Gazzetta n. 148 del 27 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 aprile 2016 |
Definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli istituti tecnici superiori. (Decreto n. 272). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 20 gennaio 2016 (Repertorio atti n. 11/CSR); Visto il documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo per costituirne parte integrante;
Decreta:
Art. 1
Con il presente decreto e' recepito l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 gennaio 2016, concernente la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento, nei limiti necessari, delle competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale. Roma, 27 aprile 2016
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Giannini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2088
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| Allegato Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. Accordo ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Repertorio atti n. 11/CSR del 20 gennaio 2016). La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
Nella seduta odierna del 20 gennaio 2016: Visto l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-regioni assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, interregionale ed infraregionale; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS secondo Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata; Vista la predetta legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 875, come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, della legge del 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore; Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che ha previsto, nel quadro della riorganizzazione di cui al citato art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, che le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore assumano la denominazione di «Istituti tecnici superiori» (di seguito I.T.S.); Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici superiori (di seguito, I.T.S.); Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto l'art. 1, comma 46, della citata legge il quale dispone che accedono ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori i giovani e gli adulti con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Visto il documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo per costituirne parte integrante; Visto lo schema di Accordo tra Governo, Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, trasmesso dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota del 7 dicembre 2015, compresi gli allegati tecnici di cui al precedente punto, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso; documentazione diramata alle Regioni il 10 dicembre 2015; Considerato che, nella riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2015, nel prendere atto delle richieste e delle osservazioni delle Regioni, si e' convenuto sulla necessita' di ulteriori approfondimenti sull'argomento, rinviando alla sede politica per eventuali diverse determinazioni; Considerato che, l'argomento iscritto alla seduta di questa Conferenza, del 17 dicembre 2015, e' stato rinviato per approfondimenti; Considerato che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento indicato in oggetto, gli Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca hanno inviato una nuova formulazione dello schema di accordo e dell'Allegato A, parte integrante dell'accordo stesso, relativo alle competenze di lingua inglese, lingua italiana e matematica; Considerato che, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento in parola, e' stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 19 gennaio 2016, nella quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e le Regioni hanno condiviso alcune modifiche al testo, riferite agli articoli 1, 2, 3 e 6 dello schema di accordo; Vista la nota del 19 gennaio 2016 con la quale gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca hanno trasmesso il nuovo testo dell'accordo in parola e la relativa relazione, documentazione che, in pari data, e' stata diramata alle Regioni e alle Amministrazioni statali interessate; Considerato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo sul testo trasmesso il 19 gennaio 2016; Acquisito, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
Sancisce: il seguente accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini sotto indicati.
Art. 1. Oggetto
1. Il presente accordo e' adottato ai sensi del comma 46, art. 1, della legge n. 107/2015 e concerne la ridefinizione complessiva dei percorsi del sistema IFTS, di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, volta a realizzare il potenziamento nei limiti necessari, in termini di competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, ridefinito ai sensi del presente accordo.
Art. 2. Realizzazione del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore
1. Le Regioni, con riferimento alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore aventi le finalita' di cui all'articolo precedente, individuano, nei limiti della durata oraria vigente, le modalita' per il loro svolgimento da parte dei soggetti associati di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le Fondazioni ITS.
Art. 3. Struttura e contenuti del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore
1. Le specializzazioni nazionali di riferimento e lo standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91, andranno complessivamente riviste e potenziate, nei limiti delle risorse che saranno disponibili a legislazione vigente, al fine di garantire a tutti giovani e adulti che accedono ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore un'offerta formativa adeguatamente potenziata. Le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore e le relative competenze comuni e tecnico professionali saranno rivisitate anche a partire dai profili e dalle competenze dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai quali i giovani e gli adulti in possesso di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale potranno accedere frequentando un percorso annuale di istruzione e formazione tecnica superiore. 2. Alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 provvedera' il Tavolo tecnico Interistituzionale, composto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Coordinamento tecnico della IX Commissione dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, in linea con quanto previsto all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 3. Nelle more della realizzazione delle attivita' disciplinate dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'anno formativo 2016/2017 le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, sono integrate, nei limiti della durata oraria vigente, dalle competenze contenute nel documento tecnico denominato «Modifiche ed integrazioni all'allegato E del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2013, n. 91» allegato al presente accordo. 4. E' fatta salva la possibilita' a partire dall'anno formativo 2015/2016 per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di attuare quanto previsto al comma precedente.
Art. 4. Correlazione tra filiere formative
1. Per le finalita' di cui all'art. 1 del presente accordo, l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e' consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra i diplomi di Istruzione e Formazione professionale e le specializzazioni di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma precedente, l'accesso ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e' consentito sulla base della Tavola indicativa della correlazione tra gli ambiti delle aree tecnologiche e le specializzazioni IFTS di cui agli allegati B e C dei decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali - Turismo» del 5 febbraio 2013.
Art. 5. Province autonome di Trento e di Bolzano
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti in base ai relativi statuti, alle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 6. Disposizioni finali
1. All'attuazione di quanto previsto nel presente accordo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente Accordo e' recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il Presidente: Bressa Il Senatore: Naddeo
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| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
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