Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 marzo 2016 |
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca, funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 143). |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri»; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 425/1997, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte dei corsi del previgente ordinamento; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 2015, n.319, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del nuovo ordinamento; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalita' di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 10, regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato, che ha abrogato l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 139/2003, dettando nuove disposizioni sulla medesima prova scritta; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio; Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalita' e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, n. 36, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2015/2016; Visto il decreto ministeriale di pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2015/2016;
Decreta:
Art. 1
Validita' del diploma
1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.
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| Art. 2
Commissioni giudicatrici
1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca. 2. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
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| Art. 3
Ammissione agli esami
1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarita' del corso di studi della sezione medesima.
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| Art. 4
Prove di esame
1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio. 1) La prima prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale n. 139/2003 (durata 6 ore). 2) La seconda prova scritta, disciplinata dal decreto ministeriale n. 10/2015: per l'indirizzo linguistico verte su lingua e cultura straniera (inglese); per l'indirizzo scientifico verte su matematica; per l'indirizzo classico consiste su lingua e letteratura classica (greco). La durata complessiva della prova e' indicata in calce alla prova medesima. 3) La terza prova scritta e' disciplinata dal decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429. 4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta del candidato, tra: discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti: a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano; b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano; analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti: a) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano; b) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano; discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria. 5) Il colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non puo' operare per aree disciplinari. Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie: tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi; storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.
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| Art. 5
Valutazione
1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove. 2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia in lingua tedesca).
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| Art. 6
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale di pari data, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2015/2016. Roma, 7 marzo 2016
Il Ministro: Giannini
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1055
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