Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 luglio 2016
Modalita' di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico, per l'annualita' 2016.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima» ed in particolare l'art. 98;
Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recate delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;
Visto lo statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del reg. (CE) n. 2847/93 e che abroga il reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 2012, recante modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca.
Visto il reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo I, lettera c);
Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato regolamento (UE) n. 508/2014, approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del 25 novembre 2015;
Viste le basi scientifiche dei Piani di gestione per le unita' autorizzate al sistema di pesca a strascico iscritte nei compartimenti marittimi inclusi nelle GSA 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 19, predisposti ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 e gia' esaminate dal Comitato tecnico scientifico della Commissione europea;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;
Visto il decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015 con il quale sono stati prorogati i citati Piani di gestione sino alla data del 31 dicembre 2016;
Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Preso atto dei dati del Comitato tecnico scientifico della Commissione europea relativi allo sfruttamento degli stock del Mar Mediterraneo;
Tenuto conto che i pescherecci italiani che operano nel Canale di Sicilia effettuano di consuetudine lo sbarco tecnico del pescato nel porto di Lampedusa, al fine di limitare i costi di gestione e ridurre i tempi di navigazione per raggiungere i luoghi di pesca;
Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico, attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca per le unita' autorizzate allo strascico, comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai citati Piani di gestione;
Preso atto che l'attuazione dell'indispensabile misura dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca come sopra descritto comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;
Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti della misura di fermo temporaneo;
Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di fermo;
Sentite le Regioni, le associazioni e le organizzazioni sindacali del comparto ittico;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema strascico - comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.
3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano rinterruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.


 
Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 43 giorni consecutivi dal 25 luglio al 5 settembre del corrente anno;
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca e' disposta per 42 giorni consecutivi dal 16 agosto al 26 settembre del corrente anno;
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca per 30 giorni consecutivi dal 17 settembre al 16 ottobre del corrente anno.
4. Per le navi da pesca all'art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza e' disposta con provvedimento regionale.
5. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' soggetta all'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
6. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unita' puo' essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell'Autorita' marittima e preventiva autorizzazione di quest'ultima.
7. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
8. Le unita' da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' (Gambero rosa mediterraneo - Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo - Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo - Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unita' abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonche' di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondita' superiori ai 300 mt di profondita', possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa entro due giorni precedenti l'interruzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
9. In considerazione della singolare specificita' dell'Alto Tirreno, caratterizzato da elevate batimetriche a breve distanza dalla costa, ove la pesca dei gamberi e' da sempre svolta in battute giornaliere e le unita' di conseguenza non necessitano di attrezzature frigorifere di congelamento, ne' di abilitazioni a categorie di pesca pari o superiore alla ravvicinata, sono esentate dagli obblighi di cui al comma 8 le unita' che effettuano la pesca del gambero di profondita' in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti Compartimenti.
10. Durante il periodo di pesca del gambero di profondita', sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondita' dovra' costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.


 
Art. 3

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita', con l'obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi 15 giorni lavorativi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima.
3. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
4. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonche' quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondita', in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l'interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attivita' di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l'armatore e' tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.


 
Art. 4

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo 66/2003 nonche' da quanto previsto dal vigente CCNL, per le dieci settimane successive all'interruzione temporanea, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesca con il sistema a strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - e' vietato nel giorno di venerdi' e sara' svolto a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica:
a) o per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale;
b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica.
Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1 del presente decreto, il rispetto della normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilito in particolare dall'art 18 del decreto legislativo n. 66/2003 nonche' da quanto previsto dal vigente CCNL, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell'areale compreso tra Trieste e Bari, l'esercizio della attivita' di pesa con il sistema a strascico - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - sara' svolto, a scelta dell'armatore e previa comunicazione all'Autorita' marittima dei porti di base logistica:
a) o per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale;
b) o vietato in un altro giorno settimanale, definito dall'armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9, all'Autorita' marittima dei porti di base logistica.
Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Dalle date di inizio dei rispettivi arresti temporanei obbligatori di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e fino al 31 ottobre 2016 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante - comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
4. Dalla data del 25 luglio 2016 e fino al 31 ottobre 2016, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unita' con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.


 
Art. 5

Modalita' di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unita' da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, le unita' da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
3. In deroga a quanto disposto ai precedenti comma del presente articolo, e' fatta salva la facolta' dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
4. Le unita' abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorita' marittima. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima dei porti di base logistica.


 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all'art. 2 del presente decreto, per i pescherecci autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti.
2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'attivita' di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti e' vietata anche ai pescherecci provenienti da altri compartimenti abilitati ai sistemi di pesca interessati.
3. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura puo' autorizzare l'effettuazione di attivita' di ricerca in mare, a scopi scientifici, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura.
Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2016

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione


 
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