Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2016, n. 128 |
Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 29); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275, recante regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, recante attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 2016; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio. 2. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature elencate nell'allegato I. 3. Il presente decreto non si applica alle apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attivita' concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e nelle attivita' dello Stato in materia di diritto penale. 4. Alle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto non si applica la direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 14. Decreti legislativi. 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo dell'articolo 1 e l'allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recitano: «Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge. 2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.» «Allegato B (articolo 1, comma 1) 1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012); 2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio 2016); 4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015); 5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016); 6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita' di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015); 8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1º luglio 2015); 12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018); 13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016); 14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1ºgiugno 2015); 15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016); 23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015); 26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018); 27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017); 29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016); 30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016); 31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018); 32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014); 36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015); 40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016); 41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016); 42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016); 43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016); 47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016); 48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016); 49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016); 50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015); 53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016); 55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento); 56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).». - Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e fel Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2014, n. L 153. - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 (Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O.. - Il decreto del Ministero delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275 (Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2002, n. 298. - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. - Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.. - Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 (Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.. - La direttiva 2014/30 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. - La direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. - Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 (Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2010, n. 280. - Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.» «Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti normativi alle direttive 2014/53/UE e 2014/35/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Allegato I
APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell'articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato: a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori; b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi; c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell'attivita' radioamatoriale. 2. Equipaggiamento marittimo che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE e successive modifiche e integrazioni attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modifiche e integrazioni. 3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
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| Allegato II
MODULO A DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
1. Il controllo interno della produzione e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. Documentazione tecnica Il fabbricante compila la documentazione tecnica conformemente all'articolo 21. 3. Produzione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il relativo controllo assicurino la conformita' delle apparecchiature radio fabbricate alla documentazione tecnica di cui al punto 2 del presente allegato e ai requisiti essenziali pertinenti di cui all'articolo 3. 4. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 su ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. 4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ogni tipo di apparecchiatura radio che, insieme alla documentazione tecnica, tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'apparecchiatura radio per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 5. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
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| Allegato III
MODULI B E C DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'
ESAME UE DEL TIPO E CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
Quando si fa riferimento al presente allegato, la procedura di valutazione della conformita' deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione) del presente allegato. Modulo B - Esame UE del tipo 1. L'esame UE del tipo e' la parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un'apparecchiatura radio, nonche' verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radio rispetta i requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. L'esame UE del tipo e' effettuato mediante la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (progetto tipo). 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato; c) la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'apparecchiatura radio. Inoltre contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V; d) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate pertinenti non sono state (integralmente) applicate, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilita' del fabbricante. 4. L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'apparecchiatura radio. 5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformita' al punto 4 e i relativi risultati. Fatti salvi i suoi obblighi di cui al punto 8, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante. 6. Se il tipo risulta conforme alle prescrizioni del presente decreto applicabili all'apparecchiatura radio in questione, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validita' e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo puo' comprendere uno o piu' allegati. Il certificato di esame UE del tipo e gli allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformita' delle apparecchiature radio fabbricate al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. 7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non e' piu' conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali del presente decreto o sulle condizioni di validita' di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo. 8. Ogni organismo notificato informa il Ministero dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione del Ministero l'elenco di tali certificati e dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e dei supplementi da esso rilasciati. Ogni organismo notificato informa il Ministero e gli altri Stati membri dei certificati di esame UE del tipo rilasciati e dei relativi supplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, non siano state applicate (integralmente). La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonche' il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, per dieci anni a partire dalla valutazione dell'apparecchiatura radio o fino alla scadenza della validita' di tale certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorita' nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. 10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante puo' presentare la richiesta di cui al punto 3 ed espletare gli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purche' siano specificati nel mandato. Modulo C - Conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione 1. La conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione fa parte di una procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, e si accerta e dichiara che le apparecchiature radio in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente decreto a esso applicabili. 2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformita' delle apparecchiature radio prodotte al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto. 3. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 a ogni singola apparecchiatura radio conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essa applicabili. 3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'apparecchiatura radio per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 4. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
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| Allegato IV
MODULO H DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' CONFORMITA' BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITA'
1. La conformita' basata sulla garanzia totale di qualita' e' la procedura di valutazione della conformita' con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilita', che l'apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti del presente decreto a essa applicabili. 2. Produzione Il fabbricante applica un sistema approvato di qualita' della progettazione, della fabbricazione, dell'ispezione delle apparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiature radio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed e' assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualita' 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualita' a un organismo notificato di sua scelta per le apparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; b) la documentazione tecnica per ciascun tipo di apparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all'allegato V; c) la documentazione relativa al sistema di qualita'; e d) una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non e' stata presentata a nessun altro organismo notificato. 3.2. Il sistema di qualita' deve garantire la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto a essa applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualita' deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualita'. Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione: a) degli obiettivi di qualita' e della struttura organizzativa, delle responsabilita' e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualita' del prodotto; b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali del presente decreto che si applicano alle apparecchiature radio; c) delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle apparecchiature radio rientranti nel tipo in questione; d) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualita', dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati; e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; f) dei registri riguardanti la qualita', come ad esempio le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato; g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualita' richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualita' funziona efficacemente. 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualita' per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformita' a tali requisiti degli elementi del sistema di qualita' conformi alle specifiche corrispondenti delle pertinenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualita', almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia dell'apparecchiatura radio in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, lettera b), verifica la capacita' del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformita' delle apparecchiature radio a tali norme. La decisione e' notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualita' sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualita'. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 4. Sorveglianza sotto la responsabilita' dell'organismo notificato 4.1. Scopo della sorveglianza e' garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualita' approvato. 4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, ai fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: a) la documentazione relativa al sistema di qualita'; b) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di progettazione, come ad esempio i risultati di analisi, calcoli, prove; c) i registri riguardanti la qualita' previsti dal sistema di qualita' in materia di fabbricazione, come ad esempio le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale. 4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualita' e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. 4.4. Inoltre, l'organismo notificato puo' effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove sulle apparecchiature radio atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualita'. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse. 5. Marcatura CE e dichiarazione di conformita' UE 5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a norma degli articoli 19 e 20 e, sotto la responsabilita' dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola apparecchiatura radio conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 3. 5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformita' UE per ciascun tipo di apparecchiatura radio e la tiene a disposizione delle autorita' nazionali per dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformita' UE identifica l'apparecchiatura radio per cui e' stata compilata. Una copia della dichiarazione di conformita' UE e' messa a disposizione delle autorita' competenti su richiesta. 6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio, tiene a disposizione delle autorita' nazionali: a) la documentazione tecnica di cui al punto 3.1; b) la documentazione relativa al sistema di qualita' di cui al punto 3.1; c) le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione; d) le decisioni e le relazioni trasmesse dall'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4. 7. Ogni organismo notificato informa il Ministero delle approvazioni dei sistemi di qualita' rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualita' respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni. Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualita' da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni del sistema di qualita' rilasciate. 8. Rappresentante autorizzato Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilita', purche' siano specificati nel mandato.
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| Allegato V
CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi: a) la descrizione generale dell'apparecchiatura radio comprensiva di: i. fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno; ii. versioni del software o firmware importanti per la conformita' ai requisiti essenziali; iii. informazioni per gli utenti e istruzioni di installazione; b) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonche' schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti e altri elementi simili importanti; c) le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento dell'apparecchiatura radio; d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate; e) una copia della dichiarazione di conformita' UE; f) se e' stato applicato il modulo di valutazione della conformita' di cui all'allegato III, una copia del certificato di esame UE del tipo e degli allegati, quali forniti dall'organismo notificato interessato; g) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati e altri elementi simili rilevanti; h) le relazioni sulle prove effettuate; i) una spiegazione in merito alla conformita' ai requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, e alla disponibilita' o meno sulla confezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 10.
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| Allegato VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE (N. XXX) (1)
1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante. 4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'apparecchiatura radio che ne consenta la tracciabilita'. Essa puo' comprendere un'immagine a colori sufficientemente chiara se necessario per l'identificazione dell'apparecchiatura radio): 5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva 2014/53/UE Se del caso, altre normative di armonizzazione dell'Unione 6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'. I riferimenti devono essere indicati con il loro numero di identificazione e versione e, se del caso, la data di emissione: 7. Se del caso, l'organismo notificato ... (denominazione, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il certificato di esame UE del tipo: ... 8. Se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti inclusi nella dichiarazione di conformita' UE, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto: 9. Informazioni supplementari: Firmato a nome e per conto di: ... (luogo e data del rilascio): (nome, funzione) (firma): (1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformita' UE e' opzionale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE SEMPLIFICATA
La dichiarazione di conformita' UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, deve essere presentata come segue: Il fabbricante, [nome del fabbricante], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [descrizione del tipo di apparecchiatura radio] e' conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita' UE e' disponibile al seguente indirizzo Internet:
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| Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocita' ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprieta' di propagazione delle onde radio; d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) «interfaccia radio»: le specifiche dell'uso regolamentato dello spettro radio; f) «classe di apparecchiatura radio»: classe che identifica particolari categorie di apparecchiature radio che, ai sensi del presente decreto, sono considerate simili e quelle interfacce radio per le quali l'apparecchiatura radio e' destinata; g) «interferenze dannose»: interferenze dannose, quali definite all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attuata con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni; h) «perturbazioni elettromagnetiche»: perturbazioni elettromagnetiche quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione; i) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di apparecchiature radio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; l) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di apparecchiature radio sul mercato dell'Unione; m) «messa in servizio»: il primo utilizzo di un'apparecchiatura radio nell'Unione da parte dell'utilizzatore finale; n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; o) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; p) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione apparecchiature radio originarie di un Paese terzo; q) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione apparecchiature radio sul mercato; r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; s) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che l'apparecchiatura radio deve soddisfare; t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; v) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare che i requisiti essenziali del presente decreto relativi alle apparecchiature radio siano stati soddisfatti; aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita'; bb) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un'apparecchiatura radio gia' messa a disposizione dell'utilizzatore finale; cc) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio presenti nella catena di fornitura; dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; ee) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'apparecchiatura radio e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; ff) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; gg) «Commissione»: la Commissione europea. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per stabilire se determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici rientrino o meno nella definizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
Note all'art. 2: - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3 Requisiti essenziali
1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; b) un adeguato livello di compatibilita' elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di attuazione. 2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose. 3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformita' ai seguenti requisiti essenziali: a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati; b) interagire con altre apparecchiature radio via rete; c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione; d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, ne' abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato; f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi; g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza; h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili; i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se e' stata dimostrata la conformita' della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software. 4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) ad i).
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi alle direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4 Fornitura di informazioni sulla conformita' delle combinazioni di apparecchiature radio e software
1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformita' delle combinazioni previste di apparecchiature radio e software ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Dette informazioni sono il risultato di una valutazione della conformita' realizzata conformemente all'articolo 17 e sono fornite sotto forma di dichiarazione di conformita' comprendente gli elementi di cui all'allegato VI. A seconda delle combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software, le informazioni identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e sono continuamente aggiornate. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al comma 1. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea che stabiliscono le modalita' operative della messa a disposizione delle informazioni sulla conformita' applicabili alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2.
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| Art. 5 Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie
1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma 4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio siano immesse sul mercato. In sede di registrazione di detti tipi di apparecchiature radio i fabbricanti forniscono parte oppure, ove cio' sia giustificato, tutti gli elementi della documentazione tecnica di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) ed i) dell'allegato V. I fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio immesse sul mercato un numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea a ciascun tipo registrato di apparecchiatura radio. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione che specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito di cui al comma 1, nonche' gli elementi della documentazione tecnica da fornire. 3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono le modalita' operative della registrazione nonche' dell'apposizione del numero di registrazione sulle apparecchiature radio applicabili alle categorie specificate dagli atti delegati adottati conformemente al comma 2. 4. I fabbricanti, attraverso il sistema centrale messo a disposizione dalla Commissione registrano le informazioni richieste. 5. L'impatto degli atti delegati di cui al comma 2 e' valutato dalle relazioni previste all'articolo 47 del presente decreto.
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| Art. 6 Messa a disposizione sul mercato
1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato solo delle apparecchiature radio che si conformano al presente decreto. Il Ministero adotta i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del presente articolo.
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| Art. 7 Messa in servizio e uso
1. Sono consentiti la messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a manutenzione e usate ai fini cui sono destinate, sono conformi al presente decreto. Fatti salvi i propri obblighi a norma della decisione n. 676/2002/CE e le condizioni allegate alle autorizzazioni per l'uso delle frequenze conformemente al diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2002/21/CE e la relativa normativa di attuazione, il Ministero puo' solamente introdurre requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio, incluso, tra gli altri, il rispetto del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, per motivi legati ad un utilizzo piu' efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.
