Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 aprile 2016, n. 99
Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualita' della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore).


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva;
Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva 98/70/CE per quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e del combustibile diesel, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN);
Vista la direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da usare per omologare i sistemi di recupero dei vapori di benzina e per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN;
Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che recepisce la direttiva 98/70/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta che recepiscono la direttiva 2009/126/CE;
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, e' necessario modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;
Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, e' necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che "alle norme dell'unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/UE e della direttiva 2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche CEN;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015;
Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;
Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487;
Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla nota 3 della tabella, le parole "norma EN 228:2008" sono sostituite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013".
2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il paragrafo 3 e' sostituito dal corrispondente paragrafo riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".
La direttiva n. 98/70/CE del 13 ottobre 1998, del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualita'
della benzina e del combustibile diesel e recante
modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio) e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350.
La direttiva n. 2009/126/CE del 21/10/2009, del
Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla fase II
del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento
dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), e'
pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285.
La direttiva n. 2014/77/UE del 10 giugno 2014, della
Commissione (recante modifica degli allegati I e II della
direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile
diesel) e' pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n.
L 170.
La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre 2014, della
Commissione (che modifica, ai fini dell'adattamento al
progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla
fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014, n.
L 304.
Il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n.66
(Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n.
96, S.O.
Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55
(Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la
direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche
relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche'
l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche
relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla
navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011, n.
97.
- Si riporta il testo dell'articolo 277 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96:
"Art. 277. (Recupero di cov prodotti durante le
operazioni di rifornimento presso gli impianti di
distribuzione di benzina)
1. I distributori degli impianti di distribuzione di
benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero
dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di
rifornimento.
2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e
quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa
devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei
vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i
sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla
parte quinta del presente decreto, nonche' essere
sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII
medesimo, se:
a) il flusso e' superiore a 500 m³/anno;
b) il flusso e' superiore a 100 m³/anno e sono situati
in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di
residenza o di lavoro.
3. Negli impianti esistenti di distribuzione di
benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i
sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre
2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato
VIII alla parte quinta del presente decreto.
4. Negli impianti di distribuzione di benzina
esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero
devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o
fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di
efficienza e gli obblighi di controllo previsti
all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto
per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E'
fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita'
di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di
controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II.
5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di
distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in
relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli
a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli.
6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di
cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare
i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo
previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente
decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase
II.
7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola
considerando la media degli anni civili in cui l'impianto
e' stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012
oppure, se durante tale periodo non vi e' stato almeno un
anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva una
stima effettuata dal gestore e documentata con atti da
tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della
quantita' di benzina scaricata nei tre anni civili
successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto
supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma
3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione
dell'impianto e' tenuto all'obbligo di adeguamento previsto
da tale disposizione.
8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno,
a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata
della documentazione necessaria ad identificare i
dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII
alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del
rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno
verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di
efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende
negata.
9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei
vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita'
di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono
essere utilizzati per attrezzare i distributori degli
impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte
del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta
apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria
ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di
prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una
traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e
certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero
dell'interno verifica i documenti e le certificazioni
trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti
di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la
rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di
mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato.
10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori
degli impianti di distribuzione devono mantenere in
funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al
presente articolo.
11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con
sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve
essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un
cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che
informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema.
Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal
comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia'
attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di
fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i
due mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. I gestori degli impianti di distribuzione di
benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione
previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente
decreto.".
Per il testo dell'allegato VIII alla Parte Quinta del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato
dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2.
Per il testo dell'allegato I del citato decreto
legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
Per il testo dell'allegato V del citato decreto
legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
"Art. 36. (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea)
1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia'
recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
(Omissis).".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'allegato I del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
"Allegato I (Specifiche ecologiche della benzina
commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad
accensione comandata)

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'allegato V del citato
decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal
presente decreto:
"Allegato V (Metodi di prova e modalita' operative per
l'accertamento sulla conformita' dei combustibili)
1. Campionamento
1.1. Prelievo
1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali
I campioni di combustibile devono essere prelevati
secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il
campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto
stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento
automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano
contenitori metallici.
1.1.2. Impianti di distribuzione
I campioni di combustibile devono essere prelevati
secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il
campionamento alla pompa presso gli impianti di
distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di
contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di
composizione previsti da tale norma EN.
1.1.3. Competenza
Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita'
competente all'accertamento dell'infrazione.
1.2. Quantita'
La quantita' di benzina o combustibile diesel da
campionare e' pari a dieci litri da immettere in cinque
contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della
loro capienza.
I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta,
essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di
plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono
essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati
almeno i seguenti dati:
A) il luogo del prelievo;
B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato
effettuato il prelievo del campione;
C) la data del prelievo;
D) la tipologia di prodotto;
E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il
prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi
commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di
impianti di distribuzione;
F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il
gestore nel corso delle attivita' di prelievo;
G) il soggetto incaricato del prelievo.
I cinque contenitori devono essere destinati:
a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad
accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera
F), per finalita' difensive;
b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini
dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo
15, comma 1, della legge n. 689/1981, di seguito denominato
laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo
1.7;
c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al
fine di essere conservati per l'eventualita' della
revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge
n. 689/1981 e per l'eventualita' del contenzioso
giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su
richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere
conservati presso il laboratorio controllore, fermo
restando quanto previsto dal paragrafo 1.5.
1.3. Verbale
All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali,
un verbale che deve riportare i dati necessari per
l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane
all'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione.
Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di
cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro originale viene
allegato all'esemplare del campione da inviare al
laboratorio controllore.
1.4. Movimentazione dei campioni
Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni
devono essere osservate misure atte a garantirne
l'integrita' e la sicurezza, con particolare riferimento
alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei
liquidi infiammabili.
1.5. Distribuzione dei campioni
Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano
le seguenti disposizioni:
- il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b),
e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di
campionamento;
- nel caso in cui sia richiesta la revisione delle
analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n.
689/1981 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera
c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione
individuato ai sensi del paragrafo 1.7;
- in tutti i casi, i contenitori dei campioni di
benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora
conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero
antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C,
sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni
dal prelievo.
1.6. Conservazione dei campioni
Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b)
e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un
periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino
alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui al
presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo
1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione,
fino alla scadenza dei termini previsti per proporre
opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e
fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente
a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di
benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non
sono esposti alla luce diretta del sole.
1.7. Identificazione dei laboratori
Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita'
competente all'accertamento dell'infrazione, e' un
laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane
nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane.
Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi
ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n.
689/1981 e' un laboratorio chimico delle dogane o un
Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori
chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato
le misure come laboratorio controllore.
Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici
delle dogane o gli Uffici delle dogane nel cui ambito
operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi
della Stazione sperimentale per i combustibili.
2. Effettuazione della verifica di conformita'
Il presente paragrafo stabilisce le procedure per
l'effettuazione della verifica di conformita'. Tale
procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia in
sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15,
comma 2, della legge n. 689/1981.
La trattazione dei risultati dei metodi di prova
elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la
procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259.
2.1. Verifica di conformita'
Il laboratorio controllore esegue le misure
immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del
campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale
laboratorio esegue una sola misura per ciascuna
caratteristica disciplinata dal presente decreto,
utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.
2.1.1. Caratteristiche per le quali e' definito un
limite massimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X > A1 + 0,59 • R
dove
A1 e' il limite massimo, ed R e' la riproducibilita'
del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore
e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non
conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare
conforme.
2.1.2. Caratteristiche per le quali e' definito un
limite minimo negli allegati I e II.
Se il risultato ottenuto «X» e' tale che:
X < A2 - 0,59 • R
dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la
riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello
A2, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto
si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e'
da considerare conforme.
3. Precisione dei metodi di prova
3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN
228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di
cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.

Parte di provvedimento in formato grafico

3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013,
e dati di precisione per la determinazione delle
caratteristiche del combustibile diesel conforme alle
specifiche di cui all'allegato II.

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1" sono soppresse.
2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2" sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 8 aprile 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1472

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte
Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come
modificato dal presente decreto:
"Allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina)
1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto
percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e
il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato
nell'ambiente in assenza del sistema di recupero;
b) pompa di erogazione macchina idraulica atta
all'estrazione della benzina dall'impianto di deposito
verso il distributore, ai fini dell'erogazione;
c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di
benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina
erogato (L);
d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione
e il calcolo delle quantita' di benzina erogata, la cui
adozione e' obbligatoria per distributori inseriti in un
impianto di distribuzione dei carburanti in rapporto con il
pubblico;
e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero
dei vapori costituito da una macchina idraulica atta a
creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori
di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di
deposito;
f) circolatore idraulico: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a
creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori
di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di
deposito;
g) ripartitore: componente del sistema di recupero dei
vapori costituito da un dispositivo atto a separare la
linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero
dei vapori, dal quale tali linee si dipartono
distintamente;
h) tubazione di erogazione: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile per
l'erogazione della benzina;
i) tubazione coassiale: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile
costituito da due tubi concentrici per il passaggio
rispettivamente della benzina erogata e dei vapori
recuperati;
l) tubazioni gemellate: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da due tubi flessibili
distinti per il passaggio rispettivamente del carburante
erogato e dei vapori recuperati;
m) pistola erogatrice: componente del sistema di
recupero dei vapori costituito da un apparecchio per il
controllo del flusso del carburante durante una operazione
di erogazione.
2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei
vapori di fase II.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli
stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai
fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di
recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In
caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori
di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di
distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre
mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05,
estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato
da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e
2-quinquies.
2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di
recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui
all'articolo 277, comma 6.
Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento
dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione,
l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non
deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore
medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi
inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi
entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di
efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato
da una prova effettuata su prototipo. Per tale
certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e
2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del
paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore
medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05,
estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere
comunque considerato di fase II.
2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di
recupero dei vapori di fase II.
L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata
in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1.
2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di
recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui
all'articolo 277, comma 6.
Nelle more dell'emanazione di una specifica norma
tecnica da parte dei competenti enti di normazione,
l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il
trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di
deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata
misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse
quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati,
attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura
che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV
Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza
del metodo deve risultare da apposite prove.
2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei
prototipi.
La certificazione comprovante l'efficienza del
prototipo e' rilasciata da un laboratorio accreditato
secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio
accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un
organismo riconosciuto dall'European Co-operation for
accreditation.
2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di
benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno
2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di
conformita' previsti dal decreto Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
3. Requisiti costruttivi e di installazione.
3.1. Il presente paragrafo si applica, fino
all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei
competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che
prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un
impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione.
3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di
recupero dei vapori comprende pistole di erogazione
predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni
flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la
separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione della benzina, collegamenti interni ai
distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori
verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i
dispositivi atti a garantire il funzionamento degli
impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza.
3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati,
sulla base del principio di funzionamento, in sistemi di
recupero dei vapori a circolazione naturale e sistemi di
recupero dei vapori a circolazione forzata, come definiti
dai punti 3.3. e 3.4, i quali stabiliscono altresi' i
requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti.
3.3. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione
naturale. In tali sistemi la pressione esistente nel
serbatoio del veicolo e la depressione che si crea
nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante
determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del
veicolo verso l'impianto di deposito durante il
rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori
o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei
vapori.
3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione
forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi
che, in aggiunta alla differenza di pressione che si
determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di
deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio
del veicolo all'impianto di deposito durante il
rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali
sistemi sono classificati in:
a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono
l'impiego di una o piu' pompe del vuoto atte a creare una
depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal
serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla
base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto
impiegate, tali sistemi vengono classificati in:
- sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di
almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun
distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione
del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da
garantire la proporzionalita' del volume di vapore
recuperato in funzione del volume di carburante erogato,
secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La pompa
del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi
tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il
motore della pompa del vuoto deve avere un grado di
protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato.
- sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono
l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata
asservita a piu' distributori, installata lungo la linea di
ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto
dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere
requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume
di vapore recuperato in funzione del volume di carburante
erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La
pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi
tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il
motore della pompa del vuoto deve avere un grado di
protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e'
ubicato.
b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi
prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a
getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di
ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei
vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito
durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico
puo' essere installato presso il distributore o presso la
pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti
tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore
recuperato in funzione del volume di carburante erogato,
secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis; la mandata
del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo
dispositivo tagliafiamma.
3.5 Le pistole erogatrici da impiegarsi nei
distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori
devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio
dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza.
Esse devono essere provviste di un condotto separato per il
passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per
mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive
operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a
garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e
per caduta a terra della pistola. Se l'impianto e' dotato
di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione
naturale le pistole di erogazione devono garantire una
tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del
veicolo.
3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero
dei vapori e' consentito l'impiego di tubazioni flessibili
coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali
tubazioni, esterna al distributore, e' pari a 5,00 m.
3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del
carburante dalla linea di recupero dei vapori e' necessario
installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si
dipartono distintamente la linea di erogazione del
carburante e la linea di recupero dei vapori.
Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili
coassiali il ripartitore coassiale puo' essere installato
all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il
distributore e' dotato di tubazioni flessibili gemellate il
ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola
erogatrice.
3.8 II collegamento tra il distributore e le tubazioni
interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina
puo' essere costituito da un tronco di tubazione flessibile
o rigido.
3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di
benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli
impianti di deposito, possono assumere le seguenti
configurazioni:
a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali
collegano ciascun distributore ad un singolo impianto di
deposito;
b) linee centralizzate (a servizio di piu'
distributori), le quali collegano tutti i distributori ad
uno o piu' impianti di deposito per mezzo di una rete
comune di tubazioni.
3.10. Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere
installato un gruppo di controllo del funzionamento, che
segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei
vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore
e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti.
3.11. E' consentito immettere i vapori recuperati nella
parte superiore degli impianti di deposito, senza
gorgogliamento. All'ingresso della linea di ritorno dei
vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un
idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati
idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante
rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di
sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora
l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad
un sistema di piu' impianti di deposito, questi possono
essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di
ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a
condizione che tutti contengano esclusivamente benzina.
3.12. I requisiti costruttivi delle tubazioni
appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori
sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per
l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono
essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche
dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata
capacita', robustezza e durata per poter sopportare le
pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e
l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte;
devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel
contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei
vapori.
3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di
ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo
piu' breve dai distributori agli impianti di deposto, con
una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di
deposito stessi.
3.14. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla
linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente
protetti dalla corrosione.
3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di
distribuzione di carburanti liquidi devono essere
realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in
materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi
appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla
linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico,
devono essere corredati di certificazione prodotta dal
costruttore che ne attesti l'antistaticita'.
4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei
vapori.
4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di
efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere
eseguiti con periodicita' almeno annuale dal gestore. I
risultati devono essere riportati sul registro di impianto
di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di
sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei
vapori di benzina in un impianto di deposito presso
l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto
V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di
benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si
applica il metodo EN16321-2.
4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve
essere installato un gruppo di controllo del funzionamento
che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero
dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il
gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti.
La presente disposizione non si applica in caso di
installazione del sistema automatico previsto dal punto
4.3.
4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere
eseguiti dal gestore con periodicita' triennale se e'
installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema
deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano
nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei
vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo
automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare
automaticamente il flusso di benzina dal distributore
interessato dal guasto se questo non e' riparato entro
sette giorni.
5. Obblighi di documentazione.
5.1 Per il rilascio delle approvazioni di tipo di
competenza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 31 luglio 1934, relative a distributori
provvisti di un sistema di recupero dei vapori omologato,
devono essere osservate le modalita' di prova contenute
nell'appendice.
5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina
realizzati sulla base di una concessione o di una
autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi
della normativa vigente al momento del rilascio, installati
o da installare su un sito precedentemente non utilizzato
quale impianto di distribuzione di carburante, devono
essere provvisti di:
a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi
componenti il sistema di recupero vapori, da parte del
Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero
dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio
dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita'
previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126;
b) approvazione di tipo del distributore provvisto di
un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal
Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31
luglio 1934 e nel rispetto delle modalita' di prova
previste dalla normativa all'epoca vigente;
b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo
dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30
giugno 2003;
c) certificato di collaudo dell'intero impianto
effettuato dalla commissione competente ai sensi della
vigente normativa.
