Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 14 aprile 2016, n. 111
Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente le norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;
Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale trasmessa in data 30 dicembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 10 marzo 2016;

Adotta
il seguente regolamento:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 34 e dall'articolo 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti di ingresso e' stabilito dal competente Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito accordo tra il direttore dei musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i rappresentanti della regione e degli enti pubblici territoriali interessati, nonche' i soggetti privati eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono risolti ai sensi del regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai sensi dell'articolo 103, comma 3, lettera d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per cento.»;
b) all'articolo 2, il comma 3 e' soppresso;
c) gli articoli 3, 5 e 6 sono soppressi;
d) all'articolo 4:
1. al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il competente Direttore del Polo museale regionale, e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale, il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in attuazione di specifiche direttive del Ministro.»;
2. al comma 3:
a) alla lettera e), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «visitatori»;
b) alla lettera f) le parole: «capo dell'istituto» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'istituto o del luogo della cultura»;
c) dopo la lettera h) e' inserita la seguente: «h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul modello predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;»;
d) alla lettera i), le parole: «cittadini dell'Unione europea» sono soppresse;
3. al comma 4, le parole: «capi degli istituti» sono sostituite dalle seguenti: «direttori degli istituti o dei luoghi della cultura»;
4. al comma 5, le parole: «i direttori generali competenti per materia possono» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore generale Musei puo'» e le parole: «- previo parere del comitato regionale per i servizi di biglietteria -» sono soppresse;
5. dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, sulla base degli indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della cultura, puo' consentire a particolari categorie di visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati, comunque previa esibizione del titolo di accreditamento all'evento o manifestazione.»;
6. al comma 6, le parole comprese tra «nonche'» e «indeterminato,» sono soppresse;
7. al comma 7, le parole: «sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2016

Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2350


Note all'articolo unico:

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507
(Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto
d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n.
35.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 1,
della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della tassa
d'ingresso ai musei statali), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74:
«Art. 1. - 1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai
monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n.
3191, e successive modificazioni, e' soppressa.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge
24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze
ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 giugno 2013, n. 147:
«2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dalla
data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente:
"12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo".».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre
1998, n. 250.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 101, 102,
103, 110, 117, 130, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O. n. 28:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che acquisisce,
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per
finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla
presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da una
pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una
autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.»
«Art. 102 (Fruizione degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica). - 1. Lo Stato, le
regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro
ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente
codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la
legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni
presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia
trasferito la disponibilita' sulla base della normativa
vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
degli istituti e dei luoghi di cui all'art. 101 e'
assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo,
compatibilmente con lo svolgimento degli scopi
istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la
fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della
cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il
Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le
procedure dell'art. 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei
beni di cui ha comunque la disponibilita'.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero
puo' altresi' trasferire alle regioni e agli altri enti
pubblici territoriali, in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, la
disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al fine
di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei
beni ivi presenti.»
«Art. 103 (Accesso agli istituti ed ai luoghi della
cultura). - 1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi
pubblici della cultura puo' essere gratuito o a pagamento.
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali possono stipulare intese per coordinare
l'accesso ad essi.
2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici
per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la
determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
previste alla lettera c);
c) le modalita' di emissione, distribuzione e vendita
del biglietto d'ingresso e di riscossione del
corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti
d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie
informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita
presso terzi convenzionati;
d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti
da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza
per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere
regolate in modo da non creare discriminazioni
ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea.»
«Art. 110 (Incasso e riparto di proventi). - 1. Nei
casi previsti dall'art. 115, comma 2, i proventi derivanti
dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della cultura, nonche' dai canoni di concessione e
dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali,
sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i
luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in
conformita' alle rispettive disposizioni di contabilita'
pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni
appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente
postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
corrente bancario aperto da ciascun responsabile di
istituto o luogo della cultura presso un istituto di
credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario
provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di
interventi per la sicurezza e la conservazione e al
funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura
appartenenti o in consegna allo Stato, ai sensi dell'art.
29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto di beni
culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti
d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in
consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati
all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio
culturale.»
«Art. 130 (Disposizioni regolamentari precedenti). - 1.
Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti
dal presente codice, restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con
regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n.
363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
norme contenute in questa Parte.».
- Il decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 aprile 1993 (Disciplina dell'apertura al
pubblico e del funzionamento dei monumenti, musei,
gallerie, aree e parchi archeologici, parchi e giardini
storici dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97.
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507
(Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto
d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di
antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n.
35.
- Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2014, n. 125.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n.
274.
- Il decreto ministeriale 27 novembre 2014
(Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale del Ministero), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 2015, n. 5.
- Il decreto ministeriale 23 dicembre 2014
(Organizzazione e funzionamento dei musei statali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2015, n. 57.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Note all'articolo unico:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6 del citato decreto ministeriale 11 dicembre 1997,
n. 507, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 1 (Biglietti di ingresso). - 1. L'ingresso ai
musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai complessi
monumentali, come definiti all'art. 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la
seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo
dei luoghi di cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu'
luoghi tra quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno
o piu' dei luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o
piu' monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita',
parchi e giardini non statali nonche' mostre o altre
manifestazioni culturali, statali e non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi
di cui al comma 1 mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere
previsti altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una
carta, tessera magnetica o elettronica, leggibili da idonee
apparecchiature poste all'ingresso degli istituti.
5-bis. Secondo quanto previsto rispettivamente
dall'art. 34 e dall'art. 35 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'importo
dei biglietti di ingresso e' stabilito dal competente
Direttore del Polo museale regionale, o, con riferimento ai
musei dotati di autonomia speciale, dal Direttore del
museo. A tal fine il Direttore del Polo museale regionale,
e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale,
il Direttore del museo si adeguano agli indirizzi in
materia di bigliettazione e tariffe per l'accesso ai musei
e ai luoghi della cultura statali del Direttore generale
Musei.
5-ter. L'importo dei biglietti integrati, qualora non
definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di
valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice,
e' stabilito con apposito accordo tra il direttore dei
musei dotati di autonomia speciale e il Direttore del Polo
museale regionale, sentito il Direttore generale Musei, e i
rappresentanti della regione e degli enti pubblici
territoriali interessati, nonche' i soggetti privati
eventualmente coinvolti. Eventuali contrasti tra gli uffici
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo sono risolti ai sensi del regolamento di
organizzazione del medesimo Ministero, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,
n. 171.
5-quater. Il Direttore generale Musei, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministro, determina l'eventuale
percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare ai
sensi dell'art. 103, comma 3, lettera d) del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, per l'assistenza e la
previdenza di pittori, scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici, nel limite massimo dello 0,50 per
cento.».
«Art. 2 (Gestione dei servizi di biglietteria). - 1. Le
attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica
dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e
luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, nonche'
quelle di incasso e versamento degli introiti
costituiscono, agli effetti del presente decreto, i
"servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono
essere emessi e posti in vendita anche mediante
apparecchiature informatiche e reti telematiche.
3. (soppresso).
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti
disposizioni in materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria
in concessione sono definite mediante apposite convenzioni
nelle quali puo' essere previsto anche l'utilizzo di
tecnologie informatiche e telematiche. Le convenzioni
stabiliscono il versamento da parte del concessionario di
una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei
biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi
medesimi. Il compenso spettante al concessionario non puo'
essere superiore al trenta per cento degli incassi ed e'
definito mediante parametri che tengono conto
dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno
precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli
interventi proposti dal concessionario per il miglioramento
dei servizi medesimi e per l'attivazione o
l'implementazione di strumenti informatici e telematici. I
bandi di gara, predisposti per l'affidamento in concessione
dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i
parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza
non superiore a trenta giorni, per il versamento degli
incassi di cui al comma 5 alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato territorialmente competente, e
prevedono una penale per il ritardo, commisurata al dieci
per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o
territoriale, accordi con soggetti pubblici o privati per
l'abbinamento dei biglietti di ingresso agli istituti e
luoghi di cui all'art. 1, comma 1, con l'accesso ad altri
siti culturali ovvero con la fruizione di attivita' anche
non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di
cui al comma 7 possono anche regolare la pubblicita' e le
altre forme di promozione commerciale sui biglietti
d'ingresso. Il Ministero esercita il controllo
sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche
ed ispezioni.»
«Art. 3 (soppresso).»
«Art. 4 (Libero ingresso e ingresso gratuito). - 1. E'
autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi
della cultura di cui all'art. 1, comma 1, quando gli
introiti derivanti dalla vendita dei titoli di
legittimazione siano inferiori alle spese di riscossione,
calcolate sulla base dei costi diretti ed indiretti
sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il competente Direttore del Polo museale regionale,
e, con riferimento ai musei dotati di autonomia speciale,
il Direttore del museo possono stabilire, d'intesa con il
Direttore generale Musei, che agli istituti e ai luoghi di
cui al comma 1 di rispettiva competenza si acceda
liberamente in occasione di particolari avvenimenti o in
attuazione di specifiche direttive del Ministro. La prima
domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a
tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui
all'art. 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso
espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi
in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee.
3. E' consentito l'ingresso gratuito agli istituti ed
ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, ivi
inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite
mostre o esposizioni temporanee:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea
nell'esercizio della propria attivita' professionale,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorita';
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea
quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante
esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorita';
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of
Museums);
e) ai visitatori che non abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta'. I visitatori che abbiano meno di
dodici anni debbono essere accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole
pubbliche e private dell'Unione europea, accompagnati dai
loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente
stabilito dal direttore dell'istituto o del luogo della
cultura;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta'
di architettura, di conservazione dei beni culturali, di
scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o
materie letterarie con indirizzo archeologico o
storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia, o
a facolta' e corsi corrispondenti istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e'
rilasciato agli studenti mediante esibizione del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle
accademie di belle arti o a corrispondenti istituti
dell'Unione europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato
agli studenti mediante esibizione del certificato di
iscrizione per l'anno accademico in corso;
h-bis) al personale docente della scuola, di ruolo o
con contratto a termine, dietro esibizione di idonea
attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sul
modello predisposto dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
i) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o
ad altro accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato
che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con
il Ministero ai sensi dell'art. 112, comma 8, del Codice,
attivita' di promozione e diffusione della conoscenza dei
beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da
istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da
istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri
nonche' da organi del Ministero, ovvero per particolari e
motivate esigenze, i direttori degli istituti o dei luoghi
della cultura possono consentire ai soggetti che ne
facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi
determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, il
Direttore generale Musei puo' rilasciare a singoli soggetti
tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli
istituti ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare
categorie di soggetti alle quali consentire, per
determinati periodi, l'ingresso gratuito ai medesimi
luoghi.
5-bis. In occasione di eventi o manifestazioni di
particolare rilevanza internazionale, sulla base degli
indirizzi del Ministro, il Direttore generale Musei, anche
su proposta dei direttori degli istituti e luoghi della
cultura, puo' consentire a particolari categorie di
visitatori l'ingresso gratuito, per periodi determinati,
comunque previa esibizione del titolo di accreditamento
all'evento o manifestazione.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa
tra i diciotto ed i venticinque anni l'importo del
biglietto di ingresso e' ridotto della meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione
europea, si applicano, a condizione di reciprocita', le
disposizioni sulle riduzioni di cui al comma 6.»
«Art. 5. (soppresso).».
«Art. 6. (soppresso).».

 
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