Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121
Regolamento recante modalita' semplificate per lo svolgimento delle attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed, in particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva 2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b) e c) riguardante la raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai sensi del quale i punti di raccolta per i RAEE di piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al dettaglio di almeno 400 mq, e la facolta' per tutti gli altri distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi, i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
Visto l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, alla stregua del quale «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno contro zero, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, che ha disciplinato le modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 settembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il presente decreto disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell'uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimita' immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalita' per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono definite le modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo ed i rispettivi oneri.


NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, Supplemento Ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 20 della
direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 (relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre
2008, n. L 312.:
«Art. 17. I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti
su base professionale non dovrebbero essere soggetti a
registrazione in quanto presentano rischi inferiori e
contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti
medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di
consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle
collettivita' scolastiche.
(Omissis).»
«Art. 20 (Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici).
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai
rifiuti non differenziati prodotti da nuclei domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento
o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrati in conformita' degli
articoli 23 o 26.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, paragrafo 2,
lettere a), b) e c) della direttiva 2012/19/UE del 4 luglio
2012 (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche RAEE), del Parlamento Europeo e del Consiglio,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
24 luglio 2012, n. L 197:
«Art. 5 (Raccolta differenziata). - (Omissis).
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei
domestici, gli Stati membri provvedono affinche':
a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori
finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente
tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilita'
e l'accessibilita' dei centri di raccolta necessari,
tenendo conto soprattutto della densita' della popolazione;
b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori
si assumano la responsabilita' di assicurare che tali
rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al
distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che
le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano
svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli
Stati membri possono derogare a tale disposizione purche'
garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo
piu' difficile per il detentore finale e che sia gratuita
per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono
di questa deroga ne informano la Commissione;
c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al
dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m
2 o in prossimita' immediata di RAEE di piccolissime
dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm)
gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo
di acquistare AEE di tipo equivalente, salvo ove una
valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa
esistenti non siano almeno altrettanto efficaci. Tali
valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono
sottoposti a corretto trattamento conformemente
all'articolo 8;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del considerando 14 della citata
direttiva n. 2012/19/UE del 2012:
«Art. 14. La raccolta differenziata e' una condizione
preliminare per garantire il trattamento specifico e il
riciclaggio dei RAEE ed e' necessaria per raggiungere il
livello stabilito di protezione della salute umana e
dell'ambiente nell'Unione.
I consumatori devono contribuire attivamente al
successo di questa raccolta e dovrebbero essere
incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine e' opportuno
creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE,
compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei
domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro
rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel
contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto,
i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume
predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.
(Omissis).».
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 -
Supplemento Ordinario n. 96 (Norme in materia di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4,
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche RAEE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 2014, n. 73, Supplemento Ordinario:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - (Omissis).
3. I distributori possono effettuare all'interno dei
locali del proprio punto vendita o in prossimita' immediata
di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE
di tipo equivalente. Tale attivita' e' obbligatoria per i
distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio
di almeno 400 mq. I predetti punti di raccolta non sono
subordinati ai requisiti in materia di registrazione o
autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 4, deve essere
garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione
dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori,
idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo
scopo di preservarne l'integrita' anche in fase di
trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di
trattamento.
4. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita'
semplificate per l'attivita' di ritiro gratuito da parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno
contro zero, nonche' i requisiti tecnici per lo svolgimento
del deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori e per il trasporto.».
Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 08 marzo 2010, n. 65 (Regolamento
recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte
dei distributori e degli installatori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei
centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2010, n.
102.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 11, comma 3 e 4, del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
f) del citato decreto legislativo n. 49, del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo si intende per:
(Omissis).
f) "RAEE di piccolissime dimensioni": i RAEE di
dimensioni esterne inferiori a 25 cm;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 16 (Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso
i distributori). - 1. I RAEE provenienti dai nuclei
domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento
gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:
a) ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma
1, lettera a), nelle modalita' indicate dal regolamento 25
settembre 2007, n. 185;
b) agli impianti di trattamento adeguato o presso i
centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
b), nel rispetto delle formalita' e degli adempimenti
previsti dalla parte quarta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta
e le associazioni di categoria rappresentative dei
produttori iscritti al Centro di coordinamento, ciascuna
tramite un unico delegato, l'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e il Centro di coordinamento, sentito il
Comitato di indirizzo, definiscono con accordo di programma
le modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai
distributori ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, e i
rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
a) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i
produttori sono tenuti ad erogare ai distributori al
verificarsi di condizioni di buona operativita' del
raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE
ritirati dai sistemi collettivi;
b) le modalita' di supporto ai distributori, da parte
del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento
delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. L'accordo ha validita' triennale, e' stipulato entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e rinnovato entro il termine del 31 dicembre
che precede la scadenza del primo triennio. Si applica il
comma 5 dell'articolo 15.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - 1. I distributori assicurano, al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed
elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro
gratuito, in ragione di uno contro uno,
dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I
distributori, compresi coloro che effettuano le televendite
e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i
consumatori sulla gratuita' del ritiro con modalita' chiare
e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei
locali commerciali con caratteri facilmente leggibili
oppure mediante indicazione nel sito internet.
(Omissis).».

 
Allegato 1
(articolo 5, comma 6)
Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati
dal luogo di ritiro al deposito preliminare

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato 2
(articolo 7, comma 2)
Documento semplificato di trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore con modalita' "uno contro zero".

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica nei confronti dei distributori, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera h), nonche' dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero.
2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici diversi da quelli di piccolissime dimensioni restano disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i RAEE professionali, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento e' effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
h), i) e m) del citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 4 (Definizioni). - (Omissis).
h) "distributore": persona fisica o giuridica iscritta
al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando
nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul
mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un
distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi
della lettera g);
i) "distributore al dettaglio": una persona fisica o
giuridica come definita nella lettera h), che rende
disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;
(omissis);
m) "RAEE professionali": i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici di cui alla lettera l);
(Omissis).».
- Il testo dell'articolo 11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a distanza). -
(Omissis).
2. I distributori che effettuano la vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la
televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere
all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo
equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in
modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi
convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo'
conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza
maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso
sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di
consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli
che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di
vendita non a distanza. ».
Il testo dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014 e' riportato nelle note
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 11 (Deposito preliminare alla raccolta presso i
distributori). - (Omissis).
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita
all'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il deposito preliminare
alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i
locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, al fine del loro
trasporto presso i centri di raccolta realizzati e gestiti
sulla base delle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, 152, o presso i centri di
raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o presso
impianti autorizzati al trattamento adeguato. Il deposito
preliminare alla raccolta consiste nel raggruppamento dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici effettuato nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i RAEE ritirati dai distributori devono essere
avviati ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla
base delle disposizioni adottate in attuazione
dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e a quelli autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 213 e 216 del medesimo decreto legislativo,
secondo una delle seguenti modalita' alternative a scelta
del distributore: ogni tre mesi o quando il quantitativo
ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500
chilogrammi. In ogni caso, anche qualora non siano stati
raggiunti i 3.500 chilogrammi, la durata del deposito non
deve superare un anno. Tale quantitativo e' elevato a 3.500
chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3
dell'Allegato 1 al regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e
a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5
di cui al medesimo Allegato 1, solo nel caso in cui i RAEE
siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri
di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato
da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali
ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) il deposito preliminare alla raccolta e' effettuato
in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato ed in
cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di
copertura anche mobili e sono raggruppati avendo cura di
tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario garantire
l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse
e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). -
(Omissis).
4. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
ritiro gratuito di una apparecchiatura elettrica ed
elettronica ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 11 del
presente decreto legislativo puo' essere rifiutato nel caso
in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale
incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti
evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i
suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai
RAEE. Al fine di garantire il corretto smaltimento di tali
RAEE, essi dovranno essere consegnati dal detentore finale
ai centri di raccolta, che provvedono alla gestione degli
stessi sulla base delle modalita' concordate ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, lettera c).».

 
Art. 3

Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ai fini del presente decreto si intende per:
a) «luogo di ritiro»: area allestita ai sensi dell'articolo 5, situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore, o in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento gratuito, da parte dell'utilizzatore finale, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico;
b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto al pubblico e autorizzato ai sensi della normativa applicabile, presso il quale il distributore effettua a titolo professionale la vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a prescindere dal titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;
c) «utilizzatore finale»: persona fisica che conferisce RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nucleo domestico al distributore.


Note all'art. 3:
I riferimenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 ed al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono
riportati nelle note alle premesse.

 
Art. 4
Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai
nuclei domestici

1. I distributori effettuano il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero).
2. I distributori hanno l'obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto che esso non comporta l'obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalita' chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.
3. Al fine di favorire il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici da parte degli utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.


