Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2016 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 8 giugno 2016
Costituzione dell'Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Delibera n. 1/DEL/2016).


LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE

Nell'adunanza dell'8 giugno 2016;
Visto l'art. 100 della Costituzione;
Visto l'art. 98 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti», deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/Del/2000), come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004, dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2011;
Visto l'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale «la Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al presente articolo, nonche' sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione»;
Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 16 del 18 maggio 2016, che ha costituito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della definitiva organizzazione dell'Ufficio, sentito il Consiglio di Presidenza, nonche' il Segretario Generale della Corte dei conti per quanto di sua competenza;
Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 58 del 18 maggio 2016 di convocazione delle Sezioni riunite per l'adunanza del giorno 8 giugno 2016, al fine di deliberare la costituzione del predetto Ufficio di controllo;
Uditi i relatori Presidente di sezione Adolfo Teobaldo De Girolamo e Consigliere Luisa D'Evoli;
Ritenuto di dover adottare specifica deliberazione per la costituzione e l'organizzazione dell'Ufficio di controllo previsto dall'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di quanto disposto con la precitata ordinanza presidenziale n. 16 del 18 maggio 2016 e con la statuizione di un periodo triennale massimo di durata per le assegnazioni dei magistrati all'Ufficio;
Sentito il Consiglio di presidenza nell'adunanza del 14 giugno 2016;

Delibera:

Art. 1
Costituzione dell'Ufficio

E' costituito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


 
Art. 2
Composizione dell'Ufficio

1. L'Ufficio e' composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di coordinamento, e da quattro Magistrati in possesso di specifica esperienza e preparazione che abbiano dato la loro disponibilita'.
2. I Magistrati di cui al comma precedente sono nominati con ordinanza presidenziale e scelti, preferibilmente, tra quelli gia' in possesso di Nulla Osta di Sicurezza di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed assegnati in posizione aggiuntiva, senza punteggio, per un periodo massimo di tre anni.
3. Tenuto anche conto della specifica esperienza di ciascun magistrato, il Presidente di sezione con funzioni di coordinamento incarica i componenti dell'Ufficio dell'esercizio del controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui all'art. 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della verifica della regolarita', correttezza ed efficacia della gestione.
4. Il piu' anziano di ruolo dei magistrati addetti all'Ufficio esercita le funzioni di Consigliere delegato al controllo preventivo di legittimita' e regolarita'.


 
Art. 3
Controllo preventivo sulla legittimita'
e sulla regolarita'

1. Per il caso in cui, effettuata l'istruttoria di rito, il competente magistrato non ritenga di proporre l'ammissione dell'atto al visto ed alla registrazione, trova applicazione, in via analogica, per il deferimento dell'atto al Collegio, il disposto dell'art. 3, comma 11, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. L'atto diventa in ogni caso esecutivo trascorsi i termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 25 del T.U. n. 1214 del 1934 e' costituito, all'inizio di ogni anno, un Collegio ristretto delle Sezioni riunite in sede di controllo, i cui componenti sono individuati e nominati con ordinanza presidenziale e devono essere muniti, anche successivamente alla nomina, del Nulla Osta di Sicurezza di cui di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.


 
Art. 4
Controllo sulla regolarita', correttezza
ed efficacia della gestione

Il controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione e' svolto dall'Ufficio nella sua composizione collegiale e degli esiti del medesimo viene dato atto in una relazione predisposta dal magistrato competente e deliberata dal Collegio.


 
Art. 5
Relazione al Parlamento

Entro il 30 giugno di ciascun anno e' trasmessa al Parlamento una relazione nella quale l'Ufficio da' conto della complessiva attivita' di controllo svolta.


 
Art. 6
Struttura di supporto

La struttura di supporto e' organizzata dalla Presidenza della Corte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate ed a diffusione esclusiva. Alla stessa e' assegnato personale amministrativo dotato di Nulla Osta di Sicurezza e nominato con provvedimento del Presidente, sentito il Segretario generale.


 
Art. 7
Obblighi di riservatezza

Il personale, di magistratura ed amministrativo, assegnato all'Ufficio, e' tenuto al rispetto del segreto ed all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di obblighi posti per la tutela della segretezza.


 
Art. 8
Rinvio

Laddove non specificamente stabilito nei precedenti articoli, trovano applicazione i termini legislativamente previsti in materia.
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a Sezioni Riunite nell'adunanza dell'8 giugno 2016.

Roma, 8 giugno 2016

Il presidente: Squitieri
I relatori De Girolamo - D'Evoli
Depositata in segreteria il 15 giugno 2016.
Il dirigente: Iorio



 
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