5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da
quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di:
a) originaria approvazione di tipo del distributore
sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori,
rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto
ministeriale 31 luglio 1934;
a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di
conformita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo
dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i
distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30
giugno 2003;
b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi
componenti il sistema di recupero vapori, da parte del
Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero
dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio
dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita'
previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 126;
c) certificazione, rilasciata dal costruttore,
attestante la conformita' del sistema di recupero di vapori
prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato
di conformita' deve attestare la capacita' del sistema di
recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se
correttamente installato, il valore di efficienza
prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le
relative tolleranze, rilevate in sede di prova del
prototipo omologato; la presente lettera non si applica in
caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di
conformita' previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori
provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto;
d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del
sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di
distribuzione, attestante che l'installazione del sistema
e' stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal
costruttore e che le prove funzionali, con verifica del
rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della presa in
carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito
positivo; la presente lettera non si applica in caso di
sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita'
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della
marcatura CE prevista da tale decreto;
e) copia della notifica, da parte del gestore, circa
l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei
vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto
della normativa all'epoca vigente.
5.4 Tutti gli impianti di distribuzione di benzina
devono essere dotati di un registro di impianto che deve
essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere
riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli
autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti
assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3. (1614)
5.5 A seguito di qualsiasi intervento che comporti una
sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre
una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i
componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo
approvato; tale atto deve essere allegato al registro di
impianto e ne costituisce parte integrante.]
Appendice
1. Esame costruttivo del distributore
1.1. Scopo
La prova e' finalizzata all'individuazione delle
caratteristiche costruttive e funzionali del distributore
in esame.
1.2. Contenuto dell'esame costruttivo
I dati caratteristici del distributore in esame saranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e
dovranno comprendere:
a) le dimensioni di ingombro del distributore (in
millimetri);
b) la conformazione del distributore (singolo, doppio,
monofronte, bifronte);
c) la configurazione del distributore (parallelepipedo,
cilindrico ecc.);
d) il numero delle pistole che e' possibile collegare
al distributore;
e) il tipo e lo spessore del fasciame del distributore.
2. Esame costruttivo dell'impianto elettrico
2.1. Scopo.
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente elettrico ed
elettronico del distributore in esame, valutandone
l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico.
I dati caratteristici dei componenti dell'impianto
elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla
scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) le caratteristiche del motore della pompa di
circolazione del carburante (tipo, esecuzione, custodia,
potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni
acquisite);
b) le caratteristiche dell'interruttore del motore
della pompa di circolazione del carburante (tipo,
esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
c) le caratteristiche del motore della pompa a vuoto
del circuito di recupero vapori, se presente (tipo,
esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi
delle certificazioni acquisite);
d) le caratteristiche dell'interruttore del motore
della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi
delle certificazioni acquisite);
e) le caratteristiche dell'elettrovalvola di
intercettazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi
delle certificazioni acquisite);
f) le caratteristiche del sensore di calore, se
presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni
acquisite);
g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo,
esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite);
h) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione
(tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione, zona di
posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite);
i) le caratteristiche delle scatole di connessione
(tipo, esecuzione, grado di protezione, zona di posa in
opera, estremi delle certificazioni acquisite);
l) le caratteristiche delle morsettiere (tipo, zona di
posa in opera);
m) le caratteristiche dei cavi elettrici e dei
pressacavi (tipo, esecuzione, zona di posa in opera,
estremi delle certificazioni acquisite).
3. Esame dell'impianto idraulico
3.1. Linea di erogazione del carburante
3.1.1. Scopo
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente della linea di
erogazione del carburante per il distributore in esame,
valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
3.1.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico
I dati caratteristici dei componenti della linea di
erogazione del carburante saranno riportati sulla scheda
delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) le caratteristiche della pompa di circolazione del
carburante (tipo, materiali, prevalenza, estremi delle
certificazioni acquisite);
b) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri,
materiali, estremi delle certificazioni acquisite);
c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo,
esecuzione, numero delle posizioni di apertura, estremi
delle certificazioni acquisite);
d) le caratteristiche dello sfiato del sistema di
disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del
tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite);
e) le caratteristiche del rivelatore di erogazione
(tipo, materiale, ubicazione);
f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a
fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi
delle certificazioni acquisite), se presente.
3.2. Linea di recupero dei vapori
3.2.1. Scopo
La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati
caratteristici di ogni singolo componente della linea di
recupero dei vapori per il distributore in esame,
valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi.
3.2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico I
dati caratteristici di ogni singolo componente della linea
di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda delle
prove di laboratorio, e dovranno comprendere:
a) la descrizione del principio di funzionamento (a
circolazione naturale, a circolazione forzata mediante
pompa a vuoto, a circolazione forzata tramite eiettore
idraulico, etc);
b) le caratteristiche della pompa a vuoto del circuito
di recupero vapori, se presente (tipo, materiale,
prevalenza, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite);
c) le caratteristiche dell'iniettore idraulico del
circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale,
ubicazione);
d) le caratteristiche del ripartitore coassiale (tipo,
diametri, materiali, ubicazione);
e) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri,
materiali, estremi delle certificazioni acquisite);
f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a
fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi
delle certificazioni acquisite), se presente;
g) le caratteristiche del sensore di pressione, se
presente (tipo, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite).
4. Esame della testata contometrica
4.1. Scopo
La prova e' finalizzata all'individuazione delle
caratteristiche costruttive e di funzionamento della
testata contometrica, valutandone l'idoneita' all'impiego
ai fini antincendi.
4.2. Contenuto dell'esame della testata contometrica
I dati caratteristici della testata contometrica
saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio,
e dovranno comprendere:
a) il tipo (meccanica o elettronica);
b) le caratteristiche della custodia (materiale,
esecuzione, ubicazione, estremi delle certificazioni
acquisite);
c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo,
esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi delle
certificazioni acquisite).
5. Prova di funzionamento
5.1. Scopo
La prova e' finalizzata all'individuazione
dell'idoneita' all'impiego ai fini antincendi e della
regolarita' di funzionamento del distributore in esame.
5.2. Apparecchiatura di prova
II distributore in esame viene posizionato su apposito
banco di prova, simulante le effettive condizioni di
esercizio, costituito dai seguenti elementi:
- serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e
indicatore di livello, fissato a idonea struttura di
sostegno;
- piattaforma per il posizionamento del distributore;
- dispositivo simulante il bocchettone e la tubazione
di carico del veicolo, compatibile con le pistole
erogatrici utilizzate nei sistemi di recupero vapore e
collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio.
- Il liquido da impiegarsi nelle prove dovra' essere
compatibile con le caratteristiche del circuito idraulico
del sistema di distribuzione.
5.3. Descrizione della prova
La prova deve essere eseguita secondo la seguente
procedura:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) mettere in funzione il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice, per un'erogazione
complessiva di 1000 litri di carburante.
La prova si considera superata se durante tali
operazioni il distributore ha mostrato un funzionamento
regolare.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
6. Misura delle caratteristiche del circuito idraulico
6.1. Linea di erogazione del carburante liquido
6.1.1. Scopo
La prova e' finalizzata a misurare il valore delle
grandezze idrauliche caratteristiche della linea di
erogazione del carburante per il distributore in esame, sia
durante la fase dell'erogazione stessa, sia negli istanti
precedenti e successivi, durante i quali la pistola
erogatrice rimane chiusa.
6.1.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione
coassiale alla linea di misura, costituita da un primo
ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee
distinte per il passaggio del liquido carburante e dei
vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante
e' installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e
delle portate;
d) collegare le due linee per il passaggio del liquido
e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua
volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile
coassiale;
e) collegare la pistola di erogazione all'estremita'
libera del suddetto tronco di tubazione flessibile
coassiale;
f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del
carburante al valore massimo consentito di portata;
g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo
di carico;
h) far funzionare il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima di erogazione a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione di erogazione a pistola completamente aperta
(in bar);
pressione massima all'atto della chiusura della pistola
(colpo d'ariete) (in bar);
portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, il valore risultante andra'
riportato sulla scheda delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
erogazione alla linea di misura, costituita da idoneo
gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la
pistola di erogazione all'estremita' libera della linea per
il passaggio del carburante in uscita dalla linea di misura
ed alla linea di recupero dei vapori;
e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del
carburante al valore massimo consentito di portata;
f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo
di carico;
g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando
10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni
di apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto g) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima di erogazione a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione di erogazione a pistola completamente aperta
(in bar);
pressione massima all'atto della chiusura della pistola
(colpo d'ariete) (in bar);
portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata
di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
6.2. Linea di recupero dei vapori
6.2.1. Scopo
La prova e' finalizzata a misurare il valore delle
grandezze idrauliche caratteristiche della linea di
recupero dei vapori per il distributore in esame durante la
fase dell'erogazione.
