Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2016 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 maggio 2016, n. 67
Testo del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 113 del 16 maggio 2016), coordinato con la legge di conversione 14 luglio 2016, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 9), recante: «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' misure urgenti per la sicurezza. Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Europa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 276.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 63.720 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 266.387 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di (( euro 70.305.952 )) per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198 ((, comprese le attivita' di addestramento della Guardia costiera libica )).


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, commi da 1 a 7, del
decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174 (Proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai
processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre
2015, e' il seguente:
«Art. 1 (Europa). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal
1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di
euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di
personale militare alle missioni nei Balcani, di cui
all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile
2015, n. 43, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo),
Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'art.
11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la
prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea denominata European
Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di
euro 16.640 per la proroga della partecipazione di
personale della Polizia di Stato alla missione delle
Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la
riattivazione della partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'art. 11,
comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2015, n. 43.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per
la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea nel
Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015,
n. 99, convertito dalla legge 4 agosto 2015, n. 117.».

 
Art. 2
Asia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 19.051.815 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 120.194 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 194.180 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di (( euro 253.875.400 )) per la proroga della partecipazione di personale militare alle attivita' della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh ((, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile, )) di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 2 del citato decreto-legge 30
ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2015, n. 198, e' il seguente:
«Art. 2 (Asia). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro
58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla
missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute
Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e
per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL
Afghanistan, di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge
18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la
proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati
Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze
connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e
Asia, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per
l'impiego di personale appartenente al Corpo militare
volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario
delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 42.820.407 per
la proroga della partecipazione del contingente militare
italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano,
denominata United Nations Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze armate libanesi, di cui all'art. 12, comma 4, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 626.977 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di
sicurezza palestinesi, di cui all'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina,
denominata European Union Police Mission for the
Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'art. 12,
comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la
partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla
missione dell'Unione europea in Palestina, denominata
European Union Police Mission for the Palestinian
Territories (EUPOL COPPS).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per
la proroga della partecipazione di personale militare alle
attivita' della coalizione internazionale di contrasto alla
minaccia terroristica del Daesh, di cui all'art. 12, comma
9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.».

 
Art. 3
Africa

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 27.918.693 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 25.582.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, di cui all'art. 3, (( comma 3 )), del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualita' di Police Advisor presso l'Uganda Police Force.
(( 4-bis. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». ))


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3 del citato decreto-legge 30
ottobre 2015, n. 174, e' il seguente:
«Art. 3 (Africa). - 1. E' autorizzata, a decorrere dal
1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di
euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di
personale militare all'operazione militare dell'Unione
europea per il contrasto della pirateria denominata
Atalanta, di cui all'art. 13, comma 3, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la
proroga della partecipazione di personale militare alle
missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e
EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione
europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonche'
per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di
personale militare in attivita' di addestramento delle
forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'art. 13,
comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United
Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission
in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea
denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel
Mali, di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43.».
- Il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107 (Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al
31 dicembre 2016 possono essere impiegate anche le guardie
giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per
un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle
Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi
operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero
della difesa.».

 
Art. 4
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e
della NATO

1. E' autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, per l'anno 2016, la spesa complessiva di euro 2.100.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2016, le seguenti spese:
a) euro 1.613.595, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica dell'Afghanistan di mezzi e attrezzature per la gestione delle funzioni aeroportuali dell'aeroporto di Herat;
b) euro 55.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica federale di Somalia di apparecchiature medicali e n. 4 natanti tipo gommone;
c) euro 756.294, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica di Gibuti di n. 4 VBL PUMA e relativi kit di manutenzione, munizionamento calibro 155 mm. per M109L, n. 10 kit di manutenzione e n. 1 lotto di attrezzature per M109L;
d) euro 177.481, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica tunisina di n. 1 ambulanza FIAT Ducato, n. 12 motori fuoribordo 40 HP, n. 11 gruppi elettrogeni 1500W e n. 3 rimorchi Bartoletti;
e) euro 530.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di effetti di vestiario invernale;
(( e-bis) euro 117.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero; ))
f) euro 851.000 per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica libanese di effetti di vestiario invernale.
5. E' autorizzata, per l'anno 2016, la cessione, a titolo gratuito, di due motovedette classe 500 del Corpo delle capitanerie di porto alla Repubblica di Montenegro.
6. Le cessioni, a titolo gratuito, gia' autorizzate dall'art. 14, comma 4, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e dall'art. 4, commi 4 e 5, (( lettera b), )) del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, (( nonche' dall'art. 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte, )) possono essere effettuate nell'anno 2016, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.243.262 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 7.281.146 per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata Active Fence a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 950.205 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 10 maggio 2016 e fino al (( 31 dicembre 2016 )), la spesa di euro 908.017 per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
(( 10-bis. Nell'ambito delle missioni internazionali, al fine di garantire l'interoperabilita' e l'uniformita' delle misure per la conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applicano le direttive emanate dall'autorita' militare nazionale in conformita' con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti. ))
11. L'impiego del contingente di 1.500 unita' di personale delle Forze armate per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e' prorogato fino al 31 dicembre 2016. A decorrere dal 9 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'art. 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di ulteriori 750 unita' limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di euro 23.857.204 con specifica destinazione di euro 23.280.180 per il personale di cui all'art. 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di euro 577.024 per il personale di cui al comma 75 del medesimo art. 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. Al relativo onere, pari complessivamente a euro 23.857.204 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007, e' il seguente:
«2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.».
- Il testo dell'art. 14, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale,
nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015, e' il seguente:
«4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti
spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito,
di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione
alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;».
- Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5, lettera b), del
citato decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, e'
il seguente:
«4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti
spese:
a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo
gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di
protezione CBRN;
b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito,
alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per
veicoli VM 90P.
5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti
cessioni a titolo gratuito:
a) (omissis);
b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori
servizio, all'Uganda.».
- Il testo dell'art. 1, comma 32, del decreto-legge 28
dicembre 2012, n. 227 (Proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative
di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei
processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2013, e' il seguente:
«32. Il Governo italiano e' autorizzato, per l'anno
2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato
d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori
servizio.».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, e' il
seguente:
«3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e
fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per
il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza
e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli
interessi nazionali, di cui all'art. 5, comma 3-bis, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per interventi nel
territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
18 del 23 gennaio 2016, e' il seguente:
«1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza
connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della
Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del
territorio nazionale, il contingente di cui all'art. 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, e' incrementato fino a 1.500 unita' a
partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
L'impiego del predetto contingente e' consentito nei limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.».
- Il testo dell'art. 1, comma 472, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e' il
seguente:
«472. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla
criminalita' ed al terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi
sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un
contingente pari a 4.800 unita' di personale delle Forze
armate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125.».
- Il testo dell'art. 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio
2008, e' il seguente:
«1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un
accresciuto controllo del territorio, puo' essere
autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate,
preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o
comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere.
Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle
province comprendenti aree metropolitane e comunque aree
densamente popolate, ai sensi dell'art. 13 della legge 1º
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e
obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia
in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il
piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore
a 3.000 unita'.
1-bis. (omissis).
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate
di cui ai commi 1 e 1-bis e' adottato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore
della difesa e previa informazione al Presidente del
Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce
in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 1, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei
carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica
sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla
immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti
che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o
la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle
funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di
identificazione, per completare gli accertamenti e per
procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il
personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di
Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle
persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art.
349 del codice di procedura penale.».
- Il testo dell'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto
2009, e' il seguente:
«74. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso
delle Forze armate nel controllo del territorio, a
decorrere dal 4 agosto 2009 il piano di impiego di cui
all'art. 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato per due
ulteriori semestri per un contingente di militari
incrementato con ulteriori 1.250 unita', destinate a
servizi di perlustrazione e pattuglia nonche' di vigilanza
di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente
alle Forze di polizia. Il personale e' posto a disposizione
dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si
rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del
personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente
comma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis,
commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 27,7 milioni di euro per l'anno
2009 e di 39,5 milioni di euro per l'anno 2010.
75. Al personale delle Forze di polizia impiegato per
il periodo di cui al comma 74 nei servizi di perlustrazione
e pattuglia di cui all'art. 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e'
attribuita un'indennita' di importo analogo a quella
onnicomprensiva, di cui al medesimo art. 7-bis, comma 4,
del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni, corrisposta al personale delle Forze armate.
Quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di
ordine pubblico, l'indennita' di cui al periodo precedente
e' attribuita anche al personale delle Forze di polizia
impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili svolti congiuntamente al personale delle Forze
armate, ovvero in forma dinamica dedicati a piu' obiettivi
vigilati dal medesimo personale. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 2,3 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 3,3 milioni di euro per l'anno
2010, si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61,
comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e, per l'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
- Il testo dell'art. 1, comma 972, della citata legge
28 dicembre 2015, n. 208, e' il seguente:
«972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per
il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza
nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai
corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento
retributivo dirigenziale e' riconosciuto un contributo
straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di
servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del
contributo straordinario si applicano altresi',
ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute
nell'art. 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno
2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri
derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
e' accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di
cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente
articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura degli
eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del
presente comma anche tra stati di previsione diversi.
L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e
successivi rifinanziamenti, e' ridotta di 5,5 milioni di
euro per l'anno 2016.».

 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'art. 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'art. 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito della missione Resolute Support:
1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna;
2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
e) nell'ambito della missione Atalanta:
1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unita' navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania;
3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unita' navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi;
f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;
g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA:
1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;
2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina.
4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attivita' di cui all'art. 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'art. 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, puo' essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento e' disposto con il decreto di cui all'art. 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9,
della legge 3 agosto 2009, n. 108 (Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto
2009, e' il seguente:
«1. Con decorrenza dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo
dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli
stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine
missione, al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge e' corrisposta,
al netto delle ritenute, per tutta la durata del periodo,
in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni
a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione
di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure
di seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati
direttamente dagli organismi internazionali:
a) - f) (Omissis).
2. All'indennita' di cui al comma 1 e al trattamento
economico corrisposto al personale che partecipa alle
attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui
all'art. 2, comma 11, non si applica l'art. 28, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si
applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si
applica l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
4. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre
2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente articolo,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennita' di
impiego operativo di base di cui all'art. 2, primo comma,
della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio
permanente o volontari in ferma breve trattenuti in
servizio o in rafferma biennale, e a euro 70, se volontari
in ferma prefissata. Si applicano l'art. 19, primo comma,
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e l'art. 51, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
5. Il personale militare, impiegato dall'ONU con
contratto individuale nelle missioni internazionali di cui
alla presente legge, conserva il trattamento economico
fisso e continuativo e percepisce l'indennita' di missione
prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e
alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali
retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente
dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennita' e
rimborsi per servizi fuori sede, sono versati
all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a
concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del
trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione percepiti, al netto delle
ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
6-7. (Omissis).
8. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e
nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle
disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui alla presente legge, il periodo di
ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno puo'
essere prolungato, previo consenso degli interessati, per
un massimo di sei mesi.
9. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui alla presente legge si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge 4
novembre 2009, n. 152 (Disposizioni urgenti per la proroga
degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del
Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni
internazionali di cui al presente decreto, che abbia
presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni
banditi dal medesimo Corpo.».
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171
(Recepimento del provvedimento di concertazione per il
personale non dirigente delle Forze armate-quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007),
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2007, e' il seguente:
«3. Al personale impiegato in esercitazioni o in
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro, che si protraggono senza
soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con
l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita'
operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere
corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito
con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13
giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente
in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da
corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con
l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120
giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'art.
12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3
nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con
le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche
ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per
cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi
corrispondenti.».
- Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento
economico del personale militare), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1990, e' il
seguente:
«3. Per la eventuale corresponsione di compensi per
prestazioni straordinarie, in aggiunta alle due ore
obbligatorie settimanali di cui al comma 1, vengono
istituiti appositi fondi negli stati di previsione del
Ministero della difesa e del Ministero della marina
mercantile, le cui dotazioni non potranno superare,
rispettivamente, l'importo in ragione d'anno di lire 228
miliardi e 2 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e
1992. Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con
il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i limiti orari
individuali, che dovranno tener conto specifica mente delle
particolari situazioni delle Forze di superficie e
subacquee in navigazione, di quelle impegnate in specifiche
attivita' che abbiano carattere di continuita' o che
comunque impediscano recuperi orari, in relazione agli
impegni connessi alle funzioni realmente svolte, nonche'
alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del
territorio nazionale.».
- Il testo dell'art. 1791, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il
seguente:
«1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la
qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e'
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella
misura percentuale del 60 per cento riferita al valore
giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in
servizio permanente.
2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i
volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma
prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento
economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma
prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano
servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno
mensile di cinquanta euro.».
- Il testo degli articoli 906, 2209-septies e 986, del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' il
seguente:
«Art. 906 (Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli). - 1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo quanto disposto
dall'art. 908, il collocamento in aspettativa per riduzione
di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo'
essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado
fissate per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.»
«Art. 2209-septies (Disposizioni transitorie intese ad
estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di
quadri al personale militare non dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1.
Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai
sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012,
n. 244, il personale militare non dirigente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ivi
compreso quello di cui all'art. 2210, comma 1, lettere a),
b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le
modalita' di cui all'art. 2209-quinquies, qualora si trovi
nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri,
indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata,
dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato in
aspettativa per riduzione di quadri in ragione della
maggiore anzianita' anagrafica, secondo il seguente ordine
di priorita':
a) a domanda al 31 dicembre di ciascun anno, per il
personale che al 1° gennaio dell'anno di riferimento sia a
non piu' di sette anni dal raggiungimento del limite di
eta' previsto per il grado e il corpo di appartenenza;
b) d'ufficio al 31 dicembre dell'anno di scadenza di
ciascuna programmazione triennale di cui all'art.
2209-quater, per il personale a non piu' di tre anni dal
compimento dei limiti di eta' stabiliti per la cessazione
dal servizio permanente e qualora abbia maturato i
requisiti utili per l'accesso al trattamento pensionistico
anticipato.
3. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
di quadri:
a) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale
impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri
Ministeri;
b) percepisce il trattamento economico di cui
all'art. 1821;
c) e' escluso dalle procedure di avanzamento che
comportano l'eventuale promozione o conferimento della
qualifica di luogotenente con decorrenza successiva al
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
d) puo' permanere in tale posizione sino al
raggiungimento del limite di eta' ordinamentale, ovvero
fino alla maturazione del requisito di accesso al
trattamento pensionistico, senza possibilita' di
riammissione in servizio e puo' essere collocato in
ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal
servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti
per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei
contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230.».
«Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il
militare in congedo puo' essere richiamato in servizio:
a) d'autorita', secondo le norme e nei casi previsti
dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi
circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze
di completamento.
2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del
Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, e' disposto con decreto
ministeriale;
b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale,
previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni
fisiche.».

