Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2016
Modifica del decreto 2 settembre 2014, di "Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»".


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura ed alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 settembre 2014, n. 4964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 12 settembre 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Liquore di Limone della Costa d'Amalfi" o "Liquore di Limone Costa d'Amalfi"»;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2014, n. 6878 di modifica della scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» pubblicata con decreto 2 settembre 2014 con il quale e' stato inserito nella zona geografica stabilita il comune di Atrani precedentemente omesso per un mero errore materiale;
Vista la nota del 5 agosto 2015 n. Ares(2015)3276201 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale e' stata segnalata la necessita' di integrare la scheda tecnica con alcune caratteristiche specifiche del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi », nonche', con alcuni chiarimenti rispetto alla denominazione della bevanda spiritosa;
Considerato l'approfondimento condotto con il settore produttivo volto a fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione europea;
Vista la nota del 5 ottobre 2015 con la quale il Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP ha fornito le informazioni supplementari richieste;
Vista la nota del 1° marzo 2016 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con la quale sono state accolte positivamente le informazioni supplementari fornite dall'Italia;
Ravvisata la necessita' di modificare la scheda tecnica della I.G. «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» allegata al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4964 del 2 settembre 2014, successivamente modificato dal decreto ministeriale n. 6878 del 5 dicembre 2014, al fine di precisare le caratteristiche specifiche della I.G. e chiarire che la denominazione della bevanda spiritosa e' esclusivamente «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi», secondo quanto richiesto dalla Commissione europea;
Ritenuto che le integrazioni apportate alla scheda tecnica non modificano il metodo di produzione e la specifica qualita' della I.G. «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»;

Decreta:

Art. 1
Modifica della scheda tecnica

1. E' approvata la scheda tecnica dell'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» riportata in allegato, parte integrante del presente provvedimento. Tale scheda tecnica sostituisce l'allegato A del decreto ministeriale n. 4964 del 2 settembre 2014 modificato dal decreto ministeriale del 5 dicembre 2014, n. 6878.
2. La denominazione alternativa «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» e' eliminata dal titolo e dall'art. 1 del decreto 2 settembre 2014.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2016

Il Capo del dipartimento: Blasi


 
Allegato

Scheda tecnica
Indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»

a) Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica:
Liquore di Limone della Costa d'Amalfi
Categoria della bevanda spiritosa: punto 32 allegato II al Regolamento CEE n.110/2008 (Liquore: lett. a - b - c - d);
b) Descrizione della bevanda spiritosa:
- La denominazione «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (punto 32 allegato II al Regolamento (CE) n. 110/2008) e' riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all'IGP (Indicazione Geografica Protetta - G.U. Comunita' Europee del 5 luglio 2001) «Limone Costa d'Amalfi» riferibile all'ecotipo «Sfusato Amalfitano» derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.);
- principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:
Composizione frazione aromatica volatile:
- limonene > 40%,
- gamma terpinene > 10%,
- sabinene > 05%;
composizione dei principali flavonoidi: naringina, esperidina, rutina;
pH della soluzione liquorosa 7,9 ± 0,2.
Colore: giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante.
Aspetto: da opalescente a limpido.
Odore: caratteristico di limone.
Sapore: dolce e caratteristico di limone;
- caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:
Titolo alcolometrico volumico: non inferiore a 25% volumetrico salvo tolleranza di legge.
Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, dovra' essere di almeno 250 grammi di frutto intero di Limone Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito;
Concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito): g/litro non inferiori a 200 e non superiori a 350.
La componente aromatica del prodotto finito presenta l'aroma caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP».
E' vietata l'aggiunta di coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi;
c) definizione della zona geografica interessata:
- La zona di produzione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» comprende i territori dei comuni di: della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica cosi' individuata, ad eccezione del confezionamento e imbottigliamento che puo' essere effettuato anche fuori comprensorio;
e) descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali:
Processo di produzione:
i - Lavaggio dei limoni.
I limoni dovranno essere puliti da tracce di terriccio, polvere o altre impurita'. Per la pulitura dei limoni non e' in nessun caso consentito fare ricorso all'uso di detergenti o disinfettanti fatta eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a base di cloro idonei all'utilizzo per lavaggio di frutta. E' comunque obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con concentrazione di cloro non superiore alla quantita' massima indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' per l'addizione all'acqua potabile.
ii - Pelatura dei limoni.
La pelatura dei limoni, a mano o a macchina, e' effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo.
iii - Infusione delle bucce.
La preparazione dell'infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate, in alcool etilico,dalle caratteristiche previste dall'allegato I punto n.1 del Reg. 110/08 all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L'infuso ottenuto puo' subire una o piu' filtrazioni e/o tutte le manipolazioni fisiche ammesse dalle leggi comunitarie vigenti;
iiii - Produzione del liquore.
Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di «Limone Costa d'Amalfi IGP» e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. E' fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni interi.
Il liquore ottenuto puo' subire una o piu' filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione.
Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso.
Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo e' soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, e' possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinita'.
Il confezionamento del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» potra' avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacita' non superiore a 2 litri ad esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita;
f) elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica:
La qualita' e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi sono note e documentate con straordinaria continuita' da almeno due secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento.
Il liquore di agrumi e in particolare quello di limone non mancano mai nei ricettari italiani e la loro preparazione e diffusione sono ampiamente testimoniate.
La notorieta' del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla produzione agricola di aranci, limoni e mandarini ed e' piu' forte laddove storicamente le coltivazioni sono piu' estese e la cultura della produzione piu' radicata nelle societa' rurali.
In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche e' stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi, nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania. Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne soprattutto grazie all'accertata necessita' di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilita' nella lotta allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Gia' nell'XI secolo, la Repubblica Amalfitana decreto' che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei, di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni «...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il quale venivano indicate le arance amare. E' cosi' che lungo la Costa, i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti, sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli, attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi.
Altre testimonianze sono presenti negli scavi di Pompei, dove attraverso affreschi si evince la presenza di piante di limoni nella «casa del frutteto» gia' nel lontano 1600 a.C.
Dopo il 1500 la presenza del limone nell'area e' riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un accenno ad un «limon amalphitanus», dalle caratteristiche molto simili all'odierno sfusato della Costiera. Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del '900, che testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti in Costiera. Questi elementi contribuiscono a conferire al limone prodotto in Penisola sorrentina e sull'isola di Capri caratteristiche organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste in alcool per la preparazione del liquore, esse trasferiscono all'infuso tutte le qualita' del frutto. Evidente e' inoltre il legame tra economia agrumicola e produzione e consumo del liquore di limone. E' tradizione della Penisola Sorrentina/Amalfitana che le famiglie di proprietari terrieri o di coloni di aziende agrumarie producano da quasi due secoli il rosolio, utilizzando gli stessi limoni destinati alla vendita sui mercati nazionali e internazionali.
Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» rappresenta uno dei prodotti tradizionali di eccellenza dell'offerta eno-gastronomica di questa area.
Nel corso degli ultimi decenni si e' verificata una larga diffusione di un tipo di liquore a base di limone, ottenuto dall'infusione delle bucce in una miscela di alcool, acqua e zucchero. Esso e' l'erede diretto dei rosoli prodotti dalla farmaceutica araba medievale, in particolare egiziana, originata dall'alchimista Agazis, il quale insegno' il processo della distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco.
Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera Amalfitana e specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante l'impiego dell'alcool; esso veniva servito a conclusione di lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione. Inizialmente la qualita' di agrumi utilizzata era la lima o limetta, un limone di piccole dimensioni dalla buccia sottile, colto dalla pianta per questa operazione non ancora completamente maturo. In seguito sono stati impiegati altri tipi di limoni, tra cui in particolare lo sfusato.
L'invenzione della ricetta di questo sensazionale e gradevole elisir e' contesa tra Minori e Capri. Naturalmente sara' piuttosto difficile dirimere la questione, in quanto queste ideazioni alimentari sono in genere il risultato di quasi contemporanei e indipendenti ritrovati.
L'utilizzo del «Limone Costa d'Amalfi IGP» dovra' essere dimostrato mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela. Tale documentazione dovra' essere annotata e conservata tra i documenti ufficiali dell'azienda nelle modalita' usuali di legge per consentirne il controllo.
Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un altro operatore, egli dovra' farsi rilasciare idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta il cedente dovra' ugualmente mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce prodotte.
Il Consorzio di tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» e' stato costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa d'Amalfi, il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del 4 luglio 2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio si propone di svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cure generali degli interessi relativi alla denominazione ed inerenti alla coltivazione, produzione, commercializzazione e trasformazione del Limone Costa d'Amalfi IGP, nonche' tutte le attivita' ed i compiti attribuiti ai Consorzi di tutela dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia, compreso l'utilizzo del limone Costa d'Amalfi IGP come ingrediente;
g) eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:
disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d'Amalfi»;
decreto 20 luglio 1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 30 luglio 1999. Iscrizione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ai sensi del Reg. CE n. 2446/2000);
h) nome e indirizzo del richiedente:
Consorzio di tutela Limone Costa d'Amalfi IGP - via Papa Leone X n. 9 - 84011 Amalfi - Sede operativa: corso Reginna, 71 c/o ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA)
e
Federvini - Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini - via Mentana, 2b - 00185 Roma;
i) eventuali termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente ai punti sopra indicati ed alle norme nazionali:
i. Deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi». Tale valore non puo' essere inferiore a 250 grammi di frutto intero per litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale registrazione e conservazione dell'esatto rapporto ponderale per lotto di liquore prodotto in tal guisa.
ii. L'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi identificativi) potra' essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate la quantita' volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone