Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 4 luglio 2016 |
Assegnazione delle risorse finanziarie all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana per il terzo trimestre 2016. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; Visti in particolare i seguenti articoli del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni: l'art. 1, comma 1, che stabilisce che le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa siano trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, promossa dai soci della C.R.I., la quale e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice civile, e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e' di interesse pubblico, e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica; l'art. 2, comma 1, che dispone che la C.R.I. sia riordinata secondo le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 178 del 2012 e dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione assuma la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» (Ente), mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione; l'art. 2, comma 5, che stabilisce che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla C.R.I. nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 6, per l'anno 2016, siano attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l'art. 6, comma 2, che dispone che alla data del 1° gennaio 2016 il personale della C.R.I. e quindi dell'Ente sia utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente e che entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisca un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017 e dispone altresi' che il predetto organico sia valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'art. 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2018 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate; l'art. 6, comma 6, che dispone, in materia di mobilita' del personale, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'art. 3, comma 4, terzo periodo; l'art. 6, comma 7, che prevede assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilita', da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della C.R.I. e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attivita' convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, stabilendo altresi' che i conseguenti oneri a carico dei predetti enti siano finanziati con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla C.R.I. e quindi all'Ente; l'art. 8, comma 2, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 7-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che dispone, fra l'altro, che il finanziamento annuale all'associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e all'Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2018; Vista la delibera del CIPE 29 aprile 2015, n. 52, recante la Ripartizione tra le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano della quota indistinta del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 19 agosto 2015, n. 191, nella quale e' stabilito, quale concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana, l'importo di 146.412.742 euro; Visto il proprio decreto del 29 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2016, n. 41, con il quale si e' proceduto a determinare il finanziamento complessivo disponibile per gli anni 2016 e 2017 per le finalita' del richiamato decreto legislativo n. 178 del 2012, ad assegnare all'Ente e all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'anno 2016 e limitatamente al primo semestre, le relative quote, rinviando l'assegnazione del residuo finanziamento per il 2016, come di seguito sintetizzato: anno 2016: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 10%, per un livello complessivamente pari a 131.771.467,80 euro, di cui 60.713.703,79 euro attribuiti all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana, 5.172.030,11 euro attribuiti all'Associazione della Croce rossa italiana (per un totale assegnato pari a 65.885.733,90 euro) e residui 65.885.733,90 euro non attribuiti; anno 2017: finanziamento pari al valore del 2014, ridotto del 20%, per un livello complessivamente pari a 117.130.193,60 euro; Considerato quanto segue: l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178/2012, nel testo vigente all'atto dell'adozione del richiamato decreto 29 gennaio 2016, stabiliva che le riduzioni del 10% e del 20% si applicassero rispettivamente all'anno 2016 e agli anni 2017 e successivi, per cui il richiamato decreto ha operato in tal senso; l'art. 8, comma 2, nel testo attualmente vigente, sposta all'anno 2017 l'applicazione della riduzione del 10% e all'anno 2018 e successivi la riduzione del 20% per cui si rende necessario aggiornare il livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalita' del citato decreto legislativo n. 178 del 2012 per gli anni 2016 e 2017 gia' fissato con il citato decreto ministeriale 29 gennaio 2016; Vista la nota 23961 del 10 maggio 2016 con la quale l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (CRI), in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 178 del 2012 nel testo ora vigente, ha chiesto l'assegnazione delle risorse per il secondo semestre del 2016, per l'intero importo residuo, comprensivo della riattribuzione del predetto 10%, pari a 80.527.008,10 euro, di cui 73.904.665,05 euro (il 91,776%) in favore dell'Ente strumentale alla Croce rossa italiana e 6.622.343,05 euro (l'8,224%) in favore dell'Associazione della Croce rossa italiana; Considerato che, con riferimento alla predetta proposta, il Ministero della salute, con nota 20406 del 17 giugno 2016, ha valutato positivamente la possibilita' di assegnare le predette percentuali dell'importo residuo limitatamente al III trimestre del 2016, trattandosi di trimestre nel quale ancora non avranno luogo i trasferimenti di personale verso altre amministrazioni pubbliche, come emerso in sede di confronto tecnico in apposita riunione, in data 30 maggio 2016, presso il Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Considerata pertanto la necessita' di procedere, in attuazione di quanto disposto dai citati art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2, all'aggiornamento del livello del finanziamento complessivo disponibile per le finalita' di cui al citato decreto legislativo n. 178 del 2012, a valere sul finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2016 e 2017, come di seguito riportato: finanziamento per l'anno 2016: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, pari a 146.412.742 euro; finanziamento per l'anno 2017: valore corrispondente al finanziamento stabilito per l'anno 2014, ridotto del 10 per cento, per un valore pari a 131.771.467,80 euro; Considerato che il finanziamento complessivo residuo disponibile per il secondo semestre dell'anno 2016 ammonta ai predetti 146.412.742 euro, al netto delle quote gia' assegnate con il richiamato decreto ministeriale del 29 gennaio 2016 e pari a 65.885.733,90 euro, per un valore residuo di 80.527.008,10 euro, corrispondente a 40.263.504,05 euro per ciascuno dei trimestri III e IV del 2016; Ritenuto altresi' di assegnare il finanziamento residuo disponibile per il 2016 limitatamente al terzo trimestre, rinviando ad altro decreto l'assegnazione delle somme riferite al quarto trimestre, allo scopo di tenere conto dei processi di mobilita' del personale verso gli enti del Servizio sanitario nazionale e del conseguente obbligo di legge di assegnare e trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai relativi trattamenti economici alle Regioni, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 178/2012; Ritenuto infine di assegnare, per quanto sopra detto, le seguenti quote: Ente strumentale alla Croce rossa italiana: 91,776%, per un valore corrispondente a 36.952.332,53 euro; Associazione della Croce rossa italiana: 8,224%, per un valore corrispondente a 3.311.171,53 euro;
Decreta:
Art. 1
Il finanziamento disponibile per le finalita' di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e' aggiornato nell'importo di 146.412.742 euro per l'anno 2016 e di 131.771.467,80 euro per l'anno 2017. Per il terzo trimestre dell'anno 2016 e' assegnato l'importo complessivo di 40.263.504,05 euro, di cui 36.952.332,53 euro in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana e 3.311.171,53 euro in favore dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. E' rinviata ad un successivo decreto l'assegnazione dell'importo residuo del finanziamento disponibile per il 2016.
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| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2016
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1918
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