Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO |
DECRETO 11 maggio 2016 |
Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020». |
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IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 (di seguito AdP) - CCI 2014IT16M8PA001 del 30 settembre 2014, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; Visto il Programma operativo nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito PON Cultura e sviluppo o PON), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015; Visto l'atto a firma del Ministro prot. 31873 del 29 dicembre 2015 di nomina dell'arch. Dora Di Francesco, Dirigente del Servizio II del Segretario generale, quale Autorita' di gestione del PON (FESR) 2014-2020 «Cultura e sviluppo» a titolarita' del MiBACT (di seguito AdG); Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse I del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 9 giugno 2015; Visti i criteri per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito dell'Asse II del PON approvati dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 23 febbraio 2016; Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PON del 4 febbraio 2016 (Rep. n. 6/2016) che approva l'elenco degli attrattori di rilevanza strategica e la delimitazione preliminare delle rispettive aree di riferimento; Visti gli Accordi operativi di attuazione (di seguito AOA) stipulati dall'Autorita' di gestione del PON con le Autorita' di gestione dei programmi operativi FESR 2014-2020 delle Regioni Basilicata in data 17 febbraio 2016, Calabria in data 19 febbraio 2016, Campania in data 25 febbraio 2016, Puglia in data 4 marzo 2016, Sicilia in data 19 febbraio 2016; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattati sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la definizione di piccola impresa contenuta nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003); Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente strumentale dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, 20 febbraio 2014, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Ritenuto opportuno rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese della filiera culturale e creativa promuovendo l'innovazione, lo sviluppo tecnologico e la creativita' nelle regioni di intervento del PON, sostenere le filiere produttive collegate ai settori culturali e creativi a rafforzamento dei sistemi territoriali in cui e' rilevante la dimensione culturale, in particolare promuovendo prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali al centro della strategia del PON (Asse I), rafforzare le integrazioni e le relazioni tra istituzioni pubbliche e soggetti privati, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore nel campo della gestione del patrimonio e delle attivita' e iniziative culturali;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; b) «Invitalia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia - cui sono affidate le funzioni di gestione dell'intervento; c) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; d) «Regioni»: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; e) «attrattori»: musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, parchi e giardini storici - ubicati nelle regioni; f) «Comuni»: comuni di riferimento degli attrattori, elencati nell'Allegato 1 al presente decreto; g) «imprese»: micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005, di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; h) «soggetti del terzo settore»: i seguenti soggetti ed organizzazioni facenti parte del terzo settore la cui ordinaria attivita' e le cui finalita' istituzionali non siano incompatibili con le finalita' del presente decreto: «ONLUS di diritto», quali: organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome (Legge n. 266/1991) che non svolgono attivita' commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995; Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee (Legge n. 49/1987); cooperative sociali iscritte nella «sezione cooperazione sociale» del registro prefettizio (Legge n. 381/1991); consorzi costituiti interamente da cooperative sociali; soggetti che hanno acquisito la qualifica di ONLUS in seguito all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni; imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i) «soggetti beneficiari»: imprese e soggetti del terzo settore; j) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente; k) «Registro delle imprese»: il Registro delle imprese presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 2188 del Codice civile e al Capo II della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi; l) «imprese femminili»: imprese in cui la compagine societaria e' composta, alla data di presentazione della domanda, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da donne; m) «imprese giovanili»: imprese in cui la compagine societaria e' composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di eta' compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i diciotto ed i trentacinque anni; n) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle imprese di cui: all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dalla Autorita' garante della concorrenza e del mercato; al decreto interministeriale 20 febbraio 2014, «Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Ambito di applicazione, finalita' dell'intervento, risorse
1. Per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitivita' delle micro, piccole e medie imprese, viene istituito un regime di aiuto applicabile nelle regioni, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano. 2. Il regime di aiuto disposto con il presente decreto - nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis - ha le seguenti finalita': a) creazione di nuove imprese nell'industria culturale, come previsto al Titolo II; b) sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera, come previsto al Titolo III; c) sostegno ai soggetti del terzo settore che operano nell'industria culturale, come previsto al Titolo IV. 3. Per la concessione delle agevolazioni le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 106.933.000,00 e sono a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Asse Prioritario II «Attivazione dei potenziali territoriali di sviluppo legati alla cultura» del Programma operativo nazionale «Cultura e sviluppo» (PON) FESR 2014-2020. Tali risorse sono cosi' ripartite: a) per gli interventi di cui al Titolo II: € 41.704.000,00; b) per gli interventi di cui al Titolo III: € 37.807.000,00; c) per gli interventi di cui al Titolo IV: € 27.422.000,00. 4. Nel caso in cui, nel corso dell'attuazione del regime di aiuto, siano raggiunti i risultati previsti dal PON Cultura e sviluppo 2014-2020, potranno essere aggiunte ulteriori risorse finanziarie fino ad un massimo pari a € 7.081.000,00, proporzionalmente redistribuite sui tre interventi previsti.
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| Art. 3 Soggetto gestore
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande, l'adozione dei provvedimenti, la stipula del contratto di finanziamento, l'erogazione, il controllo ed il monitoraggio delle agevolazioni sono affidati ad Invitalia. Con apposita convenzione tra Ministero e Invitalia, da stipularsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto e determinati i relativi oneri, anche a valere sulle risorse di cui all'art. 2, nonche' le modalita' per il trasferimento delle risorse finanziarie ad Invitalia.
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| Art. 4 Termini e modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni 2. L'apertura dei termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con una successiva direttiva operativa. Le domande presentate prima del predetto termine non saranno prese in considerazione. Con la medesima direttiva operativa saranno fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini della migliore attuazione dell'intervento. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie per singola finalita'. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comportera' la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunichera', mediante apposito avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie per le domande istruite con esito positivo e parzialmente coperte dalle risorse finanziarie residue, queste sono ammesse alle agevolazioni sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte di Invitalia, della capacita' del proponente di assicurare comunque la sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.
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| Art. 5 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
1. Le domande di agevolazione sono presentate ad Invitalia che procede all'esame istruttorio secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico di presentazione e' separato e distinto per le singole finalita' di cui all'art. 2. 2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni comprende, secondo quanto previsto per le singole finalita' dai Titoli II, III e IV del presente decreto: a) la verifica formale della sussistenza dei requisiti di ammissibilita'; b) la valutazione di merito sulla base delle modalita' e dei criteri di valutazione che saranno resi pubblici con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2. 3. Limitatamente ai programmi di investimento disciplinati dal Titolo II del presente decreto, e' previsto un colloquio con Invitalia, finalizzato ad approfondire gli aspetti del piano d'impresa allegato alla domanda di agevolazione. 4. Nel caso in cui in sede di istruttoria vengano ravvisati motivi di non ammissibilita' o di esclusione delle domande presentate, i soggetti beneficiari ricevono formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 5. Al termine dell'iter di valutazione Invitalia inviera' al soggetto beneficiario una comunicazione di ammissione ovvero, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4, di non ammissione alle agevolazioni.
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| Art. 6 Concessione ed erogazione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni sono concesse mediante provvedimento adottato da Invitalia e sono erogate sulla base di un contratto di finanziamento appositamente stipulato tra Invitalia e il soggetto beneficiario, contenente anche le obbligazioni a cui lo stesso beneficiario e' soggetto. 2. L'erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta del soggetto beneficiario mediante presentazione di stati avanzamento lavori (di seguito SAL) a fronte di titoli di spesa quietanzati. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, fino ad un massimo del 50% delle agevolazioni complessivamente concesse. 3. Il soggetto beneficiario puo' presentare al massimo quattro richieste di erogazione, comprensive dell'eventuale anticipazione. L'ultimo SAL a saldo non puo' essere inferiore al 20% dei costi ammissibili. Le modalita' di richiesta delle erogazioni sono disciplinate con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2. 4. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate ai commi 2 e 3, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di titoli di spesa non quietanzati, secondo modalita' stabilite nella direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2, e previa stipula di un'apposita convenzione tra Invitalia e l'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto delle agevolazioni da parte di Invitalia e della quota a carico dell'impresa beneficiaria.
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| Art. 7 Divieto di cumulo
1. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente decreto non sono cumulabili - per le stesse spese - con nessun'altra agevolazione, anche a titolo di de minimis, comunitaria, nazionale, regionale o comunale ad eccezione di: a) agevolazioni fiscali aventi carattere di generalita' ed uniformita' su tutto il territorio italiano; b) agevolazioni in forma di garanzia.
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| Art. 8 Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento, Invitalia e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. I soggetti beneficiari trasmettono a Invitalia la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, anche in ottemperanza a specifici adempimenti richiesti dalla vigente normativa relativa all'utilizzo di risorse finanziarie di origine comunitaria, con le forme e le modalita' definite con la direttiva operativa di cui all'art. 4, comma 2.
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| Art. 9 Revoche
1. E' prevista la revoca parziale o totale delle agevolazioni nel caso in cui vengano meno i requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni e nei casi di violazione degli obblighi contrattuali. Il dettaglio delle cause di revoca sara' comunicato con la successiva direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2.
