Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 giugno 2016
Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che reca la disciplina delle casse conguaglio prezzi;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, con il quale e' stato istituito il «Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche»;
Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 34 del 6 luglio 1974, con il quale la denominazione del Fondo suddetto e' stata modificata in «Cassa conguaglio per il settore elettrico»;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha trasferito all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas le «funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
Visto l'art. 1, comma 1, lett. a), dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas del 21 dicembre 2009, n. 64 che affida alla Cassa conguaglio per il settore elettrico le attivita' di esazione, erogazione e controllo previste per l'amministrazione dei conti presso la stessa istituiti;
Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016), con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico e' trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA),
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 667/2015/A del 28 dicembre 2015, recante disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA);
Visto l'art. 1, comrna 670, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilita' 2016) che prevede che «Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e' approvato lo statuto ... »;
Vista la delibera 12 maggio 2016, n. 237/2016/I dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in ordine allo Statuto della CSEA, con la quale ha espresso parere favorevole allo schema di statuto medesimo;

Decreta:
Articolo unico

1. E' approvato lo Statuto della Cassa conguaglio per i servizi energetici e ambientali (CSEA) che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2016

Il Ministro: Padoan


 
Allegato

Statuto della cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA
Art. 1.
Natura giuridica e funzioni

1. La Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA (di seguito denominata anche Cassa) e' un ente pubblico economico ai sensi dell'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilita' 2016), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito denominata Autorita'). La Cassa ha sede in Roma e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
2. La Cassa, fermo restando quanto previsto al successivo art. 4, comma 3, lett. d), adotta propri regolamenti interni.
3. L'attivita' della Cassa, salvo che la legge disponga diversamente, e' regolata dal presente Statuto, dalle norme del codice civile, dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private, con riferimento alle attivita' economiche, nonche' dalle deliberazioni dell'Autorita' e dai regolamenti della Cassa.
4. I rapporti di lavoro del personale dipendente sono disciplinati dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva del settore elettrico.
5. La Cassa, nel rispetto delle competenze e delle attivita' affidate agli altri soggetti istituzionali del settore energetico, svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'Autorita' nell'ambito delle attivita' funzionali agli interessi generali da essa curati, a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa, a normativa vigente, svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale:
a. attivita' di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;
b. attivita' di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;
c. attivita' istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;
d. attivita' di erogazione di somme dovute a vario titolo;
e. ulteriori attivita' rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall'Autorita' alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attivita' dell'Autorita' stessa.
6. A norma dell'art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la CSEA conclude con l'Autorita' gli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; tali accordi possono disciplinare anche l'oggetto, le forme e i modi con i quali l'Autorita' stessa si avvale della CSEA per lo svolgimento delle ulteriori attivita' di cui alla lettera e) del precedente comma 5.
7. Alla Cassa e' attribuita la facolta' di costituire patrimoni separati per specifiche finalita' rientranti nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali.

Art. 2.
Organi

1. Sono organi della Cassa:
a. il Presidente;
b. il Comitato di gestione;
c. il Collegio dei revisori.

Art. 3.
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il Comitato di gestione.
2. In caso di assenza, anche per cessazione della carica, o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente del Comitato di gestione con maggiore anzianita' nell'ufficio, ovvero, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'.

Art. 4.
Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente e da altri due componenti. Il Presidente e i componenti del Comitato di gestione sono nominati per un triennio dall'Autorita', d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza in una o piu' tra le seguenti materie: economia, diritto, contabilita' e finanza, energia, servizi idrici, ambiente.
2. Il Comitato di gestione ha poteri di programmazione e di indirizzo ed esercita tutte le funzioni della Cassa che non siano attribuite dal presente Statuto ad altri organi. Il Comitato di gestione nomina il Direttore generale della Cassa.
3. Il Comitato di gestione, su proposta del Direttore generale, delibera sui seguenti atti e temi:
a. bilancio di esercizio, che viene trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorita' ;
b. budget economico e le sue eventuali rimodulazioni;
c. regolamenti e altri atti di carattere generale riguardanti l'amministrazione e la gestione della Cassa;
d. proposte inerenti lo Statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento e il regolamento di amministrazione e contabilita', che sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorita' ai fini della loro approvazione;
e. le scelte strategiche dell'ente e le politiche di remunerazione ed incentivazione del personale, nonche' le nomine dei dirigenti della Cassa.
4. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede della Cassa e ad esse assiste il Collegio dei revisori. Nel caso in cui le sedute si debbano svolgere in altra sede o con modalita' telematiche, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.
5. Per la validita' delle sedute del Comitato di gestione e' necessaria la presenza di almeno due componenti.
6. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti, per l'adozione delle decisioni e' richiesta l'unanimita'.
7. Nel caso di provvedimenti di competenza del Comitato di gestione non procrastinabili, i provvedimenti stessi, qualora si verifichino contestualmente l'assenza o l'impedimento di due componenti, possono essere adottati, in via d'urgenza, dal Presidente o da un componente suo delegato, salva ratifica del medesimo Comitato che e' convocato per una data immediatamente successiva nella quale sussistano le condizioni per l'integrazione del quorum costitutivo e deliberativo di cui al presente articolo.
8. Con regolamento interno, la Cassa, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo, disciplina le specifiche modalita' di funzionamento del Comitato di gestione.

