Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 22 luglio 2016
Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016 del 15 giugno 2016 recante «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015». (Delibera n. 7).


IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi

Vista la delibera n. 6 del 15 giugno 2016 del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, contenente disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;
Visti in particolare i paragrafi 13 e 16 della piu' volte citata delibera, ai sensi dei quali si e' disposto che la procedura si articola in due fasi:
- Fase 1 (dalle ore 9,00 del 22 giugno alle ore 14,00 del 13 luglio 2016) Prenotazione della domanda, finalizzata all'inserimento dei dati identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente rilasciato dal soggetto gestore del servizio di telepedaggio;
- Fase 2 (dalle ore 9,00 del 21 luglio alle ore 14,00 del 31 agosto 2016) Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento dei predetti codice cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti con i veicoli utilizzati per i transiti, e che i predetti termini sono posti a pena di esclusione dal beneficio;
Ritenuto che alla predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo per la effettuare la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per procedere alla presentazione della domanda (fase 2) - risultano pervenute n. 160 prenotazioni;
Considerato che, premesso quanto su esposto, risultavano allo stato presentate domande pari a circa il 28% in meno rispetto a quelle presentate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2014, pari a n. 220 e che tale dato, oltre a manifestarsi come anomalo, non soddisfa pienamente le finalita' alle quali la normativa di settore e' preordinata, nonche' la specifica missione istituzionale del Comitato centrale dell'Albo nazionale persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in materia;
Ritenuto quindi, stante anche le innovazioni procedurali messe in campo, opportuno consentire una riapertura dei termini di prenotazione della domanda (fase 1) per garantire un maggiore livello di fruizione del diritto;
Ritenuto altresi' opportuno, per le prenotazioni delle domande che saranno cosi' acquisite, attivare procedure informatiche diverse da quelle di cui alla delibera n. 6/2016, si' da non interrompere il procedimento avviato con riferimento alle prenotazioni puntualmente effettuate entro la data del 13 luglio 2016, al fine di garantire comunque tempi di completamento delle procedure informatiche utili alla tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;
Visto inoltre il paragrafo 14 della predetta delibera con il quale, tra l'altro, si prevede che la veridicita' dei dati dichiarati dai richiedenti e' verificata - quanto ai veicoli - attraverso il collegamento con il CED della motorizzazione;
Considerato che, definita la prima fase e prima di iniziare la seconda, la procedura informatica provvede ad incrociare i dati anagrafici acquisiti al database del portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con i dati relativi ai veicoli disponibili nel database del CED della motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo controllo sulla veridicita' dei dati che saranno acquisiti in sede di presentazione delle domande - fase 2; tale controllo e' in particolare finalizzato ad accertare la corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata per ciascun veicolo, nonche' la disponibilita' dello stesso in capo ad un soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;
Considerato che il medesimo controllo, con procedura di verifica a campione, sara' anche effettuato sui veicoli dichiarati, in sede di presentazione della domanda, da parte di imprese o consorzi di imprese di nazionalita' estera, non facenti parte di cooperative, consorzi e societa' consortili aventi sede nel territorio italiano, i quali, giusta disposizione di cui al paragrafo 14 della citata delibera n. 6/2016, a tal fine sono tenuti - entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse - ad inviare all'indirizzo pec albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it le relative carte di circolazione;
Ritenuto che nel parco veicolare dichiarato ai fini della presentazione delle domande possono essere veicoli per i quali, nel data base del CED della motorizzazione, non risulti emessa carta di circolazione a nome di un soggetto esercente la predetta attivita' di autotrasporto di cose per il quale sia stata presentata - anche attraverso una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile - domanda di riduzione compensata dei pedaggi, ne' tale nome risulti nelle «note descrittive» in ragione di usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 93 cds;
Ritenuto indispensabile, per il buon esito dei controlli predetti, prevedere - dopo l'inserimento delle domande e prima della loro definizione con la firma digitale - un sub procedimento informatico di verifica dei dati relativi ai suddetti veicoli, inteso ad acquisire, dai soggetti che hanno presentato la domanda, l'informazione relativa all'eventuale disponibilita' dei piu' volte citati veicoli ad un titolo diverso da quelli contemplati ai sensi dell'art. 93 cds, ovvero detenuti nelle more degli adempimenti da parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione;
Considerato che l'espletamento di tale subprocedimento deve avvenire in tempi compatibili con la tempestiva conclusione dell'intera procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;
Considerato, quindi, che anche con riferimento alla predetta fase 2 occorre ridefinire i termini e le modalita' per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016;

Delibera:

1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente riaperti i termini di prenotazione delle domande di riduzione compensata dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015 a far data dalle ore 9,00 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le ore 14,00 del 5 agosto 2016.
1.1 Le prenotazioni dovranno essere effettuate compilando apposito file excel acquisibile dall' appendice del manuale d'uso che e' rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e successivamente, fermo restando il predetto termine delle ore 14,00 del 5 agosto 2016, inviate con al seguente indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, con PEC dal seguente oggetto: «Prenotazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della delibera n. 7/2016».
1.2 I dati cosi' acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti nel sistema al fine di consentire, successivamente, la presentazione della domanda secondo le modalita' di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente delibera. Il sistema consentira' di presentare la domanda solo dopo che questo Comitato centrale avra' comunicato, con pec dall'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della prenotazione.
2. Il paragrafo 13 lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016 e' cosi' modificato:
«b) fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:
- all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal fine utilizzati;
- alla verifica, con riferimento a ciascun veicolo indicato nella domanda, della corrispondenza tra targa e classe ecologica dichiarata, nonche' dell'esistenza di una carta di circolazione emessa in favore di un soggetto esercente attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi, a titolo di proprieta', usufrutto, vendita con patto di riservato dominio o locazione finanziaria;
- all'acquisizione, presso il soggetto che ha presentato la domanda, della dichiarazione relativa all'essere il veicolo in disponibilita' presso un'impresa esercente autotrasporto di cose in conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione.».
3. Al penultimo capoverso della deliberazione n. 6/2016 del 15 maggio 2016, erroneamente rinumerato come paragrafo 16, e da intendersi come paragrafo 17, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) fase 2 (valida per tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21 luglio e fino alle ore 14,00 del 9 settembre 2016, limitatamente all'abbinamento dei codici cliente con i codici supporto di rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli a tal fine utilizzati. In tale sede sara' possibile evidenziare con apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli immatricolati in altro Stato membro dell'Unione europea. A conclusione di tali operazioni non deve essere apposta la firma digitale. Per espletare questa attivita' il sistema mette a disposizione un file in formato access che permettera' di inserire in modo strutturato le informazioni prima descritte; in questa prima fase l'analoga funzionalita' di inserimento puntuale on-line e' disabilitata.
3.1 A far data dal 24 agosto 2016 il sistema rendera' progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato la domanda una lista indicante:
- eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate;
- i numeri di targa di veicoli immatricolati in Italia per i quali non e' stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della motorizzazione una carta di circolazione intestata all'impresa o alla cooperativa, al consorzio o alla societa' consortile ovvero, infine ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti, per le quali sia stata presentata domanda.
La lista sopra descritta sara' resa disponibile attraverso opportuna funzionalita'; inoltre il sistema offrira' la possibilita' di scaricare le medesime informazioni in formato excel.
3.2 Il soggetto che ha presentato la domanda dovra' provvedere a:
- correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure a
- indicare se il veicolo afferisce comunque al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della societa' consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti - ad un titolo diverso da quelli previsti dall'art. 93 cds ovvero, infine, se il veicolo e' detenuto nelle more degli adempimenti da parte degli uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione della carta di circolazione.
A tal fine si dovra' operare tanto nel file precedentemente inviato quanto attraverso la funzionalita' riportata al punto 3.1, nella quale verra' offerta la possibilita' di gestire tali segnalazioni attraverso un'interfaccia in cui l'utente dovra' indicare la motivazione specifica per cui un dato veicolo afferisce, per le ragioni suddette, al parco veicolare dell'impresa o della cooperativa, del consorzio o della societa' consortile - o di una delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.
Terminate le operazioni di cui al punto 3.2, il file aggiornato dovra' essere restituito al sistema informatico del Portale dell'Albo tramite apposita funzione, ancora non firmato digitalmente.
Il sistema verifichera' quindi il file restituito e, se del caso, potra' segnalare la necessita' di ulteriori correzioni e/o informazioni, con le medesime modalita' di cui al punto 3.2. Si fa presente che eventuali segnalazioni non accettate e valorizzate ai sensi della procedura indicata sub punto 3.2 in tale fase saranno scartate e dunque non saranno riproposte. Durante questa fase di scambio di file ancora non dovra' essere apposta la firma digitale.
La predetta procedura terminera', entro e non oltre la data del 22 settembre 2016, con la restituzione da parte del sistema informatico dell'Albo di un file che non presenta piu' segnalazioni.
Tale file dovra' essere firmato digitalmente, secondo le modalita' di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016 del 15 giugno 2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal diritto.
4. Entro la data del 23 agosto 2016 il manuale d'uso, che e' rinvenibile all'indirizzo internet www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi sara' aggiornato con le istruzioni coerenti con le modifiche procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera.
5. La presente delibera, assunta per motivi di urgenza, sara' sottoposta a ratifica da parte del Comitato centrale nella prima seduta utile.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 22 luglio 2016

Il presidente: Di Matteo


 
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