Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno o piu' decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sentita la Corte dei conti in data 16 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziaria, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Revisione delle missioni, dei programmi
e della struttura del bilancio dello Stato

1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilita' amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.»;
d) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In appositi allegati agli stati di previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.»;
e) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.»;
f) i commi 6 e 7 sono soppressi;
g) al comma 8, le parole: «comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, lettera b)»;
h) al comma 11, lettera b), primo periodo, le parole: «4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5» e il terzo, il quarto e il quinto periodo della medesima lettera b) sono soppressi;
i) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter;»;
l) al comma 11, la lettera e) e' soppressa;
m) il comma 13 e' soppresso;
n) al comma 17, primo periodo, le parole: «sono ripartite in capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite in unita' elementari di bilancio»;
o) al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.» sono inserite le seguenti: «Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.»;
p) al comma 17, l'ultimo periodo e' soppresso;
q) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.».
2. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «e copre» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' presentato al Parlamento con riferimento a».
3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolari entrate» sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione».
4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate».
6. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
b) al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio».
7. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate».
8. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unita' elementari di bilancio».
9. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
10. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
11. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riposta il testo del comma 2, dell'articolo 1,
della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
di Stato e di tesoreria):
«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata
legge n. 196 del 2009. ».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 40,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
(Omissis).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle
funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la
spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra
missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni
trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad
un unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione
COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e
di rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un
bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto
della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in
termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1,
della legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, recante misure urgenti per interventi nel territorio.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la
revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche'
per il riordino della disciplina per la gestione del
bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di
cassa):
«2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta
giorni";
c) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016".».
- La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n.
303, S.O.
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del
monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis).
6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista
dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al
fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel
corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale
dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche
ai fini delle scritture di contabilita' integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture
contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e
servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo
passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello
Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di
acquisti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento
ed armonizzazione dei sistemi contabili), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145.
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalita' di
adozione del piano dei conti integrato delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
novembre 2013, n. 279, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1,
dell'articolo 13, della legge 29 luglio 2003, n. 229
(Interventi in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e codificazione. - Legge di
semplificazione 2001):
«Art. 13. (Disposizioni relative all'attivita' della
Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte
dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto
dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso tale termine, si procede
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere
interrotto per una volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di
legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla
base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c),
nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi. I programmi rappresentano
aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al
perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti
e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi
stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni
rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di
ciascun programma e' affidata ad un unico centro di
responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita'
organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.
2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e
l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico
centro di responsabilita' amministrativa costituiscono
criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione
delle amministrazioni.
2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene
annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti
iscritti in ciascun programma e delle relative
autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione
dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla
base delle rispettive competenze.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di
previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma
la distinzione tra spese di parte corrente e in conto
capitale nonche' la quota delle spese di oneri
inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al
fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e
c) del comma 5.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a
particolari meccanismi o parametri che ne regolano
l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti
normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese
fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da
obblighi comunitari e internazionali, le spese per
ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate
per espressa disposizione normativa;
b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese
diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
6. (soppresso).
7. (soppresso).
8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo
con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la
spesa, illustra le informazioni relative al quadro di
riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita'
politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1.
La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun
programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti.
Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie
per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie
economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i
criteri di formulazione delle previsioni. La nota
integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi,
intesi come risultati che le amministrazioni intendono
conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con
riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di
risultato in termini di livello dei servizi e di
interventi, in coerenza con il programma generale
dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella
stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati
relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle
del personale, necessarie all'attuazione del programma,
nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale;
c) per ogni programma l'elenco delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con
riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui
all'articolo 38-ter;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) (soppressa).
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e'
allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che
elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione
dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore,
derivante da disposizioni normative vigenti, con separata
indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei
primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e'
accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione
della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla
quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei
beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie
omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza
la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese
fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a
riferimento modelli economici standard di tassazione,
rispetto ai quali considera anche le spese fiscali
negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali
per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in
vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali
e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e
analizza gli effetti micro-economici delle singole spese
fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. (soppresso).
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in unita'
elementari di bilancio ai fini della gestione e della
rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai
responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione
delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei
Ministri, e comunque non oltre 60 giorni successivi
all'entrata in vigore della legge di bilancio, e'
autorizzata la gestione sulla base delle medesime
assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze,
gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data
di predisposizione del disegno di legge di bilancio non
risulta trasmesso il conto consuntivo.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 22. (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio
pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli
obiettivi indicati nel DEF, ed e' presentato al Parlamento
con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio
pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per
missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa,
espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base
alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a
legislazione vigente, di cui all'articolo 21;
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
spese tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e'
integrato con gli effetti della legge di stabilita'. Esso
non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad
eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato
annualmente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5
del presente decreto:
«Art. 24. (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - 1. I criteri dell'integrita',
dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato
costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della
Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le
entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte
in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e
dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del
bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in
base all'articolo 40, comma 2, lettera p).
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi
provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi
e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le
oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che
prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione.
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.».
- Per il testo del comma 6 dell'articolo 25 della
citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 27
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27. (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. (Omissis).
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 26. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 28. (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. (Omissis).
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 32. (Esercizio provvisorio). - 1. L'esercizio
provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non
per legge e per periodi non superiori complessivamente a
quattro mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del
bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa
prevista da ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi
dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della
maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti
frazionati in dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono
riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di
pagamento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5
del presente decreto:
«Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio). - 1.
Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio,
anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e
passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi
pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio
di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
le dotazioni sia di competenza sia di cassa.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
relative a programmi anche di missioni diverse con le
modalita' indicate dall'articolo 23, comma 3.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel
rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri
inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5
dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare
spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo
comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli
stanziamenti in conto capitale per finanziare spese
correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le
variazioni compensative di cui al primo periodo sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei Conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, variazioni
compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36
della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 36. (Elementi del conto del bilancio e del conto
del patrimonio). - 1. (Omissis).
2. Il conto del bilancio, in relazione alla
classificazione del bilancio, comprende:
a) le entrate di competenza dell'anno, accertate,
riscosse o rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi anteriori;
d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per
ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, del bilancio
distintamente in conto competenza e in conto residui;
e) il conto totale dei residui attivi e passivi che
si tramandano all'esercizio successivo.
(Omissis).».
 
