Gazzetta n. 135 del 11 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 8 aprile 2016, n. 99 |
Regolamento per il recepimento delle direttive 2014/77/UE e 2014/99/UE, che aggiornano i riferimenti ai metodi di analisi e di prova contenuti nella direttiva 98/70/CE (qualita' della benzina e del combustibile diesel per autotrazione) e nella direttiva 2009/126/CE (recupero di vapori durante il rifornimento dei veicoli a motore). |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e le successive modifiche di tale direttiva; Vista la direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio; Vista la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica gli allegati I e II della direttiva 98/70/CE per quanto attiene all'individuazione dei metodi di prova della benzina e del combustibile diesel, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal Comitato Europeo di Normazione (CEN); Vista la direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/126/CE per quanto attiene alla individuazione dei metodi di prova da usare per omologare i sistemi di recupero dei vapori di benzina e per verificare il funzionamento di tali sistemi di recupero dei vapori, alla luce degli sviluppi delle norme tecniche adottate dal CEN; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che recepisce la direttiva 98/70/CE; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'articolo 277 e l'allegato VIII alla parte quinta che recepiscono la direttiva 2009/126/CE; Considerato che, per attuare la direttiva 2014/77/UE, e' necessario modificare gli allegati I e V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66; Considerato che, per attuare la direttiva 2014/99/UE, e' necessario modificare l'allegato VIII alla parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto l'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che "alle norme dell'unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento giuridico..." sia data attuazione "con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; Ritenuto procedere al contestuale recepimento, in un unico provvedimento, della direttiva 2014/77/UE e della direttiva 2014/99/UE, entrambe dirette ad aggiornare specifici riferimenti alle norme tecniche CEN; Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dello sviluppo economico con nota 15399 del 2 luglio 2015; Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero della salute con nota 643 del 5 ottobre 2015; Acquisito il preventivo concerto tecnico reso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 14987 del 23 luglio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015; Vista la preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con nota del 2 febbraio 2016 prot. 2487; Acquisito ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il parere favorevole reso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri con nota prot. USSDPE - 601 dell'11 febbraio 2016; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota del 28 dicembre 2015 prot. 25382;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
1. Nell'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, alla nota 3 della tabella, le parole "norma EN 228:2008" sono sostituite dalle seguenti "norma UNI EN 228:2013". 2. Nell'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, il paragrafo 3 e' sostituito dal corrispondente paragrafo riportato nell'Allegato 1 del presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17. (Regolamenti). (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).". La direttiva n. 98/70/CE del 13 ottobre 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio) e' pubblicata nella G.U.C.E. del 28 dicembre 1998, n. L 350. La direttiva n. 2009/126/CE del 21/10/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio), e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 285. La direttiva n. 2014/77/UE del 10 giugno 2014, della Commissione (recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel) e' pubblicata nella G.U.C.E. del 11 giugno 2014, n. L 170. La direttiva n. 2014/99/UE del 21 ottobre 2014, della Commissione (che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio) e' pubblicata nella G.U.C.E. 23 ottobre 2014, n. L 304. Il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n.66 (Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, S.O. Il decreto legislativo del 31 marzo 2011, n. 55 (Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011, n. 97. - Si riporta il testo dell'articolo 277 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: "Art. 277. (Recupero di cov prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione di benzina) 1. I distributori degli impianti di distribuzione di benzina devono essere attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento. 2. I nuovi impianti di distribuzione di benzina e quelli esistenti soggetti a ristrutturazione completa devono essere equipaggiati con sistemi di recupero dei vapori di benzina conformi ai requisiti previsti, per i sistemi di recupero di fase II, all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto, nonche' essere sottoposti ai controlli previsti all'allegato VIII medesimo, se: a) il flusso e' superiore a 500 m³/anno; b) il flusso e' superiore a 100 m³/anno e sono situati in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 3. Negli impianti esistenti di distribuzione di benzina, aventi un flusso superiore a 3.000 mc all'anno, i sistemi di recupero devono rispettare, entro il 31 dicembre 2018, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. 4. Negli impianti di distribuzione di benzina esistenti, di cui ai commi 2 e 3, i sistemi di recupero devono rispettare, fino alla ristrutturazione completa o fino all'adeguamento previsto al comma 3, i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. E' fatta comunque salva, presso tali impianti, la possibilita' di rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti per i sistemi di recupero di fase II. 5. I commi 2 e 3 non si applicano agli impianti di distribuzione di benzina utilizzati esclusivamente in relazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore ai fini del primo rifornimento di tali veicoli. 6. Negli impianti di distribuzione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 i sistemi di recupero devono rispettare i requisiti di efficienza e gli obblighi di controllo previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto per i sistemi di recupero diversi da quelli di fase II. 7. Il flusso previsto dai commi 2 e 3 si calcola considerando la media degli anni civili in cui l'impianto e' stato in esercizio nei tre anni antecedenti il 2012 oppure, se durante tale periodo non vi e' stato almeno un anno civile di esercizio, non c'e' nella direttiva una stima effettuata dal gestore e documentata con atti da tenere a disposizione presso l'impianto; se la media della quantita' di benzina scaricata nei tre anni civili successivi a quello della messa in esercizio dell'impianto supera, diversamente dalla stima, il flusso di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione o della concessione dell'impianto e' tenuto all'obbligo di adeguamento previsto da tale disposizione. 8. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori devono essere omologati dal Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza corredata della documentazione necessaria ad identificare i dispositivi e dalla certificazione di cui all'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto. Ai fini del rilascio dell'omologazione, il Ministero dell'interno verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di efficienza previsti dal presente articolo ed ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia l'omologazione si intende negata. 9. I dispositivi componenti i sistemi di recupero dei vapori che sono stati omologati dalle competenti autorita' di altri Paesi appartenenti all'Unione europea possono essere utilizzati per attrezzare i distributori degli impianti di distribuzione, previo riconoscimento da parte del Ministero dell'interno, a cui il costruttore presenta apposita istanza, corredata dalla documentazione necessaria ad identificare i dispositivi, dalle certificazioni di prova rilasciate dalle competenti autorita' estere e da una traduzione giurata in lingua italiana di tali documenti e certificazioni. Ai fini del riconoscimento, il Ministero dell'interno verifica i documenti e le certificazioni trasmessi, da cui deve risultare il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dal presente articolo, e verifica la rispondenza dei dispositivi ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla vigente normativa. In caso di mancata pronuncia il riconoscimento si intende negato. 10. Durante le operazioni di rifornimento i gestori degli impianti di distribuzione devono mantenere in funzione i sistemi di recupero dei vapori di cui al presente articolo. 11. Presso gli impianti di distribuzione attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, deve essere esposto, sui distributori o vicino agli stessi, un cartello, una etichetta o un altro tipo di supporto che informi i consumatori circa l'esistenza di tale sistema. Presso gli impianti di distribuzione esistenti previsti dal comma 4 che, alla data del 1° gennaio 2012, sono gia' attrezzati con sistemi di recupero dei vapori di benzina di fase II, tale obbligo di informazione si applica entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. I gestori degli impianti di distribuzione di benzina devono rispettare gli obblighi di documentazione previsti dall'allegato VIII alla parte quinta del presente decreto.". Per il testo dell'allegato VIII alla Parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 2. Per il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. Per il testo dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: "Art. 36. (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea) 1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei. (Omissis).".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'allegato I del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto: "Allegato I (Specifiche ecologiche della benzina commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata)
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'allegato V del citato decreto legislativo n. 66 del 2005, come modificato dal presente decreto: "Allegato V (Metodi di prova e modalita' operative per l'accertamento sulla conformita' dei combustibili) 1. Campionamento 1.1. Prelievo 1.1.1. Depositi fiscali e depositi commerciali I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea. Per il prelievo si utilizzano contenitori metallici. 1.1.2. Impianti di distribuzione I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione. Per il prelievo e' sufficiente l'utilizzo di contenitori metallici anche privi delle caratteristiche di composizione previsti da tale norma EN. 1.1.3. Competenza Il prelievo dei campioni e' effettuato dall'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione. 1.2. Quantita' La quantita' di benzina o combustibile diesel da campionare e' pari a dieci litri da immettere in cinque contenitori da 2,5 litri, riempiti per circa l'80% della loro capienza. I contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati: A) il luogo del prelievo; B) il gestore dell'impianto presso cui e' stato effettuato il prelievo del campione; C) la data del prelievo; D) la tipologia di prodotto; E) il serbatoio dal quale e' stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione; F) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attivita' di prelievo; G) il soggetto incaricato del prelievo. I cinque contenitori devono essere destinati: a) uno al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F), per finalita' difensive; b) uno al laboratorio che effettua le misure ai fini dell'accertamento dell'infrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, di seguito denominato laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7; c) tre al soggetto che ha effettuato il prelievo, al fine di essere conservati per l'eventualita' della revisione prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 e per l'eventualita' del contenzioso giudiziario previsto dall'articolo 23 di tale legge; su richiesta di tale soggetto, i contenitori possono essere conservati presso il laboratorio controllore, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1.5. 1.3. Verbale All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione. Un originale rimane all'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione. Un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera F). L'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore. 1.4. Movimentazione dei campioni Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrita' e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili. 1.5. Distribuzione dei campioni Ai fini della distribuzione dei campioni si applicano le seguenti disposizioni: - il contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e' inviato al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento; - nel caso in cui sia richiesta la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), e' inviato al laboratorio competente per tale revisione individuato ai sensi del paragrafo 1.7; - in tutti i casi, i contenitori dei campioni di benzina prelevati durante il periodo estivo, qualora conservati in luogo idoneo diverso da un frigorifero antideflagrante a temperatura compresa tra 4 °C e 10 °C, sono inviati al laboratorio controllore entro cinque giorni dal prelievo. 1.6. Conservazione dei campioni Tutti i contenitori di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), devono essere conservati in un luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attivita' di accertamento di cui al presente allegato e, per un contenitore di cui al paragrafo 1.2, lettera c), in caso di accertamento dell'infrazione, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione. Per luogo idoneo si intende, in caso di benzina, un luogo almeno ventilato in cui i contenitori non sono esposti alla luce diretta del sole. 1.7. Identificazione dei laboratori Il laboratorio controllore, su delega dell'autorita' competente all'accertamento dell'infrazione, e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane. Il laboratorio che effettua la revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981 e' un laboratorio chimico delle dogane o un Ufficio delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore. Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione sperimentale per i combustibili. 2. Effettuazione della verifica di conformita' Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformita'. Tale procedura si applica sia in sede di analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, sia in sede di revisione delle analisi ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 689/1981. La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura, tratta dalla norma UNI EN ISO 4259. 2.1. Verifica di conformita' Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dei contenitori del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3. 2.1.1. Caratteristiche per le quali e' definito un limite massimo negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: X > A1 + 0,59 • R dove A1 e' il limite massimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme. 2.1.2. Caratteristiche per le quali e' definito un limite minimo negli allegati I e II. Se il risultato ottenuto «X» e' tale che: X < A2 - 0,59 • R dove A2 e' il limite minimo, ed R e' la riproducibilita' del metodo di prova calcolata al livello A2, il cui valore e' riportato nel paragrafo 3, il prodotto si considera non conforme. In caso contrario il prodotto e' da considerare conforme. 3. Precisione dei metodi di prova 3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma UNI EN 228:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina conforme alle specifiche di cui all'allegato I o all'articolo 3, comma 2.
