Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 6 giugno 2016, n. 138
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5, che prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute, dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interna, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1998, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che prevede, tra l'altro, che, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 20, comma 5, si applicano le disposizioni recate dall'allegato F al decreto legislativo medesimo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 gennaio 2016;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 5 maggio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0010482 del 12 maggio 2016;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.
2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonche' i successivi aggiornamenti e revisioni.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5, del
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione
della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
2015, n. 161, S.O.:
«Art. 20 (Piano di emergenza interna). - (Omissis).
5. La consultazione del personale che lavora nello
stabilimento, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, di cui ai commi 1 e 3, e'
effettuata con le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute
e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
Unificata, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 105 del 2015 :
«Art. 32 (Norme finali e transitorie). - (Omissis).
2. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui agli
articoli 4, comma 2, 20, comma 5, e 21, comma 10, si
applicano le disposizioni recate, rispettivamente, dagli
allegati A, F e G.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n.
202.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 20, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonche' la seguente:
1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 105 del 2015:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «stabilimento»: tutta l'area sottoposta al
controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze
pericolose all'interno di uno o piu' impianti, comprese le
infrastrutture o le attivita' comuni o connesse; gli
stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di
soglia superiore;
b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno
stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti
in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella
colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2
dell'allegato 1, ma in quantita' inferiori alle quantita'
elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3
della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la
regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
c) «stabilimento di soglia superiore»: uno
stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti
in quantita' pari o superiori alle quantita' elencate nella
colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2
dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della
sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;
d) «stabilimento adiacente»: uno stabilimento ubicato
in prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare
il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
e) «nuovo stabilimento»:
1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e'
costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data,
oppure
2) un sito di attivita' che rientra nell'ambito di
applicazione della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento
di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia
superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a
tale data, per modifiche ai suoi impianti o attivita' che
determinino un cambiamento del suo inventario delle
sostanze pericolose;
f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che
il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a
decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di
applicazione della direttiva 2012/18/UE, senza modifiche
della sua classificazione come stabilimento di soglia
inferiore o stabilimento di soglia superiore;
g) «altro stabilimento»: un sito di attivita' che
rientra nell'ambito di applicazione della direttiva
2012/18/UE, o uno stabilimento di soglia inferiore che
diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa,
il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi
diversi da quelli di cui alla lettera e);
h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno
stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello
sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate,
maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso
comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le
condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni
ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono
l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
impianto;
i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto,
oppure a cui e' stato delegato il potere economico o
decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello
stabilimento o dell'impianto stesso;
l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di
cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1,
sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto,
residuo o prodotto intermedio;
m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di
due o piu' sostanze;
n) «presenza di sostanze pericolose»: la presenza,
reale o prevista, di sostanze pericolose nello
stabilimento, oppure di sostanze pericolose che e'
ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso
di perdita del controllo dei processi, comprese le
attivita' di deposito, in un impianto in seno allo
stabilimento, in quantita' pari o superiori alle quantita'
limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato
1;
o) «incidente rilevante»: un evento quale
un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande
entita', dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino
durante l'attivita' di uno stabilimento soggetto al
presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave,
immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui
intervengano una o piu' sostanze pericolose;
p) «pericolo»: la proprieta' intrinseca di una
sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in
uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana
e/o per l'ambiente;
q) «rischio»: la probabilita' che un determinato
evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche;
r) «deposito»: la presenza di una certa quantita' di
sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito
per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
s) «deposito temporaneo intermedio»: deposito dovuto
a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto,
di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di
trasporto, non finalizzato al trattamento e allo
stoccaggio;
t) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o
giuridiche nonche', ai sensi della disciplina vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle decisioni adottate su
questioni disciplinate dall'art. 24, comma 1, o che ha un
interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della
presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano
portatrici di un siffatto interesse;
v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse
le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle
relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonche'
qualsiasi attivita' di follow-up eventualmente necessaria,
compiute da o per conto dell'autorita' competente al fine
di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti
fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti.».

 
Art. 3
Forme di consultazione del personale
che lavora nello stabilimento

1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;
b) la versione in bozza del PEI;
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale, che e' parte integrante del PEI, ed e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.


Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, n.
101, S.O.:
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino
a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 27 del citato
decreto legislativo n. 105 del 2015:
«Art. 10 (Comitato tecnico regionale: composizione e
funzionamento). - 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e'
composto da:
a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili
del fuoco competente per territorio, con funzione di
presidente;
b) tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con
qualifica di dirigente;
c) il Comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio;
d) un rappresentante della Direzione territoriale del
lavoro territorialmente competente;
e) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri
degli enti territoriali di area vasta, di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in cui ha
sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del
fuoco;
f) un rappresentante della regione o della provincia
autonoma territorialmente competente;
g) due rappresentanti dell'agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Unita' operativa
territoriale dell'INAIL competente;
i) un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale
territorialmente competente;
l) un rappresentante del Comune territorialmente
competente;
m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario
per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), per gli
stabilimenti che svolgono le attivita' di cui all'art. 2,
comma 3;
n) un rappresentante dell'autorita' marittima
territorialmente competente, per gli stabilimenti presenti
nei porti e nelle aree portuali;
o) un rappresentante dell'ente territoriale di area
vasta di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 7 aprile
2014, n. 56.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un
dipendente della Direzione regionale o interregionale dei
vigili del fuoco.
3. Per ogni componente e' designato un membro
supplente. Al fine di garantire la funzionalita' del CTR,
ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti.
4. Il Direttore regionale o interregionale dei Vigili
del fuoco competente per territorio, sulla base delle
designazioni degli enti rappresentati nel comitato, nomina
i componenti del CTR.
5. Ciascun CTR adotta il proprio regolamento di
funzionamento, sulla base delle direttive emanate dal
Ministero dell'interno.
6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei
due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti.
7. Il presidente del CTR designa i componenti dei
gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle
istruttorie nonche' delle commissioni incaricate di
effettuare le ispezioni. Il numero dei componenti dei
gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle
istruttorie e' pari a 4; il numero dei componenti delle
commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a
3.
8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri a carico della
finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di enti
ed istituzioni pubbliche competenti.
9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per
eventuali costi di missione, che restano a carico delle
amministrazioni di appartenenza.».
«Art. 27 (Ispezioni). - 1. Le ispezioni previste dal
presente decreto devono essere adeguate al tipo di
stabilimento, sono effettuate indipendentemente dal
ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e
sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento, per garantire in
particolare che il gestore possa comprovare:
a) di aver adottato misure adeguate, tenuto conto
delle attivita' esercitate nello stabilimento, per
prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le
conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed
all'esterno del sito;
c) che i dati e le informazioni contenuti nel
rapporto di sicurezza o in altra documentazione presentata
ai sensi del presente decreto descrivano fedelmente la
situazione dello stabilimento;
d) che le informazioni di cui all'art. 23 siano rese
pubbliche.
2. Le ispezioni sono pianificate, programmate ed
effettuate sulla base dei criteri e delle modalita' di cui
allegato H.
3. Il Ministero dell'interno predispone, in
collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di ispezioni,
riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti
nel territorio nazionale; le regioni predispongono piani
regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli stabilimenti
di soglia inferiore siti nell'ambito dei rispettivi
territori. Il Ministero dell'interno e le regioni, in
collaborazione con l'ISPRA, assicurano il coordinamento e
l'armonizzazione dei piani di ispezione di rispettiva
competenza, provvedendo altresi', ove possibile, al
coordinamento con i controlli di cui alla lettera h).
Il Ministero dell'interno e le regioni riesaminano
periodicamente e, se del caso, aggiornano i piani di
ispezioni di propria competenza, scambiandosi le
informazioni necessarie ad assicurarne il coordinamento e
l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti
elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di
sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel
piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che
presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art.
19;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni
o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il
rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi
i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie da
effettuare ai sensi del comma 7;
h) ove applicabili, le disposizioni riguardanti la
cooperazione tra le varie autorita' che effettuano
ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo
ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del
Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma 3
il Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, e la
regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo scopo
incaricato, predispongono ogni anno, per quanto di
rispettiva competenza, i programmi delle ispezioni
ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti
l'indicazione della frequenza delle visite in loco per le
varie tipologie di stabilimenti. L'intervallo tra due
visite consecutive in loco e' stabilito in base alla
valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante
relativi agli stabilimenti interessati; nel caso in cui
tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra
due visite consecutive in loco non e' comunque superiore ad
un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre
anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente
rilevante di cui al comma 4 tiene conto degli impatti
potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli
stabilimenti interessati, e del comprovato rispetto di
quanto previsto dal presente decreto. La suddetta
valutazione puo' tenere conto, se opportuno, dei risultati
pertinenti di ispezioni condotte in conformita' ad altre
normative applicabili allo stabilimento.
6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla
Regione o dal soggetto da essa designato, con oneri a
carico dei gestori.
7. Le ispezioni straordinarie sono disposte dalle
autorita' competenti in materia di rischio di incidente
rilevante, con oneri a carico dei gestori, di propria
iniziativa o su richiesta del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, allo scopo di
indagare, con la massima tempestivita', in caso di denunce
gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche' in caso
di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente
decreto.
8. Entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna
ispezione l'autorita' che ha disposto l'ispezione comunica
al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da
attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorita' si
accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei
tempi stabiliti nel cronoprogramma.
9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un
caso grave di non conformita' al presente decreto, entro
sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare.
10. Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente
decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai
sensi di altre normative, con particolare riguardo ai
controlli effettuati per verificare l'attuazione del
regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle
prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 3, lettera
h).
11. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nell'ambito del coordinamento di cui
all'art. 11, promuove iniziative che prevedano, a livello
nazionale e, ove appropriato, anche a livello dell'Unione
europea, meccanismi e strumenti per lo scambio di
esperienze e il consolidamento delle conoscenze relative
alle attivita' di controllo tra le autorita' competenti,
con particolare riguardo alle informazioni ed alle lezioni
apprese sugli incidenti coinvolgenti sostanze pericolose
verificatisi sul territorio nazionale e alla conduzione
delle ispezioni.
12. Il gestore fornisce tutta l'assistenza necessaria
per consentire:
a) al personale che effettua l'ispezione lo
svolgimento dei suoi compiti;
b) alle autorita' competenti la raccolta delle
informazioni necessarie per effettuare un'adeguata
valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per
stabilire l'entita' dell'aumento della probabilita' o
dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente
rilevante, per la predisposizione del piano di emergenza
esterna, nonche' per tenere conto delle sostanze che, per
lo stato fisico, le condizioni o il luogo in cui si
trovano, necessitano di particolari attenzioni.
13. Le autorita' competenti trasmettono le informazioni
relative alla pianificazione, programmazione, avvio e
conclusione delle ispezioni al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le rendono
tempestivamente disponibili ai comuni, al fine della
verifica dell'inserimento delle informazioni pertinenti
nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5,
in relazione alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 6.
Le autorita' competenti comunicano, in particolare, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di
ispezioni predisposto o il suo aggiornamento, ed il
programma annuale delle ispezioni ordinarie.».

 
Art. 4
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova piu' applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 giugno 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Galletti
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2326


Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle note alle
premesse.

 
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