Note all'art. 7: - La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea (Decisione spettro radio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2002/21/UE, si veda nelle note all'articolo 2.
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| Art. 8 Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio
1. Conformemente alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 il Ministero notifica le interfacce radio che intende regolamentare, ad eccezione: a) delle interfacce radio che sono pienamente conformi alle decisioni della Commissione sull'utilizzo armonizzato dello spettro radio adottate in applicazione della decisione n. 676/2002/CE; b) delle interfacce radio che, in base agli atti di esecuzione adottati ai sensi del comma 2 del presente articolo, corrispondono ad apparecchiature radio che possono essere messe in servizio e utilizzate senza restrizioni all'interno dell'Unione. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che stabiliscono l'equivalenza tra le interfacce radio notificate e assegnano una classe di apparecchiatura radio, i cui particolari sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Note all'art. 8: - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241. - Per i riferimenti normativi della decisione n. 676/2002/CE, si veda nelle note all'articolo 7.
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| Art. 9 Libera circolazione delle apparecchiature radio
1. Non e' ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territorio nazionale di apparecchiature radio conformi al presente decreto. 2. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili, e' ammessa l'esposizione di apparecchiature radio che non rispettano il presente decreto, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fino a quando esse non siano state rese conformi al presente decreto. La dimostrazione di apparecchiature radio puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, per evitare interferenze dannose, perturbazioni elettromagnetiche e rischi per la salute o la sicurezza di persone, animali domestici o beni.
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| Art. 10 Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto dell'immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. I fabbricanti provvedono affinche' le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. 3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17. Qualora la conformita' dell'apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformita' UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato. 5. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. I fabbricanti tengono in debito conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' dell'apparecchiatura radio. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, i fabbricanti, per proteggere la salute e l'incolumita' degli utilizzatori finali, eseguono una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 6. I fabbricanti garantiscono che sulle apparecchiature radio da loro immesse sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. 7. I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. L'indirizzo indica un unico punto presso cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. 8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali accessori e componenti, compreso il software, ove gli stessi consentano all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni: a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio; b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio. 9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata da una copia della dichiarazione di conformita' UE o da una dichiarazione di conformita' UE semplificata. Se e' fornita una dichiarazione di conformita' UE semplificata, essa deve contenere l'esatto indirizzo Internet presso il quale e' possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformita' UE. 10. In presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione che specificano le modalita' di presentazione di tali informazioni. 11. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa nonche' i relativi risultati. 12. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto, in lingua italiana o in lingua inglese. Essi cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato.
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| Art. 11 Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di sorveglianza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stato immessa sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato.
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| Art. 12 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radio conformi. 2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di sorveglianza del mercato. 3. Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sull'apparecchiatura radio. Le informazioni relative al contatto sono almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. 4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre un'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dall'apparecchiatura radio, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione sull'apparecchiatura radio messa a disposizione sul mercato, verificano, e, se presenti, mantengono un registro dei reclami, delle non conformita' e dei richiami delle apparecchiature radio non conformi, e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio da essi immessa sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato gli importatori conservano la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di sorveglianza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono tempestivamente a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio in lingua italiana o in lingua inglese. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchiature radio da essi immesse sul mercato.
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| Art. 13 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base al presente decreto nonche' dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2 e commi da 6 a 10, e all'articolo 12, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3, non mette l'apparecchiatura radio a disposizione sul mercato fino a quando essa non sia stata resa conforme. Inoltre, se l'apparecchiatura radio presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di sorveglianza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre l'apparecchiatura radio e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che l'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale apparecchiatura radio, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l'apparecchiatura radio presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorita' di sorveglianza, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchiatura radio. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dall'apparecchiatura radio da essi messa a disposizione sul mercato.
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| Art. 14 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10 quando immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio gia' immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.
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| Art. 15 Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di sorveglianza che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro apparecchiature radio; b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito apparecchiature radio. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sia stato loro fornita un'apparecchiatura radio e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito un'apparecchiatura radio.
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| Art. 16 Presunzione di conformita' delle apparecchiature radio
1. Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, contemplati in tali norme o parti di esse.
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| Art. 17 Procedure di valutazione della conformita'
1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformita' dell'apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Nella valutazione di conformita' sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresi' conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformita' si conferma altresi' che le apparecchiature radio soddisfano la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 in tutte le possibili configurazioni. 2. I fabbricanti dimostrano la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformita': a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV. 3. Se, per la valutazione della conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, egli utilizza una delle procedure seguenti: a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; c) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV. 4. Se per la valutazione della conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, o nel caso in cui non esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte, per verificarne la conformita' a tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure: a) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III; b) la conformita' basata sulla garanzia di qualita' totale di cui all'allegato IV.
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| Art. 18 Dichiarazione di conformita' UE
1. La dichiarazione di conformita' UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VI, contiene gli elementi indicati in tale allegato ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. La dichiarazione di conformita' UE semplificata di cui all'articolo 10, comma 9, contiene gli elementi di cui all'allegato VII ed e' continuamente aggiornata. Essa e' tradotta in lingua italiana. Il testo integrale della dichiarazione di conformita' UE e' disponibile sul sito Internet indicato nella dichiarazione di conformita' UE semplificata, tradotto in lingua italiana. 3. Se all'apparecchiatura radio si applicano piu' atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformita' UE, e' compilata un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si assume la responsabilita' della conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti del presente decreto.
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| Art. 19 Principi generali della marcatura CE
1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. Vista la natura delle apparecchiature radio, l'altezza della marcatura CE apposta su tali apparecchiature puo' essere inferiore a 5 mm, purche' rimanga visibile e leggibile.
Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.
1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che cio' non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell'apparecchiatura radio. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile e leggibile sull'imballaggio. 2. La marcatura CE e' apposta sull'apparecchiatura radio prima della sua immissione sul mercato. 3. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora sia applicata la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV. Il numero di identificazione dell'organismo notificato ha la stessa altezza della marcatura CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo notificato stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 4. Il Ministero assume le iniziative necessarie per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuove le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
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| Art. 21 Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformita' delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. Essa include almeno gli elementi indicati nell'allegato V. 2. La documentazione tecnica e' preparata prima dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura radio ed e' continuamente aggiornata. 3. La documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo sono redatte in lingua italiana o in lingua inglese. 4. Se la documentazione tecnica non e' conforme ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e di conseguenza non fornisce dati o mezzi pertinenti sufficienti ad assicurare la conformita' dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, l'autorita' di sorveglianza del mercato puo' chiedere al fabbricante o all'importatore di far eseguire, a loro spese, una prova da un laboratorio accreditato dall'autorita' di sorveglianza del mercato, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, entro un termine specifico al fine di verificare la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.
Note all'art. 21: - Il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84 (Regolamento concernente la procedura di accreditamento dei laboratori di prova) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105.
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| Art. 22 Autorizzazione e notifica
1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformita' ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto. 2. Gli oneri relativi alle attivita' di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi. 3. Le spese di effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.
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| Art. 23 Procedure di autorizzazione e di notifica
1. Il Ministero e' responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per l'autorizzazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 28. 2. Le procedure di cui al comma 1 relative agli organismi di valutazione della conformita', nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, fatte salve le procedure autorizzative dell'organismo notificato del Ministero, che vengono effettuate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Il decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui all'articolo 24, comma 1, ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'. 4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2005, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O., cosi' recita: «Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti) 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
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| Art. 24 Prescrizioni relative all'autorita' di notifica
1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformita'; b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita' delle attivita'; c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformita' sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; d) evitando di offrire ed effettuare attivita' eseguite dagli organismi di valutazione della conformita' o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale; e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
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| Art. 25 Obbligo di informazione a carico dell'autorita' di notifica
1. Il Ministero informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.
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| Art. 26 Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione e dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione delle apparecchiature radio che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle apparecchiature radio sottoposti alla sua valutazione, ne' il rappresentante di uno di questi soggetti. Cio' non preclude l'uso delle apparecchiature radio valutate che sono necessarie per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso di tali apparecchiature radio per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali apparecchiature radio, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformita' garantiscono che le attivita' delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle loro attivita' di valutazione della conformita'. 5. Gli organismi di valutazione della conformita' e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base agli allegati III e IV per cui e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di apparecchiatura radio per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: a) il personale necessario con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; c) le necessarie procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 7. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione a cui l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali; d) la capacita' di elaborare certificati di esame UE del tipo o approvazioni dei sistemi di qualita', registri e verbali atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformita' di un organismo di valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, a meno che detta responsabilita' non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformita'. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma degli allegati III e IV o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle autorita' nazionali competenti in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti, alle attivita' normative nel campo delle apparecchiature radio e della pianificazione delle frequenze, nonche' alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
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| Art. 27 Presunzione di conformita' degli organismi notificati
1. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili armonizzate includano tali prescrizioni.
