Gazzetta n. 130 del 6 giugno 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2016, n. 95
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle universita' di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'articolo 16, cosi' come modificato dall'articolo 14, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Udito il parere reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza del 24 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Ministro» e «Ministero», il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per «legge», la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni;
c) per «fascia» o «fasce», quella o quelle dei professori di prima fascia e di seconda fascia previste dall'articolo 16, comma l, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) per «abilitazione», l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per «settori concorsuali», «macrosettori concorsuali» e «settori scientifico-disciplinari», i settori concorsuali, i macrosettori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 15, comma 1, della legge;
f) per «area disciplinare», l'area disciplinare di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del Consiglio universitario nazionale;
g) per «criteri», gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo;
h) per «parametri», gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il risultato di una misura;
i) per «indicatori», gli strumenti operativi mediante i quali e' resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei parametri;
l) per «valore-soglia», il valore di riferimento di un indicatore cui corrisponde un adeguato grado di impatto della produzione scientifica misurato utilizzando l'indicatore medesimo;
m) per «commissione», la commissione nazionale di professori ordinari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge;
n) per «CUN», il Consiglio universitario nazionale;
o) per «CRUI», la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
p) per «ANVUR», l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
«Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1989, n. 108, S.O.
- La legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 16 (Istituzione dell'abilitazione scientifica
nazionale). - 1. E' istituita l'abilitazione scientifica
nazionale, di seguito denominata «abilitazione».
L'abilitazione ha durata di sei anni e richiede requisiti
distinti per le funzioni di professore di prima e di
seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per
l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate
le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al
conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri
di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione
del contributo individuale alle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e
parametri differenziati per funzioni e per settore
concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il
CUN e l'ANVUR;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo' presentare ai fini del conseguimento
dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dieci;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza
e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con la medesima
procedura adottata per la loro definizione; la prima
verifica e' effettuata dopo il primo biennio;
d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a);
e) i termini e le modalita' di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l'individuazione di modalita' informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande da parte dei candidati
all'abilitazione; la garanzia della pubblicita' degli atti
e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di
un'unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque
commissari all'interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h). La partecipazione
alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non
da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed
indennita'. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale
di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento di cui al presente comma
puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu' di un commissario della stessa
universita'; la possibilita' che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita' scientifica complessiva, con
particolare riferimento all'ultimo quinquennio;
l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell'art. 6, comma 7, ed in possesso di
un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente
con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del
presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la
rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari; la
commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate
sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di
esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui
alla lettera h); il parere e' obbligatorio nel caso di
candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare
non rappresentato nella commissione; i pareri sono pubblici
ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu' di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell'abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di
abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia
o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi
successivi alla data di presentazione della domanda e, in
caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per
la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa;
m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo
preferenziale per l'attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all'art. 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee
strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita' prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non
costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto
relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione
presso un'universita' al di fuori delle procedure previste
dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6».
- Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 14, commi 3 e 3-bis,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per
l'abilitazione scientifica nazionale). - (Omissis).
3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno
2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa
revisione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 15, comma 2, la parola: "trenta" e'
sostituita dalla seguente: "venti";
b) all'art. 16:
1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono
sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";
2) al comma 3:
2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e'
soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite
dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";
2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto
ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la
medesima procedura adottata per la loro definizione; la
prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio";
2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) la presentazione della domanda per il conseguimento
dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le
modalita' individuate nel regolamento medesimo; il
regolamento disciplina altresi' il termine entro il quale
inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di
ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro
della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri
utilizzati dalla commissione per il singolo candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera
a)";
2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e'
sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e
sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono
soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ".
Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla
lettera i) e fatta salva la durata biennale della
commissione, il regolamento di cui al presente comma puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della
commissione";
2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione"
fino alla fine della lettera sono soppresse;
2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino
a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio
di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin
dove possibile proporzionale dei settori
scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la
partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore
scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale
al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e
dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera
h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio
nel caso di candidati afferenti ad un settore
scientifico-disciplinare non rappresentato nella
commissione;";
2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare"
fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione,
per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la
fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla
data di presentazione della domanda e, in caso di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova
domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la
stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al
conseguimento della stessa";
2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:
"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione,
in quanto compatibili, delle norme previste dall'art. 9 del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.".»
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' stato pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2012, n. 12.

Note all'art. 1:
- Per la legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le
note alle premesse.
- Per l'art. 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 15 (Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari). - 1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro,
con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il
Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai
quali si svolgono le procedure per il conseguimento
dell'abilitazione di cui all'art. 16. I settori concorsuali
sono raggruppati in macro settori concorsuali. Ciascun
settore concorsuale puo' essere articolato in settori
scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17,
commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
- Per l'art. 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale):
«Art. 1 (Composizione). - 1. Il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del
sistema universitario ed e' composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza
di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore
(Omissis).».
 
Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
 
Art. 3
Abilitazione scientifica nazionale

1. Con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione. Le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalita' indicate nel presente regolamento, durante tutto l'anno.
2. Il decreto di cui comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sui siti del Ministero, dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata dell'abilitazione e' di sei anni dalla pubblicazione dei risultati. Resta fermo che le chiamate di cui all'articolo 24, comma 6, della legge possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via esclusivamente telematica con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 5. Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono le pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale. L'elenco dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato sul sito del Ministero nella parte appositamente riservata alle procedure di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprieta' intellettuale, da parte dei commissari e degli esperti revisori di cui all'articolo 8, comma 6, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge
30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 18 (Chiamata dei professori). 1. Le universita',
con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9
maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice
etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta
europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo
2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata nella
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo,
non possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo; c) applicazione dei criteri di
cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al
conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 e
alla stipulazione dei contratti di cui all'art. 24 e di
contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica
dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art.
24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma
4, lettera d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'art. 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi».
- Si riporta il testo dell'art. 24, commi 5 e 6, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 24 (Ricercatori a tempo determinato). -
(Omissis).
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia
di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare
fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei
posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
cui al comma 5.».
 
Art. 4
Criteri di valutazione

1. Il Ministro, con proprio decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c), della legge, sentiti il CUN e l'ANVUR, definisce:
a) i criteri, parametri e indicatori di attivita' scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale, tenendo presente la specificita' dei settori concorsuali, ai fini della valutazione dei candidati;
b) il numero massimo di pubblicazioni, che non puo' essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puo' presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione;
c) le modalita' di scelta dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonche' la loro rilevanza ai fini dell'attribuzione o meno dell'abilitazione da parte della commissione;
d) le modalita' di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all'abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
2. Con successivo decreto del Ministro sono stabiliti, sulla base di una proposta dell'ANVUR e sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione.
3. Decorso il primo biennio e successivamente ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e congruita' dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei valori-soglia di cui ai commi 1 e 2. La revisione o l'adeguamento degli stessi e' disposta con la medesima procedura adottata per la loro definizione.

Note all'art. 4:
- Per l'art. 16, comma 3, lettera), b), e c), della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note
alle premesse.
 
Art. 5
Sedi delle procedure

1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal Ministero, sentita la CRUI, e aggiornata ogni due anni. La sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il competente direttore generale del Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche della sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione, l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' previste dal presente regolamento relative alle fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario e del contributo annuo attribuito alle universita' non statali legalmente riconosciute.

Note all'art. 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
 
Art. 6

Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia

1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto adottato dal competente direttore generale del Ministero pubblicato sul sito del Ministero, e' avviato il procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri. Nel terzo semestre di durata della commissione in carica, e' avviato, con la medesima modalita' di cui al periodo precedente, il procedimento per la formazione della nuova commissione di durata biennale.
2. I componenti delle commissioni sono individuati mediante sorteggio all'interno di una lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento che hanno presentato domanda per esservi inclusi. Ai membri delle commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, secondo i termini e le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 1, presentano la domanda al Ministero esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, attestando il possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi all'inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle universita' italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e indicatori di qualificazione scientifica coerenti e piu' selettivi di quelli previsti, ai sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, per i candidati all'abilitazione scientifica alla prima fascia.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari e' effettuata dall'ANVUR per ciascun settore concorsuale nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori ordinari inseriti nella lista di cui al comma 2 e' inferiore a dieci, si provvede all'integrazione della stessa, fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi del comma 2, hanno manifestato la disponibilita' a fare parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non consente comunque di raggiungere il numero di dieci unita' occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e' pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista cosi' integrata.
7. E' fatto divieto che della stessa commissione faccia parte piu' di un commissario in servizio presso la medesima universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' di cui all'articolo 6, comma 11, della legge sono considerati in servizio presso l'universita' di destinazione se la convenzione prevede un regime di impegno del 100 per cento presso tale universita'. I professori ordinari che beneficiano delle convenzioni tra universita' ed enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 55, comma l, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, presso enti pubblici di ricerca sono considerati in servizio presso l'universita' di appartenenza. I commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu' di una commissione. I commissari non possono far parte, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a qualunque settore concorsuale. Tale incompatibilita' non si applica nell'ipotesi in cui i commissari siano stati nominati per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
8. Sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari gia' in quiescenza anche se titolari dei contratti di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Continuano a fare parte delle commissioni i professori ordinari che sono collocati in quiescenza durante il periodo di durata in carica della commissione.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 garantisce all'interno della commissione la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
11. I commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate. Le stesse hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del competente direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del competente direttore generale del Ministero e resta in carica due anni.
14. Il decreto di nomina delle commissioni e le liste degli aspiranti commissari sono pubblicati sul sito del Ministero.

Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 11, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - (Omissis).
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono
svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un
altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due
atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune
interesse. La convenzione stabilisce altresi', con
l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione
tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei
relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione
di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non
superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente
svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla
corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso,
l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione
delle attivita' di ricerca e delle politiche di
reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e'
ripartito in proporzione alla durata e alla quantita'
dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per
l'attivazione delle convenzioni».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:
«Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di
ricerca universitaria). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
si applicano anche ai rapporti tra universita' ed enti
pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il
trattamento economico e previdenziale del personale di
ruolo degli enti di ricerca stessi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 12, della
citata legge 4 novembre 2005, n. 230:
«12. Le universita' possono realizzare specifici programmi
di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o
fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.».
 
Art. 7
Operazioni di sorteggio

1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i componenti della commissione per l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito partendo dal candidato con la minore eta' anagrafica.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 9, si procede, secondo le modalita' previste dai periodi successivi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno dieci professori ordinari. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari sia superiore a cinque, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti, procedendo, a parita' di numero di afferenti, al sorteggio preliminare dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora il numero dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono almeno dieci professori ordinari non sia superiore a cinque si procede prima al sorteggio di un componente per ciascuno di tali settori scientifico-disciplinari; i restanti componenti della commissione sono sorteggiati tra tutti i settori scientifico-disciplinari in proporzione al numero di professori ordinari appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, tenendo conto del principio di proporzionalita' e della rappresentanza gia' assicurato nella procedura indicata nel presente periodo e procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare. Qualora a tutti i settori scientifico-disciplinari ricompresi nel medesimo settore concorsuale afferiscano meno di dieci professori ordinari, si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei cinque settori scientifico-disciplinari con il maggior numero di professori ordinari afferenti procedendo, a parita' di numero di afferenti, al preliminare sorteggio dei settori scientifico-disciplinari da rappresentare in commissione. Qualora la consistenza numerica dei settori scientifico-disciplinari, ovvero dei professori ordinari presenti in lista o dei professori ordinari che afferiscono ai settori scientifico-disciplinari non consenta la formazione della commissione secondo quanto indicato ai periodi precedenti, la commissione e' completata a seguito di sorteggio dei restanti commissari tra tutti i professori ordinari presenti in lista inserendo in commissione un componente per ciascun settore scientifico-disciplinare cui afferiscono almeno dieci professori ordinari, ove presente, e partendo dal settore scientifico-disciplinare cui afferiscono il maggior numero di professori ordinari. Tale fase e' eventualmente ripetuta fino a completamento della commissione.
3. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1 e 2, quali componenti di due o piu' commissioni, devono optare per una sola di esse entro dieci giorni dalla comunicazione dei risultati del sorteggio, per via telematica, da parte del Ministero. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle altre commissioni.
4. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili. In tali casi e' sospeso il termine dei lavori della commissione per il tempo necessario alla sostituzione. Sono fatti salvi i criteri per l'espletamento delle procedure di abilitazione adottati dalla commissione ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal commissario subentrante entro venti giorni dalla nomina.
5. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate, preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu' di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e' nominato con decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Del comitato fa parte obbligatoriamente un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.
6. Dall'ultima data utile per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 3, decorre per ciascun candidato il termine di venti giorni per la proposizione di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede secondo le modalita' di cui al comma 4 alla sostituzione del commissario ricusato, limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.
 
Art. 8
Lavori delle commissioni

1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella stessa riunione, la commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per tutta la durata dei lavori.
2. Le commissioni accedono per via telematica alle domande, all'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari.
3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e' stata presentata la candidatura.
4. Entro venti giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre e tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda, sono calcolati i valori dei parametri dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre. I medesimi valori sono comunicati telematicamente al singolo candidato. I candidati possono ritirare la domanda entro i successivi dieci giorni.
5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge. La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della procedura non e' rappresentato nella commissione.
6. La commissione formula la valutazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Nell'ipotesi in cui il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attivita' scientifica dei candidati costituisca condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6 e' adeguatamente motivato. La commissione attribuisce l'abilitazione a maggioranza assoluta dei componenti.
7. Se la commissione non ha concluso le valutazioni entro la scadenza del termine di cui al comma 3, il competente direttore generale del Ministero avvia la procedura di sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione dei candidati, e' facolta' degli stessi di ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei medesimi criteri.
8. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. I verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo da consentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, della legge.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione.

Note all'art. 8:
- Per l'art. 16, comma 3, lettere e) ed i), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e' adottato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, e il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, e' adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Il possesso del requisito della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7, della legge ai fini della candidatura a componente delle commissioni non e' richiesto per il primo biennio delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
3. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 2073

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 7, della
citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:
«Art. 6 (Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo). - (Omissis).
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica
dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi' la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche' in relazione
all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita' a valutare
positivamente o negativamente le attivita' dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini
del comma 8.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 222, si vedano le note alle premesse.
 
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