Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 luglio 2016 |
Proroga dell'autorizzazione alla pesca del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura nei Compartimenti marittimi della Calabria. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto in particolare l'art. 13 del regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto in particolare l'art. 5 del suddetto regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e 13 del reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; Visti il decreti Ministeriali 28 dicembre 2015 e 3 marzo 2016 concernenti l'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerulus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, entro la distanza di 3 miglia nautiche dalla costa nei Compartimenti marittimi della Calabria; Viste le numerose istanze intese ad ottenere l'autorizzazione di Pesca da parte di imprese titolari di imbarcazioni non inserite nell'elenco del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015; Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche; Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; Tenuto conto che la durata dell'attivita' di pesca e' limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche si' da poter rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti norme Comunitarie, il Piano di gestione in questione; Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nella regione Calabria, nonche' i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca gia' autorizzate; Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1967/2006; Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel piano di gestione; Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via provvisoria, dalle imbarcazioni di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, imbarcazioni tutte iscritte nei Compartimenti marittimi della regione Calabria cosi' come confermate dalle autorita' marittime di riferimento; Ritenuto opportuno prorogare l'attivita' di pesca alla sola specie Cicerello al fine di arricchire le conoscenze scientifiche di tale specie; Ritenuto opportuno altresi' continuare ad assicurare un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di acquisire elementi ed informazioni di carattere scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009, le imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto, nell'ambito delle acque dei Compartimenti marittimi della regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza minima dalla costa, fino al 31 ottobre 2016. 2. Viste le istanze presentate dalle imprese titolari delle imbarcazioni di cui all'allegato A) del presente decreto, la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, rilascia l'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 quale allegato alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validita'.
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. A parziale modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, l'attivita' di pesca e' svolta per un totale di 4 giorni la settimana, ricompresi tassativamente dal lunedi' al giovedi', in funzione di una turnazione riferita a non oltre il 50% delle unita' iscritte presso ciascun compartimento marittimo di iscrizione delle unita' di cui all'allegato elenco. 2. Il rispetto della turnazione e del periodo entro il quale e' svolta l'attivita' di pesca e' assicurata dal Capo del compartimento marittimo interessato. 3. Il Capo del compartimento marittimo provvede ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 3, commi da 2 a 10, del decreto ministeriale del 28 dicembre 2015. 4. Rimangono ferme tutte le altre prescrizioni e limitazioni di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 2015.
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| Art. 3
1. Nelle more del rilascio dell'«autorizzazione di pesca» di cui all'art. 7 paragrafo 1, lettera d), del reg. (CE) n. 1224/2009 di competenza della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, il Capo del compartimento marittimo della singola Capitaneria di porto della regione Calabria, rilascia a ciascuna impresa di cui all'allegato A) del presente decreto, una speciale «Autorizzazione di pesca provvisoria» con validita' limitata al 30 settembre 2016, termine entro il quale verra' sostituita dai titoli autorizzativi rilasciati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 2. L'autorizzazione di pesca di cui al precedente comma e' rilasciata dall'Autorita' marittima esclusivamente alle unita' munite di licenza di pesca e/o attestazione provvisoria, in regolare corso di validita'. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di porto della regione Calabria e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2016
Il direttore generale: Rigillo
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