Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 34, della legge n. 76 del 2016 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui allo stesso articolo 1, comma 28, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 ed, in particolare, gli articoli 6 e 12;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 luglio 2016;
Su proposta del Ministro dell'interno;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Richiesta di costituzione dell'unione civile

1. Al fine di costituire un'unione civile, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di seguito denominata legge, due persone maggiorenni dello stesso sesso fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
2. Nella richiesta ciascuna parte deve dichiarare:
a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.
3. L'ufficiale dello stato civile, verificati i presupposti di cui al comma 1, redige immediatamente processo verbale della richiesta e lo sottoscrive unitamente alle parti, che invita, dandone conto nel verbale, a comparire di fronte a se' in una data, indicata dalle parti, immediatamente successiva al termine di cui all'articolo 2, comma 1, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione.
4. Se una delle parti, per infermita' o altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e riceve la richiesta di cui al presente articolo, ivi presentata congiuntamente da entrambe le parti.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118.
- Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 1
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello
stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti
legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a
norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2000, n. 303, S.O.
- Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento alla citata legge 20 maggio 2016,
n. 76, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1,
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«4. Sono cause impeditive per la costituzione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo
matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso
sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita'
di mente; se l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa,
il pubblico ministero puo' chiedere che si sospenda la
costituzione dell'unione civile; in tal caso il
procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui
all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non
possono altresi' contrarre unione civile tra persone dello
stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per
omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia
coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se e' stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di
condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso e' sospesa sino a quando non e'
pronunziata sentenza di proscioglimento.».

 
Art. 2
Verifiche

1. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, l'ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza delle cause impeditive indicate nell'articolo 1, comma 4, della legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'ufficiale adotta ogni misura per il sollecito svolgimento dell'istruttoria e puo' chiedere la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete nonche' l'esibizione di documenti.
3. Se e' accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, l'ufficiale ne da' a ciascuna delle parti immediata comunicazione.


Note all'art. 2:
- Per il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della
citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note
all'articolo 1.

 
Art. 3

Costituzione dell'unione e registrazione degli atti nell'archivio
dello stato civile

1. Le parti, nel giorno indicato nell'invito, rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all'ufficiale dello stato civile del comune ove e' stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire un'unione civile. Nella dichiarazione le parti confermano l'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.
2. L'ufficiale, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 1, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge, redige apposito processo verbale, sottoscritto unitamente alle parti e ai testimoni, cui allega il verbale della richiesta.
3. La registrazione degli atti dell'unione civile, costituita ai sensi del comma 2, e' eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili di cui all'articolo 9. Gli atti iscritti sono inoltre oggetto di annotazione nell'atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l'ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui al comma 2 lo trasmette immediatamente al comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l'originale nei propri archivi.
4. Nella dichiarazione di cui al presente articolo le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge.
5. La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell'invito equivale a rinuncia. L'ufficiale redige processo verbale, sottoscritto anche dalla parte e dai testimoni ove presenti, e lo archivia unitamente al verbale della richiesta nel registro provvisorio.
6. Se una delle parti, per infermita' o per altro comprovato impedimento, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo.
7. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione costitutiva anche in assenza di richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell'unione e sull'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 1, comma 4, della legge.


Note all'art. 3:
- Per il riferimento al comma 4 dell'articolo 1 della
citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dei commi 11, 12 e 13
dell'articolo 1, della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone
dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva
l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e
alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita'
di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa
convenzione patrimoniale, e' costituito dalla comunione dei
beni. In materia di forma, modifica, simulazione e
capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali si
applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice
civile. Le parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai
doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.
Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III,
IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile.».

 
Art. 4
Scelta del cognome comune

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge. La parte puo' dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune.
2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1 i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.


Note all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 1
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso,
un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte
puo' anteporre o posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale
di stato civile.».

 
Art. 5

Unione costituita a seguito della rettificazione di sesso di uno dei
coniugi

1. I coniugi che, a seguito della rettificazione di sesso di uno di loro, intendano avvalersi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 27, della legge, rendono personalmente apposita dichiarazione congiunta all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale fu iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
2. Per l'eventuale scelta del cognome comune si applica l'articolo 4.
3. Gli atti dell'unione civile di cui al presente articolo sono annotati nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 27 dell'articolo 1
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i
coniugi abbiano manifestato la volonta' di non sciogliere
il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso.».

 
Art. 6
Scioglimento dell'unione civile per accordo delle parti

1. L'accordo delle parti concluso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ai fini dello scioglimento dell'unione civile e' ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e' iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione. L'accordo e' iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed e' annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
2. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita, conclusa ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, deve essere trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici.
3. Qualora lo scioglimento abbia ad oggetto l'unione civile costituita con le modalita' di cui al precedente articolo 5, lo scioglimento e' annotato anche nell'atto di matrimonio delle parti.
4. Ai fini dello scioglimento di cui all'articolo 1, comma 24, della legge, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132:
«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno o
piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio). - 1. La convenzione di
negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo'
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3,
primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene
che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde
all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
trasmette, entro cinque giorni, al presidente del
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i
procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3,
terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;"».
«Art. 12 (Separazione consensuale, richiesta congiunta
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile). - 1. I
coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale
ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, del comune di residenza di uno di loro o del comune
presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio,
con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di
separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo
3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna
delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di
un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi
ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o
ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse
concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica
delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo
non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto
immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di
cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui
al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio. Nei soli casi di separazione
personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del
matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo
condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile,
quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a
comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla
ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli
adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione
equivale a mancata conferma dell'accordo.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera
b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale»
sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis),
e' aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;";
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'
aggiunta la seguente lettera: "g-ter) gli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio;";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis),
e' aggiunta la seguente lettera: "d-ter) degli accordi di
separazione personale, di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale
dello stato civile;".
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962,
n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il
seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da
parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di
separazione personale, ovvero di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo'
essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di
bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio
dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642".
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'articolo 1
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le
parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volonta' di
scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In
tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile e'
proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione
di volonta' di scioglimento dell'unione.».

 
Art. 7
Documento attestante la costituzione dell'unione

1. Spetta all'ufficiale dello stato civile il rilascio del documento attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge.
2. Nei documenti e atti in cui e' prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente».


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 1 della
citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e'
certificata dal relativo documento attestante la
costituzione dell'unione, che deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime
patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati
anagrafici e alla residenza dei testimoni.».

 
Art. 8
Trascrizioni e nulla osta

1. Sono trascritte negli archivi dello stato civile le unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
2. Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, nella richiesta di cui all'articolo 1, anche una dichiarazione dell'autorita' competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui e' sottoposto, nulla osta all'unione civile.
3. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a), della legge gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, sono trasmessi dall'autorita' consolare, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio di cui all'articolo 9.


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1
della citata legge 20 maggio 2016, n. 76:
«28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente
legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi in materia di unione civile tra
persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge
delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di
diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione
della disciplina dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie
formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto
analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il
necessario coordinamento con la presente legge delle
disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396:
«Art. 17 (Trasmissione di atti). - 1. L'autorita'
diplomatica o consolare trasmette ai fini della
trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi
al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale
dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o
dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a
quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di
iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se
egli e' nato e residente all'estero, a quello del comune di
nascita o di residenza della madre o del padre di lui,
ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio,
se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati
ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del
doppio invio. Nel caso in cui non e' possibile provvedere
con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso
invito dell'autorita' diplomatica o consolare, dovra'
indicare un comune a sua scelta.».

 
Art. 9
Registro provvisorio delle unioni civili e formule

1. E' istituito presso ciascun comune il registro provvisorio delle unioni civili.
2. Gli atti di stato civile di cui al presente decreto sono redatti secondo le apposite formule da approvare con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, adottato entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396:
«Art. 12 (Modalita' di redazione degli atti). - 1. Gli
atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e
le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni
entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 10, comma 2.
2. Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati
nel comune in cui tali fatti accadono. Nei casi in cui il
presente ordinamento preveda la possibilita' della
formazione degli atti in comuni diversi da quello dove il
fatto e' avvenuto, l'indicazione del luogo dell'evento
dovra' essere comunque specificata.
3. L'atto, se compiuto alla presenza dei dichiaranti e
dei testimoni, ove richiesti, e' immediatamente
sottoscritto dai medesimi e dall'ufficiale dello stato
civile che ne da' previamente lettura.
4. Se i dichiaranti o i testimoni non possono
sottoscrivere l'atto, si fa menzione della causa
dell'impedimento.
5. Se, iniziata la redazione di un atto, sopravviene
una causa che ne impedisce il compimento, l'ufficiale dello
stato civile deve, nell'atto medesimo, farne menzione.
6. Gli atti dello stato civile sono chiusi con la firma
dell'ufficiale dello stato civile competente.
Successivamente alla chiusura gli atti non possono subire
variazioni.
7. Le parti interessate possono farsi rappresentare da
persona munita di procura speciale risultante da scrittura
privata, quando non e' espressamente previsto che esso
debba risultare da atto pubblico.
8. Gli atti formati in comuni diversi da quello di
residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello
stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza delle persone cui gli atti si
riferiscono, per la trascrizione.
9. In caso di cambiamento di residenza, gli atti
conservati nel comune di provenienza devono essere
comunicati dall'ufficiale dello stato civile del comune di
provenienza a quello del comune dove la persona stabilisce
la propria residenza, per la trascrizione.
10. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti
negli archivi di cui all'articolo 10, quando e' richiesta,
si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del
provvedimento. Nel verbale l'atto e riprodotto per intero
quando cio' e' espressamente previsto; altrimenti e
brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato
civile.
11. La trascrizione puo' essere domandata da chiunque
vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per
iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica
autorita'.
12. Quando l'atto e' scritto in lingua straniera, se ne
trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito
dall'articolo 22.».

 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti nell'articolo 1, comma 28, della legge.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Note all'art. 10:
- Per il riferimento al comma 28 dell'articolo 1 della
citata legge 20 maggio 2016, n. 76, vedasi nelle note
all'articolo 8.

 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2016

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Renzi Il Ministro dell'interno
Alfano Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2093


 
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