Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 giugno 2016 |
Fissazione, per l'anno 2016, del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74; Visto l'art. 115 del Codice, concernente il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione; Visto, in particolare, il comma 3, secondo periodo, del citato art. 115, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico determina annualmente, con proprio decreto, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione del predetto Fondo, il contributo da versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 30 gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice; Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e' determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 25 giugno 2015, con il quale il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di che trattasi, per l'anno 2015, e' stato determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2014; Viste le note della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica n. 0142084 e n. 0142003, entrambe in data 20 maggio 2016, rispettivamente indirizzate al Presidente del Comitato di gestione del Fondo in argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di competenza sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito all'esame del bilancio d'esercizio del Fondo al 31 dicembre 2015, a fissare per l'anno 2016 il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2015; Considerato che, sia il predetto Comitato, con nota 0124453/16, in data 25 maggio 2016, sia l'IVASS, con nota n. 119746/16, in data 15 giugno 2016, hanno condiviso l'orientamento di questa Amministrazione a fissare, per l'anno 2016, il contributo in argomento nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite nell'anno 2015;
Decreta:
Art. 1
1. Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2016, e' fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2015. 2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il 31 luglio 2016. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2015. Il provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2016
Il Ministro: Calenda
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