 
Art. 6
Disposizioni in materia penale

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle missioni Interim Air Policing della NATO.
3. All'art. 10 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del tribunale o della corte di assise di Roma quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»;
b) al comma 2:
1) la parola «Se» e' sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri casi, se»;
2) le parole «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e 1-bis».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 209 (Proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009, e' il
seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1°
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori o
nell'alto mare in cui si svolgono gli interventi e le
missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli
interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a
richiesta del Ministro della giustizia e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al Tribunale di Roma.
4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del
codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi a
danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto
mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree
in cui si svolge la missione di cui all'art. 3, comma 14,
sono puniti ai sensi dell'art. 7 del codice penale e la
competenza e' attribuita al tribunale di Roma.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo ovvero di
interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere per i reati di cui al
comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione
dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5 e
6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
stessi casi l'arrestato o il fermato possono essere
ristretti in appositi locali del vettore militare.
6. A seguito del sequestro, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre l'affidamento in custodia all'armatore,
all'esercente ovvero al proprietario della nave o
aeromobile catturati con atti di pirateria.
6-bis. Fuori dei casi di cui al comma 4, per
l'esercizio della giurisdizione si applicano le
disposizioni contenute negli accordi internazionali. In
attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio,
del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del
Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
previste dall'art. 2, primo paragrafo, lettera e), della
citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore
militare delle persone che hanno commesso o che sono
sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se
previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
altresi' adottate se i predetti accordi sono stipulati da
Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data della
sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le
comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.».
- Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
citato decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il
seguente:
«1-sexies. Non e' punibile il militare che, nel corso
delle missioni di cui all'art. 2, in conformita' alle
direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini
legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso
delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione
fisica, per le necessita' delle operazioni militari.
1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti
stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di
ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero
imposti dalla necessita' delle operazioni militari, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se
il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».
- Il testo dell'art. 10 del codice di procedura penale,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Competenza per reati commessi all'estero).
- 1. Se il reato e' stato commesso interamente all'estero,
la competenza e' determinata successivamente dal luogo
della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto
o della consegna [c.p.p. 720] dell'imputato. Nel caso di
pluralita' di imputati, procede il giudice competente per
il maggior numero di essi.
1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del
cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli
12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza e' del
tribunale o della corte di assise di Roma quando non e'
possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.
2. In tutti gli altri casi, se non e' possibile
determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la
competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui
ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto
per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro
previsto dall'art. 335.
3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero,
la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e
9.».

 
Art. 7
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 11, comma 1.
3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'art. 538, e' inserito il seguente:
«Art. 538-bis (Contratti di assicurazione e di trasporto relativi alle missioni internazionali). - 1. Al fine di garantire, senza soluzione di continuita' a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze armate, il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei contratti e all'impegno delle relative spese solo al momento del perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.».
4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle missioni internazionali di pace e alla relativa assegnazione di risorse, il Ministero della difesa e' autorizzato, (( per l'esercizio 2016 )), a sostenere spese mensili, incluse spese di personale, determinate in proporzione alle somme iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del citato Ministero, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, e' il seguente:
«1. Per esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in presenza di
situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di
Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando
generale del Corpo della guardia di finanza, il
Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono:
a) accertata l'impossibilita' di provvedere
attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre
l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla
vigente normativa per l'acquisizione di forniture e
servizi;
b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
per la revisione generale di mezzi da combattimento e da
trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali
aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la
spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
di comunicazione, apparati per la difesa nucleare,
biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
individuali, materiali informatici, mezzi e materiali
sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le
missioni internazionali.
2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al
presente decreto, le spese per i compensi per lavoro
straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di
addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007) , pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».

 
Art. 8
Cooperazione allo sviluppo

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 90.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125, per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonche' per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo. (( Nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale «Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016», predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonche' le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono altresi' promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonche' progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia )).
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e operativita' gia' operanti in loco.
3. Gli interventi di cui ai comma 1 e 2 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, aggiornato semestralmente.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 18, comma 2, lettera c) della
legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, e' il
seguente:
«2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a)-b) (Omissis);
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;».
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1°
agosto 2014, n. 109 (Proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione
allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni
internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei
comitati degli italiani all'estero), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre
2014, e' il seguente:
«1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2014 e
fino al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 34.800.000 ad
integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C
allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilita' 2014), per iniziative di cooperazione volte a
migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei
rifugiati, nonche' a sostenere la ricostruzione civile in
favore di Afghanistan, Ciad, Giordania, Iraq, Libano,
Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica centrafricana,
Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan,
Sud Sudan, Yemen, Palestina e, in relazione all'assistenza
dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. Nell'ambito
dello stanziamento di cui al presente comma, sono promossi
interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne,
pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi
tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla
violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il
lavoro femminile, nonche' per lo sviluppo delle capacita'
locali di autogoverno e la tutela della sicurezza
alimentare e del diritto alla salute. Sono altresi'
promossi programmi aventi tra gli obiettivi la
riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la
tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli
anziani, nonche' progetti di carattere sanitario, con
particolare riguardo a interventi sanitari per il contrasto
dell'epidemia del virus Ebola nei Paesi da esso colpiti
secondo quanto certificato dall'Organizzazione mondiale
della sanita'. Tutti gli interventi previsti sono adottati
coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto
pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di sviluppo del
millennio e con i principi del diritto internazionale in
materia. Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede alla pubblicazione
telematica, nel sito internet istituzionale dedicato alla
cooperazione italiana allo sviluppo, delle informazioni
specifiche concernenti i singoli progetti di cooperazione
di cui al presente comma e i risultati ottenuti.».
- La legge 7 marzo 2001, n. 58 (Istituzione del Fondo
per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con
residuati bellici esplosivi), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001.