Parte di provvedimento in formato grafico
3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2013, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino a relativa pubblicazione, dal progetto di norma prEN 16321-1" sono soppresse. 2. Nell'allegato VIII alla parte Quinta, paragrafo 4.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole "e, fino alla relativa pubblicazione, il metodo prEN16321-2" sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione. Roma, 8 aprile 2016
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro della salute Lorenzin Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1472
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'allegato VIII alla parte Quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente decreto: "Allegato VIII (Impianti di distribuzione di benzina) 1. Definizioni Ai fini del presente allegato si intende per: a) efficienza del sistema di recupero: il rapporto percentuale tra il peso dei vapori di benzina recuperati e il peso degli stessi che risulterebbe rilasciato nell'ambiente in assenza del sistema di recupero; b) pompa di erogazione macchina idraulica atta all'estrazione della benzina dall'impianto di deposito verso il distributore, ai fini dell'erogazione; c) rapporto V/L: rapporto tra il volume di vapori di benzina ed aria recuperati (V) e il volume di benzina erogato (L); d) testata contometrica: dispositivo per l'indicazione e il calcolo delle quantita' di benzina erogata, la cui adozione e' obbligatoria per distributori inseriti in un impianto di distribuzione dei carburanti in rapporto con il pubblico; e) pompa del vuoto: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da una macchina idraulica atta a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito; f) circolatore idraulico: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori di benzina dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito; g) ripartitore: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un dispositivo atto a separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori, dal quale tali linee si dipartono distintamente; h) tubazione di erogazione: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile per l'erogazione della benzina; i) tubazione coassiale: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un tubo flessibile costituito da due tubi concentrici per il passaggio rispettivamente della benzina erogata e dei vapori recuperati; l) tubazioni gemellate: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da due tubi flessibili distinti per il passaggio rispettivamente del carburante erogato e dei vapori recuperati; m) pistola erogatrice: componente del sistema di recupero dei vapori costituito da un apparecchio per il controllo del flusso del carburante durante una operazione di erogazione. 2. Requisiti di efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II. Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'85%. In caso di sistemi che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi in un intervallo compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-ter e 2-quinquies. 2-bis. Requisiti di efficienza degli altri sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. Il sistema di recupero deve prevedere il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. Ai fini dell'omologazione, l'efficienza media del sistema di recupero dei vapori non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi. Il rapporto V/L del sistema deve sempre mantenersi entro tale intervallo. Il raggiungimento di tale valore di efficienza del sistema di recupero deve essere comprovato da una prova effettuata su prototipo. Per tale certificazione si applicano i paragrafi 2-quater e 2-quinquies. Se l'efficienza certificata ai sensi del paragrafo 2-ter e' pari o superiore all'85%, con un valore medio del rapporto V/L sempre compreso tra 0,95 e 1,05, estremi inclusi, il sistema di recupero deve essere comunque considerato di fase II. 2-ter. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori di fase II. L'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata in base a quanto disposto dalla norma EN 16321-1. 2-quater. Certificazione dell'efficienza dei sistemi di recupero dei vapori ammessi presso gli impianti di cui all'articolo 277, comma 6. Nelle more dell'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, l'efficienza dei sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione e' determinata misurando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati degli impianti di deposito interrati, attraverso apposite prove effettuate con sistemi di misura che utilizzano il metodo volumetrico-gravimetrico del TÜV Rheinland, ovvero altro metodo equivalente. L'equivalenza del metodo deve risultare da apposite prove. 2-quinquies. Certificazione dell'efficienza dei prototipi. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo e' rilasciata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Per laboratorio accreditato s'intende un laboratorio accreditato da un organismo riconosciuto dall'European Co-operation for accreditation. 2-sexies. Atti di conformita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. Restano fermi, per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, gli obblighi relativi alle procedure ed agli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 3. Requisiti costruttivi e di installazione. 3.1. Il presente paragrafo si applica, fino all'emanazione di una specifica norma tecnica da parte dei competenti enti di normazione, ai sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione. 3.1-bis. L'insieme dei dispositivi dei sistemi di recupero dei vapori comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione della benzina, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza ed efficienza. 3.2 I sistemi di recupero dei vapori sono classificati, sulla base del principio di funzionamento, in sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale e sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata, come definiti dai punti 3.3. e 3.4, i quali stabiliscono altresi' i requisiti tecnici di carattere generale di tali impianti. 3.3. Sistemi di recupero dei vapori a circolazione naturale. In tali sistemi la pressione esistente nel serbatoio del veicolo e la depressione che si crea nell'impianto di deposito quando si estrae il carburante determinano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo verso l'impianto di deposito durante il rifornimento, senza l'impiego di pompe a vuoto, aspiratori o altri dispositivi atti a facilitare la circolazione dei vapori. 