Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2016
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della popolazione e delle abitazioni;
Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalita' di conferimento degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, delle modalita' di accesso all'Anncsu da parte dei soggetti autorizzati, nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che «agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che consente all'Istat, agli enti e agli organismi pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate;
Visto l'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere all'esecuzione di censimenti e quello di predisporre le nomenclature e le metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;
Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
Visto l'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici» e tenuto conto delle banche dati geotopografiche gia' costituite o in fase di realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2016, concernente le modalita' di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1

Tempi di realizzazione del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni

1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le tempistiche e le modalita' di rilascio dei dati del censimento permanente, entro il 31 dicembre 2017 1'Istat effettua le attivita' preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota e le sperimentazioni necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per lo svolgimento del censimento permanente, l'Istat utilizza metodi statistici in conformita' dei criteri tecnici previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo ciclo di indagini campionarie e' completato dall'Istat per il rilascio dei dati relativi al 2021.


 
Art. 2

Attivita' funzionali al censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni

1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di stato civile.
2. Mediante istruzioni tecniche, l'Istat definisce tempi e modalita' operative per l'aggiornamento dei piani topografici ed ecografici e convalida la conformita' degli aggiornamenti effettuati rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate.
3. Con riferimento e nell'ambito della formazione del piano ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una propria distinta denominazione nonche' un numero civico progressivo a ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche emanate dall'Istat e volte a rendere massima l'identificabilita' dell'area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri civici ad essa appartenenti.


 
Art. 3

Definizioni relative all'Anncsu

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) Anncsu: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane;
b) piano topografico: ripartizione del territorio comunale in localita' e sezioni di censimento, come definite dall'Istat ai sensi del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
c) piano ecografico: informazioni sulle aree di circolazione presenti nel territorio comunale, ovvero su ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita' e su ciascun numero civico ad essa appartenente;
d) area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita';
e) specie dell'area di circolazione: denominazione urbanistica generica che identifica la tipologia di area di circolazione (via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, lungomare, campiello, salita e simili);
f) denominazione dell'area di circolazione: indica il nome proprio assegnato a ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla circolazione;
g) area di circolazione urbana: ogni porzione di area di circolazione, contenuta in un centro abitato o nucleo abitato o localita' produttiva, come delimitata dalle basi territoriali approvate dall'Istat e intesa come ripartizione del territorio di ciascun comune in sezioni di censimento e localita', nonche' ogni porzione di area di circolazione, esterna ai centri, ai nuclei abitati e alle localita' produttive come sopra definiti, dalla quale si abbia accesso a una o piu' abitazioni, fabbricati o altri immobili destinati o meno all'esercizio di attivita' professionali o produttive;
h) stradario comunale: elenco delle aree di circolazione urbana di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della popolazione residente;
i) indirizzario comunale: elenco dei numeri civici appartenenti a ciascuna area di circolazione urbana, comprensivo dell'indicazione della sezione di censimento.


 
Art. 4

Istituzione dell'Anncsu

1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu e' di competenza dei comuni che si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale, previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione, Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui all'art. 8, comma 2, in particolare per le regioni che hanno implementato sistemi di interoperabilita' tra sistemi centrali e regionali in ambito catastale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate realizzano l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu. Nei successivi sessanta giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario comunale, abilitato alle funzionalita' di inserimento e di modifica dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la variazione dei riferimenti del responsabile gia' nominato sono comunicate entro sessanta giorni.


 
Art. 5

Dati contenuti nell'Anncsu

1. L'Anncsu contiene:
a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di ciascuna area di circolazione urbana;
b) le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento dei numeri civici ad essa appartenenti, nonche' il codice identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione urbana.
2. L'elenco dettagliato delle variabili e delle loro definizioni e' stabilito da una o piu' istruzioni tecniche adottate dall'Istat d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.


 
Art. 6

Modalita' di conferimento dei dati
e attivazione dell'Anncsu

1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti all'Anncsu secondo le modalita' di seguito indicate:
a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui alla lettera a) nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu;
c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalita' e i tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni tecniche, a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Anncsu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza;
d) per i comuni situati nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano l'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1, lettera b), garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche, in conformita' a quanto previsto dall'art. 13.
2. L'attivazione dell'Anncsu avviene, per ciascun comune, a completamento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Le date di attivazione dell'Anncsu per ciascun comune sono pubblicate sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle entrate.
4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario di ciascun comune successive alla data di attivazione e ne conserva l'indicazione.


 
Art. 7

Obblighi dei comuni

1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 1, lettera c).
2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu entro il mese successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della specie, denominazione e numerazione civica di una o piu' aree di circolazione, secondo le modalita' stabilite dall'Istat con istruzioni tecniche.
3. A decorrere dalla data di attivazione dell'Anncsu di cui all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito delle attivita' di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.


 
Art. 8

Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni

1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria competenza, attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai comuni i seguenti servizi:
a) comunicazione e modifica del responsabile;
b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
d) verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat;
e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati.
2. I servizi di cui al comma 1 comprendono il servizio per l'interoperabilita' tra l'Anncsu e le banche dati comunali, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


 
Art. 9

Servizi di accesso all'Anncsu

1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui all'art. 10 i seguenti servizi:
a) consultazione ed estrazione di dati;
b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti nell'Anncsu;
c) verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti tecnici stabiliti dall'Istat.
2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' e tempi di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu, dandone comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.


 
Art. 10

Accesso ai servizi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, l'Anncsu garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilita' con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi postali possono accedere ai servizi di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b) e c), in coerenza con le modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.
3. I soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono accedere al servizio di consultazione ed estrazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo le modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.


 
Art. 11

Specifiche tecniche

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti istituzionali le specifiche tecniche e le modalita' di accesso ai servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono rese note con le medesime modalita' almeno quattro mesi prima della loro efficacia.


 
Art. 12

Comunicazione e trattamento dei dati

1. Ai dati raccolti nell'effettuazione delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni raccolte ai fini della gestione dell'Anncsu si applicano gli articoli 8, 9 e 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni previste dal presente decreto che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale (allegato A3 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).


 
Art. 13

Comunicazione e trattamento dei dati

1. Restano salve per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze in materia di toponomastica, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute, con particolare riguardo alle specie e alle denominazioni delle aree di circolazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere e) e f), attribuite in lingua diversa dall'italiano.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri,
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1795


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone