Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 giugno 2016 |
Autorizzazione all'Ente Tutela Vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Rubicone», ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare, di cui al provvedimento 29 agosto 2014. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo Regolamento; Ritenuto, che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 sono applicabili anche nei confronti delle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP che comportano una o piu' modifiche al documento unico, per le quali, a conclusione della fase di procedura nazionale preliminare, le relative domande sono inoltrate alla Commissione UE (conformemente alle disposizioni di cui al citato art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative alle domande di protezione, applicabili per analogia alle domande di modifica dei disciplinari in questione); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009; Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione UE previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ivi compresa la disposizione di cui al citato art. 72; Ritenuto pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2015, ai sensi del quale l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e' riferita ad un unico disciplinare, cosi' come aggiornato con tutte le modifiche inserite nella relativa proposta trasmessa alla Commissione UE, escludendo la coesistenza con le disposizioni del preesistente disciplinare, e con il quale e' stato previsto l'adeguamento delle situazioni pregresse, nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al richiamato art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Republica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT «Rubicone»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta IGT; Vista l'istanza pervenuta dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), con la quale, conseguentemente alla presentazione della domanda di protezione della DOP dei vini «Pignoletto», e' stata richiesta la modifica del disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», nel rispetto della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Rubicone» e del relativo documento unico, a conclusione della procedura nazionale preliminare della relativa richiesta, e la trasmissione alla Commissione UE della medesima richiesta; Vista la richiesta datata 18 aprile 2016 presentata a questo Ministero dal citato Ente tutela vini di Romagna, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, a seguito della presentazione alla Commissione UE della proposta di modifica del disciplinare e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare di cui al citato provvedimento 29 agosto 2014, intesa ad ottenere l'autorizzazione nazionale transitoria di etichettatura dei vini a IGT «Rubicone», relativamente ai prodotti ottenuti in conformita' alle modifiche inserite nella predetta proposta di modifica del disciplinare; Vista la nota n. PG/2016/303182 del 26 aprile 2016 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea in questione, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Considerato che, a seguito dell'esame della predetta richiesta e dei documenti ad essa allegati e' emerso che la stessa richiesta e' risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, il soggetto richiedente ha dichiarato che non vi sono state variazioni al piano dei controlli conseguenti alla modifica in questione e la dichiarazione con la quale esonera espressamente il Ministero e la competente Regione da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare da parte della Commissione UE; Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti giuridici e le condizioni per accogliere la predetta richiesta di autorizzazione all'etichettatura temporanea per i vini IGT «Rubicone», prodotti in conformita' alla proposta di modifica del disciplinare di cui al richiamato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, rendendo altresi' applicabili le disposizioni di etichettatura temporanea in questione per le produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2016/2017;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012 richiamato in premessa e' autorizzata l'etichettatura transitoria di cui all'art. 72 del Regolamento (CE) n. 607/2009 nei riguardi delle produzioni dei vini a IGT «Rubicone», ottenute in conformita' all'allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, cosi' come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 richiamato in premessa. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' in capo all'Ente Tutela Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), in qualita' di soggetto richiedente ai sensi dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e questo Ministero e la Regione Emilia-Romagna sono esonerati da qualunque responsabilita' presente e futura conseguente al mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare della IGT «Rubicone» in questione da parte della Commissione UE. Tale responsabilita' resta in capo al citato Ente Tutela Vini di Romagna e, qualora si verificasse il predetto non accoglimento della richiesta, i vini etichettati in applicazione del paragrafo 1 devono essere ritirati dal mercato, oppure rietichettati, in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' riferita all'unico disciplinare di produzione della IGT «Rubicone», cosi' come risulta dalla proposta di modifica approvata con il citato provvedimento ministeriale 29 agosto 2014, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto ed e' applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017. 4. All'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, sono inseriti, in via transitoria, i codici relativi alle nuove tipologie di vini autorizzate ai sensi del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 giugno 2016
Il direttore generale: Gatto
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| Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della IGP dei vini "Rubicone" di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014.
Parte di provvedimento in formato grafico
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