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| Art. 28 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa di conseguenza il Ministero. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati III e IV.
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| Art. 29 Domanda di notifica
1. L'organismo di valutazione della conformita' presenta una domanda di autorizzazione al Ministero finalizzata alla notifica. 2. La domanda di notifica e' accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' delle apparecchiature radio per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonche' da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.
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| Art. 30 Procedura di notifica
1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformita' che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 26. 2. Il Ministero notifica gli organismi di cui al comma 1 alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione europea. 3. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e le apparecchiature radio interessate, nonche' la relativa attestazione di competenza. 4. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di un organismo notificato solo se non vengono sollevate obiezioni da parte della Commissione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica nei casi in cui sia usato un certificato di accreditamento, o entro due mesi dalla notifica qualora non sia usato un certificato di accreditamento. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai sensi del presente decreto. 5. Il Ministero informa la Commissione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
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| Art. 31 Elenchi degli organismi notificati
1. L'elenco degli organismi notificati a norma del presente decreto, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attivita' per le quali sono stati notificati, e' a disposizione del pubblico sul sito istituzionale della Commissione.
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| Art. 32 Modifiche delle notifiche
1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non e' piu' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 2. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attivita' dell'organismo notificato, il Ministero prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano rese disponibili per l'attivita' di sorveglianza del mercato.
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| Art. 33 Contestazione della competenza degli organismi notificati
1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione, nei casi in cui la Commissione europea abbia dubbi o siano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e' sottoposto. 2. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, l'atto di esecuzione che la Commissione europea ha adottato qualora la stessa accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica. Ai sensi del medesimo atto, il Ministero adotta le misure correttive necessarie e, all'occorrenza, ritira la notifica.
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| Art. 34 Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati III e IV. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia delle apparecchiature radio in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' dell'apparecchiatura radio al presente decreto. 3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un'approvazione del sistema di qualita'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualita' riscontri che un'apparecchiatura radio non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l'approvazione del sistema di qualita'. 5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualita', a seconda dei casi.
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| Art. 35 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
1. Avverso le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine indicata dall'organismo nazionale di accreditamento.
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| Art. 36 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano il Ministero: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un'approvazione del sistema di qualita' conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di sorveglianza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Conformemente alle disposizioni degli allegati III e IV, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili e coprono le stesse categorie di apparecchiature radio, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'. 3. Gli organismi notificati adempiono agli obblighi di informazione di cui agli allegati III e IV.
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| Art. 37 Scambio di esperienze
1. Il Ministero partecipa allo scambio di esperienze organizzato dalla Commissione europea tra le autorita' nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.
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| Art. 38 Coordinamento degli organismi notificati
1. Il Ministero richiede agli organismi notificati la partecipazione, direttamente o mediante rappresentanti designati, al lavoro del gruppo settoriale di organismi notificati, quale sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati, istituito dalla Commissione europea.
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| Art. 39 Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio
1. Il Ministero e' l'autorita' di sorveglianza del mercato ed effettua tale attivita' anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformita' a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attivita' tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 3. Le verifiche di laboratorio di cui al comma 2 hanno lo scopo di accertare la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, alle norme armonizzate di cui all'articolo 16 e alle altre specifiche tecniche utilizzate dal fabbricante, se applicate, e sono effettuate presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione o presso laboratori privati accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4; se non esistono laboratori accreditati allo scopo, le prove sono effettuate sotto la responsabilita' di un organismo notificato. Il Ministero accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. I laboratori di prova accreditati effettuano le prove di conformita' delle apparecchiature alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. 4. I laboratori di prova accreditati non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del fabbricante o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica; devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. La procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento stesso e' disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applica la normativa vigente per le prestazioni rese a terzi da parte del Ministero. 5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero sentita la commissione tecnica di cui al comma 3, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 6. Le misure di cui agli articoli da 40 a 43 sono adottate dal Ministero con provvedimento motivato e notificato all'operatore interessato con l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui e' possibile ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione non sia resa impossibile dall'urgenza della misura da adottare, giustificata dalle prescrizioni a tutela della salute, della sicurezza o da altri motivi connessi agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, da' la possibilita' all'operatore interessato di essere ascoltato entro un periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il provvedimento e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo e' data l'opportunita' di essere sentito non appena possibile e la misura adottata e' tempestivamente riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli da 40 a 43 adottata dal Ministero e' tempestivamente ritirata o modificata non appena l'operatore economico dimostri di aver risolto la non conformita'. 7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti adottati dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti medesimi. Il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o l'importatore dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha rilevato difformita' a quanto previsto dal presente decreto, e' tenuto al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere sostenuto ferma restando l'applicazione della sanzione prevista.
