Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 maggio 2016, n. 118
Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare la parte quinta, avente ad oggetto la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, ed ancora, in particolare, gli articoli 271, commi 2 e 5, 272, comma 1, nonche' l'allegato 1, punto III, alla parte quinta del decreto stesso;
Visto l'articolo 281, comma 5, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto possono essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che l'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede, per gli impianti alimentati a biogas, appositi valori limite di emissione per la voce «COT» (Carbonio Organico Totale):
Considerato che, nella combustione del biogas le emissioni comprendono i composti organici che si formano con la combustione e, in misura quantitativamente maggiore, il metano incombusto presente nel biogas;
Preso atto delle comunicazioni inviate al Ministero dell'ambiente, da parte di autorita' pubbliche e soggetti privati, con le quali e' stato richiesto di chiarire se, per gli impianti a biogas, la dizione «COT» si riferisca anche alla componente metanica dell'emissione ed e' stata rappresentata l'esigenza di valutare se sia opportuno riferire la voce «COT» alla sola componente non metanica dell'emissione;
Preso atto che, in relazione ai valori limite di emissione dei COT per gli impianti a biogas, si e' determinata un'eterogenea applicazione della norma sul territorio nazionale;
Considerato che, per rispettare valori limite dei COT riferiti anche alla componente metanica e' necessario installare negli impianti a biogas sistemi di abbattimento come i post-combustori, a prescindere dalla potenza termica e dalla localizzazione dell'impianto, e che i post-combustori comportano anche un impatto dovuto all'effettuazione di un processo di combustione ulteriore rispetto a quello dell'impianto;
Considerato che il metano ha caratteristiche intrinseche meno impattanti rispetto a quelle dei composti organici suscettibili di formarsi con la combustione e che pertanto la sistematica necessita' di installare i post-combustori non appare sempre giustificata alla luce del beneficio ambientale che ne puo' derivare;
Considerato che il tema dei valori limite di emissione dei COT negli impianti a biogas e' stato posto all'ordine del giorno del coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, ed autorita' competenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 nel corso del 2013, con la costituzione di un apposito gruppo di lavoro interregionale, e considerati gli esiti dell'istruttoria svolta da tale gruppo di lavoro interregionale;
Considerato che, per le caratteristiche intrinseche del metano rispetto ai composti organici formatisi nella combustione, e' risultato opportuno, sotto il profilo della tutela ambientale, riferire il valore limite dei COT a tali composti, che sono piu' impattanti rispetto al metano;
Ritenuto di procedere, alla luce di tali esiti istruttori, ad una modifica dell'allegato I, parte III, paragrafo I, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendo la voce «COT» alla componente non metanica dell'emissione e rendendo contemporaneamente piu' severi, in quanto associati a composti organici piu' impattanti del metano, una serie di valori limite di emissione di tali COT;
Considerato che, alla stregua dell'articolo 271, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, per gli impianti non soggetti ad autorizzazione, la normativa regionale puo' fissare, anche per gli impianti a biogas, appositi valori limite, anche piu' severi di quelli dell'allegato I;
Visto il parere favorevole della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 7 maggio 2015;
Vista la nota del 26 gennaio 2016, n. 0639 con la quale il Ministero della salute - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota del 24 febbraio 2016, n. 4796 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Ufficio di Gabinetto ha espresso il proprio formale concerto;
Vista la nota n. 20934 del 19 ottobre 2015, con cui e' stata resa alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2015;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera per le emissioni
di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas

1. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tabella della lettera a) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «150 mg/Nm³» del primo rigo e' sostituito dal seguente «100 mg/Nm³».
2. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera b) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) nelle caselle del primo rigo contenenti il segno « - » e' inserito il valore «50».
3. Nell'allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tabella della lettera c) e' modificata come segue:
a) alla voce «carbonio organico totale (COT)» sono aggiunte le seguenti parole «escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione»;
b) il valore «30» del terzo rigo e' sostituito dal seguente «20 mg/Nm³».
4. Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016. A tal fine, fatti salvi gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il gestore dello stabilimento richiede all'autorita' competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti. Se l'autorita' competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016; resta fermo il potere dell'autorita' competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni. L'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei piu' brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa. Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2016

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2080


Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell' attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'allegato I, parte III, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), modificato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo degli articoli 271, commi 2 e 5,
e 272, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - (Omissis).
2. Con decreto da adottare ai sensi dell'art. 281,
comma 5, sono individuati, sulla base delle migliori
tecniche disponibili, i valori di emissione e le
prescrizioni da applicare alle emissioni convogliate e
diffuse degli impianti ed alle emissioni diffuse delle
attivita' presso gli stabilimenti anteriori al 1988,
anteriori al 2006 e nuovi, attraverso la modifica e
l'integrazione degli allegati I e V alla parte quinta del
presente decreto.
(Omissis).
5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti
anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi
l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e
le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di
costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a
seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori
tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni
fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e
programmi di cui al comma 4. Si devono altresi' valutare il
complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle
attivita' presenti, le emissioni provenienti da altre fonti
e lo stato di qualita' dell'aria nella zona interessata. I
valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla
base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi
di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte
quinta del presente decreto e di quelli applicati per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo.
(Omissis).».
«Art. 272 (Impianti e attivita' in deroga). - 1. Non
sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo
gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente
impianti e attivita' elencati nella parte I dell'Allegato
IV alla parte quinta del presente decreto. L'elenco si
riferisce a impianti e ad attivita' le cui emissioni sono
scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento
atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di
emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per
tali impianti e attivita', dai piani e programmi o dalle
normative di cui all'art. 271, commi 3 e 4. Al fine di
stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze
termiche nominali indicate nella parte I dell'Allegato IV
alla parte quinta del presente decreto si deve considerare
l'insieme degli impianti e delle attivita' che, nello
stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente
nell'elenco. Gli impianti che utilizzano i combustibili
soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4
e 6, dell'Allegato X alla parte quinta del presente
decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori
limite appositamente previsti per l'uso ditali combustibili
nella parte III II, dell'Allegato I alla parte quinta del
presente decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia
impianti o attivita' inclusi nell'elenco della parte I
dell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto,
sia impianti o attivita' non inclusi nell'elenco,
l'autorizzazione di cui al presente titolo considera solo
quelli esclusi. Il presente comma si applica anche ai
dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno
stabilimento da un gestore diverso da quello dello
stabilimento o non utilizzati all'interno di uno
stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in cui i
dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed
utilizzati in modo non occasionale deve comunque
ricomprendere tali dispositivi nella domanda di
autorizzazione dell'art. 269 salva la possibilita' di
aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi
ivi previsti. L'autorita' competente puo' altresi'
prevedere, con proprio provvedimento generale, che i
gestori comunichino alla stessa o ad altra autorita' da
questa delegata, in via preventiva, la data di messa in
esercizio dell'impianto o di avvio dell'attivita' ovvero,
in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di
ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti
nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto
possono essere aggiornati ed integrati, con le modalita' di
cui all'art. 281, comma 5, anche su indicazione delle
regioni, delle province autonome e delle associazioni
rappresentative di categorie produttive.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 281, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 281 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
5. Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle
norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione
delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono
adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali (nella materia di rispettiva
competenza); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2010, n. 216, S.O.:
«Art. 20 (Coordinamento tra Ministero, regioni ed
autorita' competenti in materia di aria ambiente). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'ambiente, un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del
Ministero della salute, di ogni regione e provincia
autonoma, dell'Unione delle province italiane (UPI) e
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
di altre autorita' competenti all'applicazione del presente
decreto, e, su indicazione del Ministero della salute,
rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita', nonche',
su indicazione della regione o provincia autonoma di
appartenenza, rappresentanti delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente. Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni
periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo
scambio di dati e di informazioni.
2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,
anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di
indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di
comune interesse e permette un esame congiunto di temi
connessi all'applicazione del presente decreto, anche al
fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea delle
nuove norme e di prevenire le situazioni di inadempimento e
le relative conseguenze. (Il Coordinamento assicura inoltre
un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee
guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti
la normativa vigente in materia di emissioni in
atmosfera.).
3. Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al
Coordinamento previsto al comma 1 non e' dovuto alcun
compenso o rimborso spese o altro tipo di emolumento per
tale partecipazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 271, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 271 (Valori limite di emissione e prescrizioni
per gli impianti e le attivita'). - (Omissis).
3. La normativa delle regioni e delle province autonome
in materia di valori limite e di prescrizioni per le
emissioni in atmosfera degli impianti e delle attivita'
deve tenere conto, ove esistenti, dei piani e programmi di
qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Restano comunque in vigore le normative adottate dalle
regioni o dalle province autonome in conformita' al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
luglio 1989, in cui si stabiliscono appositi valori limite
di emissione e prescrizioni. Per tutti gli impianti e le
attivita' previsti dall'art. 272, comma 1, la regione o la
provincia autonoma, puo' stabilire, anche con legge o
provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche
disponibili, appositi valori limite di emissione e
prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o
di esercizio e i combustibili utilizzati. Con legge o
provvedimento generale la regione o la provincia autonoma
puo' inoltre stabilire, ai fini della valutazione
dell'entita' della diluizione delle emissioni, portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al testo dell'allegato I, parte
III, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006,
modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 272 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note
alle premesse.

 
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