Gazzetta n. 146 del 24 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 23 maggio 2016 |
Riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alla campagna vendemmiale 2015/2016. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'U.E., ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Lison - Pramaggiore»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC; Visto in particolare l'art. 6, comma 3, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», che prevede la facolta' per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'estratto non riduttore minimo; Vista la domanda del Consorzio Vini Venezia, trasmessa per il tramite della Regione Veneto con nota n. 165583 del 28 aprile 2016, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore», ai sensi del sopra richiamato art. 6 comma 3 del disciplinare di produzione per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2015/2016, nella misura di 2 g/l (rispettivamente dagli attuali 20 g/l a 18g/l per le prime 3 tipologie e da 18 g/l a 16 g/l per la tipologia «Verduzzo»); Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali e' stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente alla vendemmia 2015 ha determinato una significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sara' prevista la definizione nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE; Considerato che per l'esame della modifica temporanea in questione si applica la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che in tale ambito e' stato rispettato il requisito della pubblicizzazione di cui all'art. 6 del predetto decreto ed e' stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Veneto con la citata nota n. 165583 del 28 aprile 2016; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla riduzione dell'estratto non riduttore minimo dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» per le tipologie «Bianco», «Sauvignon», «Chardonnay» e «Verduzzo», limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2015/2016; Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;
Decreta: Articolo unico
1. Il limite minimo dell'estratto non riduttore dei vini a denominazione di origine controllata «Lison-Pramaggiore» previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2015/2016, e' ridotto da 20,0 g/l a 18,0 g/l per le tipologie «Bianco», «Sauvignon» e «Chardonnay» e da 18,0 g/l a 16,0 g/l per la tipologia «Verduzzo». 2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 maggio 2016
Il direttore generale: Gatto
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