3.4 Sistemi di recupero dei vapori a circolazione forzata. Tali sistemi prevedono l'impiego di dispositivi che, in aggiunta alla differenza di pressione che si determina tra il serbatoio del veicolo e l'impianto di deposito, facilitano il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo all'impianto di deposito durante il rifornimento. In base al tipo di dispositivo impiegato tali sistemi sono classificati in: a) Sistemi assistiti da pompe. Tali sistemi prevedono l'impiego di una o piu' pompe del vuoto atte a creare una depressione che facilita il passaggio dei vapori stessi dal serbatoio del veicolo verso gli impianti di deposito. Sulla base del numero e della disposizione delle pompe a vuoto impiegate, tali sistemi vengono classificati in: - sistemi dedicati. Tali sistemi prevedono l'impiego di almeno una pompa del vuoto installata nel corpo di ciascun distributore, e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato. - sistemi centralizzati. Tali sistemi prevedono l'impiego di un'unica pompa del vuoto centralizzata asservita a piu' distributori, installata lungo la linea di ritorno dei vapori e messa in funzione all'atto dell'erogazione del carburante. Il sistema deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis. La pompa del vuoto deve essere dotata di idonei dispositivi tagliafiamma posti sulla mandata e sull'aspirazione; il motore della pompa del vuoto deve avere un grado di protezione adeguato alla zona di pericolo in cui e' ubicato. b) Sistemi a circolatore idraulico. Tali sistemi prevedono l'impiego di un circolatore idraulico (pompa a getto, aspiratore Venturi o altro dispositivo) al fine di ottenere una depressione atta a facilitare il passaggio dei vapori dal serbatoio del veicolo agli impianti di deposito durante la fase del rifornimento. Il circolatore idraulico puo' essere installato presso il distributore o presso la pompa di erogazione del carburante, e deve avere requisiti tali da garantire la proporzionalita' del volume di vapore recuperato in funzione del volume di carburante erogato, secondo quanto indicato ai paragrafi 2 e 2-bis; la mandata del circolatore idraulico deve essere dotata di idoneo dispositivo tagliafiamma. 3.5 Le pistole erogatrici da impiegarsi nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori devono avere requisiti tali da garantire l'esercizio dell'impianto in condizioni di sicurezza e di efficienza. Esse devono essere provviste di un condotto separato per il passaggio dei vapori, di una valvola di ritegno per mantenere chiuso il circuito dei vapori tra due successive operazioni di erogazione e di idonei dispositivi atti a garantire l'arresto dell'erogazione per serbatoio pieno e per caduta a terra della pistola. Se l'impianto e' dotato di sistema di recupero dei vapori di benzina a circolazione naturale le pistole di erogazione devono garantire una tenuta con il bocchettone di carico del serbatoio del veicolo. 3.6 Nei distributori dotati di sistema per il recupero dei vapori e' consentito l'impiego di tubazioni flessibili coassiali o gemellate. La lunghezza massima di tali tubazioni, esterna al distributore, e' pari a 5,00 m. 3.7 Al fine di separare la linea di erogazione del carburante dalla linea di recupero dei vapori e' necessario installare un idoneo ripartitore coassiale, dal quale si dipartono distintamente la linea di erogazione del carburante e la linea di recupero dei vapori. Se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili coassiali il ripartitore coassiale puo' essere installato all'interno o all'esterno del corpo del distributore; se il distributore e' dotato di tubazioni flessibili gemellate il ripartitore coassiale deve essere installato sulla pistola erogatrice. 3.8 II collegamento tra il distributore e le tubazioni interrate del sistema di recupero dei vapori di benzina puo' essere costituito da un tronco di tubazione flessibile o rigido. 3.9 Le linee interrate di ritorno dei vapori di benzina, nel tratto compreso tra i distributori e gli impianti di deposito, possono assumere le seguenti configurazioni: a) linee dedicate (una per ogni distributore), le quali collegano ciascun distributore ad un singolo impianto di deposito; b) linee centralizzate (a servizio di piu' distributori), le quali collegano tutti i distributori ad uno o piu' impianti di deposito per mezzo di una rete comune di tubazioni. 3.10. Sulla linea di ritorno dei vapori deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento, che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. 3.11. E' consentito immettere i vapori recuperati nella parte superiore degli impianti di deposito, senza gorgogliamento. All'ingresso della linea di ritorno dei vapori di ogni serbatoio deve essere inoltre installato un idoneo dispositivo tagliafiamma. Devono essere installati idonei dispositivi al fine di evitare che il carburante rifluisca nella linea di recupero dei vapori in caso di sovrariempimento degli impianti di deposito. Qualora l'impianto di distribuzione di carburanti sia asservito ad un sistema di piu' impianti di deposito, questi possono essere collegati fra loro in corrispondenza della linea di ritorno dei vapori tramite un collettore comune, a condizione che tutti contengano esclusivamente benzina. 3.12. I requisiti costruttivi delle tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori sono identici a quelli richiesti per le tubazioni per l'adduzione del carburante; i materiali impiegati devono essere compatibili con le caratteristiche fisico-chimiche dei carburanti immagazzinati e devono possedere un'adeguata capacita', robustezza e durata per poter sopportare le pressioni di esercizio, lo stato di tensione strutturale e l'aggressione chimica a cui possono essere sottoposte; devono inoltre assicurare un libero passaggio e nel contempo garantire una bassa resistenza al flusso dei vapori. 3.13. Le tubazioni appartenenti alle linee interrate di ritorno dei vapori devono seguire il percorso effettivo piu' breve dai distributori agli impianti di deposto, con una pendenza uniforme minima del 2% verso gli impianti di deposito stessi. 3.14. Tutti gli elementi metallici appartenenti alla linea di ritorno dei vapori devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione. 3.15. Gli impianti elettrici negli impianti di distribuzione di carburanti liquidi devono essere realizzati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. Le tubazioni e tutti gli altri elementi appartenenti alla linea di erogazione del carburante e alla linea di ritorno dei vapori, se di tipo non metallico, devono essere corredati di certificazione prodotta dal costruttore che ne attesti l'antistaticita'. 4. Controlli periodici dei dispositivi di recupero dei vapori. 4.1. I controlli circa il rispetto dei requisiti di efficienza previsti dai paragrafi 2 o 2-bis devono essere eseguiti con periodicita' almeno annuale dal gestore. I risultati devono essere riportati sul registro di impianto di cui al punto 5.4. Ai fini del controllo, in caso di sistemi di recupero che prevedono il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione, si verifica che il rapporto V/L rispetti, in condizioni di simulazione di flusso di benzina, l'intervallo previsto dai paragrafi 2 e 2-bis. Si applica il metodo EN16321-2. 4.2. Negli impianti di distribuzione di benzina deve essere installato un gruppo di controllo del funzionamento che segnali visivamente le anomalie del sistema di recupero dei vapori di benzina. In presenza di tali anomalie il gestore e' tenuto ad assumere gli opportuni provvedimenti. La presente disposizione non si applica in caso di installazione del sistema automatico previsto dal punto 4.3. 4.3. I controlli previsti al punto 4.1 possono essere eseguiti dal gestore con periodicita' triennale se e' installato un sistema di controllo automatico. Tale sistema deve rilevare automaticamente i guasti che si verificano nel corretto funzionamento del sistema di recupero dei vapori di benzina e nel sistema stesso di controllo automatico, indicare i guasti al gestore ed arrestare automaticamente il flusso di benzina dal distributore interessato dal guasto se questo non e' riparato entro sette giorni. 5. Obblighi di documentazione. 5.1 Per il rilascio delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934, relative a distributori provvisti di un sistema di recupero dei vapori omologato, devono essere osservate le modalita' di prova contenute nell'appendice. 5.2. Gli impianti di distribuzione di benzina realizzati sulla base di una concessione o di una autorizzazione rilasciata dopo il 30 giugno 1996, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, installati o da installare su un sito precedentemente non utilizzato quale impianto di distribuzione di carburante, devono essere provvisti di: a) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126; b) approvazione di tipo del distributore provvisto di un sistema di recupero dei vapori omologato, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934 e nel rispetto delle modalita' di prova previste dalla normativa all'epoca vigente; b-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera b), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003; c) certificato di collaudo dell'intero impianto effettuato dalla commissione competente ai sensi della vigente normativa. 5.3 Gli impianti di distribuzione di benzina diversi da quelli del punto 5.2 devono essere provvisti di: a) originaria approvazione di tipo del distributore sprovvisto di un sistema per il recupero dei vapori, rilasciata dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1934; a-bis) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in luogo dell'approvazione di tipo di cui alla lettera a), per i distributori messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003; b) omologazione o riconoscimento dei dispositivi componenti il sistema di recupero vapori, da parte del Ministero dell'interno, nonche', per i sistemi di recupero dei vapori di benzina messi in commercio o in esercizio dopo il 30 giugno 2003, anche gli atti di conformita' previsti dal decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126; c) certificazione, rilasciata dal costruttore, attestante la conformita' del sistema di recupero di vapori prodotto in serie al prototipo omologato. Tale certificato di conformita' deve attestare la capacita' del sistema di recupero dei vapori prodotto in serie di rispettare, se correttamente installato, il valore di efficienza prescritto quando sia rispettato il valore V/L, con le relative tolleranze, rilevate in sede di prova del prototipo omologato; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista dal tale decreto; d) dichiarazione rilasciata dall'installatore del sistema di recupero dei vapori al titolare dell'impianto di distribuzione, attestante che l'installazione del sistema e' stata effettuata seguendo le istruzioni fornite dal costruttore e che le prove funzionali, con verifica del rapporto V/L prescritto, eseguite all'atto della presa in carico del sistema da parte del titolare, hanno avuto esito positivo; la presente lettera non si applica in caso di sistemi di recupero provvisti degli atti di conformita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e di distributori provvisti della marcatura CE prevista da tale decreto; e) copia della notifica, da parte del gestore, circa l'avvenuta installazione del sistema di recupero dei vapori, completa di documentazione comprovante il rispetto della normativa all'epoca vigente. 5.4 Tutti gli impianti di distribuzione di benzina devono essere dotati di un registro di impianto che deve essere custodito dal gestore. Nel registro devono essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull'impianto, i risultati degli autocontrolli previsti dal paragrafo 4 ed i provvedimenti assunti ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3. (1614) 5.5 A seguito di qualsiasi intervento che comporti una sostituzione di componenti, l'installatore deve produrre una dichiarazione scritta dalla quale risulti che i componenti sostituiti sono conformi a quelli del tipo approvato; tale atto deve essere allegato al registro di impianto e ne costituisce parte integrante.] Appendice 1. Esame costruttivo del distributore 1.1. Scopo La prova e' finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali del distributore in esame. 1.2. Contenuto dell'esame costruttivo I dati caratteristici del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere: a) le dimensioni di ingombro del distributore (in millimetri); b) la conformazione del distributore (singolo, doppio, monofronte, bifronte); c) la configurazione del distributore (parallelepipedo, cilindrico ecc.); d) il numero delle pistole che e' possibile collegare al distributore; e) il tipo e lo spessore del fasciame del distributore. 