Note all'art. 39: - Il testo dei commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, S.O., cosi' recita: «Art. 1. Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (Omissis). 13. L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche' degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita' degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse. (Omissis). 15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria. (Omissis).». - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2014 (Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2014, n. 254. - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: «Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84, si veda nelle note all'articolo 2.
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| Art. 40
Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi
1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumita' delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformita'. 2. Qualora il Ministero ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. 3. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 4. Qualora l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il termine di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione dell'apparecchiatura radio sul mercato nazionale, per ritirarla da tale mercato o per richiamarla. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tali misure. 5. Le informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero indica se l'inadempienza sia dovuta: a) alla non conformita' dell'apparecchiatura radio ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3; oppure; b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 16, che conferiscono la presunzione di conformita'. 6. Quando la procedura a norma del presente articolo e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, il Ministero informa tempestivamente la Commissione europea e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' dell'apparecchiatura radio interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle proprie obiezioni. 7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, ultimo periodo, uno Stato membro o la Commissione europea non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa dal Ministero, tale misura e' ritenuta giustificata. Il Ministero garantisce che siano adottate tempestivamente le opportune misure restrittive in relazione all'apparecchiatura radio in questione quali il suo ritiro dal mercato.
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| Art. 41 Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se, all'esito procedura di cui all'articolo 40, commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorita' di sorveglianza di altro Stato membro e, a seguito della consultazione da essa avviata, la Commissione europea decide, mediante propri atti di esecuzione, che: a) le misure adottate dal Ministero non sono giustificate, il Ministero stesso adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, revocando la misura nazionale precedentemente adottata. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea; b) le misure adottate dal Ministero o da altra autorita' di sorveglianza di altro Stato membro sono giustificate, il Ministero adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione, adottando tutte le misure necessarie per garantire che l'apparecchiatura radio non conforme sia ritirata o richiamata dal mercato e ne informa la Commissione europea. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione europea.
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| Art. 42 Apparecchiature radio conformi che presentano rischi
1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 40, comma 1, ritiene che un'apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, chiede all'operatore economico interessato di far si' che tale apparecchiatura radio, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'apparecchiatura radio sia, a seconda dei casi, ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le apparecchiature radio interessate da esso messe a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 3. Il Ministero informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'apparecchiatura radio interessata, la sua origine e la catena di fornitura dell'apparecchiatura radio, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero adotta, conformemente alla normativa vigente, i provvedimenti necessari per attuare gli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dall'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.
Note all'art. 42: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 43
Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformita' quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto; c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformita' di cui all'allegato IV, e' stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non e' stato apposto; d) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; e) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete; h) l'apparecchiatura radio non e' corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformita' UE o delle restrizioni d'uso rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10; i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15; l) e' stato violato l'articolo 5; m) l'apparecchiatura radio non e' conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto; n) per l'apparecchiatura radio non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17; o) l'apparecchiatura non e' costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.
Note all'art. 43: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 44 Commissione consultiva
1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. La commissione e' costituita da funzionari dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'interno. 2. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1 e' assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e per la partecipazione alla commissione medesima non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
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| Art. 45 Procedura di comitato
1. Il Ministero partecipa con propri rappresentanti alle attivita' del comitato per la valutazione della conformita' e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cui alla direttiva 2014/53/UE secondo le procedure ivi indicate.
