IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione; Visto il regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visti in particolare l'art. 18, paragrafo 1, del suddetto regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori; Visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 2004, con il quale e' stata riconosciuta, ai sensi del regolamento (CE) 104/2000, articoli 5 e 6 e del regolamento (CE) 2318/2001, nonche' a tutti gli effetti conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Cooperativa Pescatori Progresso» S.c.r.l. con sede in San Benedetto del Tronto, per la pesca delle specie di cui al decreto medesimo; Visto l'art. 18 del regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un'organizzazione di produttori puo' essere revocato se non sussistono piu' i requisiti previsti dall'art. 14 del regolamento medesimo; Considerata la lettera in data 3 febbraio 2015 con la quale la suddetta organizzazione ha dichiarato di essere stata messa in liquidazione dal 16 gennaio 2015 e di non adempiere pertanto a quanto previsto dalla normativa; Considerato il verbale della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto trasmesso per posta certificata del 17 novembre 2015 nel quale, a seguito degli accertamenti esperiti, si conferma quanto dichiarato dalla OP Cooperativa Pescatori Progresso con la lettera di cui sopra; Considerato che non sussistono piu' le condizioni fissate dalla citata normativa per il mantenimento del riconoscimento della suddetta cooperativa quale organizzazione di produttori della pesca;
Decreta:
Art. 1
E' revocato, ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013, art. 18, e del regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della organizzazione denominata Cooperativa Pescatori Progresso S.c.r.l. con sede a San Benedetto del Tronto, gia' concesso con il decreto ministeriale del 16 dicembre 2004. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 28 giugno 2016
Il Sottosegretario di Stato: Castiglione
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