Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 giugno 2016
Monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni per l'anno 2016.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016) che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732, relativi all'attuazione dei patti regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;
Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che ai fini della determinazione del predetto saldo di riferimento prevede che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
Visto il secondo periodo del citato comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016, prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
Visto il comma 719 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e dai commi da 719 a 734 del medesimo art. 1 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, dispone che le citta' metropolitane, le province e i comuni trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le regole del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che per l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734 del medesimo articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai comuni, di complessivi 390 milioni di euro, da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al citato comma 710 e' determinato dalla Regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Entro il 30 giugno 2016, le medesime regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle esclusioni;
Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, che, in attuazione del citato comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di cui al comma 710 delle spese sostenute per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016, che, in attuazione del citato comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari, nonche' i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di euro, dal saldo individuato ai sensi del comma 710, delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, a decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione;
Considerato che il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali, da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 2016-2018 e' stato approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale e' stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, con eccezione delle citta' metropolitane e delle province, per le quali il termine e' differito al 31 luglio 2016;
Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevedono l'applicazione del meccanismo dei «patti regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purche' sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che prevede che gli spazi finanziari attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710;
Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede l'applicazione del meccanismo del «Patto orizzontale nazionale», mediante il quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti locali a livello nazionale allo scopo di sostenere gli impegni di spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che prevede, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e della finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione del comma 719 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun periodo, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2016

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco


 
Allegato

Monitoraggio del nuovo saldo di Finanza Pubblica

Il presente allegato definisce i tempi, le modalita' e i modelli di rilevazione del monitoraggio degli adempimenti, da parte degli enti locali, relativi a quanto disposto dal comma 20, comma 441, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, dell'art. 1, della legge n. 208 del 2015, ed e' strutturato secondo il seguente schema:
A. Istruzioni generali
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazione di utenze gia' in uso
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
B. Istruzioni per la compilazione del modelli MONIT/16 per le citta' metropolitane, le province ed i comuni
B.1. Sezione 1 del modello MONIT/16: saldo tra entrate finali e spese finali
B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del modello MONIT/16
B.2. Sezione 2 del modello MONIT/16: informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica
C. Alcune precisazioni
C.1 Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai Patti di solidarieta' 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16
C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarieta' 2016
C.3 Fondo pluriennale vincolato
D. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio del conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica
D.1. Entrate connesse al contributo ai comuni di complessivi 390 milioni di euro
D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica
D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale
D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah
E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 A. Istruzioni generali
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
Per il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali e per acquisire elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il modello MONIT/16, allegato al presente decreto, riferito al 30 giugno 2016, al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo semestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del saldo finale di competenza, avra' luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilita'».
A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.
Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web dedicata al patto di stabilita' interno, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
Per la variazione o la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, si rinvia all'allegato ACCESSO Web/16 - Modalita' di accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio, all'indirizzo web http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilita'».
A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di bilancio
Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web dedicato al pareggio di bilancio, sono disponibili nell'allegato ACCESSO Web/16 - Modalita' di accreditamento e modifica anagrafica consultabile all'indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilita'».
A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
Si segnala che, riguardo ai criteri generali concernenti la gestione del nuovo saldo di finanza pubblica, le citta' metropolitane, le province e i comuni possono far riferimento alla circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilita'». Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
a) pareggio@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi del nuovo saldo di finanza pubblica;
a) assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito l'allegato ACCESSO Web/16 consultabile all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/ - Sezione «Pareggio bilancio e Patto stabilita'.). Per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 con orario 8-13/14-18;
b) igop.segr.rgs@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa in materia di nuovo saldo di finanza pubblica;
c) ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it per i chiarimenti in merito all'esclusione degli interventi di edilizia scolastica;
d) segreteria.italiasicura@governo.it per i chiarimenti in merito agli interventi di bonifica ambientale alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
B. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/16 per le citta' metropolitane, le province ed i comuni
Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno 2016, previsto dalla legge di stabilita' 2016, e' stato predisposto l'allegato modello MONIT/16, che risulta articolato in due sezioni.
La Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza finanziaria, articolato nelle voci che concorrono alla sua formazione, con riferimento alle previsioni di competenza 2016 (colonna a della Sezione 1), ai dati gestionali relativi agli accertamenti di entrate ed agli impegni di spesa, nonche' agli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (colonna b della Sezione 1), rilevati a tutto il periodo di riferimento (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016).
La Sezione 2, da compilare a cura dell'ente ai soli fini conoscitivi, riguarda informazioni utili per la finanza pubblica concernenti alcune voci del bilancio di previsione 2016 - 2018, nonche' la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.
Al fine di poter accedere al modello MONIT/16 occorre utilizzare la funzione «Acquisizione/Variazione Modello», selezionare il nome del modello, il periodo di riferimento (giugno/settembre/dicembre) e cliccare sul pulsante «Conferma».
In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore richiamando dal Menu Funzionalita' «Gestione modello», presente nella maschera principale dell'applicativo web del pareggio di bilancio, la funzione di «Acquisizione/Variazione Modello», cliccando successivamente sul pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate.
B.1 Sezione 1 del modello MONIT/16: saldo tra entrate finali e spese finali
La Sezione 1 e' articolata in due colonne che accolgono, rispettivamente, i dati previsionali (colonna a - «Previsioni di competenza 2016») e i dati gestionali o di risultato (colonna b - «Dati gestionali»), necessari per la verifica del rispetto del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la cui somma e' evidenziata nella voce «H)» del prospetto), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio, la cui somma e' evidenziata nella voce «N)» del prospetto), al netto delle esclusioni previste dalle altre disposizioni vigenti (segnatamente, dai commi 20, 441, 713, 716 e 750 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016).
Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e in c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (evidenziato nelle voci «A)», «B)»,» I2)» e «L2)»).
Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica a preventivo (colonna (a)), gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione (evidenziati nelle voci «I3)», «I4)», «I5)», «L3)», «L4)») non vengono considerati tra le spese finali e, pertanto, sono portati in detrazione dei titoli 1 e 2 delle spese finali, mentre la colonna (b), riferita ai dati gestionali (accertamenti e impegni), non considera tali voci, non essendo gli stanziamenti dei predetti fondi oggetto di impegno.
In particolare, con la colonna (a) sono acquisite le informazioni relative alle previsioni di competenza finanziaria per le voci determinanti il suddetto saldo desunte dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 1, comma 712, della legge di stabilita' 2016 (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio di previsione denominato «Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica»), nonche' i dati previsionali assestati e definitivi per l'anno 2016 desunti dall'aggiornamento obbligatorio del predetto prospetto a seguito delle variazioni di bilancio deliberate nel corso dell'esercizio (cfr. paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016). Le voci riguardanti le previsioni di competenza di cui alla colonna (a) sono compilate facendo riferimento:
I° monitoraggio al 30 giugno 2016: previsioni iniziali di competenza finanziaria;
II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate alla data del 30 settembre 2016;
III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.
Con la colonna (b) sono acquisite le informazioni finanziarie relative ai dati gestionali (accertamenti, impegni e stanziamenti concernenti il fondo pluriennale vincolato) che rilevano ai fini della verifica del rispetto del saldo finale di competenza, cumulate a tutto il periodo di riferimento (ovvero al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre 2016). I dati utili sono quelli desunti dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio, quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
Come stabilito dall'art. 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015, il saldo finale (voce «O)» del prospetto) e' il differenziale tra le entrate finali e le spese finali, comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di parte corrente e c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito.
Il prospetto consente di verificare, a preventivo e a consuntivo, il rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. Il saldo e' rispettato se la differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce «O)» e' pari o superiore all'obiettivo posto pari a 0, ovvero all'obiettivo rideterminato in applicazione dei patti di solidarieta' 2016 (patto regionalizzato e patto orizzontale nazionale), cui devono aggiungersi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali, cosi' come espressamente previsto dal comma 707 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (sulla verifica dei risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E).