2. Esame costruttivo dell'impianto elettrico 2.1. Scopo. La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente elettrico ed elettronico del distributore in esame, valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi. 2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto elettrico. I dati caratteristici dei componenti dell'impianto elettrico del distributore in esame saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere: a) le caratteristiche del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite); b) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa di circolazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite); c) le caratteristiche del motore della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, esecuzione, custodia, potenza, n.ro giri/min., estremi delle certificazioni acquisite); d) le caratteristiche dell'interruttore del motore della pompa a vuoto, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite); e) le caratteristiche dell'elettrovalvola di intercettazione del carburante (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite); f) le caratteristiche del sensore di calore, se presente (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite); g) le caratteristiche del sensore di pressione (tipo, esecuzione, estremi delle certificazioni acquisite); h) le caratteristiche dell'impianto di illuminazione (tipo, esecuzione, custodie, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite); i) le caratteristiche delle scatole di connessione (tipo, esecuzione, grado di protezione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite); l) le caratteristiche delle morsettiere (tipo, zona di posa in opera); m) le caratteristiche dei cavi elettrici e dei pressacavi (tipo, esecuzione, zona di posa in opera, estremi delle certificazioni acquisite). 3. Esame dell'impianto idraulico 3.1. Linea di erogazione del carburante 3.1.1. Scopo La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi. 3.1.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico I dati caratteristici dei componenti della linea di erogazione del carburante saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere: a) le caratteristiche della pompa di circolazione del carburante (tipo, materiali, prevalenza, estremi delle certificazioni acquisite); b) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite); c) le caratteristiche della pistola erogatrice (tipo, esecuzione, numero delle posizioni di apertura, estremi delle certificazioni acquisite); d) le caratteristiche dello sfiato del sistema di disareazione, se presente (ubicazione, tipo e materiale del tagliafiamma, estremi delle certificazioni acquisite); e) le caratteristiche del rivelatore di erogazione (tipo, materiale, ubicazione); f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente. 3.2. Linea di recupero dei vapori 3.2.1. Scopo La prova e' finalizzata all'individuazione dei dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi. 3.2.2. Contenuto dell'esame dell'impianto idraulico I dati caratteristici di ogni singolo componente della linea di recupero dei vapori saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere: a) la descrizione del principio di funzionamento (a circolazione naturale, a circolazione forzata mediante pompa a vuoto, a circolazione forzata tramite eiettore idraulico, etc); b) le caratteristiche della pompa a vuoto del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, prevalenza, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite); c) le caratteristiche dell'iniettore idraulico del circuito di recupero vapori, se presente (tipo, materiale, ubicazione); d) le caratteristiche del ripartitore coassiale (tipo, diametri, materiali, ubicazione); e) le caratteristiche delle tubazioni (tipo, diametri, materiali, estremi delle certificazioni acquisite); f) le caratteristiche della valvola di sicurezza a fusione e distacco (tipo, materiale, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite), se presente; g) le caratteristiche del sensore di pressione, se presente (tipo, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite). 4. Esame della testata contometrica 4.1. Scopo La prova e' finalizzata all'individuazione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento della testata contometrica, valutandone l'idoneita' all'impiego ai fini antincendi. 4.2. Contenuto dell'esame della testata contometrica I dati caratteristici della testata contometrica saranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio, e dovranno comprendere: a) il tipo (meccanica o elettronica); b) le caratteristiche della custodia (materiale, esecuzione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite); c) le caratteristiche del generatore d'impulsi (tipo, esecuzione, grado di protezione, ubicazione, estremi delle certificazioni acquisite). 5. Prova di funzionamento 5.1. Scopo La prova e' finalizzata all'individuazione dell'idoneita' all'impiego ai fini antincendi e della regolarita' di funzionamento del distributore in esame. 5.2. Apparecchiatura di prova II distributore in esame viene posizionato su apposito banco di prova, simulante le effettive condizioni di esercizio, costituito dai seguenti elementi: - serbatoio di stoccaggio comprensivo di passo d'uomo e indicatore di livello, fissato a idonea struttura di sostegno; - piattaforma per il posizionamento del distributore; - dispositivo simulante il bocchettone e la tubazione di carico del veicolo, compatibile con le pistole erogatrici utilizzate nei sistemi di recupero vapore e collegato in ciclo chiuso al serbatoio di stoccaggio. - Il liquido da impiegarsi nelle prove dovra' essere compatibile con le caratteristiche del circuito idraulico del sistema di distribuzione. 5.3. Descrizione della prova La prova deve essere eseguita secondo la seguente procedura: a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica; b) mettere in funzione il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice, per un'erogazione complessiva di 1000 litri di carburante. La prova si considera superata se durante tali operazioni il distributore ha mostrato un funzionamento regolare. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 6. Misura delle caratteristiche del circuito idraulico 6.1. Linea di erogazione del carburante liquido 6.1.1. Scopo La prova e' finalizzata a misurare il valore delle grandezze idrauliche caratteristiche della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, sia durante la fase dell'erogazione stessa, sia negli istanti precedenti e successivi, durante i quali la pistola erogatrice rimane chiusa. 6.1.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali: a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica; b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale; c) collegare l'estremita' libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio del liquido carburante e' installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate; d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale; e) collegare la pistola di erogazione all'estremita' libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale; f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata; g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico; h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono essere rilevate le seguenti grandezze: portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto); pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in bar); pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in bar); portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto). Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, il valore risultante andra' riportato sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate: a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica; b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate; c) collegare l'estremita' libera della tubazione di erogazione alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate; d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremita' libera della linea per il passaggio del carburante in uscita dalla linea di misura ed alla linea di recupero dei vapori; e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata; f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico; g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle operazioni di cui al punto g) devono essere rilevate le seguenti grandezze: portata massima di erogazione a pistola completamente aperta (in litri/minuto); pressione di erogazione a pistola completamente aperta (in bar); pressione massima all'atto della chiusura della pistola (colpo d'ariete) (in bar); portata minima di erogazione (se la pistola e' dotata di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto). Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio. 6.2. Linea di recupero dei vapori 6.2.1. Scopo La prova e' finalizzata a misurare il valore delle grandezze idrauliche caratteristiche della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame durante la fase dell'erogazione. 6.2.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali: a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica; b) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale; c) collegare l'estremita' libera della tubazione coassiale alla linea di misura, costituita da un primo ripartitore coassiale, a sua volta collegato a due linee distinte per il passaggio del liquido carburante e dei vapori; sulla linea per il passaggio dei vapori e' installato un idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate; d) collegare le due linee per il passaggio del liquido e del vapore ad un secondo ripartitore coassiale, a sua volta collegato ad un breve tronco di tubazione flessibile coassiale; e) collegare la pistola di erogazione all'estremita' libera del suddetto tronco di tubazione flessibile coassiale; f) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata; g) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico; h) far funzionare il distributore simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle operazioni di cui al punto h) devono essere rilevate le seguenti grandezze: portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto); pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in bar); portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto); depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in bar). Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate: a) collegare il distributore al circuito idraulico ed alla linea per l'alimentazione elettrica; b) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate; c) collegare l'estremita' libera della tubazione di recupero dei vapori alla linea di misura, costituita da idoneo gruppo di misura delle pressioni e delle portate; d) collegare nuovamente il ripartitore coassiale e la pistola di erogazione all'estremita' libera della linea di recupero dei vapori in uscita dalla linea di misura e alla linea per il passaggio del carburante; e) regolare il by-pass della pompa di circolazione del carburante al valore massimo consentito di portata; f) introdurre la pistola di erogazione nel dispositivo di carico; g) far funzionare il sistema di distribuzione simulando 10 operazioni di rifornimento per ciascuna delle posizioni di apertura della pistola erogatrice. Nel corso delle operazioni di cui al punto g) devono essere rilevate le seguenti grandezze: portata massima dei vapori a pistola completamente aperta (in litri/minuto); pressione dei vapori a pistola completamente aperta (in bar); portata minima dei vapori (se la pistola e' dotata di piu' posizioni di apertura) (in litri/minuto); depressione massima sulla linea di aspirazione dei vapori (in bar). Per ciascuna delle grandezze precedentemente elencate deve essere effettuata la media dei valori rilevati nelle 10 operazioni di rifornimento, i valori risultanti andranno riportati sulla scheda delle prove di laboratorio. 7. Rapporto V/L ove: V e' il volume dei vapori recuperati durante il rifornimento; L e' il corrispondente volume del carburante erogato. I valori di V e L vengono calcolati sulla base delle portate misurate nelle prove di cui ai punti 6.1. e 6.2. Il rapporto V/L del sistema deve rientrare nei limiti stabiliti al punto 2.1. Se la misura viene effettuata aspirando aria nel circuito di recupero dei vapori, deve essere applicato un idoneo coefficiente correttivo. 8. Prove di tenuta in pressione del circuito idraulico 8.1. Linea di erogazione del carburante 8.1.1. Scopo La prova e' finalizzata alla verifica della tenuta degli elementi costitutivi della linea di erogazione del carburante per il distributore in esame, per una pressione pari almeno a 1,2 volte quella massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar. 8.1.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali: a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale; b) chiudere l'estremita' libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla suddetta valvola di sfiato; e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi. La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto e) nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate: a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate; b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; c) collegare la linea di erogazione del carburante a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi filettati; e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il liquido di prova nella linea di erogazione del carburante, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi. La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto e) nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 8.2. Linea di recupero dei vapori 8.2.1. Scopo La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una pressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore a 1 bar. 8.2.