 
Art. 5

Luogo di ritiro

1. Il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza del punto vendita.
2. Presso il luogo di ritiro di cui al comma 1, il distributore mette a disposizione degli utilizzatori finali uno o piu' contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell'utilizzatore finale;
b) essere adeguatamente segnalati dal distributore e chiaramente riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono;
c) qualora collocati all'interno del punto di vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimita' del punto di accesso o di uscita;
d) qualora non siano collocati all'interno del punto di vendita essere ubicati in un'area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e comunque facilmente ricollocabili all'interno dei punti vendita a fine giornata;
e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;
f) essere strutturati in modo che i RAEE, precedentemente conferiti, non siano accessibili e asportabili anche attraverso la dotazione di un mascherino anti intrusione, e preferibilmente realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
g) riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.
3. In ogni caso, i distributori garantiscono la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita' anche in fase di trasporto.
4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro e adottano a tal fine tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonche' la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi.
5. Il distributore effettua periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6.
6. I distributori sono tenuti a compilare il modulo di carico e scarico di cui all'allegato 1 al momento dell'effettuazione delle operazioni di cui al comma 5. I moduli, compilati e sottoscritti, contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a cura del distributore per tre anni e allegati in copia al documento di trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati raccolti mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato 1 contribuiscono ad integrare le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 34 (Informazioni al Centro di coordinamento). -
1. Ai fini dello svolgimento delle competenze di cui
all'articolo 33, il Centro di coordinamento acquisisce
annualmente le seguenti informazioni:
a) i dati inerenti i RAEE gestiti dagli impianti di
trattamento;
b) i dati inerenti i RAEE ricevuti dai distributori.
(Omissis).».

 
Art. 6

Deposito preliminare alla raccolta effettuato
presso i distributori

1. I RAEE di piccolissime dimensioni, ritirati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il deposito allestito ai sensi del comma 2 in attesa della loro raccolta. I distributori che gia' effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalita' dell'«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell'«uno contro zero».
2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso il proprio punto di vendita o in prossimita' immediata dello stesso presenta le seguenti caratteristiche:
a) non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere dotato di pavimentazione;
c) essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
4. Il prelievo dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare istituito ai sensi del comma 2 e il trasporto degli stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non puo' superare un anno.
5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito e gestito dal distributore ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' effettuato secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo 11.


Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 187 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi). - 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi
aventi differenti caratteristiche di pericolosita' ovvero
rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La
miscelazione comprende la diluizione di sostanze
pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di
pericolosita', tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, puo' essere autorizzata ai sensi degli articoli
208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo
177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei
rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti
accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un
ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle
migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183,
comma 1, lettera nn).
2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere
relative all'esercizio degli impianti di recupero o di
smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di
rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo
e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto,
nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche
ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma
5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e' tenuto a
procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti
miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente
possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
177, comma 4.
3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente
articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se
effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli
articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a
prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a
quelle previste per legge.».
Il testo dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 49 del 2014, e' riportato nelle note
all'articolo 2.

 
Art. 7

Trasporto

1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore ai sensi degli articoli 4 e 5 e depositati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal distributore, o da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente dal luogo di raggruppamento fino a:
a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;
d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina.
2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal luogo di raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel comma 1 del presente articolo, e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli di cui all'articolo 5, comma 6. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto al centro o all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto. Il distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati. Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati di cui all'articolo 5, comma 7. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori e' subordinato alla preventiva iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 7 (Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo).
- 1. I RAEE sono prioritariamente avviati ai centri
accreditati di preparazione per il riutilizzo, costituiti
in conformita' al decreto di cui all'articolo 180-bis,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
previa separazione dai RAEE destinati a trattamento ai
sensi dell'articolo 18.
2. Nei centri di raccolta sono individuate apposite
aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei
RAEE domestici destinati alla preparazione per il
riutilizzo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 12 (Raccolta differenziata dei RAEE domestici). -
1. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici come rifiuti urbani misti,
mediante il raggiungimento di un elevato livello di
raccolta differenziata idoneo a realizzare gli obiettivi
indicati nell'articolo 14, e di sottoporre i RAEE raccolti
al trattamento adeguato di cui all'articolo 18, devono
essere attivate le seguenti misure ed azioni:
a) i Comuni assicurano la funzionalita' e
l'adeguatezza, in ragione della densita' della popolazione,
dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti
dai nuclei domestici e l'accessibilita' ai relativi centri
di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai
distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di
assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i
RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso luoghi
di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro
territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in altri
Comuni e' consentito solo previa sottoscrizione di apposita
convenzione con il Comune di destinazione. Detta
convenzione e' obbligatoria per i Comuni che non abbiano
allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.
b) fatto salvo quanto stabilito alla lettera a) e ai
commi 1 e 3 dell'articolo 11, i produttori, individualmente
o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono
organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione
dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare
gli obiettivi definiti dal presente decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 190, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 190 (Registri di carico e scarico). - 1. Sono
obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico
e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'articolo 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo
2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito
organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma
1-ter possono sostituire il registro di carico e scarico
con la conservazione della scheda SISTRI in formato
fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio
informatico e' accessibile on-line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con nome dell'utente e
password dedicati.
2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso
ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti
eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia
della scheda del sistema di controllo della tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei
rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data
dell'ultima registrazione.
3. I produttori iniziali di rifiuti speciali non
pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione
annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti
non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta
dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le associazioni imprenditoriali interessate o societa' di
servizi di diretta emanazione delle stesse, che provvedono
ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai
rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
relative al servizio idrico integrato e degli impianti a
queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'autorita' di
controllo e vigilanza.
4. Le informazioni contenute nel registro di carico e
scarico sono rese disponibili in qualunque momento
all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.
5. I registri di carico e scarico sono numerati,
vidimati e gestiti con le procedure e le modalita' fissate
dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta
formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati
e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente
competenti.
6. La disciplina di carattere nazionale relativa ai
registri di carico e scarico e' quella di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come
modificato dal comma 7.
7. Nell'Allegato C1, sezione III, lettera c), del
decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148,
dopo le parole: «in litri» la congiunzione: «e» e'
sostituita dalla disgiunzione: «o».
8. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono
inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa, sono
soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e
scarico e vi adempiono attraverso la conservazione, in
ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), relative ai
rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei rifiuti
stessi.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse
dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai
rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere
effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei
rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto 3
giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (Regolamento per la
definizione delle attribuzioni e delle modalita' di
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali,
dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei
responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di
iscrizione e dei relativi diritti annuali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n. 195:
«Art. 8 (Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali
e' richiesta l'iscrizione all'Albo). - 1. L'iscrizione
all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di
attivita':
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in nome dei distributori, installatori e
gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo
esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui
all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali,
nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 212,
comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di
merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono
l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie 2-bis e
3-bis se lo svolgimento di queste ultime attivita' non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per
l'applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4
e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla
categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attivita' non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
- Si riporta il testo dell'articolo 212 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni. (881)
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di
Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia
ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare;
e) da due esperti designati dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle categorie economiche;
f) da due esperti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'articolo 21
della legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita' dai
quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica dei
mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche
conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6, lettera
c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La
Sezione regionale dell'Albo procede, in sede di prima
applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, alla sospensione d'ufficio
dall'Albo degli autoveicoli per i quali non e' stato
adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
sia stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con
effetto immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo
188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi
per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti
di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle responsabilita'
del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro
dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII,
capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7, comma
5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo
183.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo
della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo
216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero
non comporta variazioni della categoria, della classe e
della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di
programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206
sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a
seguito di semplice richiesta scritta e senza essere
sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri,
anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto (891). Le Amministrazioni autorizzanti
comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa
autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata
l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione
stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore
a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
interessa ta puo' inoltrare copia autentica del
provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento
dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in
un apposito registro con le modalita' previste dal medesimo
articolo.
25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei
rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un
apposito registro con le modalita' previste dal medesimo
articolo.
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

 
Art. 8

Distributori che effettuano la vendita a distanza

1. I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta gia' allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza; ovvero provvedono ad organizzare direttamente tali attivita' in conformita' alla diposizioni del presente decreto.
2. I distributori di cui al comma 1 assicurano che l'utilizzatore finale conosca facilmente il luogo di ritiro presso il quale conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale ritiro avvenga senza maggiori oneri di quelli che l'utilizzatore finale sopporterebbe in caso di vendita non a distanza. Ai distributori di cui al comma 1 ai applicano gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2082


Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 49 del 2014:
«Art. 22 (Obblighi inerenti la vendita a distanza). -
(Omissis).
2. I distributori che effettuano la vendita mediante
tecniche di comunicazione a distanza, comprese la
televendita e la vendita elettronica, al fine di adempiere
all'obbligo di ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo
equivalente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, indicano in
modo chiaro:
a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi
convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale puo'
conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente, senza
maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso
sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure;
b) le modalita' di ritiro presso lo stesso luogo di
consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli
che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di
vendita non a distanza.
(Omissis).».

 
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