Al fine di agevolare l'attivita' di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, e' stato predisposto l'allegato VAR/PATTI/16 contenente, per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune, gli importi delle variazioni all'obiettivo di saldo per l'anno 2016 connesse agli effetti derivanti dalla partecipazione dell'ente ai patti di solidarieta' negli anni 2014, 2015 e 2016. Per le modalita' di consultazione del citato prospetto, accessibile dagli enti esclusivamente in modalita' visualizzazione, si rinvia al successivo paragrafo C.1.
B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1del Modello MONIT/16
Le voci riguardanti le previsioni, di cui alla colonna (a) della Sezione 1, sono compilate facendo riferimento alle previsioni di competenza finanziaria del bilancio aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce. Piu' precisamente, come gia' evidenziato nel paragrafo B.1, gli enti trasmettono:
I° monitoraggio al 30 giugno 2016: previsioni iniziali di competenza finanziaria ;
II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate alla data del 30 settembre 2016;
III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.
Per la colonna (a) non sono previsti controlli di cumulabilita'.
Le voci riguardanti gli accertamenti e gli impegni di cui alla colonna (b) della Sezione 1, sono compilate seguendo le seguenti regole:
Cumulabilita' - Il modello deve essere compilato, con riferimento a ciascuna data di rilevazione, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo monitoraggio devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2016; i dati relativi al secondo monitoraggio devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2016, ecc.). Il sistema effettua un controllo di cumulabilita' che prevede il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. In tal caso e' necessario procedere ad una rettifica dei dati inseriti nel monitoraggio precedente;
Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di spesa - Il sistema effettua altresi' un controllo fra i dati gestionali di spesa, di cui alla colonna (b), ed i corrispondenti dati previsionali di cui alla colonna (a), prevedendo il blocco della procedura di acquisizione qualora i dati relativi agli impegni di spesa inseriti nella colonna (b) risultino superiori ai corrispondenti dati previsionali inseriti nella colonna (a).
Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali, trasmesse ai sensi dell'art. 1, comma 719, della legge n. 208 del 2015, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi. Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2016, si fa presente che, nel caso ne sussistano i presupposti, i dati sono modificabili entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione 2016. Trascorso tale termine l'ente non puo' piu' apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto a quanto gia' trasmesso, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo (art. 1, comma 722, della legge n. 208 del 2015) e cioe':
a. in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
b. le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
c. le nuove risultanze contabili, pur attestando, come le precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario conseguito e il nuovo obiettivo di saldo.
Le voci riguardanti gli stanziamenti di cui alla colonna (b) della Sezione 1, ovvero quelle riferite alle voci:
«A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti»;
«B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito»;
«I2)Fondo pluriennale vincolato di parte corrente»;
«L2) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della quota finanziata da debito»
sono rese disponibili automaticamente dal sistema web, tenendo conto delle informazioni inserite nella colonna (a). Si suggerisce, pertanto, di procedere preliminarmente alla compilazione della colonna (a) e, solo successivamente, alla compilazione della colonna (b).
Le voci «I3)», «I4)», «I5)», «L3)» e «L4)», riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilita', il fondo contenzioso e altri fondi, di parte corrente e in conto capitale, destinati a confluire nel risultato di amministrazione, devono essere compilate dall'ente solo con riferimento alla colonna «(a) - Previsioni di competenza 2016» (cfr. paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2016).