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali: a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale; b) chiudere l'estremita' libera della tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale, agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato; e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi. La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto e) nessun elemento della linea di recupero dei vapori, compresa la tubazione flessibile coassiale, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate: a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate; b) chiudere le estremita' libere di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvoladi sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati; e) inviare, tramite la pompa di cui al punto e), il liquido di prova nella linea di recupero dei vapori, incrementando gradualmente la pressione fino al valore massimo prefissato, e mantenere la pressione a questo valore per 10 minuti primi. La prova si considera superata se durante le operazioni di cui al punto e) nessun elemento della linea di erogazione del carburante, compresa la tubazione flessibile di erogazione, ha mostrato trafilamenti del liquido di prova o abbassamenti di pressione. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 9. Prova di tenuta in depressione della linea di recupero dei vapori 9.1. Scopo La prova e' finalizzata a verificare la tenuta degli elementi costitutivi della linea di recupero dei vapori per il distributore in esame, per una depressione pari a 1,2 volte quella massima fornita dal dispositivo del vuoto, e comunque non inferiore in valore assoluto a 300 minibar. 9.1.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per distributori che impiegano tubazioni flessibili coassiali: a) rimuovere la pistola erogatrice dalla tubazione flessibile coassiale; b) chiudere l'estremita' libera dalla tubazione flessibile coassiale mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; c) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno della tubazione flessibile coassiale agendo sulla valvola di sfiato presente sul tappo metallico filettato; e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto e), incrementandone gradualmente la depressione fino al valore prefissato. La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio; per distributori che impiegano tubazioni flessibili gemellate: a) rimuovere il ripartitore coassiale e la pistola erogatrice dalle tubazioni flessibili gemellate; b) chiudere l'estremita' libera di ciascuna delle tubazioni flessibili gemellate mediante idoneo tappo metallico filettato, munito di valvola di sfiato per permettere la fuoriuscita dell'aria presente all'interno; d) collegare la linea di recupero dei vapori a valle del distributore ad una pompa aspirante di idonee caratteristiche, dotata di dispositivo per la misura delle depressioni; d) far fuoriuscire l'aria presente all'interno delle tubazioni flessibili gemellate, agendo sulle valvole di sfiato presenti sui tappi metallici filettati; e) mettere in depressione la linea di recupero dei vapori tramite la pompa di cui al punto e), incrementando gradualmente la depressione fino al valore prefissato. La prova si considera superata se, dopo 10 minuti primi, nessun elemento della linea di recupero dei vapori ha mostrato variazioni di pressione rispetto al valore prefissato. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 10. Prove sulla pistola erogatrice 10.1. Prova di apertura spontanea 10.1.1. Scopo La prova e' finalizzata a verificare la tenuta della valvola di ritegno del carburante interna alla pistola di erogazione, per pressioni crescenti. 10.1.2. Descrizione della prova. La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: a) collegare la linea di erogazione a monte del distributore ad una pompa di idonee caratteristiche, dotata di strumento per la misura delle pressioni, posta in aspirazione sul serbatoio di stoccaggio contenente il liquido di prova; b) inviare, tramite la pompa di cui al punto a), il liquido di prova alla pistola erogatrice che viene tenuta chiusa, incrementando gradualmente la pressione fino ad un massimo di 20 bar. La prova si considera superata se, durante le operazioni di cui al punto b), si verifica uno dei seguenti casi: la pistola erogatrice rimane chiusa; la pistola erogatrice si apre solo per un valore di pressione non inferiore a 1,2 volte la pressione massima misurata all'atto della chiusura della pistola di erogazione (media dei valori riscontrati su 10 operazioni di rifornimento), e comunque non inferiore a 5 bar. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 10.2. Prova di caduta 10.2.1. Scopo La prova e' finalizzata a verificare la resistenza meccanica della pistola erogatrice. 10.2.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: la pistola erogatrice deve essere lasciata cadere al suolo (pavimentazione stradale asfaltata) da un'altezza di almeno 1,5 metri, per 5 volte consecutive. A seguito di esame visivo effettuato dopo la caduta, la pistola erogatrice non deve presentare ammaccature, rotture o altre alterazioni tali da pregiudicarne il corretto funzionamento. A tale scopo la pistola erogatrice deve essere nuovamente risottoposta alla prova di apertura spontanea descritta al punto 9.1. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 11. Prova di continuita' elettrica 11.1. Scopo La prova e' finalizzata alla verifica della continuita' elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame. 11.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: tramite l'utilizzazione di idonea strumentazione di misura, deve essere accertata la continuita' elettrica tra la pistola di erogazione e la struttura metallica del distributore in esame. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio. 12. Verifiche sulla testata contometrica (se di tipo elettronico) 12.1. Scopo La prova e' finalizzata alla verifica del corretto funzionamento della testata contometrica per il distributore in esame, e del relativo generatore di impulsi. La testata contometrica, oltre alle funzioni di indicazione delle quantita' erogate e, se l'impianto e' in rapporto con il pubblico, di calcolo dei relativi importi, svolge funzioni di controllo del funzionamento del distributore e, in caso di mal funzionamento, deve provocare l'arresto dell'erogazione. Le condizioni di arresto da verificare sono le seguenti: - mancanza di alimentazione generale; - mal funzionamento del generatore d'impulsi; alimentazione non corretta del generatore d'impulsi; - errore aritmetico; - basso livello nella cisterna di stoccaggio del carburante; - dispositivo di visualizzazione danneggiato ; - prezzo unitario nullo; - mancata erogazione per 30 secondi; - mancato funzionamento del sistema di recupero dei vapori se interfacciato con la testata contometrica. 12.2. Descrizione della prova La prova viene eseguita secondo la seguente procedura: per il distributore in esame devono essere simulate altrettante situazioni di guasto corrispondenti a ciascuna delle condizioni elencate al punto 12.1. verificando di volta in volta l'arresto del funzionamento del gruppo motore-pompa di erogazione. L'esito della prova deve essere riportato sulla scheda delle prove di laboratorio.". |
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