Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva;
Visto il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione
dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli
oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi
ad essi attinenti e' pubblicato nella G.U.C.E. 5 settembre
1991, n. L 248. Entrato in vigore il 6 settembre 1991.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della
Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di
commercializzazione dell'olio d'oliva e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 gennaio 2012, n. L 12.
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della
Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione
del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di
commercializzazione dell'olio d'oliva e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 dicembre 2013, n. L 335.
Il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del
26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n.
2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e
degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi
attinenti e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 marzo 2013, n. L
90.
Il testo dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
"Art. 2. Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per
le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee
attuate in via regolamentare o amministrativa o in
regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le quali non
sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.".
Il testo dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
"Art. 33. Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione
delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale,
fatte salve le norme penali vigenti, la legge di
delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la
data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni di obblighi
contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare
o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione
europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea
pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa
legge di delegazione europea, per i quali non sono gia'
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31.".
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14. Decreti legislativi. - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno
1999, n. 205) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1999, n. 306, S.O.
Il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 23 dicembre 2013 (Disposizioni
nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di
esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo
2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91,
relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli
di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2014, n. 32.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CEE) n.
2568/91, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012, si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 2

Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei
pasti nelle collettivita'

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacita' non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettivita' simili, superiore a venticinque litri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.


Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012, si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 3
Informazione sulla categoria dell'olio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.


Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 4
Designazione dell'origine

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonche' nella loro presentazione e pubblicita', la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.


Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 5
Indicazioni facoltative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 6
Leggibilita' e raggruppamento delle informazioni obbligatorie

1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformita' da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.


Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 7
Registro

1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.
2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorita' competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.


Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CEE) n.
2568/91 si veda nelle note alle premesse.

 
Art. 8
Identificazione delle partite

1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonche' privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacita' totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto; e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
2. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.


Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle
premesse.

 
Art. 9
Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono:
a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non puo' essere inferiore a euro 150.
3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal lotto.


 
Art. 10
Autorita' competente e pagamento delle sanzioni

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalita' organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attivita' di controllo e di vigilanza nel settore oleario.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 
Art. 11
Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva", e' abrogato.


Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225
(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione
dell'olio d'oliva) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
novembre 2005, n. 256.

 
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Calenda, Ministro dello sviluppo
economico

Costa, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Orlando


 
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