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| Art. 10 Requisiti dei soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo le imprese che in possesso dei seguenti requisiti: a) risultano costituite da non oltre trentasei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile; b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria; d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e) possiedono una situazione di regolarita' contributiva; f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis; g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007. 2. Possono altresi' richiedere le agevolazioni sul presente titolo le persone fisiche che intendono costituire una impresa purche' entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 5, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, con le medesime persone fisiche indicate nella domanda di agevolazione, nonche' il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui la nuova impresa non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione e' considerata decaduta. 3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le nuove imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
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| Art. 11 Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento: a) di importo non superiore a € 400.000,00; b) realizzati dalle nuove imprese presso una unita' produttiva ubicata nel territorio delle regioni; c) relativi alle attivita' economiche elencate all'Allegato 2 al presente decreto; d) che prevedono l'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o servizio, organizzative, di mercato, in una delle seguenti aree: i) economia della conoscenza - sviluppo e/o applicazione di tecnologie innovative e/o tecnologie chiave abilitanti per la creazione e/o l'implementazione di dati e informazioni in grado di accrescere, qualificare o innovare le modalita' e gli strumenti di archiviazione, organizzazione, condivisione, accessibilita', e gestione delle conoscenze legate all'industria culturale; ii) economia della conservazione - sviluppo e applicazione di processi e protocolli innovativi nel quadro delle attivita' conservative - restauro, manutenzione, recupero, rifunzionalizzazione - relativamente a materiali, tecnologie, tecniche e strumenti adottati, con particolare riferimento alle attivita' di diagnostica di monitoraggio e di analisi per la valutazione della vulnerabilita', alle attivita' di prevenzione e di gestione dei rischi e dei fattori di degrado, ai materiali e alle tecniche di intervento, alle soluzioni impiantistiche innovative ed energeticamente efficienti, applicate al patrimonio materiale ed immateriale; iii) economia della fruizione - sviluppo di: a) modalita' e strumenti innovativi di offerta di beni e sistemi di beni in forma integrata con le risorse del territorio, processi innovativi per la gestione - acquisizione, classificazione, valorizzazione, diffusione - del patrimonio culturale e risorse del territorio; b) piattaforme digitali, prodotti hardware e software per nuove modalita' di fruizione e nuovi format narrativi, di comunicazione e promozione, estendibili anche a specifiche categorie della domanda; c) dispositivi ed applicazioni a supporto e assistenza di specifici target di domanda e fruizione; d) attivita' legate all'incremento dell'offerta collegata alla fruizione turistico culturale; iv) economia della gestione - sviluppo di strumenti e soluzioni applicative in grado di ingegnerizzare le attivita' di gestione di beni e attivita' culturali. 2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario puo' richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi. 3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento: a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonche' certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 4. Sono, altresi', ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento: a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; c) consulenze esterne specialistiche prestate da Universita' e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia. 5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
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| Art. 12 Forma e misura delle agevolazioni
1. Alle nuove imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, congiuntamente: a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura e' elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2; b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 40% della spesa ammessa; la misura e' elevabile al 45% nei casi previsti al successivo comma 2. In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avra' comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 50% del totale dei contributi concessi; finanziamento agevolato pari al 50% del totale dei contributi concessi. 2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto e' pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo e' incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensita' agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalita'. 3. Le nuove imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. 4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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| Art. 13 Requisiti delle imprese beneficiarie
1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) risultano costituite da non meno di 36 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le societa' cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del Codice civile; b) sono iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria; d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e) possiedono una situazione di regolarita' contributiva; f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis; g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007. 2. Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate - ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del Codice civile - da soci controllanti, anche in via indiretta, imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero successivamente alla presentazione della stessa per un periodo non inferiore a ventiquattro (24) mesi, un'attivita' analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.
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| Art. 14 Programmi di investimento e spese ammissibili alle agevolazioni
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente titolo esclusivamente i programmi di investimento: a) di importo non superiore a € 500.000,00; b) realizzati dalle imprese presso una unita' produttiva ubicata nel territorio dei comuni elencati nell'Allegato 1 Sezione A; c) relativi a una o piu' della attivita' economiche elencate all'Allegato 3 al presente decreto; d) inseriti in una o piu' delle seguenti aree: i) fruizione turistica e culturale degli ambiti territoriali di riferimento degli attrattori; ii) promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali; iii) recupero e valorizzazione di produzioni locali di beni e servizi. 2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario puo' richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi. 3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento: a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonche' certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 4. Sono, altresi', ammissibili i seguenti costi di gestione, nel limite del 20% dell'importo di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sostenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione dell'intervento: a) personale interno qualificato del soggetto beneficiario assunto a tempo indeterminato successivamente alla data di presentazione della domanda ed impiegato nell'area produttiva; b) servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; c) consulenze esterne specialistiche prestate da Universita' e Centri di ricerca pubblici o da imprese e persone fisiche dotate di documentate competenze in materia. 5. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
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| Art. 15 Forma e misura delle agevolazioni
1. Alle imprese possono essere concessi, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, congiuntamente: a) un finanziamento agevolato, a tasso d'interesse pari a zero, in misura pari al massimo al 60% della spesa ammessa e della durata massima di otto anni di ammortamento, oltre ad un preammortamento di un anno per il periodo di realizzazione dell'intervento; la misura e' elevabile al 65% nei casi previsti al successivo comma 2; b) un contributo a fondo perduto, in misura pari al massimo al 20% della spesa ammessa; la misura e' elevabile al 25% nei casi previsti al successivo comma 2. In tutti i casi in cui i suddetti massimali non siano raggiungibili, il contributo totale concesso avra' comunque la seguente composizione: fondo perduto pari al 25% del totale dei contributi concessi; finanziamento agevolato pari al 75% del totale dei contributi concessi. 2. La somma del finanziamento agevolato a tasso zero e del contributo a fondo perduto e' pari all'80% della spesa ammissibile. L'importo massimo e' incrementato al 90% - fermo restando il limite di intensita' agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso l'impresa richiedente abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalita'. 3. Le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. 4. Il finanziamento agevolato non e' assistito da alcuna forma di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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| Art. 16 Requisiti dei soggetti del terzo settore beneficiari
1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente Titolo i soggetti del terzo settore in possesso dei seguenti requisiti: a) se imprese, sono costituite in forma societaria, ivi incluse le societa' cooperative ed iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente; b) se ONLUS essere iscritte, alla data di presentazione della domanda, presso l'anagrafe delle ONLUS secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni c) risultano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposti a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e ad amministrazione controllata o straordinaria; d) si trovano in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente; e) possiedono una situazione di regolarita' contributiva; f) hanno titolo a ricevere aiuti «de minimis» secondo quanto disposto dal regolamento de minimis; g) hanno restituito agevolazioni godute per le quali e' stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; h) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea di cui all'art. 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.
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| Art. 17 Programmi di investimento e spese ammissibili ai contributi
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Titolo esclusivamente i programmi di investimento: a) di importo non superiore a € 400.000,00; b) realizzati dai soggetti del terzo settore presso una unita' produttiva ubicata nel territorio dei Comuni elencati nell'Allegato 1, sezione B; c) relativi a una o piu' della attivita' elencate all'Allegato 4 al presente decreto; d) inseriti in una o piu' delle seguenti aree: i) attivita' collegate alla gestione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio; ii) attivita' collegate alla fruizione degli attrattori e delle risorse culturali del territorio; iii) attivita' di animazione e partecipazione culturale. 2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'art. 4. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. I programmi devono essere realizzati entro dodici mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento tra Invitalia e il soggetto beneficiario. La data di ultimazione dell'intervento coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Il soggetto beneficiario puo' richiedere una unica proroga del termine per l'ultimazione del programma della durata massima di sei mesi. 3. In riferimento alla realizzazione dei programmi di investimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono ammissibili i costi sostenuti direttamente dai soggetti beneficiari a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, concernenti le seguenti voci di investimento: a) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, arredi e mezzi mobili; b) acquisto di programmi informatici, brevetti, licenze e marchi nonche' certificazioni, know how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 4. Il Ministero, con la direttiva operativa di cui all'art. 4 comma 2, provvede a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.
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| Art. 18 Forma e misura delle agevolazioni
1. Ai soggetti del terzo settore puo' essere concesso, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis, un contributo a fondo perduto fino all'80% della spesa ammessa. La copertura della spesa ammessa e' aumentata al 90% - fermo restando il limite di intensita' agevolativa previsto dal regolamento de minimis - in caso il soggetto richiedente sia qualificabile come impresa ed abbia le caratteristiche di impresa femminile o impresa giovanile o sia in possesso del rating di legalita'. 2. I soggetti del terzo settore beneficiari devono garantire la copertura finanziaria residua del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie per un importo pari alla quota parte della spesa ammissibile non coperta dalle agevolazioni. Il presente decreto sara' inviato agli organi competenti per il prescritto controllo.
Roma, 11 maggio 2016
Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali,reg.ne prev. n. 2666
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