Note all'art. 45: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 46 Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non e' stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformita' di cui all'articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di euro 132.316. 4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purche' specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), e' assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato e' inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). 5. Chiunque installa per attivita' professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. 6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione e' assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5. 7. Fatta salva l'eventuale sanzione gia' applicata, l'operatore economico interessato che non ottempera entro i tempi prescritti ai provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero ai sensi degli articoli 40 e 42, ovvero non ottempera ai provvedimenti emanati dagli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 43, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938. 8. Gli operatori economici che direttamente o indirettamente pubblicizzano in qualunque forma apparecchiature radio difformi dalle prescrizioni del presente decreto sono assoggettati, secondo le rispettive responsabilita' derivanti dall'appartenenza alla tipologia di operatori economici definita nel presente decreto, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.308 a euro 19.847. 9. Chiunque utilizza apparecchiature, conformi al presente decreto, ma non sottoposte a corretta manutenzione ovvero non le utilizza per i fini previsti dal fabbricante o apporta per uso personale modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 331 a euro 1.984. 10. Le apparecchiature radio messe a disposizione del mercato o in esercizio che presentano anche una soltanto delle non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h), m), n) ed o), sono assoggettate al sequestro amministrativo. 11. Fatta salva la sanzione gia' applicata, decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla richiesta di porre fine allo stato di non conformita' di cui all'articolo 43, comma 1, il Ministero provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchiatura radio o garantisce che sia richiamata o ritirata dal mercato e a confiscare le apparecchiature sequestrate. 12. Chi scientemente, salvo che il fatto costituisca reato, nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di sorveglianza del mercato fornisce notizie, informazioni e documentazione false e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.350 a euro 20.000. 13. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono rivalutate ogni cinque anni con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unita' di euro secondo il seguente criterio: se la parte decimale e' inferiore a 50 centesimi l'arrotondamento va effettuato per difetto, se e' uguale o superiore a 50 l'arrotondamento va effettuato per eccesso. L'importo della sanzione pecuniaria rivalutato secondo i predetti criteri si applica esclusivamente per le violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto direttoriale che lo prevede.
Note all'art. 46: - Per i riferimenti normativi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2014, si veda nelle note all'articolo 39.
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| Art. 47 Revisione e relazioni
1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE, nei modi e nei tempi ivi indicati.
Note all'art. 47: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 48 Disposizioni transitorie
1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017.
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| Art. 49 Disposizioni finali
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII alla direttiva stessa.
Note all'art. 49: - La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 aprile 1999, n. L 91. Entrata in vigore il 7 aprile 1999. - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 50 Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 e' abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3; dette disposizioni restano in vigore in quanto connesse all'applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198.
Note all'art. 50: - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4. Notifica e pubblicazione delle specifiche di interfaccia. 1. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea le interfacce che esso ha regolamentato; qualora non siano state notificate ai sensi delle disposizioni concernenti le informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche di cui alle direttive 98/34/CE e 98/48/CE. Il Ministero delle comunicazioni cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle decisioni della Commissione europea in ordine all'equivalenza tra le interfacce notificate ed all'assegnazione di un identificatore di categoria delle apparecchiature, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione. Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce nonche' i relativi aggiornamenti. 3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle interfacce: a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni attraverso una rete a cui i terminali possono essere connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o attraverso una interfaccia radio; c) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia diretta di rete; d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli operatori che forniscono servizi pubblici di telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la rete. 4. Le informazioni riguardano tutte le interfacce al pubblico; in particolare le specifiche: a) fanno esplicito riferimento alle norme armonizzate e a quelle nazionali utilizzate interamente o parzialmente e, se del caso, indicano quali opzioni, aggiunte o modifiche sono state adottate; b) contengono informazioni sufficienti a consentire la progettazione degli apparecchi in modo tale che possano interoperare con le reti pubbliche di telecomunicazioni allo scopo di stabilire, modificare, tariffare, mantenere e liberare una connessione fisica o virtuale per ottemperare ai requisiti di cui all'articolo 3; le specifiche devono inoltre fornire dettagli sui servizi supplementari o sulle caratteristiche di livello superiore forniti dalla rete, necessari per la progettazione ed il funzionamento dei terminali; devono essere fornite inoltre informazioni sufficienti sulle modalita' di verifica della conformita' dei terminali ai requisiti di cui all'articolo 3; c) sono disponibili anche in formato elettronico.». - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 51 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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| Art. 52 Entrata in vigore
1. Ferme restando le decorrenze disposte dall'articolo 49 della direttiva 2014/53/UE relativamente alle disposizioni della medesima, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 52: - Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/53/UE, si veda nelle note alle premesse.
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