Allegato 1

PRINCIPI CONTABILI GENERALI
Principio della annualita'
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno.
Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. Principio dell'unita'
Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entita' giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalita' delle spese durante la gestione. Principio della universalita'
E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento.
Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio. Principio della integrita'
Attraverso l'applicazione del principio della integrita', che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalita', sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non e' possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio. Principio della veridicita'
Il principio della veridicita' fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria.
Tale principio della veridicita' si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali e' da intendersi il principio di veridicita' come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.
Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicita' deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio.
I bilanci che non rispettano il principio della veridicita' non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile. Principio della attendibilita'
Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso con il principio della veridicita', asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse.
Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa.
L'oggettivita' degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio. Principio della correttezza
Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, e' necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali.
Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Principio della chiarezza o comprensibilita'
Il principio della chiarezza o comprensibilita' rafforza il contenuto del principio della veridicita', in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero.
Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talche' il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica.
Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta e dei sistemi contabili adottati.
Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. Principio della trasparenza
Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza.
La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalita' per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica.
Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.
Le missioni evidenziano le fondamentali finalita' dell'azione pubblica, nonche' uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un piu' trasparente e tempestivo raccordo tra la finalita' della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi. Principio della significativita' e rilevanza
Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza.
Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto.
Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci. Principio della flessibilita'
Il principio di flessibilita' riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidita' nella gestione. Il principio e' volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo.
Le norme di contabilita' pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalita' di intervento, in coerenza al principio di flessibilita', come:
la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo;
particolari modalita' di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non e' stato approvato uno specifico fondo di riserva;
la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilita' previsionale e' accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata. Principio della congruita'
La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio.
La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione.
Nel bilancio di previsione, e piu' precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate.
Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione. Principio della coerenza
Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, e' indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneita' ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati. Principio della continuita'
Il principio della continuita' e' fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Infatti il principio della continuita' introduce espressamente la dimensione diacronica che e' inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Principio della costanza
La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuita' e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonche' per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio. Principio della comparabilita'
Il principio della comparabilita' si collega al principio della costanza e continuita' dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci.
Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' necessario ed indispensabile ai fini della comparabilita' spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili.
Il requisito di comparabilita' non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili. Principio della verificabilita'
L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. Principio della imparzialita' (Neutralita')
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per se' il mancato rispetto dell'imparzialita', della ragionevolezza e della verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio. Principio della pubblicita'
Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie.
Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti. Principio degli equilibri di bilancio
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio.
Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione.
Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione.
Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto piu' ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' proprie di ogni amministrazione pubblica.
L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilita' finanziaria nel tempo, ma non sempre e' vero anche il contrario.
Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. Tale principio evidenzia, altresi', anche la necessita' di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree piu' ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori.
Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessita' di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilita' finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione.
Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti:
(a) la ragione del credito che da' luogo alla obbligazione attiva;
(b) il titolo giuridico che supporta il credito;
(c) l'individuazione del soggetto debitore;
(d) l'ammontare del credito;
(e) la relativa scadenza.
L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalita' relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che da' luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica e' perfetta.
Gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
(a) la ragione del debito;
(b) la determinazione della somma da pagare;
(c) il soggetto creditore;
(d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.
Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione.
Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati.
In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonche' dell'equilibrio delle successive annualita' contemplate dal bilancio pluriennale. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilita' economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione.
Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce.
Il presente principio e' riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo.
La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi:
integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche;
definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici;
ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione.
L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi.
Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n.11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalita' e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche.
Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni:
il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato;
l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e' verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o servizi resi.
Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati.
I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza:
per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi;
per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una piu' diretta associazione (tipico esempio ne e' l'ammortamento);
per imputazione diretta di costi perche' associati a funzioni istituzionali, perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando:
a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita';
b) non sia piu' esistente, identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;
c) l'associazione o la ripartizione delle utilita' del costo su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza.
In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si e' realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione). Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicita' e della significativita' di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che li ha generati.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finche' non vi siano norme che ne limitino l'impiego.
 
Art. 2
Introduzione delle azioni
e aggiornamento note integrative

1. All'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»;
b) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;»;
c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite in articoli.»;
d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie.»;
e) al comma 5, le parole: «tutti i capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
2. Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis. (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.
2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente.
3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4;
b) specificano la finalita' della spesa in termini di:
1) settori o aree omogenee di intervento;
2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
3) tipi di attivita' omogenee;
4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita';
d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo.
4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.
5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.
6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.
8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed e' conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.».
3. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:» fino a: «corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale», sono sostituite dalle seguenti: «Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
5. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018.
6. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate.».
7. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 e' soppresso.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 25. (Classificazione delle entrate e delle
spese). - 1. Le entrate dello Stato sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria,
extratributaria o che provengano dall'alienazione e
dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione
di crediti o dall'accensione di prestiti;
b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si
riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi;
c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare
e dell'accertamento dei cespiti;
d) categorie, secondo la natura dei cespiti;
e) unita' elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise
in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della
rendicontazione.
2. Le spese dello Stato sono ripartite in:
a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2,
terzo periodo;
b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare,
come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;
c) unita' elementari di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis
del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite
in articoli.
2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente
a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma
8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c)
del comma 2 del presente articolo sono costituite dai
capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite
secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati
secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in
essi iscritte.
2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma
2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del
comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di
funzionamento, per interventi, per trattamenti di
quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri
comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri
comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
il rimborso di passivita' finanziarie.
3. La classificazione economica e quella funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e
dei relativi conti satellite per i conti del settore della
pubblica amministrazione.
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un
quadro contabile da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
bilancio secondo l'analisi economica;
b) le classi fino al terzo livello della
classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa
secondo l'analisi funzionale.
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4,
appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al
Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio,
illustrano gli incroci tra i diversi criteri di
classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le
missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato
e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte le unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di
gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG
e di categoria economica di terzo livello, escludendo
l'applicazione di criteri di prevalenza.
6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie
e unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, puo' essere anche discontinua in
relazione alle necessita' della codificazione.
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data
distinta indicazione:
a) del risultato differenziale tra il totale delle
entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle
spese correnti («risparmio pubblico»);
b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e
le spese, escluse le operazioni riguardanti le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la
concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e
rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento
netto»);
c) del risultato differenziale delle operazioni
finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le
spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»);
d) del risultato differenziale fra il totale delle
entrate finali e il totale delle spese («ricorso al
mercato»);
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche
pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa
amministrazione. Le previsioni economiche sono
rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
per programmi e per centri di costo. Il budget espone le
previsioni formulate dai centri di costo
dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 35. (Risultanze della gestione). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro
il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio
scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
missioni e programmi. Il relativo disegno di legge e'
corredato di apposita nota preliminare generale.
2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per
ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le
entrate, la nota integrativa espone le risultanze della
gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e
programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella
nota integrativa al bilancio di previsione di cui
all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa
al rendiconto per ciascun programma di spesa, con
riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati
finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli
eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e
quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato
tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti
nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e
la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi
indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21,
comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e
i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti
rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto
dell'evoluzione del quadro socio economico e delle
eventuali criticita' riscontrate.
3. (soppresso).
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita'
e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, dello
stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse
finanziarie.».
 
Art. 3
Revisione delle appendici e degli allegati
del Bilancio dello Stato

1. All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome,» sono soppresse.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, le seguenti norme sono modificate come segue:
a) all'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»;
b) all'articolo 4, comma 6, della legge 9 maggio 1932, n. 547, cosi' come modificato dall'articolo 44-bis, comma 7 , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «legge 3 aprile 1997, n. 94» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»;
c) all'articolo 14, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, le parole: «e lo trasmette al Ministero delle finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento.» sono soppresse;
d) all'articolo 1, della legge 17 maggio 1952, n. 629, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.».
3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.».
4. All'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento».
5. All'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».
6. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».

Note all'art. 3:
- Il testo del comma 10 dell'articolo 21 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle Note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 59 della legge 20
maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo
del Fondo edifici di culto sono redatti secondo i principi
contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed
approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono
trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni
Parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro
il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto
consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 della
legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma
penitenziaria), come modificato dall'articolo 44-bis, comma
7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
come modificato dal presente decreto:
«6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31
dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle
Commissioni parlamentari competenti per materia,
rispettivamente entro il termine di presentazione del
disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del
rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla
Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio
decreto 6 maggio 1929, n. 970 (Approvazione del regolamento
sul servizi contabili degli archivi notarili), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14. Non oltre il 20 settembre di ogni anno il
capo di ciascun archivio trasmette al Ministero, su
apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione
del successivo esercizio finanziario, indicando con la
maggiore approssimazione le somme che prevede di poter
riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso.
Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi
competenti, riassume rettificando, se occorre, le proposte
suddette, forma il progetto del bilancio di previsione
degli archivi notarili.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. L'Amministrazione degli archivi notarili
dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal
Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e
gestione finanziaria separati.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli
Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti
nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi
dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, rispettivamente entro il termine di
presentazione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e'
trasmesso anche alla Corte dei conti.
Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la
vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei
procuratori generali presso le Corti d'appello e dei
procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo'
ordinare le ispezioni che ritiene opportune.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 1
della legge 7 novembre 1977, n. 882 (Accettazione ed
esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo
monetario internazionale e aumento della quota di
partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo), come
modificato dal presente decreto:
«Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al
Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra
l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante
l'invio di apposita relazione entro il termine di
presentazione del disegno di legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20. - 1. Il primo comma dell'articolo 54 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3
marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i
propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad
inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato
anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi
di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni
anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la
data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, entro il termine di presentazione del
disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul
proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti
cambi di finanziamento».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 548 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 548. (Relazioni illustrative sullo stato di
attuazione dei programmi). - 1. Il Ministro della difesa,
entro il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative:
a) sulla spesa complessiva prevista per il personale
militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
in servizio permanente e a quello in servizio non
permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per
stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
tecnico-amministrativa della Difesa;
b) sullo stato di attuazione dei programmi di
costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi,
impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun
programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la
quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la
percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite
indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e
in Italia e sulla quota di questi effettuata nel
Mezzogiorno;
c) sull'attivita' contrattuale concernente la
manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi
d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente
destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo
programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle
quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della difesa;
d) sullo stato di attuazione del programma di
potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con
particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa,
ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo
libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione
sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli
ordinari stanziamenti di bilancio, specificando,
nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della difesa, le quote da
destinare alla realizzazione del programma medesimo;
e) sui programmi, di competenza del Ministero della
difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n.
770.».
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 84. (Informazioni alla Commissione europea e al
Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la
Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per
assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le
corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione
dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,
entro il termine di presentazione del disegno di legge di
bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo
nonche' sull'attuazione della direttiva UE e del
regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il competente organo
consultivo, predispone ogni tre anni la relazione
sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la
relazione sull'applicazione della direttiva UE per la
Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono
trasmesse al Parlamento.».
 
