Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita' di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015; Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni; c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge; e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge; f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale; g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo; h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura; i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri; l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo; m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge; n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale; o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle universita' italiane; p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione: «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». - La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O. - La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario): «Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri di cui al comma 3. 3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono: a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR; b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci; c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio; d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a); e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici; f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione; g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza; i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura; l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa; m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2; o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario. 4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6». - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Si riporta il testo dell'art. 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis). 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti"; b) all'art. 16: 1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni"; 2) al comma 3: 2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR"; 2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "dieci"; 2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio"; 2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)"; 2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione"; 2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse; 2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;"; 2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa"; 2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.".» - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12.
Note all'art. 1: - Per la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse. - Per l'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macro settori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». - Per l'art. 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio universitario nazionale): «Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore (Omissis).». |
| Art. 2 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari. |
| Art. 3 Abilitazione scientifica nazionale
1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalita' indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno. 2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. 3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017. 4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. 5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 18 (Chiamata dei professori). 1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicita' del procedimento di chiamata nella Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo; d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; e) formulazione della proposta di chiamata da parte del Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione. 2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'art. 24, comma 5. 3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'art. 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a). 4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa. 5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente: a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22; c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative; d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; e) al personale tecnico-amministrativo in servizio presso le universita' e a soggetti esterni purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi». - Si riporta il testo dell'art. 24, commi 5 e 6, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). - (Omissis). 5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito dell'ateneo. 6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.». |
| Art. 4 Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce: a) i criteri, parametri e indicatori di attivita' scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati; b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione; d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. 2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. 3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.
Note all'art. 4: - Per l'art. 16, comma 3, lettera), b), e c), della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 5 Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede. 2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede. 4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle universita' non statali legalmente riconosciute.
Note all'art. 5: - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. |
| Art. 6
Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, e' avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita' di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale. 2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'. 3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle universita' italiane. 4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia. 5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. 6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unita' occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata. 7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'universita' di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. 8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari gia' in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione. 9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari. 10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero. 13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni. 14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero.
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - (Omissis). 11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni». - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35: «Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di ricerca universitaria). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra universita' ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della citata legge 4 novembre 2005, n. 230: «12. Le universita' possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita' nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.». |
| Art. 7 Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni: a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista; b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito partendo dal candidato con la minore eta' anagrafica. 2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalita' previste dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e della rappresentanza gia' assicurato nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione e' completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase e' eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione. 3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni. 4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina. 5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e' nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN. 6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalita' di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante. |
| Art. 8 Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori. 2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. 3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la candidatura. 4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni. 5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non e' rappresentato nella commissione. 6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attivita' scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 e' adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti. 7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri. 8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, della legge. 9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione.
Note all'art. 8: - Per l'art. 16, comma 3, lettere e) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 9 Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. 2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240: «Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo). - (Omissis). 7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, si vedano le note alle premesse. |
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