 
Art. 9
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza, e' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e a integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n.180, la spesa di euro 6.000.000, di cui euro 3.000.000 per interventi in Africa settentrionale, Medio Oriente e Afghanistan ed euro 3.000.000 per iniziative in Africa sub-sahariana e in America latina e caraibica.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 2.100.000 per la partecipazione italiana a fondi fiduciari e programmi delle Nazioni Unite e della NATO, al Tribunale Speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.
3. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita' internazionale per l'Afghanistan, e' autorizzata, per l'anno 2016, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 11.700.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, all'European Institute of peace, nonche' al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 5.500.000 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e all'art. 1, comma 8, della legge 4 agosto 2006, n. 247.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 22.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'art. 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 1.000.000 per missioni o viaggi di servizio in aree di crisi disposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la partecipazione di personale del medesimo Ministero alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.


Riferimenti normativi

- La legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione
dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
51 del 2 marzo 1992.
- Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio
2005, n. 90 (Disposizioni urgenti in materia di protezione
civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
176 del 30 luglio 2005, e' il seguente:
«Art. 9 (Disposizioni per il Ministero degli affari
esteri). - 1. Per il funzionamento dell'Unita' di crisi del
Ministero degli affari esteri e' autorizzata la spesa di
200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da
iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per
la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale
della Unita' a fronte delle prestazioni rese per assicurare
adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali,
eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza
all'estero. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 4 agosto
2006, n. 247 (Disposizioni per la partecipazione italiana
alle missioni internazionali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, e' il seguente:
«8. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e'
incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro
200.000.».
- Il testo dell'art. 3, comma 159, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2004), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, e' il
seguente:
«159. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per
provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza
attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze
diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche
all'estero, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari
esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.».

 
Art. 10
Regime degli interventi

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applicano la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni gia' effettuate dal 1° gennaio 2016 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.
3. All'art. 18 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese quelle per spese di personale.».


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 10, comma 1, del citato
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, e' il
seguente:
«1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e
nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica
la disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
- Il testo dell'art. 18 della citata legge 11 agosto
2014, n. 125, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. All'Agenzia e'
attribuita autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni
stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici
o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Il bilancio dell'Agenzia e' unico e redatto
conformemente ai principi civilistici, nel rispetto delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011,
n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
3-bis. All'Agenzia si applicano le disposizioni di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Le risorse destinate
agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono
ad un conto di tesoreria unica appositamente istituito da
tenere distinto dal conto di tesoreria a cui affluiscono le
risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, ivi
comprese quelle per spese di personale.
4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad
attivita' che, in base alle statistiche elaborate dai
competenti organismi internazionali, rientrano nella CPS
sono impignorabili.».

 
Art. 11
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, comma 11 escluso, 8 e 9 del presente decreto, pari complessivamente a (( euro 1.290.793.929 )) per l'anno 2016, si provvede:
a) quanto a euro 1.062.005.688, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come integrata dall'art. 11, comma 13, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
b) quanto a euro 15.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) quanto a euro 17.338.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) quanto a euro 46.354.023, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 31.065.406 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera;
((e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrata dall'art. 11, comma 13, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ));
f) quanto ad euro 112.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 969, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
(( f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'art. 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f-ter) quanto ad euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, e' il
seguente:
«1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni
internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 11, comma 13, lettere a) e b), del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016,
n. 119, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2
luglio 2016, e' il seguente:
«13. Le maggiori entrate derivanti dal presente
articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016,
in 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 128 milioni di
euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni di euro per l'anno
2019, in 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 58,6
milioni di euro per l'anno 2021, in 39,1 milioni di euro
per l'anno 2022, in 32,2 milioni di euro per l'anno 2023,
in 22 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,6 milioni di
euro per l'anno 2025, in 15,8 milioni di euro per l'anno
2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 3,8
milioni di euro per l'anno 2028, sono destinate:
a) quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al
Fondo di cui all'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'art. 1, comma
639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;».
- Il testo dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010, e' il seguente:
«11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'art. 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'art. 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.».
- Il testo dell'art. 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, e' il
seguente:
«5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) (Omissis);
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;».
- Il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, e' il
seguente:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Il testo dell'art. 1, comma 969, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, e' il
seguente:
«969. Al fine di sostenere interventi straordinari per
la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla
minaccia terroristica, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della difesa un fondo con una
dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno
2016.».
- Il testo dell'art. 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2008), pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, e' il
seguente:
«616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino
all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.».
- Il testo dell'art. 30, comma 2.3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
e' il seguente:
«2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.».

 
Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


 
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