che entrano in vigore, salvo diverse disposizioni dei regolamenti medesimi, dopo quindici giorni dalla loro contestuale pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo, nell'Albo pretorio di Ateneo, nonche' negli Albi dei Dipartimenti.
Nel Regolamento generale di Ateneo vengono fissate le modalita' di pubblicazione degli atti regolamentari.


 

Art. 6.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono Regolamenti di Ateneo:
a) il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;
b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti;
c) il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;
d) il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento, dal Nucleo di valutazione di Ateneo e dal Consiglio di amministrazione;
e) il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione, approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal Nucleo di valutazione di Ateneo e dal Senato accademico;
f) il Regolamento per la disciplina delle modalita' di selezione del personale docente e delle relative chiamate, dei trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, e della mobilita' interna dei docenti, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal Consiglio di amministrazione;
g) il Regolamento di attuazione delle disposizioni in tema di procedimenti disciplinari, approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive;
h) il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione;
i) il Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione;
j) il Regolamento per la disciplina del Sistema bibliotecario di Ateneo, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento;
k) tutti gli altri Regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie che sono approvati, salve diverse previsioni normative, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.
2. I Regolamenti in materia didattica e di ricerca e le loro modificazioni sono proposti dai competenti Consigli di Dipartimento ed approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.


 

Art. 7.

Regolamenti dei Dipartimenti

1. I Regolamenti dei Dipartimenti, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, disciplinano l'organizzazione e le attivita' di ciascun Dipartimento.
In particolare:
a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attivita' di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai Servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attivita' di orientamento e tutorato;
b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca;
c) disciplinano ogni altro aspetto ad essi rimandato dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.
2. I Regolamenti di cui al presente articolo, proposti dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto del rettore.


 
Art. 8.

Sistema dei corsi di studio

1. L'universita' persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema di corsi di studio, in armonia con la legislazione vigente, nonche' nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il Regolamento didattico di Ateneo puo' prevedere attivita' didattiche e servizi congiunti tra piu' Dipartimenti.
2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonche' dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi.
3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dai Regolamenti dei Dipartimenti e dai Regolamenti didattici dei singoli corsi.
4. L'afferenza di un corso di studio ad un Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del Nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.
5. In coerenza col proprio Sistema dei corsi di studio, l'universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.
6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'universita' aderisce ai programmi di mobilita' degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.


 

Art. 9.

Altre attivita' didattiche

1. L'universita' puo' attivare, secondo la disciplina e con le modalita' previste dal Regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati:
a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio;
b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti;
c) corsi di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di accordi o a mezzo di apposite persone giuridiche, anche di stampo federativo.
2. I soggetti privati di cui al precedente comma 1 sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica.


 
Art. 10.

Principi generali

1. L'universita' si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative e delle attivita' rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.
2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o di laurea magistrale.
3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.
4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.
I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo' essere superiore ad un anno.
In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento e' di quarantacinque docenti.
6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
Ad essi e' assegnato il personale tecnico ed amministrativo in numero adeguato al loro funzionamento.
7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i docenti in visita svolgono le proprie attivita' didattiche e di ricerca all'Universita' del Sannio presso il Dipartimento che ha promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalita'.


 

Art. 11.

Organi

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il direttore;
b) il Consiglio;
c) la giunta, ove prevista e disciplinata dal Regolamento di Dipartimento;
d) la Commissione didattica paritetica.


 

Art. 12.

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento.
Nelle prime due votazioni la elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' giovane di eta'.
Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
In caso di indisponibilita' di tutti i professori ordinari o di mancato raggiungimento dei quorum richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, viene attivata una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento.
La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia e' identica a quella riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero delle votazioni che alle maggioranze richieste.
L'elettorato attivo e' costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento.
Le procedure e le modalita' per la elezione del direttore di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.
3. Il direttore puo' designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento.
Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.
4. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento.
Il decano provvede, inoltre, a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal Regolamento generale di Ateneo per la indizione delle nuove elezioni.
5. Al direttore e' corrisposta una indennita' di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.


 

Art. 13.

