Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 maggio 2016, n. 94
Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta).


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542, recante norme in materia di pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente, tra l'altro, i versamenti unitari delle imposte con eventuale compensazione dei crediti;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con cui e' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;
Visto l'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza per i soggetti di eta' pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;
Visto l'articolo 38, comma 8, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede a favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti reddituali la possibilita' di chiedere il pagamento del canone di abbonamento RAI in un massimo di undici rate da prelevare a cura dell'ente pensionistico;
Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, con cui e' istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», che, all'articolo 1, commi da 152 a 161, prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento del canone di abbonamento alla televisione di cui al citato regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche;
Visto l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti termini e modalita' per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 156, nonche' le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;
Visto l'articolo 1, comma 156, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale e' disposto che «Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153, 154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi da 152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico S.p.a., il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita' sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' ai soggetti esenti dal pagamento del canone»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante il regolamento anagrafico della popolazione residente;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che si e' espressa con la deliberazione 22 marzo 2016 121/2016/I/EEL;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2016;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2016;
Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri all'ulteriore corso del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del 3 maggio 2016;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «canone» si intende il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
b) per «imprese elettriche» si intendono le imprese controparti dei contratti di vendita di energia elettrica, nel mercato libero o nell'ambito del servizio di maggior tutela, con i clienti finali domestici, tenute alla riscossione del canone mediante addebito sulla fattura e successivo riversamento in base all'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) per «tipologia clienti residenti» si intendono:
i. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D2 di cui al comma 30.1 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (TIT) o per i quali si applica la sperimentazione tariffaria di cui alla deliberazione 205/2014/R/EEL dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
ii. i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT, a seguito di nuovi contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2016 che abbiano dichiarato all'impresa elettrica la propria residenza nel luogo di fornitura ai sensi dell'articolo 1, comma 159, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
d) per «tipologia altri clienti domestici» si intendono i clienti domestici titolari di punti di prelievo cui si applica la tariffa D3 di cui al comma 30.2 del TIT attivi al 1° gennaio 2016;
e) per «Autorita'» si intende l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
f) per «Sistema informativo integrato» si intende il sistema informativo integrato basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art.1-bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4 -ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246
(Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78,
ed e' stato convertito in legge dalla L. 4 giugno 1938, n.
880, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1938, n. 15.
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 dicembre 1947, n. 1542 (Nuove norme in materia di
pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1948, n. 12.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
luglio 1997, n. 174, e' il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. .».
- Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133,
lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
S.O. n. 4.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S. O. n.
123.
- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S. O. n. 93, e' il seguente:
«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione
residente - ANPR). - 1. E' istituita presso il Ministero
dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente (ANPR), quale base di dati di interesse
nazionale, ai sensi dell'art. 60, che subentra all'Indice
nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del
quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento
degli italiani all'estero" Tale base di dati e' sottoposta
ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
alle regole tecniche di cui all'art. 51. I risultati
dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui
all'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
altresi' alle anagrafi della popolazione residente e dei
cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.
Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per
il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da
completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa
attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce
automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora
avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo
modalita' funzionali e operative che garantiscono la
univocita' dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresi' l'archivio nazionale
informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai
comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste
di cui all'art. 1931 del codice dell'ordinamento militare
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma
6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione
da completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita'
dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco
ai sensi dell'art. 54, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione
dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e
transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al
fine dello svolgimento delle proprie funzioni, ad eccezione
di quelle assicurate dall'ANPR e solo fino al completamento
dell'Anagrafe nazionale, il comune puo' utilizzare i dati
anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR. L'ANPR consente
esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati
anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi
diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e
agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai
dati contenuti nell'ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate
le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei
cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite
presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al
numero e alla data di emissione e di scadenza della carta
di identita' della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta
informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del presente
Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene
integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione
tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' con la Conferenza Stato - citta', di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i tempi e le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche
con riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da
adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalita'
e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati
da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie
finalita' istituzionali secondo le modalita' di cui
all'art. 58;
b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con
le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto, in
modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai
cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di
altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il
servizio di invio telematico delle attestazioni e delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'art.
74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di
cui al decreto del Ministro della salute in data 26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65
del 19 marzo 2010.».
- Il testo dell'art. 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S. O. n.
285, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di entrata, nonche'
disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali). - (Omissis).
132. A decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di eta'
pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro
516,46 per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito
il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni
esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel
luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione
amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli
interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro
2.000 per ciascuna annualita' evasa.».
- Il testo dell'art. 38, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125,
S. O. n. 114, convertito, con modificazioni, dalla L. 30
luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
luglio 2010, n. 1766, S. O. n. 174, e' il seguente:
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
(Omissis).
8. I soggetti che corrispondono redditi di pensione di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a richiesta
degli interessati il cui reddito di pensione non superi
18.000 euro, trattengono l'importo del canone di
abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza
applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e
non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60
giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuati i termini e le
modalita' di versamento delle somme trattenute e le
modalita' di certificazione. La richiesta da parte degli
interessati deve essere presentata entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello cui si riferisce
l'abbonamento Rai. In caso di cessazione del rapporto, il
sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli
importi residui da versare. Le predette modalita' di
trattenuta mensile possono essere applicate dai medesimi
soggetti, a richiesta degli interessati, con reddito di
pensione non superiore a 18.000 euro, con riferimento ad
altri tributi, previa apposita convenzione con il relativo
ente percettore.».
- Il testo dell'art. 1, commi da 152 a 161, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S. O. n.
70, e' il seguente:
«152. Per l'anno 2016, la misura del canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari, nel suo
complesso, all'importo di euro 100.
153. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si
presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la
fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto
ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le
presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere
dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione
rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'art. 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e'
presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I
- Sportello S.A.T., con le modalita' definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e
ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata»;
b) all'art. 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il
seguente: «Il canone di abbonamento e', in ogni caso,
dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui
al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti
appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come
individuata dall'art. 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'art. 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Per i titolari di utenza di fornitura di energia
elettrica di cui all'art. 1, secondo comma, secondo
periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa
elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla
scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in
fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate e'
oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura
emessa dall'impresa elettrica e non e' imponibile ai fini
fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il
predetto riversamento entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone
deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono
in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte
delle imprese elettriche».
154. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti termini e modalita' per il riversamento
all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi,
anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati
dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal
fine non sono considerate sostituti di imposta,
eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei
dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei
soggetti di cui al comma 156, nonche' le misure tecniche
che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione
della presente norma.
155. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma
154, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli
articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
156. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 153,
154 e 155 e limitatamente alle finalita' di cui ai commi da
152 a 160, l'Anagrafe tributaria, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico
Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonche' gli altri
soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilita'
sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le
informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di
energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del
canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 38, comma 8,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
157. Al fine di semplificare le modalita' di pagamento
del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul
conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di
pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai
titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica
per il pagamento delle relative fatture, si intendono in
ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento
televisivo. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito
gia' rilasciate alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta salva la facolta' di revoca
dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'
utente.
158. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non e' piu' esercitabile la facolta' di
presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento
radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'art. 10,
primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e
riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone
di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito
familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
159. In sede di prima applicazione di quanto disposto
dai commi da 152 a 158:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari
all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima
fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente
addebitate tutte le rate scadute;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle
imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo
integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'art.
1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,
l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni
vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al
comma 153, lettera a), e fornisce ogni dato utile a
individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione
dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la
dichiarazione del cliente in ordine alla residenza
anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente e' tenuto a
comunicare ogni successiva variazione.
160. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento
alla televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale
titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono
riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del
loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:
a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia
reddituale prevista dall'art. 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal
pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di
soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni;
b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50
milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico;
c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, e successive modificazioni.
Le somme di cui al presente comma sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che
stabilisce altresi' le modalita' di fruizione
dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando
l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana
Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle
entrate del canone di abbonamento gia' destinate dalla
legislazione vigente a specifiche finalita' sono attribuite
sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel
bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero
dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le
somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo.
161. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Alle
suddette somme si applica quanto previsto dall'art. 34,
comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto legge 8 luglio
2010, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio
2010, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 2010, n. 192, e' il seguente:
«Art. 1-bis (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.A. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, commi 154 e 159, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1-bis del citato decreto legge
8 luglio 2010, n. 105, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

Reti elettriche non interconnesse delle seguenti isole del territorio nazionale:

Isola di Ustica
Isole Tremiti
Isola di Levanzo
Isola di Favignana
Isola di Lipari
Isola di Lampedusa
Isola di Linosa
Isola di Marettimo
Isola di Ponza
Isola del Giglio
Isola di Capri
Isola di Pantelleria
Isola di Stromboli
Isola di Panarea
Isola di Vulcano
Isola di Salina
Isola di Alicudi
Isola di Filicudi
Isola di Capraia
Isola di Ventotene
 
Art. 2

Allineamento banche dati

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico S.p.a., secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza intervenute nel periodo, con le modalita' e i contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a., secondo tempi, modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento;
b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia elettrica, in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di Convenzioni internazionali;
c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e b).

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, commi 153 e 156 , della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 3

Addebito del canone

1. Acquirente Unico S.p.a., con modalita' approvate dall'Autorita', rende disponibili mensilmente alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni necessarie all'addebito del canone nelle fatture. Per la coincidenza del luogo di fornitura di energia rispetto alla residenza, le informazioni sono desumibili direttamente dai contratti della tipologia clienti residenti, e dai contratti della tipologia altri clienti domestici ai sensi dell'articolo 2, comma 1. Ai fini degli importi da addebitare, le informazioni tengono conto delle regole generali previste dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 e successive modifiche e integrazioni, come specificate dall'Agenzia delle entrate per le diverse casistiche con apposita circolare esplicativa. Per i soggetti nei cui confronti non si deve procedere all'addebito per la presentazione della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, o in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre modalita', o per effetto delle esenzioni previste dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e da Convenzioni internazionali, le informazioni sono desumibili dai flussi informativi di cui all'articolo 2, comma 2.
2. In sede di prima applicazione le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili alle imprese elettriche entro il 31 maggio 2016.
3. Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nei periodi in cui vi e' certezza della titolarita' del contratto di fornitura di energia elettrica.
4. Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi. In ogni caso, l'impresa elettrica invia ai clienti le fatture con addebito delle rate del canone dovute per l'anno di riferimento, in tempo utile per l'addebito entro il mese di ottobre.
5. In sede di prima applicazione, nella prima fattura emessa successivamente al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute nell'anno in corso. Obbligata all'addebito e' l'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto alla data del 1° luglio 2016.
6. In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all'emissione da parte dell'impresa elettrica delle fatture con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un'unica soluzione, nella prima rata dell'anno successivo, secondo quanto previsto al comma 1, dall'impresa elettrica che risulta con certezza essere titolare del contratto.
7. In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto delle tipologie addebitabili di cui al comma 1, oppure per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorita' 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 e suoi successivi aggiornamenti, il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate. Esclusivamente per l'anno 2016 il pagamento e' eseguito entro il 31 ottobre 2016.
8. Nei casi in cui il contratto sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall'intestatario del canone, l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT procede alla voltura d'ufficio del canone al titolare del contratto.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle
premesse.
-Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 4

Riversamento dei canoni incassati

1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone riscosso e' riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate, l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo le modalita' gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.
3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalita' ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il riversamento eccedente.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il
seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, e' il seguente:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente:
«Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
 
Art. 5

Individuazione e comunicazione
dei dati utili ai fini del controllo

1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente.
2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2 per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti termini e modalita' di presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi al primo mese di addebito e' effettuata entro il secondo mese successivo.
5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardivita' non dipenda da cause imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi a suo carico.
7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al periodo di riferimento.
9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire informazioni e assistenza ai cittadini.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.».
- La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la
disciplina della riscossione dei carichi in materia di
tasse e di imposte indirette sugli affari) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1961, n. 53.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250.
Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di
qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui
il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si
applica la sanzione amministrativa dal sessanta al
centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per
il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero
dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di
euro 200.».
 
Art. 6

Dichiarazioni, reclami e rimborsi

1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche, attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3, procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato effettuato il rimborso.

Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il
seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, e' il seguente:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A
partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della
riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico
del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
 
Art. 7

Altre disposizioni

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, l'Agenzia delle entrate riconosce alle imprese elettriche un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per l'anno 2016 e in 14 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia medesima. L'importo e' attribuito alle imprese elettriche dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall'Autorita' che definisce i contenuti e le modalita' attraverso le quali le imprese elettriche devono rendere disponibili all'Autorita' stessa le analitiche informazioni relative agli investimenti affrontati per l'implementazione della disciplina recata dal presente decreto.
2. Fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i comuni sono tenuti a continuare a trasmettere all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, su richiesta, i dati relativi alle famiglie anagrafiche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per le finalita' di cui ai commi da 152 a 160 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 62 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.».
- Per il testo dell'art. 1, commi da 152 a 160, della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Privacy e adempimenti delle imprese elettriche

1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita' di cui al presente decreto in qualita' di titolari del trattamento - ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di energia elettrica, esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche' ai fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.
3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In ogni caso, l'informativa e' pubblicata sui siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare il diritto di rettifica.
 
Art. 9

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 maggio 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Calenda Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1621
 
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