Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 1 giugno 2016 |
Approvazione del programma della Regione Veneto per l'utilizzo dei fondi di parte corrente di cui all'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5 Fondo sanitario nazionale anno 2013». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998; Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; Visto l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 prevede il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto l'art. 3-ter, comma 5, del citato decreto-legge che, per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute acquisita di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; Visto l'art. 3-ter, comma 6, terzo periodo del citato decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali di utilizzo delle risorse stanziate per la realizzazione e la riconversione delle strutture destinate ad accogliere le persone a cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia, prevedono, oltre agli interventi strutturali, attivita' «volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda la sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire l'esecuzione di misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu' volte citato decreto-legge, che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri derivanti dal comma 5 e dal terzo periodo del comma 6», autorizza la spesa nel limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 143 del 21 dicembre 2012 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2012; Vista la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 15 dell'8 marzo 2013 di approvazione del riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente a carico del Fondo sanitario nazionale 2013; Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, che, nel disporre la proroga al 1° aprile 2014 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che agli oneri conseguenti si provveda, nel limite euro di 4,5 milioni per il 2013 e di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del decreto-legge n. 211 del 2013, autorizzando altresi' il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, la conseguente rideterminazione proporzionale al riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale 2013, pari ad euro 55 milioni, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta dell'8 marzo 2013; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2014, n. 55, che ridetermina proporzionalmente in riduzione gli importi assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 marzo 2013, per un valore complessivamente pari a euro 4.500.000; Preso atto che la deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 15 dell'8 marzo 2013 assegna alla medesima regione un importo pari a euro 3.666.689 a valere sulle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro 3.366.687 dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013; Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre 2013 che, al fine di agevolare la presentazione dei programmi regionali e di valutarne la coerenza con gli obiettivi individuati dalle disposizioni normative, fornisce le indicazioni per la formulazione del programma degli interventi da realizzare; Vista la delibera della giunta della Regione Veneto n. 527 del 15 aprile 2014 di approvazione del «Programma assistenziale per l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende unita' locali socio-sanitarie ai sensi della decreto della giunta regionale n. 565 del 3 maggio 2013», per un importo complessivo di euro 2.533.349 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2012; Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2015 con il quale e' stato approvato il programma adottato con delibera del giunta della Regione Veneto n. 527 del 15 aprile 2014 concernente «Programma assistenziale per l'assunzione in deroga di personale qualificato da dedicare ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5. Approvazione dei programmi presentati dalle Aziende unita' locali socio-sanitarie ai sensi della decreto della giunta regionale n. 565 del 3 maggio 2013»; Vista la delibera della giunta della Regione Veneto n. 1790 del 9 dicembre 2015 di approvazione del «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5. Fondo sanitario nazionale anno 2013», per un importo complessivo di euro 3.366.687 a valere sulle disponibilita' dell'anno finanziario 2013; Preso atto che il predetto programma, approvato con la citata delibera regionale, prevede la realizzazione di interventi volti al pagamento delle rette per l'inserimento in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali dei pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici giudiziari; Preso atto che il predetto programma risulta coerente con gli indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota del 29 ottobre 2013, come risulta dall'attestazione riportata nella scheda di cui all'allegato 1 al presente decreto, sottoscritta dal direttore dell'ufficio II della Direzione generale della programmazione sanitaria e dal dirigente psicologo designato dal direttore della Direzione generale della prevenzione; Preso atto che il medesimo programma, per lo svolgimento delle attivita' ivi descritte, non prevede l'assunzione in deroga di personale;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato il programma adottato con delibera della giunta della Regione Veneto n. 1790 del 9 dicembre 2015 concernente: «Programma assistenziale per favorire la dimissione e la presa in carico da parte dei Dipartimenti di salute mentale di persone presenti negli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero per limitarne l'ingresso, ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9, art. 3-ter, comma 5. Fondo sanitario nazionale anno 2013», per un importo complessivo di euro 3.366.687 a valere sulle disponibilita' finanziarie dell'anno 2013, come specificato nella scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° giugno 2016
Il Ministro: Lorenzin
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| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
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