Art. 4
Programmazione delle risorse finanziarie
e accordi tra Ministeri

1. Dopo l'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilita' e con il disegno di legge di bilancio.
3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.
5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.».
2. L'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' soppresso.
3. All'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «, nonche' del Rapporto di cui all'articolo 41» sono soppresse.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 4, 5
e 6 del presente decreto:
«Art. 23. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di
formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto
conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita
circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze i
Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili
della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi
di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo
22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il
raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante
proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra
programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le
proposte sono formulate sulla base della legislazione
vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo
della spesa storica incrementale.
1-bis. Al fine di garantire tempestivita'
nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017,
con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono
essere iscritte negli stati di previsione della spesa di
ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi
corrispondenti a quote di proventi che si prevede di
incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate
per legge al finanziamento di specifici interventi o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in
bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti
registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a
quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi
alla data di entrata in vigore della legge che dispone la
destinazione delle entrate al finanziamento di specifici
interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti
iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse
nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le
necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini
all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui
all'articolo 33, comma 1.
1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna
unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione delle proposte da parte dei
responsabili della gestione dei programmi, le previsioni
pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate
mediante la predisposizione di un apposito piano
finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale
contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si
prevede di effettuare nel periodo di riferimento,
distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al
pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella
destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto
competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si
adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare
complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in
vigore.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta
successivamente la congruita' e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse
richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto
dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei
risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di
efficacia e di efficienza della spesa nonche' della
coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in
sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati
della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e
delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate
nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo
35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi
dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate
esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa
all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna
missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori
legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. In apposito
allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica
e il corrispondente importo.
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di
spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2,
formano il disegno di legge del bilancio a legislazione
vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. La legge di bilancio e' formata apportando al
disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni
determinate dalla legge di stabilita'.
5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti
(Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla
base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio
approvata.».
 
Art. 5
Variazioni e flessibilita' di bilancio

1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi».
2. All'articolo 24 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.».
3. All'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «di una stessa missione» sono sostituite dalle seguenti: «anche di missioni diverse».
4. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.».
5. Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unita' gestionali del bilancio l'unita' elementare di riferimento per le predette variazioni compensative restano i capitoli.
6. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi».

Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente
decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4.
- Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 196
del 2009, modificato dal presente decreto, e' riportato
nelle Note all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 196
del 2009, modificato dal presente decreto, e' riportato
nelle Note all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 23. (Razionalizzazione delle spese e
flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali
delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
per acquisto di beni e servizi non aventi natura
obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno
stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per
consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita
dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come
risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La
ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici
centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
(Omissis).».
 
