Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2016
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 34;
Ritenuto opportuno, in considerazione della eterogeneita' e delle caratteristiche proprie dell'area di attivita' «gestione delle risorse umane» e dell'area di attivita' «gestione delle risorse strumentali» della Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' della loro rilevanza, suddividere il Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali in due dipartimenti denominati rispettivamente «Dipartimento per il personale» e «Dipartimento per i servizi strumentali», anche per rafforzare le funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) Dipartimento per il personale;»;
b) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) Dipartimento per i servizi strumentali;».


 
Art. 2

Modifiche all'art. 34 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Dipartimento per il personale). - 1. Il Dipartimento per il personale provvede direttamente alla gestione giuridica ed economica del personale, alla promozione e sviluppo professionale dello stesso; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonche' ai rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali e i rapporti con l'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e in materia di mobbing; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo eccetto che nella sede di Palazzo Chigi e in quelle in uso al Dipartimento della funzione pubblica. Il Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale, con particolare riferimento a quelli concernenti il personale. Il Dipartimento provvede all'individuazione e incentivazione di modalita' innovative di lavoro, anche tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici e il ricorso a modalita' flessibili di lavoro, al fine di incrementare la produttivita' e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; provvede, inoltre, alla elaborazione di progetti per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e del potenziale del personale.
2. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente, coordinato da un dirigente di prima fascia, che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che si avvale di due dirigenti di seconda fascia delle professionalita' sanitarie come previsto nell'apposita sezione distinta del ruolo dei dirigenti delle professionalita' sanitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e non piu' di dieci servizi.».


 
Art. 3

Art. 34-bis del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. Dopo l'art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Dipartimento per i servizi strumentali). - 1. Il Dipartimento provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili, immobili e dei servizi attraverso il sistema messo a disposizione da Consip S.p.A. e in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e della riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Il Dipartimento gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresi', al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento e la gestione dei necessari interventi strutturali, in raccordo con il Dipartimento per il personale - Ufficio del medico competente. Al Dipartimento fanno capo i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. Il Dipartimento provvede alla gestione degli «uffici passi» e dell'autoparco, nonche' alla sicurezza del servizio di trasporto.
3. Il Dipartimento elabora proposte di innovazione volte a migliorare la qualita' dei servizi strumentali e la riduzione dei costi; adotta la carta dei servizi forniti dal Dipartimento e provvede al monitoraggio della sua attuazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e non piu' di sette servizi.».


 
Art. 4

Modifiche all'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, le parole: «otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «nove ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia».


 
Art. 5

Disposizioni di coordinamento

1. All'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i servizi strumentali».
2. All'art. 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali», sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per il personale».
3. Nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' in tutti i provvedimenti a essi direttamente o indirettamente collegati, la denominazione «Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali» si intende riferita al «Dipartimento per il personale» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto ovvero al «Dipartimento per i servizi strumentali» in relazione alle competenze a quest'ultimo demandate dal presente decreto.


 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle Strutture generali di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento per le politiche di gestione, promozione e sviluppo delle risorse umane e strumentali, resta ferma sino alla data di entrata in vigore dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Dalla medesima data di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2016, n. 1615


 
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