Art. 5.
Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori e' composto dal Presidente del Collegio, da due componenti effettivi e da due supplenti nominati, per un triennio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita'. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dall'Autorita'.
2. I revisori svolgono le funzioni dei sindaci delle societa' per azioni secondo le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con la particolarita' dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa, nonche' i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali o tra i dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze o di pubbliche amministrazioni operanti nei settori attinenti a quello di attivita' della Cassa.

Art. 6.
Norme comuni agli organi

1. I componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori non possono intrattenere, a pena di decadenza, direttamente o indirettamente, rapporti di dipendenza, di collaborazione o di consulenza con le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del settore idrico ed ambientale, avere nelle medesime imprese interessi diretti od indiretti, ricoprire uffici pubblici elettivi. La verifica dell'incompatibilita' dei componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori e' rimessa, rispettivamente, all'Autorita' e al Ministero dell'economia e delle finanze che, accertandola, pronunciano la decadenza del componente.
2. Il Presidente, il Presidente del Collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorche' siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
3. Qualora cessi dalla carica il Presidente o un componente, l'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla sua sostituzione. Nel caso di contemporanea vacanza di almeno due dei componenti del Comitato di gestione, l'Autorita', per assicurare lo svolgimento delle attivita' della Cassa, procede tempestivamente alla nomina di un Commissario e, ai sensi del precedente art. 4, comma 1, procede alla nomina di un nuovo Comitato di gestione.
4. I compensi dei componenti degli organi della Cassa sono stabiliti dall'Autorita' d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e degli organismi pubblici.

Art. 7.
Indirizzo e vigilanza

1. La Cassa esercita le proprie funzioni, nel rispetto delle deliberazioni dell'Autorita' e secondo gli indirizzi generali dalla stessa disposti, con particolare riferimento agli oneri generali di sistema.
2. In caso di impossibilita' di funzionamento del Comitato di gestione ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita' degli atti dal Comitato stesso adottati, l'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' disporre lo scioglimento dell'organo e nominare un Commissario per la provvisoria gestione della Cassa.

Art. 8.
Patrimonio

l. Il patrimonio, fondo di dotazione iniziale, della Cassa, pari a 100 milioni di euro, e' costituito con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto da disposizioni legislative vigenti in materia, sara' destinato ad usi stabiliti dall'Autorita', d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 9.
Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice civile, e' deliberato, su proposta del Direttore generale, dal Comitato di gestione.
2. Il Direttore generale, quindici giorni prima della seduta del Comitato di gestione, prevista per la deliberazione del Bilancio, trasmette la relativa proposta al Collegio dei revisori per l'esame e l'adozione degli atti di competenza.
3. Il Bilancio d'esercizio e' deliberato dal Comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo ed inviato, entro 10 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorita', per l'approvazione da parte del Ministero medesimo d'intesa con l'Autorita'.
4. Il Comitato di gestione approva entro il 31 dicembre il Budget economico e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorita'.
5. Le riscossioni e le erogazioni istituzionali non hanno effetti sul conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio.
6. Al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, permangono inalterati gli obblighi di CSEA di versamento al bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa approvate nel bilancio consuntivo per il 2015, fatta salva la possibilita' per CSEA di sostenere i maggiori oneri derivanti dall'espletamento dei nuovi compiti assegnati all'Ente.
7. Fermo restando l'obbligo di riversare gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica all'entrata del bilancio dello Stato, CSEA puo' costituire riserve patrimoniali ai sensi del codice civile.

Art. 10.
Modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto e' modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita', anche su proposta del Comitato di gestione della Cassa.

Art. 11.
Disposizioni transitorie

1. La Cassa succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali della Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data della sua trasformazione.
2. La Cassa succede altresi' in tutti compiti e funzioni attribuiti dalle disposizioni vigenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla data della sua trasformazione.
3. Al fine di garantire la continuita' operativa delle attivita' istituzionali affidate alla CSEA, fermo restando la necessita' di svolgere procedure di selezione pubblica per la copertura del proprio fabbisogno di organico, laddove dovessero risultare vincitori delle procedure medesime risorse gia' impiegate presso CSEA in forza di distacco, si potranno prevedere cessioni di contratto.


 
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