6.2.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione
coassiale alla linea di misura, costituita da un primo
ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee
distinte per il passaggio del liquido carburante e dei
vapori; sulla linea per il passaggio dei vapori e'
installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e
delle portate;
d) collegare le due linee per il passaggio del liquido
e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua
volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile
coassiale;
e) collegare la pistola di erogazione all'estremita'
libera del suddetto tronco di tubazione flessibile
coassiale;
f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del
carburante al valore massimo consentito di portata;
g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo
di carico;
h) far funzionare il distributore simulando 10
operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di
apertura della pistola erogatrice.
Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono
essere rilevate le seguenti grandezze:
portata massima dei vapori a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in
bar);
portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
depressione massima sulla linea di aspirazione dei
vapori (in bar).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) collegare il distributore al circuito idraulico ed
alla linea per l'alimentazione elettrica;
b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
c) collegare l'estremita' libera della tubazione di
recupero dei vapori alla linea di misura, costituita da
idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate;
d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la
pistola di erogazione all'estremita' libera della linea di
recupero dei vapori in uscita dalla linea di misura e alla
linea per il passaggio del carburante;
e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del
carburante al valore massimo consentito di portata;
f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo
di carico;
g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando
10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni
di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle
operazioni di cui al punto g) devono essere rilevate le
seguenti grandezze:
portata massima dei vapori a pistola completamente
aperta (in litri/minuto);
pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in
bar);
portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di
piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto);
depressione massima sulla linea di aspirazione dei
vapori (in bar).
Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate
deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle
10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno
riportati sulla scheda delle prove di laboratorio.
7. Rapporto V/L
ove: V e' il volume dei vapori recuperati durante il
rifornimento; L e' il corrispondente volume del carburante
erogato.
I valori di V e L vengono calcolati sulla base delle
portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2.
Il rapporto V/L del sistema deve rientrare nei limiti
stabiliti al punto 2.1. Se la misura viene effettuata
aspirando aria nel circuito di recupero dei vapori, deve
essere applicato un idoneo coefficiente correttivo.
8. Prove di tenuta in pressione del circuito idraulico
8.1. Linea di erogazione del carburante
8.1.1. Scopo
La prova e' finalizzata alla verifica della tenuta
degli elementi costitutivi della linea di erogazione del
carburante per il distributore in esame, per una pressione
pari almeno a 1,2 volte quella massima misurata all'atto
della chiusura della pistola di erogazione (media dei
valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e
comunque non inferiore a 5 bar.
8.1.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera della tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di erogazione del carburante a
monte del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della
tubazione flessibile coassiale agendo sulla suddetta
valvola di sfiato;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
liquido di prova nella linea di erogazione del carburante,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o
abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvola di sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di erogazione del carburante a
monte del distributore ad una pompa di idonee
caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle
pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio
contenente il liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle
tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di
sfiato presenti sui tappi filettati;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
liquido di prova nella linea di erogazione del carburante,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di
prova o abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
8.2. Linea di recupero dei vapori
8.2.1. Scopo
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli
elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
il distributore in esame, per una pressione pari a 1,2
volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e
comunque non inferiore a 1 bar.
8.2.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera della tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle
del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche,
dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in
aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il
liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della
tubazione flessibile coassiale, agendo sulla valvola di
sfiato presente sul tappo metallico filettato;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
liquido di prova nella linea di recupero dei vapori,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di recupero
dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha
mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti
di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio;
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvoladi sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle
del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche,
dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in
aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il
liquido di prova;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle
tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di
sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il
liquido di prova nella linea di recupero dei vapori,
incrementando gradualmente la pressione fino al valore
massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo
valore per 10 minuti primi.
La prova si considera superata se durante le operazioni
di cui al punto e) nessun elemento della linea di
erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile
di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di
prova o abbassamenti di pressione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
9. Prova di tenuta in depressione della linea di
recupero dei vapori
9.1. Scopo
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli
elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per
il distributore in esame, per una depressione pari a 1,2
volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e
comunque non inferiore in valore assoluto a 300 minibar.
9.1.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per distributori che impiegano tubazioni flessibili
coassiali:
a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione
flessibile coassiale;
b) chiudere l'estremita' libera dalla tubazione
flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico
filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la
fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle
del distributore ad una pompa aspirante di idonee
caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle
depressioni;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della
tubazione flessibile coassiale agendo sulla valvola di
sfiato presente sul tappo metallico filettato;
e) mettere in depressione la linea di recupero dei
vapori tramite la pompa di cui al punto e), incrementandone
gradualmente la depressione fino al valore prefissato.
La prova si considera superata se, dopo 10 minuti
primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori
ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore
prefissato.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano
tubazioni flessibili gemellate:
a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola
erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate;
b) chiudere l'estremita' libera di ciascuna delle
tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo
metallico filettato, munito di valvola di sfiato per
permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno;
d) collegare la linea di recupero dei vapori a valle
del distributore ad una pompa aspirante di idonee
caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle
depressioni;
d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle
tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle valvole di
sfiato presenti sui tappi metallici filettati;
e) mettere in depressione la linea di recupero dei
vapori tramite la pompa di cui al punto e), incrementando
gradualmente la depressione fino al valore prefissato.
La prova si considera superata se, dopo 10 minuti
primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori
ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore
prefissato.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
10. Prove sulla pistola erogatrice
10.1. Prova di apertura spontanea
10.1.1. Scopo
La prova e' finalizzata a verificare la tenuta della
valvola di ritegno del carburante interna alla pistola di
erogazione, per pressioni crescenti.
10.1.2. Descrizione della prova.
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
a) collegare la linea di erogazione a monte del
distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata
di strumento per la misura delle pressioni, posta in
aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il
liquido di prova;
b) inviare, tramite la pompa di cui al punto a), il
liquido di prova alla pistola erogatrice che viene tenuta
chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad un
massimo di 20 bar.
La prova si considera superata se, durante le
operazioni di cui al punto b), si verifica uno dei seguenti
casi:
la pistola erogatrice rimane chiusa;
la pistola erogatrice si apre solo per un valore di
pressione non inferiore a 1,2 volte la pressione massima
misurata all'atto della chiusura della pistola di
erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni
di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
10.2. Prova di caduta
10.2.1. Scopo
La prova e' finalizzata a verificare la resistenza
meccanica della pistola erogatrice.
10.2.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
la pistola erogatrice deve essere lasciata cadere al
suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza di
almeno 1,5 metri, per 5 volte consecutive.
A seguito di esame visivo effettuato dopo la caduta, la
pistola erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture
o altre alterazioni tali da pregiudicarne il corretto
funzionamento.
A tale scopo la pistola erogatrice deve essere
nuovamente risottoposta alla prova di apertura spontanea
descritta al punto 9.1.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
11. Prova di continuita' elettrica
11.1. Scopo
La prova e' finalizzata alla verifica della continuita'
elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura
metallica del distributore in esame.
11.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
tramite l'utilizzazione di idonea strumentazione di
misura, deve essere accertata la continuita' elettrica tra
la pistola di erogazione e la struttura metallica del
distributore in esame.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.
12. Verifiche sulla testata contometrica (se di tipo
elettronico)
12.1. Scopo
La prova e' finalizzata alla verifica del corretto
funzionamento della testata contometrica per il
distributore in esame, e del relativo generatore di
impulsi. La testata contometrica, oltre alle funzioni di
indicazione delle quantita' erogate e, se l'impianto e' in
rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi importi,
svolge funzioni di controllo del funzionamento del
distributore e, in caso di mal funzionamento, deve
provocare l'arresto dell'erogazione.
Le condizioni di arresto da verificare sono le
seguenti:
- mancanza di alimentazione generale;
- mal funzionamento del generatore d'impulsi;
alimentazione non corretta del generatore d'impulsi;
- errore aritmetico;
- basso livello nella cisterna di stoccaggio del
carburante;
- dispositivo di visualizzazione danneggiato ;
- prezzo unitario nullo;
- mancata erogazione per 30 secondi;
- mancato funzionamento del sistema di recupero dei
vapori se interfacciato con la testata contometrica.
12.2. Descrizione della prova
La prova viene eseguita secondo la seguente procedura:
per il distributore in esame devono essere simulate
altrettante situazioni di guasto corrispondenti a ciascuna
delle condizioni elencate al punto 12.1.
verificando di volta in volta l'arresto del
funzionamento del gruppo motore-pompa di erogazione.
L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda
delle prove di laboratorio.".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone