Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 aprile 2016
Procedure per l'adeguamento della potenza motrice delle imbarcazioni da pesca.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto l'art. 31 rubricato «Misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161 recante le «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) 1626/94»;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/Ce del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
Tenuto conto di dovere evadere le richieste di aumento del valore di potenza degli apparati motore installati sulle imbarcazioni da pesca, a seguito di sostituzione o adeguamento ai valori riportati nella «Tabella prestazioni minime e massime previste per impiego su navi da pesca» ovvero su nuove costruzioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca in relazione ai contenuti della parte IV dedicata alla Gestione della capacita' di pesca, fa esplicito riferimento agli articoli 22 «Adeguamento e gestione della capacita' di pesca» ed all'art. 23 «Piano di entrata/uscita nella flotta nazionale»;
Visto in particolare l'art. 23 del medesimo regolamento (UE) n. 1380/2013, ai sensi del quale «Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacita' nella flotta - intesa in termini di stazza (GT) e potenza motrice (Kw) - sia compensata dal «ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacita' almeno identica»;
Considerato che e' compito della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, al fine di garantire il rispetto e la coerenza dell'azione amministrativa alle disposizioni comunitarie di riferimento, fornire gli opportuni chiarimenti, anche di ordine tecnico, in riscontro alle richieste avanzate dalle imprese di pesca interessate ed afferenti all'aumento di potenza degli apparati motore;
Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, istitutivo di un regime di controllo comunitario per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, in cui si individuano, quali strumenti per il controllo della capacita' della flotta, la verifica della potenza motrice e l'utilizzo degli attrezzi da pesca;
Tenuto conto che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' chiamata ad adottare misure atte a garantire che la capacita' totale delle licenze di pesca non sia superiore ai livelli massimi di capacita' e che la potenza dei motori installati per la propulsione dei pescherecci non superi la loro potenza certificata;
Tenuto conto altresi' degli obblighi stabiliti dagli articoli 39, 40 e 41 del predetto regolamento e dagli articoli 61 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 concernenti la «Potenza del motore», in particolare con riferimento alla coerenza dei dati relativi alla potenza del motore con altre informazioni disponibili;
Valutata l'attuale capacita' di pesca della flotta italiana, sia in termini di stazza (GT) che in termini di potenza motrice (Kw), cosi' come riportata nell'allegato II al regolamento (UE) n. 1380/2013 - Limiti di Capacita' di Pesca;
Ritenuto di poter ulteriormente conformare la disciplina nazionale sulle licenze di pesca alle linee guida europee, attraverso la procedura prevista nel presente decreto che prevede anche la rinuncia volontaria ad una parte di attrezzi da pesca autorizzati in licenza, riducendoli ad un numero inferiore o uguale a tre;

Decreta:

Art. 1
Criteri e condizioni per le imbarcazioni
con GT ≤ 3 e Kw < 35

1. Per le unita' da pesca, con caratteristiche di stazza lorda e potenza propulsiva ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo, e' consentito, entro e non oltre il limite dei 35 Kw, un incremento della potenza propulsiva non superiore a 15 Kw, a condizione che:
a) l'imbarcazione interessata sia autorizzata all'utilizzo di attrezzi/sistemi di pesca diversi da «strascico», «volante», «draga idraulica», «sciabica», «traino per molluschi» e «rastrello da natante», nonche':
b) se abilitata ad esercitare l'attivita' di pesca con piu' di 3 attrezzi, il proprietario manifesti la disponibilita' a rinunciare a parte di essi, affinche' detto numero risulti pari o inferiore a 3.
2. In caso di mancato soddisfacimento del requisito di cui al precedente comma 1, lettera b), l'incremento della potenza propulsiva non puo' eccedere il 10% del valore originario (espresso in Kw).
3. Oltre il predetto limite dei 35 Kw, le istanze eventualmente prodotte saranno assentibili solo ed esclusivamente previo ritiro di altrettanto naviglio da pesca (in termini di stazza lorda e potenza propulsiva, rispettivamente espresse in GT e Kw) munito di regolare licenza.


 
Art. 2
Criteri e condizioni per le imbarcazioni
con GT > 3 o Kw ≥ 35

1. Nel caso di nuova costruzione, ovvero di richiesta di sostituzione o di adeguamento dell'apparato propulsivo, l'incremento della potenza propulsiva, in termini di Kw, e' determinato dalla capacita' di pesca delle unita' interessate nell'operazione, costituite dall'unita' per la quale e' richiesto l'aumento della potenza propulsiva e dalle altre unita' offerte in ritiro. La capacita' di pesca e' definita come il prodotto della stazza (espressa in GT) e della potenza propulsiva (espressa in Kw) di una unita' da pesca.
2. Il massimo incremento di potenza propulsiva per una unita' autorizzata alla pesca con piu' di tre attrezzi, il cui proprietario manifesti la disponibilita' a rinunciare a parte di essi rimanendo con un numero di attrezzi in licenza non superiore a tre, e' calcolato in base alla capacita' di pesca finale dell'unita' per la quale e' chiesto l'incremento di potenza propulsiva, che non deve superare il prodotto tra la somma delle singole stazze e la somma delle singole potenze propulsive dei motori delle unita' interessate nell'operazione.
3. Qualora il proprietario dell'unita' autorizzata alla pesca con piu' di tre attrezzi in licenza non manifesta la disponibilita' a rinunciare a parte di essi fino a rimanere con un numero di attrezzi in licenza non superiore a tre, il massimo incremento di potenza propulsiva concedibile e' calcolato in base alla capacita' di pesca finale della unita' per la quale e' richiesto l'incremento di potenza propulsiva, che non deve superare il 5% della somma tra la capacita' di pesca pre-esistente della stessa unita' e le capacita' di pesca delle unita' offerte in ritiro.
4. Alle unita' che hanno gia' in licenza un numero di attrezzi non superiore a tre si applica il criterio stabilito al paragrafo 2, salvo che il proprietario non manifesti la disponibilita' a ridurre comunque il numero di attrezzi autorizzati in licenza.
5. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti paragrafi, l'incremento della potenza propulsiva concedibile non puo' comunque superare il doppio di quella offerta in ritiro.


 
Art. 3
Periodo di applicazione

1. I criteri e requisiti stabiliti con il presente decreto potranno essere modificati a seguito della valutazione dei limiti di capacita' di pesca raggiunti, che verra' effettuata con cadenza trimestrale dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.
2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, si riserva di valutare le richieste gia' presentate, nonche' quelle che perverranno, in conformita' dei disposti di cui al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 2016

Il direttore generale: Rigillo
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1573


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone