Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 15 giugno 2016 |
Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante «Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23»; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che «al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», istituisce «il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario»; Visti gli articoli da 4 a 7 del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure e in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale prevede per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo «una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali». Visto il medesimo comma 2, ultimo periodo, il quale dispone che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione alla procedura abbreviata di interpello preventivo»; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente e, in particolare, l'art. 11, recante disposizioni sull'interpello del contribuente; Visto il decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 156, concernente «Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
Decreta:
Art. 1 Oggetto dell'interpello abbreviato
1. Il contribuente ammesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, nell'ambito delle interlocuzioni conseguenti all'accesso al regime, puo' interpellare l'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a fattispecie concrete in relazione alle quali ravvisa rischi fiscali. Il rischio fiscale e' inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario. 2. Il contribuente puo' presentare le tipologie di interpello indicate nell'art. 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i cui termini, modalita' ed effetti sono disciplinati nei successivi articoli del presente decreto.
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| Art. 2 Ufficio competente
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' individuato l'ufficio competente ai fini della presentazione e dell'istruttoria delle istanze di interpello abbreviato. 2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata ad un ufficio diverso da quello competente, la stessa e' trasmessa tempestivamente all'ufficio competente. In tale caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente di cui viene data comunicazione al contribuente.
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| Art. 3 Presentazione dell'istanza di interpello abbreviato
1. Il contribuente puo' presentare l'istanza di interpello prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Nell'ambito dei doveri di trasparenza e collaborazione declinati all'art. 5 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e' ricompresa la tempestiva comunicazione all'ufficio dei rischi per i quali il contribuente intende presentare l'istanza di interpello abbreviato. 2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, e' sottoscritta e presentata all'ufficio competente, mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento e' trasmesso via posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di presentazione dell'istanza di interpello abbreviato. 3. L'istanza si considera presentata alla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficio competente. Per data di ricezione dell'istanza si intende la data di consegna ovvero, per le istanze presentate a mezzo di servizio postale o per via telematica, la data risultante dall'avviso di ricevimento rilasciato dal sistema postale o dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. Nel caso in cui l'istanza viene presentata ad un ufficio non competente alla trattazione, quest'ultimo la trasmette immediatamente all'ufficio competente. In tal caso, per data di ricezione dell'istanza, si intende quella risultante dal protocollo informatico dell'ufficio competente. 4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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| Art. 4 Contenuto dell'istanza di interpello abbreviato
1. L'istanza di interpello abbreviato deve contenere: a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante compreso il codice fiscale; b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali; c) le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; d) l'indicazione del domicilio e dei recapiti telematici del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura; e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non e' contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso; f) l'indicazione che si tratta di una istanza presentata ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. 2. L'istanza contiene altresi' l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta dal contribuente e del comportamento che lo stesso intende adottare. 3. All'istanza di interpello e' allegata copia della documentazione non in possesso dell'Agenzia delle entrate o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facolta' di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
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| Art. 5 Istruttoria dell'interpello abbreviato
1. L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di interpello abbreviato, verifica i requisiti di cui all'art. 4, comma 1. 2. Nei casi in cui l'istanza sia carente di uno o piu' requisiti di cui all'art. 4, comma 1, l'ufficio invita il contribuente alla relativa regolarizzazione. L'invito a regolarizzare e' notificato o comunicato al contribuente, con le modalita' di cui al successivo art. 7, entro quindici giorni dalla consegna o ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente. L'integrazione avviene entro trenta giorni con le stesse modalita' consentite per la presentazione dell'istanza di interpello. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e' stata effettuata. 3. L'Agenzia delle entrate puo' effettuare interlocuzioni con il contribuente, anche invitandolo a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la regolarita' dell'istanza e la completezza delle informazioni fornite e di acquisire ulteriori elementi informativi. 4. Nel corso dell'istruttoria, ove ritenuto opportuno, i funzionari dell'Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell'attivita' dell'impresa, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili per la risposta che comunque deve essere resa nel termine di cui all'art. 7 comma 1.
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| Art. 6 Inammissibilita' dell'istanza
1. Le istanze di cui all'art. 3 sono inammissibili se: a) sono presentate da un contribuente non ammesso o escluso dal regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128; b) e' sopraggiunto un provvedimento motivato di esclusione del contribuente dal regime di adempimento collaborativo per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 o all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ovvero per l'inosservanza degli impegni di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto; c) sono presentate dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento degli altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima; d) hanno ad oggetto il medesimo rischio fiscale sul quale il contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto sopravvenuti; e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' dell'interpello di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; f) vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; g) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212; h) il contribuente, invitato a integrare i dati ai sensi dell'art. 5, comma 2, non provvede alla regolarizzazione entro il previsto termine di trenta giorni.
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| Art. 7 Modalita' e termini per il rilascio della risposta
1. La risposta scritta e motivata fornita dall'ufficio competente e' notificata o comunicata al contribuente in mani proprie, con le modalita' di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per via telematica, presso i recapiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio competente, ovvero da quella di ricezione dei dati carenti, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente. 2. Quando non sia possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'ufficio competente puo' chiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 e' interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa da parte dell'ufficio competente. 3. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 2 entro il termine di 6 mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello. L'ufficio prende atto della rinuncia ed effettua la relativa comunicazione al contribuente. 4. L'istante e' tenuto a trasmettere all'ufficio competente tutti i documenti richiesti, con le stesse modalita' previste per la presentazione dell'istanza di interpello. 5. In pendenza dei termini di istruttoria dell'interpello, resta ferma la possibilita' per il contribuente di presentare all'ufficio competente, con le stesse modalita' previste per la presentazione dell'istanza di interpello, la rinuncia espressa allo stesso.
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| Art. 8 Adempimenti del contribuente
1. Il contribuente comunica tempestivamente all'ufficio competente se ha tenuto un comportamento non conforme al contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate. 2. Il contribuente e' tenuto altresi' a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle circostanze di fatto o di diritto sulla base delle quali e' stata formulata la risposta.
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| Art. 9 Efficacia della risposta all'istanza di interpello
1. La risposta dell'ufficio competente ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente alla fattispecie prospettata nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Agenzia delle entrate con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, si intende che l'Agenzia delle entrate concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformita' della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si e' formato il silenzio assenso. 3. Nel caso in cui l'ufficio risponda oltre il termine di cui all'art. 7, comma 1 ovvero comunichi una risposta diversa da quelle fornita in precedenza, l'eventuale inosservanza della soluzione interpretativa contenuta nella risposta tardiva o rettificativa da' luogo al recupero di imposte e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni, solo nel caso in cui, alla data della relativa notifica, il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello. 4. Nel caso di risposta resa oltre i termini di cui all'art. 7, comma 1 su istanze prive delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 2, l'eventuale difformita' tra la soluzione interpretativa fornita nella risposta tardiva e il comportamento gia' posto in essere dal contribuente, da' luogo al recupero di imposta e interessi, senza l'irrogazione delle relative sanzioni.
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| Art. 10 Disposizioni transitorie
1. Per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza di interpello abbreviato puo' essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione di ammissione al regime e comunque prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2016
Il Ministro: Padoan
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