Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 giugno 2016
Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che dal 2012 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, nonche' le autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8 del medesimo art. 14, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonche' il miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le regioni e gli enti locali e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 allo stesso decreto;
Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede che dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilita' finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE;
Considerato l'art. 11 del predetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di schemi di bilancio, il quale prevede che al rendiconto della gestione e' allegato il prospetto dei dati SIOPE;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale sono state individuate le modalita' per l'accesso alla banca dati SIOPE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016 concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei Conti integrato) ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Considerato l'adeguamento del piano finanziario di cui all'allegato n. 6 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al decreto del Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016, per le parti di competenza degli enti territoriali, definito dalla Commissione Arconet nella riunione del 18 maggio 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 5 maggio 2016 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1
Attivita' degli enti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, i seguenti enti indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'Allegato A al presente decreto:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) consigli regionali e provinciali delle regioni e province autonome;
c) province;
d) comuni;
e) citta' metropolitane;
f) unioni di comuni;
g) comunita' montane, comunita' isolane e gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) enti strumentali in contabilita' finanziaria delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
i) organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali, trasmessi dagli enti alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.
3. Per enti strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, individuati all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai quali si applicano le disposizioni recate dal Titolo II dello stesso decreto.
6. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei capitoli o articoli, previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per il codice del piano dei conti finanziario di quinto livello, riconducibili al codice di quarto livello attribuito al capitolo o articolo cui il titolo e' imputato.
7. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro, da effettuarsi entro 60 giorni dall'incasso e entro 30 giorni dal pagamento, anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio. Gli incassi ed i pagamenti in attesa di regolarizzazione riguardanti l'utilizzo della cassa vincolata di cui all'art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolarizzati dagli enti locali con periodicita' almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese;
b) uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario del piano dei conti finanziario degli enti territoriali" pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale delle Stato dedicato all'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Nelle more della definizione del Glossario del piano dei conti, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, uniformano la codificazione al "Glossario dei codici gestionali SIOPE", pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
c) applicano i codici gestionali rispettando il divieto di adozione del criterio della prevalenza previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;
d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, salvo le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e i loro Consigli regionali e provinciali, che comunicano il proprio referente SIOPE, e i relativi aggiornamenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: igepa.relcassa@tesoro.it
8. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE anche gli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, l'ente segnala al tesoriere l'avvio del commissariamento o della gestione liquidatoria.
9. L'allegato A al presente decreto puo' essere aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dandone comunicazione alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.


 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico



 
Art. 2
Modalita' di acquisizione dati

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria o del servizio di cassa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente o organismo e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it I tesorieri chiedono il codice-ente degli enti o organismi di nuova istituzione e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere comunica il codice fiscale dell'ente o dell'organismo e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che partecipano alla rilevazione SIOPE per la prima volta dal 1° gennaio 2017, a decorrere dal 1° ottobre 2016 chiedono direttamente il proprio codice-ente a igepa.relcassa@tesoro.it, comunicando il nome dell'ente, il codice fiscale e lo statuto, a meno che il loro codice non risulti gia' pubblicato nella sezione «Codici degli enti» del sito internet www.siope.tesoro.it A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aggiornamenti anagrafici sono effettuati secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2016 gli organismi strumentali degli enti di cui all'art. 1, comma 1 chiedono il proprio codice ente a igepa.relcassa@tesoro.it, comunicando il nome dell'organismo, il nome e il codice fiscale dell'ente cui appartengono e lo statuto, a meno che il loro codice non risulti gia' pubblicato nella sezione «Codici degli enti» del sito internet www.siope.tesoro.it A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aggiornamenti anagrafici sono effettuati secondo le modalita' di cui al comma 3.
6. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa» o, per gli enti locali, con i codici previsti per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di incassi vincolati a spese correnti» e gli «incassi da regolarizzare derivanti dal reintegro di incassi vincolati». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
7. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa» o, per gli enti locali, con i codici previsti per i «pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati» e i «pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al reintegro di incassi vincolati». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
8. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di credito.
9. Alle operazioni dalle quali non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, e' attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).


 
Art. 3
Accesso al SIOPE

1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguardanti gli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono liberamente accessibili all'indirizzo www.siope.it, secondo le modalita' previste dall'art. 2 del decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa.


 
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo quelle di cui all'art. 2, commi 4 e 5, che si applicano a partire dal 1° ottobre 2016. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, gia' soggetti alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli incassi e i pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre 2016 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 6 e 7.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2016

Il Ministro: Padoan


 
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