Gazzetta n. 134 del 10 giugno 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 maggio 2016 |
Modifica del decreto 18 novembre 2014, per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale, per l'anno 2016. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/761 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016; Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalita' con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013», ed in particolare l'articolo 7 e l'articolo 12, comma 4 concernente le modalita' di presentazione della domanda unica; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 81 dell'8 aprile 2015, recante «Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013» ed, in particolare, l'articolo 19; Visto l'esito del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2016, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, CSR 0002200 P-4.23.2.18 del 4 maggio 2016, da cui risulta che il rappresentante del Ministero, in riscontro alla richiesta della Commissione politiche agricole di attivazione delle procedure per la proroga dei termini, previsti dal regolamento (UE) n. 809/2014, per la presentazione delle domande per i pagamenti diretti e per le misure dello sviluppo rurale, ha preannunciato la comunicazione del provvedimento nazionale di attuazione del regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla predetta proroga; Considerato che ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2016/761 e' concessa agli Stati membri la facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1; Ritenuto opportuno di avvalersi della facolta' di derogare ai termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1, adeguando anche i termini per la presentazione delle domande per le misure a superficie e le domande di indennita' compensativa previste dallo sviluppo rurale; Ritenuto, altresi' opportuno, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, semplificare le procedure di proroga dei termini di presentazione delle domande; Vista la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale 12 maggio 2016 prot. GAB 5294, ai sensi dell'articolo 19 del sopracitato decreto ministeriale 26 febbraio 2015;
Decreta:
Art. 1 Termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di sviluppo rurale. 1. Per l'anno 2016, i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono posticipati al 15 giugno 2016. 2. Per l'anno 2016, le modifiche alla domanda unica, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate per iscritto all'organismo pagatore competente entro il 15 giugno 2016. 3. Per l'anno 2016, le Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale possono posticipare, fino al 15 giugno 2016, il termine per la presentazione delle domande relative ai pagamenti per la superficie corrispondente e per le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento n. 1306/2013. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 14 maggio 2016
Il Ministro: Martina
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1643 |
| Allegato
MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, n. 252
Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016. Oneri eliminati Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri. Oneri introdotti Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri. Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: sono differiti al 15 giugno 2016 i termini per richiedere i diritti all'aiuto o l'aumento del valore dei diritti all'aiuto, per attivare i diritti all'aiuto, richiedere altri aiuti diretti, comunicare le modifiche alla domanda unica dando altresi' facolta' alle Autorita' di gestione dei programmi di sviluppo rurale di posticipare il termine per la presentazione delle domande a superficie e connesse agli animali dello sviluppo rurale e per le indennita' compensative al 15 giugno 2016. |
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