B.2 Sezione 2 del modello MONIT/16: informazioni aggiuntive utili per la finanza pubblica
La Sezione 2 del modello MONIT/16 prevede l'acquisizione di ulteriori elementi informativi utili per la finanza pubblica, concernenti alcune voci del bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonche' la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. In particolare, le predette voci riguardano:
1) Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente: l'importo da indicare e' quello risultante dalla voce «A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale la medesima voce del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);
Il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a);
2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale: l'importo da indicare e' quello risultante dalla voce «Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale la medesima voce del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);
3) Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata in c/capitale finanziata da debito: l'importo da indicare e' quello di cui al punto 2), per la sola parte finanziata da debito;
4) Fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente: l'importo da indicare e' quello risultante dalla sotto-voce «D) - di cui fondo pluriennale vincolato - Spese correnti» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale dalla voce «DD)» del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione). Il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a);
5) Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale: l'importo da indicare e' quello risultante dalla sotto-voce «U) - di cui fondo pluriennale vincolato - Spese in conto capitale» del prospetto degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione), ovvero in sede di monitoraggio finale dalla voce UU) del prospetto della «Verifica equilibri» (Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 - Rendiconto della gestione);
6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale finanziata da debito: l'importo da indicare e' quello di cui al punto 5), per la sola parte finanziata da debito;
7) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente iscritto nella spesa del bilancio di previsione, per ciascuno degli anni 2016-2018, risultante nella colonna «(c)- Accantonamento effettivo di bilancio», riga «di cui Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente», dell'Allegato 9/c decreto legislativo n. 118/2011 (Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita');
8) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente di cui al punto 7), al netto della quota finanziata da avanzo (il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));
9) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente di cui al punto 7), determinato in assenza di gradualita'. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, per ciascuno degli anni 2016-2018, in assenza della gradualita' prevista dalla normativa vigente (100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita' calcolato con le modalita' previste dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 3.3). Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento e nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento;
10) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale iscritto nella spesa del bilancio di previsione, per ciascuno degli anni 2016-2018, risultante nella colonna «(c) - Accantonamento effettivo di bilancio», riga «di cui Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale», dell'Allegato 9/c al decreto legislativo n. 118/2011 (Composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita');
11) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale di cui al punto 10), al netto della quota finanziata da avanzo (il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));
12) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale di cui al punto 10), determinato in assenza di gradualita'. Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale, per ciascuno degli anni 2016-2018, in assenza della gradualita' prevista dalla normativa vigente (100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilita' calcolato con le modalita' previste dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 3.3. Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento e nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento.
Le informazioni dovranno essere aggiornate alla data cui il monitoraggio si riferisce (30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2016), tenendo conto delle variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso della gestione.
Le informazioni aggiuntive relative alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, riguardano:
13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;
14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi);
15) parte vincolata;
16) parte destinata agli investimenti;
17) parte disponibile;
18) disavanzo di amministrazione;
Devono essere indicate le informazioni cosi' come risultanti nel rendiconto di gestione (desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione - di cui allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118/2011- Rendiconto della gestione).
C. Alcune precisazioni
C.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai patti di solidarieta' 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16
La legge di stabilita' 2016 prevede che gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'adesione ai nuovi patti di solidarieta' nell'anno 2016 (art. 1, commi da 728 a 732 della legge di stabilita' 2016) e fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali relativi agli obiettivi del patto di stabilita' interno (comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, comma 483 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali di ciascun ente e', pertanto, rideterminato tenendo conto degli effetti connessi alla sua eventuale partecipazione ai patti di solidarieta' negli anni 2014, 2015 e 2016.
Al fine di agevolare l'attivita' di programmazione e monitoraggio di ciascun ente locale, e' stato predisposto l'allegato VAR/PATTI/16 contenente, per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune, l'importo definitivo dell'obiettivo di saldo finale di competenza per l'anno 2016, come rideterminato per effetto delle variazioni connesse alla partecipazione ai patti di solidarieta' relativi ai predetti anni 2014, 2015 e 2016. Il saldo obiettivo rideterminato, visualizzabile nel dettaglio accedendo al modello VAR/PATTI/16, e' riportato in automatico nella voce P) del modello MONIT/16 al fine di determinare la voce «Q) Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza» utile per la verifica, a consuntivo, del rispetto dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria potenziata.
Per visionare il modello VAR/PATTI/16, pertanto, e' necessario accedere all'applicazione web del pareggio di bilancio http://pareggiobilancio.mef.gov.it e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di «Interrogazione Modello» che prospettera', ai soli fini conoscitivi, il citato modello di rideterminazione dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016.
C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli spazi finanziari acquisiti mediante i patti di solidarieta' 2016
In sede di monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e per l'acquisizione dei relativi elementi informativi utili, e' prevista la rilevazione degli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarieta' di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti nonche' al comma 732 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Al riguardo, giova precisare che gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Ne consegue che gli spazi finanziari non utilizzati per le finalita' ad essi sottese non possono essere utilizzati per altre finalita' (a titolo esemplificativo, per effettuare impegni di spesa di parte corrente). In particolare, l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni di spesa in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma 710. Si ritiene, pertanto, che gli enti che acquisiscono spazi finanziari nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di saldo di finanza pubblica che tenga conto dell'eventuale mancato utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui sono stati attribuiti.
Ai fini della verifica del rispetto del predetto vincolo di destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico finanziario attestano, in sede di certificazione del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui al comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che i maggiori spazi finanziari acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni di spesa in conto capitale. In assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Conseguentemente, gli spazi finanziari acquisiti nel 2016 mediante le procedure dei patti di solidarieta' (patto regionalizzato e patto orizzontale nazionale) e non utilizzati per effettuare impegni di spesa in conto capitale sono recuperati, in sede di certificazione 2016, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le finalita' indicate dalla norma. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere sugli spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del 30 settembre 2016, mediante il meccanismo del patto regionalizzato, verticale e orizzontale, nonche' a valere sugli spazi finanziari acquisiti mediante il meccanismo del patto orizzontale nazionale, trovano evidenza rispettivamente nelle voci «R)» ed «S)» del modello MONIT/16.
I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nelle voci «R)» ed «S)» del modello MONIT/16, sono, altresi', oggetto di un controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP - MOP) e' stato integrato per le presenti finalita' nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono pertanto valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con una delle voci [Patto Nazionale; Patto Regionalizzato].
Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sara' effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con una delle voci sopra descritte.
C.3 Fondo pluriennale vincolato
Limitatamente all'anno 2016, ai fini della determinazione del saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali, in termini di competenza, e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria (Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la verifica del rispetto del predetto obiettivo di finanza pubblica, dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e del fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale, anch'esso al netto del quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.
Si precisa che, in sede di monitoraggio finale, il fondo pluriennale di entrata e di spesa, parte corrente e conto capitale, deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto, si ricorda che:
nel caso di modifica di esigibilita' degli impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione degli impegni esposti nella voce «I1» (spese correnti), ovvero nella voce «L1» (spese in c/capitale) ed al contestuale incremento (di pari importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente (voce «I2»), ovvero del fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata da debito (voce «L2»);
nel caso di cancellazione definitiva di impegni coperti da fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, Allegato 4.2 al decreto legislativo n. 118/11, al paragrafo 5.4 prevede che «Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita' di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilita' di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione». Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere esclusivamente alla riduzione degli impegni esposti nella voce «I1» (spese correnti), ovvero nella voce «L1» (spese in c/capitale).
Le voci relative al fondo pluriennale vincolato di entrata corrente e in conto capitale, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, trovano evidenza rispettivamente nelle voci «A)» e «B)» del modello MONIT/16. Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente e in conto capitale trovano evidenza rispettivamente nelle voci «I2)» e «L2)» del modello MONIT/16.
D. Esclusioni dal saldo utile ai fini del monitoraggio dell'obiettivo di Finanza pubblica
Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e dalle spese finali, in termini di competenza, valide per il rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per ciascun ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016, dai commi 20, 441, 713, 716 e 750, dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016.
Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal saldo di finanza pubblica di cui al comma 710 di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle citate disposizioni, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.
Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.
D.1 Entrate connesse al contributo ai comuni di complessivi 390 milioni di euro
Il comma 20 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide per la verifica del conseguimento del saldo di finanza pubblica, del contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni.
L'attribuzione dell'importo a ciascun comune e' demandata ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2014, n. 271 - S.O.).
Le entrate da escludere ai sensi del citato comma 20 trovano evidenza nella voce «D2)» del modello MONIT/16.
