Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 luglio 2016
Recupero delle somme dovute e non versate, ai sensi del comma 418, dalle province e dalle citta' metropolitane a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n,. 446.


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
e
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno

Visto l'art. 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale le province e le citta' metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014;
Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che, per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata allo stesso decreto-legge n. 78 del 2015;
Visto il comma 419 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 il quale stabilisce che in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta' metropolitane;
Visto lo stesso comma 419 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 in base al quale in caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile, il recupero e' effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno;

Decreta:

Art. 1
Recupero del contributo

1. In caso di mancato versamento, parziale o totale, da parte di ciascuna provincia e citta' metropolitana degli importi di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti.
2. L'Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica la possibilita' di procedere all'integrale recupero delle somme dovute dalle province e dalle citta' metropolitane inadempienti, nel limite massimo del 90 per cento delle entrate relative all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (imposta sulla RCA) complessivamente riscosse tramite modello F24 nell'anno precedente, per ciascuno degli enti interessati, nello stesso periodo in cui deve essere effettuato il recupero nell'anno corrente. Ai fini del calcolo del limite di cui al periodo precedente, dal 90 per cento delle entrate sono sottratte le somme residue da recuperare a carico dei medesimi enti, ai sensi dell'art. 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino a concorrenza del limite calcolato ai sensi del comma 2, avvia il recupero nei confronti delle province e delle citta' metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulla RCA, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e citta' metropolitane. Le somme recuperate sono riversate dalla struttura di gestione all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di capo X, capitolo 3465, art. 3.
4. Qualora le somme da recuperare di cui alla comunicazione specificata al comma 1 eccedano il limite calcolato ai sensi del comma 2, l'Agenzia delle entrate comunica all'Automobile Club d'Italia (ACI), al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dallo stesso comma 2, le somme eccedenti da recuperare a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. ACI, previa comunicazione alle province interessate, inizia a trattenere le somme relative all'IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione e fino a capienza dell'imposta, in relazione all'ammontare del residuo sul contributo dovuto da ciascuna provincia e citta' metropolitana. Le somme trattenute sono riversate dall'ACI, anziche' alle province, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di capo X, capitolo 3465, art. 3.
5. Entro la fine del secondo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate procede al ricalcolo delle somme residue che presume di recuperare fino al termine dell'anno corrente a valere sul gettito dell'imposta sulla RCA, applicando la metodologia di cui al comma 2 con riferimento alla restante parte dell'esercizio, tenendo conto delle somme gia' recuperate e di quelle residue da recuperare a qualsiasi titolo a carico delle province e delle citta' metropolitane. Nel caso in cui emergano ulteriori somme che l'Agenzia presume di non poter recuperare, ne da' tempestiva comunicazione all'ACI, ai fini dell'attivazione del recupero a valere sul gettito dell'IPT spettante alle province e alle citta' metropolitane. ACI inizia a trattenere le somme relative all'IPT con le stesse modalita' specificate al comma 4 fino a capienza dell'imposta, in relazione all'ammontare del residuo sul contributo dovuto da ciascuna provincia e citta' metropolitana.
6. La procedura di cui al presente decreto si applica a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto anche alle residue somme da recuperare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 419 della legge n. 190 del 2014.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2016

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno



 
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