Funzioni del direttore del Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attivita'.
2. Il direttore convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle sue delibere, e la giunta, il Comitato per la didattica e il Comitato per la ricerca, ove previsti.
3. Il Direttore, anche sulla base del programma triennale delle attivita' dipartimentali approvato dal Consiglio di Dipartimento, esercita il potere di iniziativa, di impulso e di proposta relativamente agli atti di competenza di tutti gli Organi che presiede.
4. Il direttore di Dipartimento e' responsabile:
a) in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento dispone.
5. Il direttore inoltre:
a) promuove le attivita' del Dipartimento ed attua i piani, i programmi e le direttive del Consiglio di Dipartimento e gli indirizzi degli Organi di Governo dell'Ateneo;
b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio, previamente approvati dal Consiglio di Dipartimento;
c) provvede in merito alla distribuzione delle risorse destinate alla incentivazione della didattica tra i corsi di studio attivi presso il Dipartimento, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento;
d) cura la valutazione delle attivita' dei singoli docenti, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento, e propone agli organi competenti la adozione delle misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) cura le biblioteche, le teche ed i laboratori che afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati in gestione al Dipartimento;
f) segnala al rettore eventuali infrazioni commesse dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento per l'avvio del procedimento disciplinare;
g) nomina le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;
h) cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;
i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega, dal Consiglio di Dipartimento;
j) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
k) puo' delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
6. Quando almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore e' tenuto a convocare il Consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.
7. I direttori di Dipartimento si riuniscono in forma collegiale ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.


 

Art. 14.

Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a) dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono;
b) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei per cento dei componenti di cui alla lettera a), e, comunque, non inferiore a quattro unita';
c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non superiore al cento per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui alla lettera a);
d) dal segretario amministrativo, con i limiti e le modalita' previste nel comma 2 del presente articolo;
e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca pari complessivamente al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera a), fermo restando che almeno uno di essi deve essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento.
Il mandato dei rappresentanti degli studenti e' biennale, con possibilita' di rinnovo per una sola volta.
Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le modalita' di rinnovo del mandato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
I rappresentanti degli studenti non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attivita' formative.
2. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Le modalita' di designazione e di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), e quelle di partecipazione di tutte le componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento puo' dotarsi, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, di un proprio Regolamento di funzionamento interno.


 

Art. 15.

Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento e' l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
a) elegge il direttore del Dipartimento;
b) approva il programma triennale delle attivita' dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e della didattica, e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari;
c) coerentemente con la programmazione di cui al punto b), approva i documenti di previsione finanziaria ed economica, e i successivi documenti di rendicontazione nonche' gli atti ad essi connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;
d) promuove ed organizza le attivita' di ricerca;
e) propone il Regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla sua costituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche;
f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti;
g) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attivita' di ciascun docente;
h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio;
i) approva, nel rispetto della programmazione triennale delle attivita' dipartimentali e sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del presente Statuto;
j) approva, sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalita' previste da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;
k) autorizza l'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca;
l) propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e Scuole di dottorato di ricerca;
m) approva la costituzione dei Consigli di corsi di laurea e di laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di studio, in conformita' alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
n) approva i manifesti dei corsi di studio proposti dai Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed organizza le attivita' didattiche conseguenti, compresa la attribuzione dei carichi didattici obbligatori;
o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nel rispetto della legge, previa approvazione di una programmazione didattica che preveda, prioritariamente, la copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica della relativa compatibilita' finanziaria;
p) adotta i provvedimenti necessari al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento;
q) anche su proposta degli studenti, promuove ed organizza attivita' culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;
r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;
s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati che non hanno scopo di lucro da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul loro collocamento in aspettativa senza assegni;
t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.


 

Art. 16.

Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono.
Per piu' corsi di laurea e di laurea magistrale fra loro culturalmente affini e' possibile costituire un unico Consiglio.
Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso di laurea magistrale.
I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al corso di laurea o al corso di laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.
Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico.
Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalita' di adeguamento delle stesse sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.
Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipa, altresi', con voto consultivo, il responsabile della struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.
Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attivita' didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.
2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
Le modalita' di elezione del Presidente sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Le modalita' di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettera m), del presente Statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
4. Ciascun Consiglio:
a) cura le attivita' didattiche e vigila sul loro svolgimento;
b) propone al Consiglio di Dipartimento il Manifesto degli studi dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di sua competenza;
c) formula, in conformita' alla legge, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, proposte su tutti gli atti che ordinano e disciplinano la didattica dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale;
d) acquisisce il parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi;
e) propone la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;
f) propone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;
g) propone al Consiglio di Dipartimento la copertura dei carichi didattici;
h) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attivita' didattiche dei corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia;
i) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;
j) approva i piani di studio degli studenti e cura tutti gli adempimenti connessi alla loro carriera;
k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione;
l) adotta ogni misura per l'incremento della qualita' dei corsi;
m) svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;
n) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento in ordine all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e puo' essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio.


 

Art. 17.

Giunta del Dipartimento

1. La giunta, ove prevista dal Regolamento di Dipartimento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento.
La composizione, le modalita' di designazione dei membri della giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.


 

Art. 18.

Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, e' costituito dai Presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento ed e' presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
Il funzionamento del Comitato per la didattica e' disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.
2. Il Comitato per la didattica formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessita' di coordinamento delle attivita' didattiche.
Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la didattica possono essere individuati dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.


 

Art. 19.

Comitato per la ricerca

1. Il Comitato per la ricerca, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, e' presieduto dal direttore del Dipartimento, e' composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori.
I componenti del Comitato per la ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalita' definite dal Regolamento di Dipartimento.
In ogni caso, possono far parte del Comitato per la ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un curriculum scientifico adeguato.
2. Il Comitato per la ricerca supporta il direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:
a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualita' e la valutazione delle attivita' di ricerca, nonche' per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantita' e la qualita';
b) esprime pareri per la valutazione delle attivita' di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.
3. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la ricerca possono essere individuati dal Regolamento generale di Ateneo.


 

Art. 20.

Commissione didattica paritetica

1. La Commissione didattica paritetica e' composta da docenti e studenti in pari numero.
2. Della Commissione didattica paritetica fanno parte almeno un docente di ruolo e un rappresentante eletto dagli studenti per ciascun Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale attivo presso il Dipartimento.
3. Le modalita' di nomina dei componenti e il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La Commissione didattica paritetica elegge il Presidente tra i docenti che vi fanno parte.
5. La Commissione didattica paritetica:
a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi;
b) esprime pareri valutativi sulla attivita' didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica;
c) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dei servizi agli studenti;
d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.


 
Art. 21.

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti ed attivati esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.
2. La istituzione e la attivazione dei corsi di specializzazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.
3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti dei singoli corsi.


 

Art. 22.

Corsi e Scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta formazione.
2. La istituzione e la attivazione dei corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.
3. L'universita' puo' costituire o partecipare a corsi di dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali.
4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono definite, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei Corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono prevedere e disciplinare la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei corsi di dottorato.
5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, l'universita' puo' istituire ed attivare una o piu' Scuole di dottorato.
Le Scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. La istituzione e la attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.



 
Art. 23.

Master universitari

1. I corsi di master universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale.
Essi possono essere di primo e di secondo livello.
2. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di master universitario e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, inclusiva dei relativi ordinamenti didattici, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.
3. Le modalita' di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di master universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei corsi di master universitario di primo e di secondo livello e dai Regolamenti dei singoli corsi.


 
Art. 24.

Struttura di raccordo e centri interuniversitari

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, puo' istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo, Strutture di raccordo tra due o piu' Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attivita' didattiche e di gestione comune dei relativi servizi.
Le modalita' di funzionamento delle Strutture di raccordo sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Oltre alle strutture di cui al comma 1, possono essere istituiti Centri con Dipartimenti di diversi Atenei, che hanno una durata limitata alla realizzazione delle attivita' per le quali vengono istituiti.
La istituzione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalita' definite nell'art. 34, comma 3, lettera p), del presente Statuto.
3. Per ogni struttura di raccordo e', in ogni caso, prevista:
a) la presenza di un organo collegiale, composto dai direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura complessivamente pari al quindici per cento dei componenti dei Consigli dei medesimi Dipartimenti e da docenti scelti tra i Presidenti e/o i coordinatori dei corsi di studio;
b) la figura del Presidente, che viene eletto dall'organo collegiale di cui alla lettera a), tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per una sola volta.


 

Art. 25.

Biblioteche e laboratori

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed e' volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'universita'.
2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica.
3. Il Sistema dei laboratori di Ateneo, costituito dai singoli laboratori di didattica e di ricerca, garantisce il necessario supporto alle attivita' didattica e di ricerca ed alla erogazione dei relativi servizi.
4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, delibera sulla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle Biblioteche e dei laboratori, sia Dipartimentali che interdipartimentali.
5. L'indirizzo didattico e scientifico delle biblioteche e dei laboratori, sia Dipartimentali che interdipartimentali, e la gestione di tutte le risorse che vengono assegnate dal Consiglio di amministrazione per la loro organizzazione e gestione, competono all'organo collegiale della struttura di afferenza, che li esercita secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
6. L'universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari e di laboratorio interuniversitari.


 
Art. 26.

Persone giuridiche strumentali

1. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di personale e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e del proprio ordinamento interno, puo' prevedere e disciplinare la costituzione e la partecipazione a persone giuridiche, al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' didattiche, di attivita' finalizzate alla ricerca applicata e di altre attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonche' per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.


 
Art. 27.

Organi

1. Sono Organi dell'Ateneo:
a) il rettore;
b) il Senato accademico;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Nucleo di valutazione;
e) il Collegio dei revisori dei conti;
f) il direttore generale.


 
Art. 28.

Funzioni e prerogative del rettore

1. Il rettore:
a) e' il legale rappresentante dell'universita';
b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attivita' scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente Statuto, alla Carta etica e ai regolamenti, e coerenti con le finalita' dell'Ateneo;
c) cura il perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
d) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione;
e) nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
f) provvede alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti, su delibera del Consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico;
g) provvede alle nomine, alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attivita' in collaborazione con altri soggetti;
h) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione e la revoca dell'incarico del direttore generale, sentito il Senato accademico;
i) autorizza i docenti a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e provvede sulla loro collocazione in aspettativa senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i casi, del parere obbligatorio del Consiglio del Dipartimento interessato;
j) autorizza, a norma di legge e previo parere vincolante del Consiglio del Dipartimento, i congedi per motivi di studio e di ricerca, nonche' quelli per lo svolgimento di esclusiva attivita' di ricerca scientifica;
k) stipula, a norma di legge, contratti per attivita' di insegnamento, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato;
l) sottopone al Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, il documento di Programmazione triennale di Ateneo, i Bilanci di previsione annuale e triennale ed il Conto consuntivo, il Piano della performance, la Relazione sulla performance, la Programmazione triennale per la trasparenza e la integrita', il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;
m) avvia i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il Collegio di disciplina, commina le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
2. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attivita', proponendo la revoca del suo incarico al Consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata nel Regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di atti dovuti di competenza del direttore generale, il rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale questi deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Consiglio di amministrazione puo' nominare un commissario «ad acta».
3. Al rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.


 

Art. 29.

Elezioni del rettore e sfiducia

1. Il rettore e' eletto tra i professori ordinari in servizio a tempo pieno presso le universita' italiane; le modalita' per la presentazione delle candidature sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il rettore dura in carica sei anni accademici, e non e' rieleggibile.
3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:
a) a tutti i professori di ruolo;
b) a tutti i ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del presente Statuto;
c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%;
d) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione.
4. Il corpo elettorale e' convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.
5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.
6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' giovane di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal decano, e' nominato con le modalita' previste dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale di cui al comma 3 una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore e' approvata dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, a seguito di apposita consultazione indetta dal decano dell'Ateneo entro novanta giorni dalla approvazione della proposta di mozione di sfiducia.
10. Qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano, che procede ai sensi del comma 11.
11. In ogni caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il Consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo rettore, tranne nei casi in cui sia necessario ottemperare ad adempimenti di legge o sussistano comprovate ragioni di necessita' e di urgenza. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.


 

Art. 30.

Pro-rettore e delegati

1. Il rettore puo' nominare un pro-rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di assenza o impedimento del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.
2. Al pro-rettore e' corrisposta una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il rettore puo' delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'universita'.


 
Art. 31.

Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) tre membri eletti tra i direttori di Dipartimento;
c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori;
d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;
e) due rappresentanti degli studenti.
2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del Senato accademico di cui al comma 1, lettera b), sono eletti tra i direttori di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo.
4. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono eletti da tutti i docenti, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo e, comunque, in modo tale da garantire l'elezione di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.
5. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo e' eletto direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.
6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita', dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale, rinnovabile per una sola volta.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del Senato accademico:
a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno;
b) durano in carica tre anni accademici;
c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
Al direttore di Dipartimento non elettivo che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, subentra il suo successore, a partire dalla prima seduta del Senato accademico successiva alla sua nomina.
8. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, il Senato accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:
a) il divieto per i suoi componenti:
1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;
2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento;
3) di ricoprire il ruolo di direttore, Presidente e membro del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;
4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;
5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche;
6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca;
b) la decadenza per i componenti del Senato accademico che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo.


 

Art. 32.

Senato accademico: compiti e funzioni

1. Il Senato accademico e' l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'universita' in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca, ed esercita, sulle relative attivita', funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo.
2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico:
a) previo parere del Consiglio di amministrazione, approva il Regolamento generale di Ateneo ed i restanti Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e dei Centri interuniversitari, nonche' il Codice etico e le sue modifiche;
b) stabilisce il calendario accademico;
c) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici e per la ricerca;
d) sentiti i Consigli di Dipartimento interessati e previo parere del Consiglio di amministrazione, programma gli accessi ai Corsi di studio;
e) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;
f) assegna le classi ed i relativi corsi di studio ai Dipartimenti, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo;
g) promuove e coordina tutte le attivita' di ricerca;
h) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di «afferenza» dei docenti, sentiti i competenti Consigli di Dipartimento e gli interessati;
i) formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle biblioteche e dei laboratori, sia Dipartimentali che interdipartimentali;
j) valuta comparativamente le manifestazioni di interesse di cui all'art. 33, comma 6, del presente Statuto, proponendo al rettore le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per i membri gia' individuati;
k) nomina i componenti del Collegio di disciplina, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo;
l) su proposta del rettore decide sulle violazioni al Codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;
m) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.
3. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante:
a) sul documento di Programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte avanzate dai Dipartimenti e delle apposite relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;
b) sui Bilanci di previsione, annuali e triennali;
c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio, fatti salvi i casi in cui il Senato accademico e' chiamato, in merito, ad esprimere parere vincolante;
d) sui documenti di Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
f) sul Piano edilizio di Ateneo;
g) sulla nomina del direttore generale;
h) su ogni altro atto per il quale il suo parere sia espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente;
i) alla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;
j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti;
k) alle proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l) ai protocolli di intesa, agli accordi di programma, agli accordi e alle convenzioni quadro, agli accordi di cooperazione didattica e scientifica e a qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca.
4. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime, altresi', parere in merito:
a) ai documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di ricercatore;
b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca;
c) alla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;
d) alla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.


 
Art. 33.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, e' cosi' composto:
a) il rettore, che lo presiede;
b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo;
c) due componenti scelti dal rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne;
e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne.
2. Il Consiglio di amministrazione e' validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni.
3. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e puo' essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dura due anni e non e' rinnovabile.
5. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio di amministrazione disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:
a) il divieto per i suoi componenti:
1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;
2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento.
3) di ricoprire il ruolo di direttore, Presidente e membro del Consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;
4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;
5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche;
6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca;
b) la decadenza per i componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo.
6. Eventuali compensi o indennita' spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle modalita' di attribuzione stabilite dal Regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza e la contabilita'.


 

Art. 34.

Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva il documento di programmazione triennale di Ateneo.
3. In particolare, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione di cui al comma 2:
a) approva, previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi e sedi;
b) approva, previo parere del Senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni, nonche' gli strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilita';
c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, il Piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziate tra gli interventi attuativi in esso previsti;
d) approva, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo;
e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di Programmazione annuale e Pluriennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative;
f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
g) approva annualmente, su proposta del rettore, il Piano della performance e le sue modifiche, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale con qualifica dirigenziale ed i relativi indicatori;
h) adotta, su proposta del rettore, la Relazione annuale sulla performance e la invia al Nucleo di valutazione di Ateneo per la validazione;
i) determina, previo parere del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
j) delibera, previo parere del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti, sulla base di un appropriato progetto scientifico e didattico;
k) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca;
l) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;
m) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione;
n) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio;
o) approva, previo parere del Senato accademico, le proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
p) autorizza, previo parere vincolante del Senato accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale dell'ateneo che abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca.
4. Il Consiglio di amministrazione, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina, adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio.
5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:
a) delibera, su proposta del rettore, il conferimento o la revoca dell'incarico di direttore generale, approvando il relativo contratto;
b) approva, su proposta del Nucleo di valutazione di Ateneo, la valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio collegato ai risultati conseguiti;
c) adotta, su proposta del rettore, la Programmazione triennale per la trasparenza e la integrita', da aggiornare annualmente;
d) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'universita';
e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni;
f) su richiesta del direttore generale, puo' deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori;
g) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;
h) trasmette al Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca ed al Ministero della economia e delle finanze i Bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il Conto consuntivo;
i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, nonche' sul Codice etico e sulle sue modifiche;
j) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.


 
Art. 35.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da cinque membri:
a) un professore di ruolo dell'ateneo, designato dal Senato accademico;
b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita', secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo;
c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, nominati dal rettore sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
2. Almeno due dei tre componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo di cui al comma 1, lettera c), devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicita' della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
3. I membri del Nucleo di valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresi', trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo.
4. Il professore di ruolo dell'Ateneo svolge le funzioni di coordinatore del Nucleo di valutazione.
5. I curricula dei membri del Nucleo di valutazione sono resi pubblici secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo.
6. Alle sedute del Nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, anche il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5, del presente Statuto.
7. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.
8. Il Nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non e' rinnovabile.
9. Il Nucleo di valutazione di Ateneo:
a) svolge, in raccordo con le attivita' della Agenzia nazionale per la valutazione delle universita' e della ricerca, le funzioni di Organismo indipendente di valutazione della performance di Ateneo, cosi' come definite dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con proprie modalita' organizzative, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
b) svolge la funzione di verifica della qualita' e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche;
c) svolge la funzione di verifica delle attivita' di ricerca svolte dai Dipartimenti;
d) svolge la funzione di verifica della congruita' dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n 240;
e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
10. Il Nucleo, in coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca, anche con l'apporto di autorevoli studiosi del settore scientifico disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce.
11. Il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo e' disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del direttore generale, le incompatibilita' e le modalita' di partecipazione dei componenti alle deliberazioni.
12. L'universita' assicura al Nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
13. Il Nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
14. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.


 

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca.
2. Nessun componente del Collegio dei revisori dei conti deve avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'universita' fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio mandato ed almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.
5. Compiti, modalita' di funzionamento e di attribuzione dei compensi per il Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la Contabilita'.
6. Salvo il disposto del comma 5, il compenso ai membri del Collegio dei revisori dei conti e' determinato dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non e' modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.


 

Art. 37.

Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti e' nominato dal rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla base di una lista di personalita' accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal Consiglio degli studenti.
2. Modalita' di designazione, compiti e funzioni del Garante degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Garante degli studenti dura in carica per quattro anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di una volta.
4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento della azione amministrativa, segnalando ai competenti organi accademici atti o comportamenti che possano violare o, comunque, pregiudicare i diritti degli studenti universitari, con particolare riguardo all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ai dati necessari alla esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.
5. Il Garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni puo' eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.
6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.


 
Art. 38.

Collegio di disciplina

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un Collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno.
Il Collegio di disciplina svolge la propria attivita' sulla base di relazioni e referti predisposti dalla competente unita' organizzativa della amministrazione centrale, che assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali.
2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformita' e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.
3. Il Collegio di disciplina e' costituito da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, cosi' articolate:
a) la prima sezione e' formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari;
b) la seconda sezione e' formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati;
c) la terza sezione e' formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.
4. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato accademico, con voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con decreto rettorale.
5. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori, il Collegio svolgera' le sue funzioni «a sezioni riunite», con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti.
7. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo.
8. In caso di seduta «a sezioni riunite», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia piu' elevata.
9. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione piu' anziano nel ruolo.
10. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attivita', fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.
11. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del componente piu' anziano in ruolo.
12. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.


 

Art. 39.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo ed e' composto dai rappresentanti degli studenti che sono componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche.
Compiti e modalita' di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio degli studenti puo':
a) chiedere l'inserimento, a maggioranza assoluta dei componenti, di argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, relativamente a tematiche di interesse generale degli studenti;
b) formulare proposte sulle modalita' di organizzazione e di erogazione dei servizi destinati agli studenti;
c) formulare proposte sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni di tasse e contributi a carico degli studenti e sulla erogazione di borse e sussidi agli studenti;
d) formulare proposte sulle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive riservate agli studenti;
e) formulare proposte in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attivita' di supporto alla didattica e alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;
f) proporre iniziative in ordine ad attivita' e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.


 
Art. 40.

Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformita' al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli organi di governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.
2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attivita' degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati.


 

Art. 41.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare, secondo le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, non puo' essere rinnovato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato mediante le risultanze del sistema di valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli Organi di Governo dell'Ateneo.
3. Per i casi di cui al comma 2 di particolare gravita', l'incarico di direttore generale puo' essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria.
4. Il direttore generale:
a) attua i piani e i programmi approvati e le direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo e collabora alla predisposizione degli atti regolamentari, in particolare per quanto attiene ai profili tecnico-giuridici e alla chiarezza ed alla semplicita' delle disposizioni normative in essi contenute;
c) sovrintende alla struttura organizzativa della amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed e' responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento;
d) predispone, trasmettendoli al rettore:
1. i Bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di Bilancio ed il Conto consuntivo, con le annesse documentazioni;
2. il Piano della performance e la relazione sulla performance;
3. il documento di Programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;
e) adotta le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita' e quelle relative alla direzione e alla organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;
f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;
g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;
h) dirige, coordina e controlla le attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e gestioni;
j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti;
k) adotta le misure previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti, in caso di accertamento di risultati negativi della attivita' amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa;
l) svolge una generale attivita' di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti dei controlli del Nucleo di valutazione di Ateneo;
m) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro;
o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 5, lettera f), del presente Statuto;
p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di governo e di controllo sugli atti di propria competenza;
q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari, dei cointeressati e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denunzia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che tale potere potra' essere comunque esercitato, in ogni tempo e senza tener conto di eventuali interessi in senso contrario, quando dalla accertata illegittimita' dell'atto derivi, ovvero sia derivato, un indebito esborso di danaro a carico del bilancio di ateneo;
r) riferisce periodicamente sulle attivita' svolte al rettore ed al Consiglio di amministrazione e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno;
s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti.


 

Art. 42.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'universita', nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Universita' degli studi del Sannio o di altra sede universitaria.
3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalita' definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.
5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
6. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 5 del presente articolo vengono conferiti mediante procedure selettive disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.
7. I dirigenti:
a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;
b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;
d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.
8. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalita' stabilite delle vigenti disposizioni normative.
9. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato.


 

Art. 43.

Organismo unico di garanzia

1. L'Ateneo si dota di un organismo unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora nella struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le discriminazioni, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro.
2. Costituzione, composizione, funzionamento e durata dell'organismo di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.


 
Art. 44.

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza.
3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.
4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

Art. 45.

Cariche elettive

1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente Statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi gia' espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del presente Statuto.


 

Art. 46.

Incompatibilita'

1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica accademica, ad eccezione di quelle che riguardano il Senato accademico e, limitatamente al rettore, il Consiglio di amministrazione.
2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la carica di rettore.
3. Le cariche di Garante degli studenti, di componente del Nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.
4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione di aziende per il diritto allo studio universitario, di consorzi universitari tra enti locali e di Fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.


 

Art. 47.

Disciplina dell'attivita' consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato la necessita', per esigenze istruttorie, di differirlo, e' possibile procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.


 

Art. 48.

Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Universita' degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.


 

Art. 49.

Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti

1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art. 10 del presente Statuto, il Dipartimento rimane attivo almeno sino al completamento dell'ultima programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non puo' essere superiore ad un anno.
2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le conseguenze derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato art. 10.


 

Art. 50.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Relativamente alla proroga degli organi collegiali e monocratici in carica, compresi quelli elettivi, fino alla costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi, in ogni caso, i periodi di «prorogatio» degli organi disciplinati dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.


 

Art. 51.

Disciplina transitoria del rinnovo della composizione
del Consiglio di amministrazione

1. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019.


 
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