Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 24 maggio 2016 |
Designazione di 3 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche»; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002; Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008 n. 104 e 1° agosto 2008 n. 329; Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2015/2370/UE); Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, direzione generale ambiente; Vista la Comunicazione della commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti natura 2000, trasmessa dalla direzione generale Ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell' 8 marzo 2013; Vista la strategia nazionale per la biodiversita', predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversita' biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14/08/2012, n. 150; Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11, recante «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle zone della Rete Natura 2000; Viste le deliberazioni della Giunta provinciale di Trento n. 1799 del 5 agosto 2000, n. 2378 del 22 ottobre 2010 (modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) e n. 632 del 12 aprile 2013 (modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013), con le quali sono state individuate le zone speciali di conservazione e le misure di conservazione generali per le zone speciali di conservazione ricadenti all'interno dei parchi, nonche' gli obiettivi di conservazione; Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 29 del 22 gennaio 2016 «Ente parco paneveggio pale di San Martino: approvazione della revisione/variante generale del piano del parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010» con la quale sono state approvate, tra l'altro, le misure di tutela e conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente ai 3 SIC della Provincia medesima, ricadenti all'interno del parco paneveggio pale di San Martino; Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali; Considerato che la Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunichera' al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate; Considerata la necessita' di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della giunta provinciale e la Banca dati natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della provincia autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto; Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della rete natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro 2 anni dall'entrata in vigore del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'Ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare; Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007; Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di 3 siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della provincia di Trento; Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla provincia autonoma di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 630 del 22 aprile 2016.
Decreta:
Art. 1 Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti 3 siti insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, gia' proposti alla commissione europea quali siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE: ===================================================================== | Tipo sito| Codice | Denominazione |Area (Ha)| +==========+==================+===========================+=========+ | B | IT3120022 | Palu' di Mugheri | 9,06 | +----------+------------------+---------------------------+---------+ | | | Lagorai Orientale - Cima | | | B | IT3120168 | Bocche | 12280 | +----------+------------------+---------------------------+---------+ | B | IT3120178 | Pale di San Martino | 7333 | +----------+------------------+---------------------------+---------+
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione. |
| Art. 2 Misure di conservazione
1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono: a) quelle individuate nella deliberazione delle Giunta provinciale di Trento n. 2378 del 22 ottobre 2010 come modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, gia' operative; b) quelle individuate nella deliberazione delle Giunta provinciale di Trento n. 632 del 12 aprile 2013 come modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, gia' operative; c) quelle individuate nella deliberazione delle Giunta provinciale di Trento n. 29 del 22 gennaio 2016, gia' operative. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se piu' restrittive, prevalgono sugli stessi. 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la Banca dati natura 2000. 5. Le integrazioni di cui al comma 4, cosi' come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla provincia autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla provincia autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357. |
| Art. 3 Soggetto gestore
1. La Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2016
Il Ministro: Galletti |
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