Gazzetta n. 177 del 30 luglio 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimonidina Sandoz»


Estratto determina V&A n. 1159 del 1° luglio 2016

Autorizzazione della variazione:
Variazione di tipo II: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale BRIMONIDINA SANDOZ;
Numero di procedura: n. DK/H/1267/001/II/019.
E' autorizzato l'aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale BRIMONIDINA SANDOZ, nelle forme e confezioni:
039016011 - "2 mg/ml collirio soluzione" 1 flacone contagocce ldpe da 5 ml;
039016023 - "2 mg/ml collirio soluzione" 3 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;
039016035 - "2 mg/ml collirio soluzione" 6 flaconi contagocce ldpe da 5 ml;
039016047 - "2 mg/ml collirio soluzione" 1 flacone contagocce ldpe da 10 ml;
039016050 - "2 mg/ml collirio soluzione" 3 flaconi contagocce ldpe da 10 ml.
Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.
Titolare AIC: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni, 1, CAP 21040, Italia, codice fiscale 00795170158.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 
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