Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2016 (vai al sommario)
LEGGE 22 giugno 2016, n. 112
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalita'

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilita'.
2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonche' in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita' grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertato con le modalita' indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'.
3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilita' grave, secondo le modalita' e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 30, 32 e 38
della Costituzione della Repubblica italiana:
«Art. 2. 1. La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.
Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
«Art. 30. E' dovere e diritto dei genitori mantenere
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.».
«Art. 32. La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana.».
«Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidita' e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera.».
Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n.
61.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni:
«Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili.
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone
disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonche'
nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e
del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unita'
sanitarie locali, predispongono, su richiesta
dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto
stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai
piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui
provvede il comune in forma diretta o accreditata, con
particolare riferimento al recupero e all'integrazione
sociale, nonche' le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di poverta', emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialita' e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
le modalita' per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la
persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle
prestazioni sociali.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni:
«Art. 3. (Soggetti aventi diritto)
1. E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4. Accertamento dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacita' complessiva individuale
residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita'
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi
da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie
locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2645-ter del codice
civile:
«Art. 2645-ter. Trascrizione di atti di destinazione
per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela
riferibili a persone con disabilita', a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
periodo non superiore a novanta anni o per la durata della
vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione
di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con
disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma,
possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai
terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi puo' agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente stesso. I
beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati
solo per la realizzazione del fine di destinazione e
possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto
previsto dall'art. 2915, primo comma, solo per debiti
contratti per tale scopo.».
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni:
«Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale.
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
le societa' cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalita' giuridica, i cui statuti
o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata,
prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
internazionale );
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la
temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente agli
aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi
del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni
appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di
lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta
di progetti di utilita' sociale.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,
senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e
dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati
ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita' elencate
alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la
prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli
stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni
anche agevolative del presente decreto, a condizione che
per tali attivita' siano tenute separatamente le scritture
contabili previste all'art. 20-bis del decreto del
Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dall'art. 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria.».

 
Art. 2
Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire
in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.


Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive
modificazioni:
«Art. 13. Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche'
della specifica cornice finanziaria dei settori interessati
relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni
standard nazionali, la legge statale stabilisce le
modalita' di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna
delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di
servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo
erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i
costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e
dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle materie
dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico
locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio
di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per
gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con
l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua
una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che le regioni a statuto ordinario effettivamente
garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i
risultati della ricognizione effettuata al Ministro
dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui
all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati
confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della citata
legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni
effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20,
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi
costi standard e obiettivi di servizio.».
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,n. 281:
«Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

 
Art. 3

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita'
grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e' determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo e' subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.
3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, le modalita' per la pubblicita' dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.


Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si rinvia alle note all'art. 2.

 
Art. 4
Finalita' del Fondo

1. Il Fondo e' destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalita':
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarita' in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunita' offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volonta' delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialita' per le persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilita';
d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilita' grave di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e delle rispettive competenze, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonche' altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilita' e le famiglie che si associano per le finalita' di cui all'articolo 1. Le attivita' di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'.


 
Art. 5
Detraibilita' delle spese sostenute per le polizze assicurative
finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave

1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidita' permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge».
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.


Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15. Detrazione per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a
4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
effettuato nell'anno precedente o successivo alla data
della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario
contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In caso di acquisto di unita' immobiliare locata, la
detrazione spetta a condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e
che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo di imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro
e' riferito all'ammontare complessivo degli interessi,
oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La
detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle
stesse condizioni, anche con riferimento alle somme
corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unita' immobiliari di nuova
costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a
titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque
denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale per un importo non
superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita';
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve
essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle suddette limitazioni permanenti delle capacita'
motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico, purche'
prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art.
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono
compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per
ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso universita' statali e non statali, in
misura non superiore, per le universita' non statali, a
quella stabilita annualmente per ciascuna facolta'
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da emanare entro il 31
dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e
contributi dovuti alle universita' statali;
e-bis) le spese per la frequenza di scuole
dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di
istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per
l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il
beneficio di cui alla lettera iocties), che non e'
cumulabile con quello di cui alla presente lettera;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530 a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro
1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi
per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei
predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidita' permanente. A decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e'
elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla
tutela delle persone con disabilita' grave come definita
dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata con le modalita' di cui all'art. 4 della medesima
legge. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali
devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di
non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del
predetto limite, anche dei premi di assicurazione in
relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la
detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di
cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) i contributi associativi, per importo non
superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci
alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente
nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886,
n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi
di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero,
in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di
tali contributi sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18
anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica
sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti
per il diritto allo studio, universita', collegi
universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di
lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso
da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l'universita' o in comuni limitrofi, per un importo non
superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro
lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni
derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi
della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile e'
situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea
presso un'universita' ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis;
i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di
acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per
un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unita' immobiliari,
anche da costruire, da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera
b);
i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori
alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a
2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza
personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
non supera 40.000 euro;
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e
paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62, e successive modificazioni, nonche' a favore delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita', finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni
sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall' art.
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24
per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere
dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei
Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La
detrazione e' ammessa a condizione che la stipula del
contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a
titolo di proprieta' o altro diritto reale dell'unita'
immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di
costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), e-bis),
f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle
persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle
condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di
cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2
del medesimo articolo, affette da patologie che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova
capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle
sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro
il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui
alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state
sostenute per le persone indicate nell'art. 12 ancorche'
non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa' semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.

 
Art. 6
Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali
composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione

1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalita' esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalita' deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.
3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:
a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico;
b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e i bisogni specifici delle persone con disabilita' grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attivita' assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilita' grave, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilita' grave;
c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilita' grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalita' di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilita' grave;
e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalita' assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilita' grave;
h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.
4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilita' grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, e' soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.
6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilita' grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche' le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.
10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.
12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.


Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 2645-ter del codice civile, si
rinvia alle note all'art. 1.
- Per il testo degli articoli 3 e 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si rinvia alle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 2. Misure in materia di riscossione
(Omissis).
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e
donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione, secondo le
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla
data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai
commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le
seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea
retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto
grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a
titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di
vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata
dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale
dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e'
gravato il beneficiario diversi da quelli indicati
dall'art. 58, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la
donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti
o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di
disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle
quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta
sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore
complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,
100.000 euro: 6 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e
degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive
modificazioni:
«Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria
sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree
demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'art. 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del
2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i)
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT).
9. Il reddito agrario di cui all'art. 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'art. 3,
i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano
ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui
redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui
redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli
immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo
restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito
degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello
stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad
abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale
propria, concorre alla formazione della base imponibile
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
relative addizionali nella misura del cinquanta per
cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80:
«Art. 14. ONLUS e terzo settore:
1. Le liberalita' in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito
delle societa' in favore di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' quelle
erogate in favore di associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro nazionale previsto dall'art. 7, commi
1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei
beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore
di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di
ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore
nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la
tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticita' le operazioni poste in essere nel periodo di
gestione, nonche' la redazione, entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facolta' di applicare le disposizioni
di cui all'art. 100, comma 2, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto
erogatore delle liberalita' siano esposte indebite
deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei
presupposti di deducibilita' di cui al comma 1, la sanzione
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per
cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita
in ragione della riscontrata insussistenza, in capo
all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri
solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte
al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori
delle liberalita', l'ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti
erogatori per le maggiori imposte accertate e per le
sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del
comma 1 la deducibilita' di cui al medesimo comma non puo'
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a
titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre
disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e'
aggiunta, in fine, la seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.».;
b) all'art. 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di universita',
fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici,
delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;".
8.
8-bis. Il comma 7-bis dell'art. 2 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'art. 4, comma 104, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a
decorrere dall'anno 2005.».

 
Art. 7
Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilita' grave, in modo da consentire un piu' diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilita' prive del sostegno familiare, nonche' di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalita' di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilita'.


 
Art. 8
Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresi' l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.


 
Art. 9
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208:
«400: E' istituito un Fondo presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato
alla copertura finanziaria di interventi legislativi
recanti misure per il sostegno di persone con disabilita'
grave, prive di sostegno familiare.».

 
Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 giugno 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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