IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/761 della Commissione del 14 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale; Considerato il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2016 ed in particolare l'art. 6, (termini di sottoscrizione delle polizze), l'art. 7 (modifiche al piano); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2016, n. 120 con il quale e' stata approvata la modifica del Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2016, prorogando il termine per la sottoscrizione delle polizze assicurative relative alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti al 31 maggio 2016; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 maggio 2016 n. 3205 recante «Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale il termine per la presentazione delle domande unica e delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 67, paragrafo 2 del regolamento n. 1306/2013, e' stato posticipato al 15 giugno 2016; Considerato che l'attivita' degli organismi pagatori e dei rispettivi centri di assistenza agricola convenzionati e' stata aggravata dall'avvicinamento delle scadenze di presentazione delle diverse domande per l'accesso al sostegno del primo pilastro e per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate, con conseguente rallentamento delle operazioni di compilazione dei Piani assicurativi individuali PAI; Considerata la nota 30 maggio 2016 con la quale ASNACODI chiede, tra l'altro, di differire il termine di sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile, colture permanenti e a ciclo primaverile, alla luce delle difficolta' segnalate dai territori per rispettare le scadenze previste per gli adempimenti propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agevolate; Ritenuto necessario, per consentire un regolare svolgimento della campagna assicurativa 2016, differire, il termine di sottoscrizione delle polizze, di cui all'art. 6, comma 1 lettere a), b) e c) del decreto 23 dicembre 2015 citato, come modificato dall'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 29 aprile 2016, a copertura dei rischi sulle colture a ciclo autunno primaverile, colture permanenti e a ciclo primaverile al 15 luglio 2016, tra l'altro, allineandole la scadenza a quella gia' prevista per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate.
Decreta:
Art. 1
Proroga termini sottoscrizione polizze assicurative agevolate
1. Il termine di sottoscrizione delle polizze assicurative singole e dei certificati per le polizze collettive relativi alle colture a ciclo autunno primaverile e permanenti e a ciclo primaverile di cui all'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) del decreto 23 dicembre 2015, richiamato nelle premesse, e' differito al 15 luglio 2016. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1890
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