D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
Per il solo anno 2016, il comma 441 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 dispone a favore degli enti locali individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e dell'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 l'esclusione, dalle spese finali valide per la verifica del conseguimento dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese, nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative, finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro.
L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente dalle spese finali per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica e' determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione.
Entro il 30 giugno 2016, le regioni dovranno comunicare i suddetti importi al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I7» e «L7» del modello MONIT/16.
D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica
Il comma 713 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 480 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo le modalita' individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.
Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:
a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle citta' metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato art. 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni;
c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2016, sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.
Le poste da escludere trovano evidenza nella voce «L5» del modello MONIT/16.
I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nella voce «L5» del modello MONIT/16 sono, altresi', oggetto di controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) e' stato integrato per le presenti finalita' nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con la voce «Esclusioni in conto capitale - Avanzo» nel caso di opera finanziata da avanzo, e con la voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel caso di ricorso al debito.
Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sara' effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con le voci sopra descritte.
D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale
L'art. 1, comma 716, della legge di stabilita' 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 20 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
A tal fine, gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalita' individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di bonifica ambientale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 2 maggio 2016, sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I6» e «L6» del modello MONIT/16.
I predetti impegni di spesa in conto capitale, indicati nella voce «L6» del modello MONIT/16, sono altresi' oggetto di controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della rilevazione delle informazioni relative al settore delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base dei dati presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) e' stato integrato per le presenti finalita' nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con la voce «Esclusioni in conto capitale - Avanzo» nel caso di opera finanziata da avanzo, e con la voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel caso di ricorso al debito.
Il controllo di congruenza degli importi indicati nel modello MONIT/16 sara' effettuato con riferimento al campo «Importo realizzato» della scheda «Piano dei costi» relativo ad ogni intervento classificato con una delle voci sopra descritte.
D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah
Il comma 750 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016 dispone, per il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di 3 milioni di euro, dalle spese finali valide per la verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, delle spese sostenute da Roma Capitale, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah.
La posta da escludere trova evidenza nella voce «L8» del modello MONIT/16.
E. Verifica del rispetto del saldo di Finanza pubblica per l'anno 2016
Il rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria viene verificato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2016 (voce O della colonna b) con l'obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della legge n. 2018 del 2015 (voce P della colonna b) che tiene conto degli effetti della partecipazione dell'ente ai cosiddetti patti di solidarieta' (verticale e orizzontale regionalizzato nonche' patto orizzontale nazionale) negli anni 2014, 2015 (con riferimento al patto di stabilita' interno) e 2016. Gli effetti dei patti di solidarieta' sono analiticamente evidenziati nel prospetto VAR/PATTI/16 consultabile mediante la funzione di «Interrogazione Modello» (cfr. paragrafo C.1).
La verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica e' effettuata con riguardo ai dati gestionali riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio al 31 dicembre 2016. Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno ed al 30 settembre 2016, che riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.
Il saldo e' rispettato se, alla data del 31 dicembre 2016, la differenza tra entrate finali e spese finali e' pari o superiore all'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali come eventualmente rideterminato per effetto delle variazioni connesse alla partecipazione dell'ente ai patti di solidarieta' negli anni 2014/2016 ed evidenziate nel citato prospetto VAR/PATTI/16. Il sistema web della Ragioneria generale dello Stato effettua automaticamente tale confronto onde consentire una piu' rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di saldo.
Conseguentemente, relativamente al significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato al 31 dicembre e l'obiettivo di saldo, e' stabilito che se tale differenza risulta:
positiva o pari a 0 : il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 e' stato rispettato;
negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 non e' stato rispettato.
Si rammenta che, qualora la colonna b della Sezione 1 del prospetto MONIT/16, dedicata alla rilevazione dei dati gestionali, risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con i dati di consuntivo, non potra' ritenersi valida la conseguente certificazione inoltrata ai sensi del comma 720 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
MONIT/16

Parte di provvedimento in formato grafico

VAR/PATTI/16

Parte di provvedimento in formato grafico



 
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