Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 2016 |
Rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»; Visto 1'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con 1'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF; Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione; Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1); Considerato che l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta 2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF; Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto l'art. 9, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, che, nel rinviare all'anno 2017 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato per gli anni dal 2013 al 2016 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; Visto l'art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha individuato per l'anno 2014, quale quota premiale ai sensi dell'art. 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il valore dell'1,75 per cento del finanziamento; Vista 1'Intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 4 dicembre 2014 (Rep. atti n. 174/CSR) sullo schema di decreto interministeriale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come integrato dal richiamato art. 42, comma 14-ter del decreto-legge n. 133 del 2014, di ripartizione fra le regioni della citata quota premiale per l'anno 2014, per il valore complessivo di 1.923,74 milioni di euro (1.738,76 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario); Vista la delibera CIPE n. 52 del 29 aprile 2015 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per l'anno 2014 (Tabella 2); Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 14 aprile 2016; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella misura del 58,57 per cento per l'anno 2014. 2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2012. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri De Vincenti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1862
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| Parte di provvedimento in formato grafico
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