Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2016 (vai al sommario)
LEGGE 30 giugno 2016, n. 119
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando


Avvertenza:
Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
102 del 3 maggio 2016.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 00.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «loro concessi» sono sostituite dalle seguenti: «concessi a loro o a terzi»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «beni mobili» sono inserite le seguenti: «, anche immateriali,», dopo le parole: «destinati all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, piu' beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facolta' previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalita', sulla base delle stime effettuate con le modalita' di cui al comma 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. E' fatta salva la possibilita' per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno»;
al comma 4, le parole: «si costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto verso i terzi», le parole: «dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «dal momento» e dopo le parole: «e' opponibile ai terzi e nelle procedure» sono inserite le seguenti: «esecutive e»;
al comma 5, dopo le parole: «o da un pegno anche non possessorio» e' inserita la seguente: «successivo»;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «un'iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «una nuova iscrizione»;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «il creditore,» sono inserite le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e», le parole: «al datore della garanzia e» sono soppresse e le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonche' al debitore del credito oggetto del pegno»;
alla lettera b), dopo le parole: «alla escussione» sono inserite le seguenti: «o cessione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dandone comunicazione al datore della garanzia»;
alla lettera c), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4», la parola: «valutazione» e' sostituita dalla seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;
alla lettera d), le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, puo' inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.
7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore puo' fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perche' proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III, del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale su istanza del creditore e con spese liquidate dall'ufficiale giudiziario e anticipate dal creditore e comunque a carico del medesimo, di un esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto, per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si e' trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e' concessa, su istanza del creditore, verificate l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.
7-quater. Quando il bene o il credito gia' oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalita' dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza e' corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante»;
al comma 9, le parole: «di cui alle lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 7», le parole: «quando la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «quando l'escussione», le parole: «alle predette lettere a), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle predette lettere a), b), c) e d)», dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono inserite le seguenti: «il corrispettivo della cessione,» e le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III, del codice civile».
All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 48-bis:
al comma 1, dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile»;
al comma 4, le parole: «al momento dell'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente disposizione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10»;
al comma 5, ovunque ricorrono, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi», dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia' rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al medesimo primo periodo e' elevato da nove a dodici mesi», al secondo periodo, le parole: «Al verificarsi dei presupposti» sono sostituite dalle seguenti: «Al verificarsi dell'inadempimento», le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, precisando l'ammontare del credito per cui procede»;
al comma 6, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il perito procede in conformita' ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non puo' procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile», il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonche' a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti»;
al comma 8, al primo periodo, le parole: «della predetta differenza» sono sostituite dalle seguenti: «della differenza di cui al comma 2» e al secondo periodo, dopo le parole: «Il contratto di finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la sua modificazione a norma del comma 4» e le parole: «conto corrente bancario» sono sostituite dalle seguenti: «apposito conto corrente bancario senza spese»;
al comma 9, dopo le parole: «condizione sospensiva» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma, del codice civile»;
dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5».
All'articolo 3:
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «all'articolo 28, quinto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 28, quarto comma, secondo periodo,»;
alla lettera b), le parole: «da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilita' finanziaria, sono altresi' adottate le disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonche' i tempi massimi della loro conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito all'autorita' giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848»;
al comma 8, le parole: «da stipularsi entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «da stipulare entro sessanta giorni».
All'articolo 4:
al comma 1: alla lettera d), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarita' di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si e' perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento"»;
alla lettera d), al numero 1) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione»;
alla lettera d), al numero 2), le parole: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro sette giorni dalla richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 587, primo comma, le parole: "costituisce titolo esecutivo per il rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "e' attuato dal custode a norma dell'articolo 560, quarto comma"»;
alla lettera h), le parole: «e, dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'» sono sostituite dalle seguenti: «e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'»;
dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) all'articolo 596, dopo il secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.
L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento"»;
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il comma 9-sexies e' sostituito dal seguente:
"9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attivita' svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente"»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il rilascio dell'immobile il concedente puo' avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile"»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, e' accertata la piena funzionalita' del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale e' operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, e' formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis».
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati). - 1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e' sostituito dal seguente:
"Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Presso ogni tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il contenuto e le modalita' di presentazione delle domande.
E' istituita presso ciascuna corte di appello una commissione, la cui composizione e' disciplinata dal decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di funzionamento della commissione. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o piu' procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo' essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco; nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo".
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa di euro 41.600 per l'anno 2016 e di euro 72.800 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al citato regio decreto n. 1368 del 1941, nonche' le modalita' di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al citato articolo 179-ter, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui al predetto articolo 179-ter, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 110:
1) al primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonche' le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98";
2) al quarto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma"».
All'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole: «Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a.».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), la parola: «lordo» e' sostituita dalla seguente: «complessivo» e la parola: «2015» e' sostituita dalla seguente: «2014»;
al comma 6, le parole: «entro quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;
al comma 8, la lettera d) e' soppressa;
dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnarne copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta».
All'articolo 11:
al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'opzione e' irrevocabile, comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029 e si considera esercitata con il versamento di cui al comma 7. Il canone e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento»;
al comma 6, le parole: «versata dalla consolidante» sono sostituite dalle seguenti: «versata in proprio o in qualita' di consolidanti»;
al comma 7, la parola: «anno» e' sostituita dalla seguente: «esercizio» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 il versamento e' effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435»;
al comma 9, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7».
Nel Capo III, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis (Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa). - 1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: "o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "o un soggetto, costituito in forma di societa' di capitali, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attivita' previste ai sensi del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"».


 
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