Art. 6
Entrate finalizzate per legge

1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.».
2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»;
b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»;
c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»;
d) dopo il comma 617 e' inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196
del 2009, modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente
decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dei commi 615, 616 e 617
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come
modificato dal presente decreto:
«615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016,
non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli
stati di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato
autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli
stanziamenti destinati a finanziare le spese della
categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere
dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
617-bis»
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615,
negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo
comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino
all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del
Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
dalle stesse disposizioni legislative.»
617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016,
la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata
nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili
nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e'
effettuata dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione
dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei
fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento
dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare
in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento
pari a 300 milioni di euro.».
 
Art. 7
Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione
delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali
o conti correnti di tesoreria

1. Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). - 1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto e' rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.
2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidita', ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.
3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale.
Art. 44-ter. (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita' per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.
2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.
4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e necessita'.
5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
7. Per le contabilita' speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita' speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. ».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-ter, sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole «, e comunque non superiore a 36 mesi»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.».
5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilita' speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia' adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con
portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione
interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo
stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla
natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine
all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera
individua le risorse finanziarie destinate ai primi
interventi di emergenza nelle more della ricognizione in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte
del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito
del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del
comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello
stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita'
previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del
Dipartimento della protezione civile verifichi che le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del
comma 2, risultino o siano in procinto di risultare
insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere,
presenta tempestivamente una relazione motivata al
Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione
in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse
medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della
procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per
non piu' di ulteriori 180 giorni.
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo
restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro
i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
c) alla realizzazione di interventi, anche
strutturali, per la riduzione del rischio residuo
strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle
risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumita';
d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di
procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per
far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),
entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e
secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei
ministri, sentita la Regione interessata.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi.
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi.
Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le
ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che
residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le
risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o
all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si
tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative
spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui
sono soggetti le regioni e gli enti locali.
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del
Fondo per le emergenze nazionali.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento
delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti
beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da
stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto
contiene anche una sezione dimostrativa della situazione
analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed
esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate
assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va
riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti
accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono
consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente
comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa, nonche'
degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti,
sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del
bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e
contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione
civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al
Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi'
pubblicati nel sito internet del Dipartimento della
protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale
della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella
rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza
dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al
presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita'
speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di
cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il
finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere
dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le
emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di
ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito
allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il
fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante
riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate
nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati
l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le
conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta
riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente
reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate
derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei
Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al
litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del
Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare
maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto
dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui
al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di
riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal
differimento dei termini per i versamenti tributari e
contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti
dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e
quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il
tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi
calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei
comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi
agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed
economica svolta nei medesimi edifici o comunque
compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa,
su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di
tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il
mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo
periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva
competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui
al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle
Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. Decorso inutilmente il termine per
l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque
adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il
pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche
disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e'
effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al
pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle
risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, si provvede
all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari
di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al
pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto
di quelle effettivamente necessarie per le predette
finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali
di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo
per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le
disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate
nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal
disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la
parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche
vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il
pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al netto della quota da versare all'entrata del
bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di
mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della
relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo.».
 
Art. 8
Sistema di contabilita' finanziaria
economico-patrimoniale e piano dei conti integrato

1. Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.
2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.
3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42.
4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.
Art. 38-ter. (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.
2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita':
a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;
b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;
c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;
d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata.
3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:
a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;
b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;
c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;
4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.
Art. 38-quater. (Transazione contabile elementare e sua codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.
2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 38-quinquies. (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria.
2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.
Art. 38-sexies. (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.».
 
Art. 9
Bilancio di genere

1. Dopo l'articolo 38-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, e' inserito il seguente:
«Art. 38-septies. (Bilancio di genere). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.
3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.».
2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 10
Abrogazione e modificazione di norme

1. L'articolo 609 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' abrogato.
 
Art. 11
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo vigente del comma 188
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015):
«188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento
delle strutture e degli applicativi informatici per la
tenuta delle scritture contabili indispensabili per il
completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui
agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi
2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo
15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni
di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2019.».
 
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