Gazzetta n. 125 del 30 maggio 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 90 |
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante delega al Governo per emanare uno o piu' decreti per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; Visto l'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; Sentita la Corte dei conti in data 16 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; Visti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di carattere finanziaria, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato
1. All'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»; b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»; c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilita' amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. 2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.»; d) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In appositi allegati agli stati di previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.»; e) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.»; f) i commi 6 e 7 sono soppressi; g) al comma 8, le parole: «comma 7, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5, lettera b)»; h) al comma 11, lettera b), primo periodo, le parole: «4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «4 e 5» e il terzo, il quarto e il quinto periodo della medesima lettera b) sono soppressi; i) al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter;»; l) al comma 11, la lettera e) e' soppressa; m) il comma 13 e' soppresso; n) al comma 17, primo periodo, le parole: «sono ripartite in capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «sono ripartite in unita' elementari di bilancio»; o) al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione.» sono inserite le seguenti: «Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.»; p) al comma 17, l'ultimo periodo e' soppresso; q) il comma 18 e' sostituito dal seguente: «18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.». 2. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «e copre» sono sostituite dalle seguenti: «ed e' presentato al Parlamento con riferimento a». 3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolari entrate» sono sostituite dalle seguenti: « di particolari entrate alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione». 4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,». 5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate». 6. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»; b) al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio». 7. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio interessate». 8. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unita' elementari di bilancio». 9. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,». 10. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,». 11. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riposta il testo del comma 2, dell'articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. ». - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 40, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1. (Omissis). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilita' amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello; c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita' promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'articolo 3; f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato; n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; q) previsione della possibilita' di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 1, della legge 22 gennaio 2016, n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonche' per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa): «2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016"; b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni"; c) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2016".». - La citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. - Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): «Art. 6. (Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici). - 1. - 5. (Omissis). 6. Nelle more dell'attuazione della delega prevista dall'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed al fine di garantire completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l'acquisizione dei documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilita' integrata economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno integrate, per l'acquisto di beni e servizi, con l'utilizzo delle funzionalita' di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti. (Omissis).». - Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2011, n. 145. - Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2013, n. 279, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'articolo 13, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001): «Art. 13. (Disposizioni relative all'attivita' della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti). - 1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, e' reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione e' formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF. 2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono costituite dai programmi. I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita' omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non accada perche' il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 2-bis. La significativita' dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun programma di spesa a un unico centro di responsabilita' amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni. 2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze. 3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce; c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale; d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa e' indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonche' la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5. 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi' identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 6. (soppresso). 7. (soppresso). 8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3. 9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento. 10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. 11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e): a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonche' gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale; c) per ogni programma l'elenco delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter; d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) (soppressa). f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata e' allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura e' accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalita'. Il rapporto individua le spese fiscali e ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalita' e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale. 12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni. 13. (soppresso). 14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa. 15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato e' annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. 17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge di bilancio, e' autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente. 18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 22. (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel DEF, ed e' presentato al Parlamento con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico. 2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 e' integrato con gli effetti della legge di stabilita'. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5 del presente decreto: «Art. 24. (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio). - 1. I criteri dell'integrita', dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione. 2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. 3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p). 4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione. 5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.». - Per il testo del comma 6 dell'articolo 25 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 27 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 27. (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale). - 1. (Omissis). 2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio interessate.». - Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 26. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 28 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 28. (Fondo di riserva per le spese impreviste). - 1. (Omissis). 2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio interessate. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 29. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa). - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 32. (Esercizio provvisorio). - 1. L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 1 e 5 del presente decreto: «Art. 33. (Assestamento e variazioni di bilancio). - 1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa. 3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse con le modalita' indicate dall'articolo 23, comma 3. 4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. 4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti. 4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 36 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 36. (Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio). - 1. (Omissis). 2. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio, comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui; e) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. (Omissis).». |
| Allegato 1
PRINCIPI CONTABILI GENERALI Principio della annualita' I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione che di rendiconto sono predisposti a cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare. Restano fermi gli eventuali obblighi di elaborare e di presentare anche documenti contabili con scadenze inferiori all'anno. Nella predisposizione dei documenti annuali di bilancio, le previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. Principio dell'unita' Ogni singola amministrazione pubblica rappresenta una entita' giuridica unica e unitaria e, pertanto, deve essere unico sia il suo bilancio di previsione che di rendicontazione. Tali documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti alla copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. La massa delle entrate finanzia complessivamente l'amministrazione pubblica e sostiene la totalita' delle spese durante la gestione. Principio della universalita' E' necessario ricomprendere nel sistema del bilancio tutte le finalita' e gli obiettivi di gestione, nonche' i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili ad ogni singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attivita' amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento. Risultano, pertanto, incompatibili con l'applicazione di tale principio, le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione, o dalle sue articolazioni organizzative, che non transitano nel bilancio. Le contabilita' separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro la fine dell'esercizio. Principio della integrita' Attraverso l'applicazione del principio della integrita', che rafforza formalmente il contenuto del principio dell'universalita', sono vietate le compensazioni di partite sia nel bilancio di previsione che nel bilancio di rendicontazione. Di conseguenza, non e' possibile iscrivere le entrate al netto delle spese sostenute per la riscossione e, parimenti, registrare le spese ridotte delle correlate entrate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge. Lo stesso principio si applica a tutti i valori di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio. Principio della veridicita' Il principio della veridicita' fa riferimento al principio del true and fair view, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria. Tale principio della veridicita' si applica ai documenti di bilancio di rendicontazione e di previsione, nei quali e' da intendersi il principio di veridicita' come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici, che si manifesteranno nell'esercizio di riferimento. Si devono, quindi, evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste che, invece, devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo. Al fine di una corretta interpretazione, il principio della veridicita' deve essere interpretato in maniera coordinata con gli altri principi di bilancio. I bilanci che non rispettano il principio della veridicita' non possono essere oggetto di approvazione da parte degli organi preposti al controllo ed alla revisione contabile. Principio della attendibilita' Il principio dell'attendibilita', strettamente connesso con il principio della veridicita', asserisce che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonche' da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione si osserva una procedura di valutazione. L'ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Al fine di risultare attendibile, un'informazione contabile non deve contenere errori o distorsioni rilevanti, in modo tale che gli utilizzatori possano fare affidamento su di essa. L'oggettivita' degli andamenti storici e dei parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalla legge, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio. Principio della correttezza Il principio della correttezza rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che, nell'ambito di ogni specifica categoria di enti pubblici, sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione, programmazione e rendicontazione. Pertanto, e' necessario individuare le regole generali, anche non sancite da norme giuridiche ma che ispirino il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni amministrazione pubblica per la rilevazione dei propri fatti gestionali. Il principio della correttezza riguarda anche i dati oggetto di monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica. Principio della chiarezza o comprensibilita' Il principio della chiarezza o comprensibilita' rafforza il contenuto del principio della veridicita', in quanto si presume che un documento contabile chiaro sia anche veritiero. Il sistema dei bilanci deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, di talche' il contenuto valutativo ivi rappresentato deve risultare trasparente. L'adozione di una corretta classificazione dei documenti contabili costituisce una condizione necessaria per garantire il corretto monitoraggio ed il consolidamento dei conti pubblici da parte delle istituzioni preposte al controllo della finanza pubblica. Le informazioni contenute nel sistema dei bilanci devono essere prontamente comprensibili dagli utilizzatori, e devono essere esposte in maniera sintetica ed analitica, in modo che, con la normale diligenza, essi siano in grado di esaminare i dati contabili, riscontrandovi una adeguata rappresentazione dell'attivita' svolta e dei sistemi contabili adottati. Pertanto, la classificazione di bilancio delle singole operazioni gestionali deve essere effettuata in modo da evitare l'adozione del criterio della prevalenza della forma, l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro, e l'assunzione di impegni sui fondi di riserva. Principio della trasparenza Il principio della trasparenza rafforza il contenuto del principio della chiarezza. La legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualifica il miglioramento della trasparenza dei conti pubblici quale traguardo fondamentale, e individua nella classificazione per finalita' per missioni e programmi uno dei principali strumenti al fine di rafforzare il legame tra risorse stanziate ed obiettivi perseguiti dall'azione pubblica. Le missioni, definite ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni evidenziano le fondamentali finalita' dell'azione pubblica, nonche' uno dei cardini dell'armonizzazione. Per tale motivo, ragion per cui i bilanci delle amministrazioni pubbliche devono far riferimento ad esse. I programmi sono definiti da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi di base validi per tutte le amministrazioni pubbliche. I sistemi e gli schemi di bilancio devono essere coerenti e raccordabili con la classificazione economica e funzionale, individuata dagli appositi regolamenti comunitari ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Di conseguenza, la redazione dei documenti contabili deve assicurare un piu' trasparente e tempestivo raccordo tra la finalita' della spesa e le politiche pubbliche, rappresentate dalle missioni e dai programmi. Principio della significativita' e rilevanza Le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. A tal fine, l'informazione deve considerarsi qualitativamente significativa quando sia in grado di agevolare le decisioni degli utilizzatori, in modo da favorire la valutazione di eventi passati, presenti o futuri, e di consentire la conferma o la modifica di valutazioni eventualmente effettuate in precedenza. Siccome il procedimento di formazione del sistema di bilancio comprende delle stime o previsioni, la correttezza dei dati non deve riguardare soltanto l'esattezza aritmetica, ma anche la ragionevolezza, e l'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del bilancio di previsione e del rendiconto. Di conseguenza, eventuali errori, semplificazioni e arrotondamenti trovano il loro limite nel concetto di rilevanza. L'informazione si considera rilevante qualora la sua omissione o errata presentazione possa influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema dei bilanci. Principio della flessibilita' Il principio di flessibilita' riguarda il sistema del bilancio di previsione i cui documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, onde evitare la rigidita' nella gestione. Il principio e' volto a reperire all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione la possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti da eventuali circostanze imprevedibili e straordinarie, che si possono manifestare durante la gestione, in grado di modificare i valori contabili approvati dagli organi di governo. Le norme di contabilita' pubblica, ed in modo particolare la legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedono diverse modalita' di intervento, in coerenza al principio di flessibilita', come: la predisposizione di appositi fondi, in genere fondi di riserva, nei documenti contabili di previsione, rappresentativi di stanziamenti non attribuiti a specifiche voci di spesa e sottoposti, in ogni caso, all'approvazione degli organi di governo; particolari modalita' di intervento durante la gestione al verificarsi di eventi eccezionali per i quali non e' stato approvato uno specifico fondo di riserva; la possibilita' di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ogni programma e con il bilancio di previsione tra programmi diversi nell'ambito di ciascuna missione e tra programmi di diverse missioni. Tale flessibilita' previsionale e' accompagnata alla variazione compensativa che deve trovare adeguata motivazione per essere effettuata. Principio della congruita' La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in relazione al rispetto degli equilibri di bilancio. La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati nel bilancio di rendicontazione. Principio della prudenza Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione. Nel bilancio di previsione, e piu' precisamente nei documenti finanziari, devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili del rendiconto, invece, il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola economica secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e, quindi, rendicontate, anche se non definitivamente realizzate. Il principio della prudenza rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione. Principio della coerenza Attraverso l'applicazione del principio della coerenza, e' indispensabile la sussistenza di un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che tali momenti ed i documenti contabili di ogni amministrazione siano tra loro collegati e che siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico deve collegare tutti gli atti contabili preventivi e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario economico o patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine. La coerenza interna dei bilanci riguarda i criteri specifici di valutazione delle singole poste e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nei bilanci di previsione e di rendicontazione. Le strutture dei conti devono risultare comparabili non solo formalmente, ma anche in relazione all'omogeneita' ed alla correttezza degli oggetti di analisi e degli aspetti dei fenomeni esaminati. Principio della continuita' Il principio della continuita' e' fondamentale per completare il significato di altri principi. La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere effettuata nella prospettiva della continuazione delle attivita' istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e' costituita. Infatti il principio della continuita' introduce espressamente la dimensione diacronica che e' inscindibilmente connessa ad ogni sistema aziendale, sia esso pubblico che privato, il quale deve rispondere alla preliminare caratteristica di essere atto a perdurare nel tempo. Pertanto, le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci devono essere fondate su criteri tecnici e di stima in grado di continuare ad essere validi nel tempo se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti. Principio della costanza La costanza nell'applicazione dei principi contabili generali e' uno dei cardini delle determinazioni finanziarie, economiche e patrimoniali dei bilanci di previsione e di rendicontazione. I principi della continuita' e della costanza rappresentano le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonche' per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio. Principio della comparabilita' Il principio della comparabilita' si collega al principio della costanza e continuita' dei criteri di valutazione del sistema dei bilanci. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili e' necessario ed indispensabile ai fini della comparabilita' spazio-temporale dei valori riportati nei documenti contabili. Il requisito di comparabilita' non deve rappresentare un impedimento all'introduzione di principi contabili applicativi piu' adeguati alla specifica operazione. Pertanto, le operazioni vanno contabilizzate secondo criteri conformi al disposto normativo ed ai principi contabili. Principio della verificabilita' L'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema dei bilanci di ogni amministrazione pubblica devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria. Principio della imparzialita' (Neutralita') La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. La neutralita' o imparzialita' deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per se' il mancato rispetto dell'imparzialita', della ragionevolezza e della verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti essenziali di competenza e correttezza tecnica. L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio. Principio della pubblicita' Il sistema dei bilanci assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione e di rendicontazione, comprensivi dei rispettivi allegati, anche attraverso l'integrazione delle pubblicazioni obbligatorie. Il principio della pubblicita' evidenzia che al fine di assumere pienamente la loro valenza politica, giuridica ed economica, i bilanci devono essere pubblicizzati secondo le norme vigenti. Principio degli equilibri di bilancio L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa. Nella logica della configurazione di sistemi contabili di affiancamento che identificano un sistema contabile integrato di tipo finanziario, economico e patrimoniale, l'osservanza di questo principio riguarda gli equilibri complessivi delle varie parti che compongono il sistema di bilancio. Il rispetto del principio di pareggio finanziario di competenza non basta per soddisfare il principio generale degli equilibri del sistema dei bilanci di ogni pubblica amministrazione. Il pareggio di competenza finanziaria nel bilancio di previsione comporta anche la contemporanea verifica degli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono determinati in sede di previsione e che sono da verificare anche durante la gestione e poi nei risultati complessivi che si evidenziano nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema dei bilanci di una pubblica amministrazione, il principio del pareggio finanziario (di competenza) deve essere rispettato non solo in fase di previsione, ma anche in fase di rendicontazione, quale voce da comparare con quella previsionale come prima forma del controllo interno. Tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, effettuata durante l'esercizio con i suoi valori economici e patrimoniali, devono essere oggetto di analisi degli equilibri di bilancio e di comparazione con gli equilibri definiti nella fase di programmazione e previsione. Il principio degli equilibri di bilancio, di conseguenza, ha un contenuto piu' ampio rispetto al principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzativo. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione che nei documenti contabili di rendicontazione) e' garanzia della capacita' di perseguire le finalita' proprie di ogni amministrazione pubblica. L'equilibrio economico a lungo termine comporta necessariamente una contemporanea stabilita' finanziaria nel tempo, ma non sempre e' vero anche il contrario. Il principio degli equilibri di bilancio rappresenta una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni pubblica amministrazione pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunita' amministrata. Tale principio evidenzia, altresi', anche la necessita' di articolare gli equilibri di carattere finanziario, economico e patrimoniale all'interno dei diversi documenti contabili di previsione e di rendicontazione in sub-aree piu' ristrette del bilancio che qualifichi le informazioni ottenibili per il management e per gli utilizzatori. Il principio degli equilibri di bilancio, nella dimensione contemporanea di tipo finanziario ed economico-patrimoniale e nei diversi momenti della previsione e della rendicontazione, evidenzia la necessita' di prevedere e di effettuare anche le operazioni di ammortamento dei beni immobili e strumentali e di ogni altra voce economica di competenza quali effettivi valori di fattori della gestione concorrenti alla configurazione degli equilibri di bilancio. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio e' applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilita' finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti nel bilancio di previsione. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, e rappresenta un limite agli impegni di spesa, ad eccezione delle partite di giro/servizi per conto di terzi e dei rimborsi delle anticipazioni di cassa. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata, mediante la quale viene riconosciuta la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico in cui risulti individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. L'accertamento si determina su idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui e' affidata la gestione della relativa entrata, i seguenti requisiti: (a) la ragione del credito che da' luogo alla obbligazione attiva; (b) il titolo giuridico che supporta il credito; (c) l'individuazione del soggetto debitore; (d) l'ammontare del credito; (e) la relativa scadenza. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene riconosciuta una obbligazione giuridica di dover pagare e si individua un idoneo titolo giuridico in cui si identifica il creditore, la somma da pagare e la modalita' relativa del pagamento, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge. L'impegno configura ogni obbligazione giuridicamente perfezionata che da' luogo ad una spesa per l'amministrazione pubblica, registrata nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione giuridica e' perfetta. Gli elementi costitutivi dell'impegno sono: (a) la ragione del debito; (b) la determinazione della somma da pagare; (c) il soggetto creditore; (d) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Il principio della competenza finanziaria si estrinseca nei documenti contabili del bilancio di previsione (e di budget) e di rendicontazione con approcci diversi nelle fasi di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, in quanto nel bilancio finanziario di previsione gli accertamenti e gli impegni fanno riferimento al riconoscimento del titolo giuridico di base in senso programmatico e non effettivo, mentre nei documenti di rendicontazione le stesse fasi della competenza finanziaria delle entrate e delle spese sono veritiere delle perfette obbligazioni giuridiche evidenziate nella gestione. Si osserva che, accanto alla fase della competenza finanziaria delle entrate e delle spese, si rileva nella contabilita' finanziaria (per l'intero sistema di bilancio) anche la fase contabile della cassa, in cui le entrate si manifestano in versamenti e le spese in pagamenti. Gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha effettuati. In sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di provvedimento di assestamento generale di bilancio, occorre dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, la gestione dei residui nonche' dell'equilibrio delle successive annualita' contemplate dal bilancio pluriennale. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle operazioni che ogni amministrazione pubblica svolge e mediante le quali si evidenziano «utilita' economiche» cedute e/o acquisite, anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari. Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. La determinazione dei risultati di esercizio di ogni amministrazione pubblica implica un procedimento contabile di identificazione, di misurazione e di correlazione tra le entrate e le uscite rappresentate nei documenti finanziari e tra i proventi ed i costi riportati nei documenti economici del bilancio di previsione e di rendicontazione. Il risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica delle voci positive e negative relative all'esercizio cui il bilancio di rendicontazione si riferisce. Il presente principio e' riferibile alle rilevazioni di natura economica e patrimoniale facenti parte di ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al budget (economico) e/o preventivo economico nel bilancio di previsione, ed al conto economico ed al conto del patrimonio nel sistema del bilancio di rendicontazione o consuntivo. La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione, mediante appositi sistemi contabili, e' necessaria in considerazione degli obiettivi che l'ordinamento assegna al sistema informativo obbligatorio. Tale applicazione deve inquadrarsi nell'ambito dei seguenti obiettivi: integrare la dimensione finanziaria con la dimensione economico-patrimoniale della gestione delle risorse pubbliche; definire un unico modello contabile di riferimento (sistema integrato), al fine di omogeneizzare e consolidare i conti pubblici; ridefinire la funzione autorizzativa del bilancio preventivo alla luce della distinzione fra atti di indirizzo politico e atti di gestione. L'analisi economica delle operazioni di un'amministrazione pubblica richiede una distinzione tra fatti direttamente collegati ad un processo di scambio sul mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che danno luogo a costi o ricavi, e fatti non caratterizzati da questo processo, in quanto finalizzati ad altre attivita' istituzionali e/o erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro) che danno luogo a oneri e proventi. Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi e' riconducibile al principio contabile n.11 dei dottori commercialisti, Bilancio d'esercizio - Finalita' e postulati, mentre nel secondo caso, e quindi per la maggior parte delle attivita' amministrative pubbliche, e' necessario fare riferimento alla competenza economica delle componenti positive e negative della gestione direttamente collegata al processo erogativo di prestazioni e servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche. Nel caso dei ricavi, come regola generale, si osserva che essi devono essere imputati all'esercizio nel quale si verificano operazioni in cui sono evidenti le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni o dei servizi e' stato completato; l'erogazione e' avvenuta, cioe' si e' verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprieta' per i beni o servizi resi. Le risorse finanziarie rese disponibili per le attivita' istituzionali dell'amministrazione pubblica, come i proventi o trasferimenti correnti di natura tributaria o non tributaria, si imputano all'esercizio nel quale si e' verificata la manifestazione finanziaria e, se tali risorse sono risultate impiegate per la copertura dei costi sostenuti per le attivita' istituzionali dello stesso esercizio, sono oggetto di rilevazione anche in termini di competenza economica. Fanno eccezione a tale regola i trasferimenti a destinazione vincolata, siano essi correnti o in conto capitale, che vengono imputati in ragione del costo o dell'onere di competenza economica alla copertura del quale sono destinati. I componenti economici negativi (costi) devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse disponibili per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Detta correlazione costituisce un corollario fondamentale del principio della competenza economica ed intende esprimere la necessita' di contrapporre ai componenti economici positivi dell'esercizio i relativi componenti economici negativi degli oneri e spese, siano essi certi che presunti. Tale correlazione si realizza: per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione per cessione di prodotti o servizi; per ripartizione dell'utilita' o funzionalita' pluriennale su base razionale e sistematica in mancanza di una piu' diretta associazione (tipico esempio ne e' l'ammortamento); per imputazione diretta di costi perche' associati a funzioni istituzionali, perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la funzionalita' del costo. In particolare quando: a) i costi sostenuti in un esercizio esauriscano la loro utilita' gia' nell'esercizio stesso, o non sia identificabile o valutabile la futura utilita'; b) non sia piu' esistente, identificabile o valutabile la futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti; c) l'associazione o la ripartizione delle utilita' del costo su base razionale e sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. In sintesi, i documenti di programmazione e di previsione ed i documenti di fine esercizio o di rendicontazione devono rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che l'amministrazione pubblica vuole realizzare (bilancio di previsione e/o budget) e che si e' realizzata nell'esercizio (bilancio di rendicontazione). Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma si fortemente collega in maniera incisiva al principio della veridicita' e della significativita' di ogni sistema di bilancio. Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti avvenuti durante l'esercizio, e' necessario che essi siano rilevati contabilmente e secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformita' alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realta' che li ha generati. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale della gestione dell'amministrazione pubblica rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nei documenti di bilancio. La prevalenza della sostanza sulla forma quindi rappresenta, pertanto, un principio da osservare finche' non vi siano norme che ne limitino l'impiego. |
| Art. 2 Introduzione delle azioni e aggiornamento note integrative
1. All'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»; b) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;»; c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite in articoli.»; d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte. 2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie.»; e) al comma 5, le parole: «tutti i capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,». 2. Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 25-bis. (Introduzione delle azioni). - 1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni. 2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma, tenendo conto della legislazione vigente. 3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4; b) specificano la finalita' della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attivita' omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalita'; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu' possibile, stabili nel tempo. 4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato. 7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonche' di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis. 8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed e' conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.». 3. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo, e' adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:» fino a: «corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale», sono sostituite dalle seguenti: «Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 22-bis, comma 1. La nota integrativa riporta inoltre il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti. Per ciascuna azione sono indicate le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, i relativi riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni. La nota integrativa riporta inoltre il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.». 5. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi conseguente alla revisione della struttura delle note integrative di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il piano degli obiettivi continua a fare riferimento ai programmi di spesa e si adegua a quanto previsto dal comma 4 non oltre gli adempimenti relativi alla predisposizione del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2018. 6. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate.». 7. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 25. (Classificazione delle entrate e delle spese). - 1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione. 2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo; c) unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite in articoli. 2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte. 2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il rimborso di passivita' finanziarie. 3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione. 4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' presentato un quadro contabile da cui risultino: a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica; b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale. 5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte le unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e, al loro interno, a ciascun piano di gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza. 6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie e unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, puo' essere anche discontinua in relazione alle necessita' della codificazione. 7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data distinta indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonche' la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»); e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 35 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto: «Art. 35. (Risultanze della gestione). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge e' corredato di apposita nota preliminare generale. 2. Al rendiconto di cui al comma 1 e' allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, e' articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticita' riscontrate. 3. (soppresso). 4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita' e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.». |
| Art. 3 Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato
1. All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome,» sono soppresse. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, le seguenti norme sono modificate come segue: a) all'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»; b) all'articolo 4, comma 6, della legge 9 maggio 1932, n. 547, cosi' come modificato dall'articolo 44-bis, comma 7 , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «legge 3 aprile 1997, n. 94» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»; c) all'articolo 14, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, le parole: «e lo trasmette al Ministero delle finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento.» sono soppresse; d) all'articolo 1, della legge 17 maggio 1952, n. 629, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». 3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.». 4. All'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento». 5. All'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,». 6. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».
Note all'art. 3: - Il testo del comma 10 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dal presente decreto: «Art. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni Parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria), come modificato dall'articolo 44-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal presente decreto: «6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 (Approvazione del regolamento sul servizi contabili degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto: «Art. 14. Non oltre il 20 settembre di ogni anno il capo di ciascun archivio trasmette al Ministero, su apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, indicando con la maggiore approssimazione le somme che prevede di poter riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso. Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi competenti, riassume rettificando, se occorre, le proposte suddette, forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto: «Art. 1. L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti. Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882 (Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo), come modificato dal presente decreto: «Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dal presente decreto: «Art. 20. - 1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dal presente decreto: «Art. 548. (Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi). - 1. Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.». - Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente decreto: «Art. 84. (Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.». |
| Art. 4 Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri
1. Dopo l'articolo 22 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis. (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri). - 1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo. 2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilita' e con il disegno di legge di bilancio. 3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalita' e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantita' e qualita' di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio. 5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia e finanza.». 2. L'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' soppresso. 3. All'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «, nonche' del Rapporto di cui all'articolo 41» sono soppresse.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto: «Art. 23. (Formazione del bilancio). - 1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1. 1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruita' e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attivita' di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1. 3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo. 4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 5. La legge di bilancio e' formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilita'. 5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.». |
| Art. 5 Variazioni e flessibilita' di bilancio
1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi». 2. All'articolo 24 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.». 3. All'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «di una stessa missione» sono sostituite dalle seguenti: «anche di missioni diverse». 4. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. 4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente. 4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei conti. 4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. 4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.». 5. Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unita' gestionali del bilancio l'unita' elementare di riferimento per le predette variazioni compensative restano i capitoli. 6. All'articolo 23, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «consumi intermedi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi».
Note all'art. 5: - Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4. - Il testo dell'articolo 24 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dal presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 1. - Il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dal presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dal presente decreto: «Art. 23. (Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per acquisto di beni e servizi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. (Omissis).». |
| Art. 6 Entrate finalizzate per legge
1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.». 2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»; b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»; c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»; d) dopo il comma 617 e' inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4. - Si riporta il testo dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dal presente decreto: «615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis» 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.» 617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.». |
| Art. 7 Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria
1. Dopo l'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti: «Art. 44-bis. (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro). - 1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto e' rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'. 2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidita', ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti. 3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria e sono raccordati con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale. Art. 44-ter. (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilita' ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilita' ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalita' per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilita' ordinaria e' determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. 2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile. 3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue. 4. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' i casi di urgenza e necessita'. 5. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilita' speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e dall'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 6. Al fine di garantire alle gestioni contabili di cui al comma 1 la disponibilita' di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 7. Per le contabilita' speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 8. Non e' consentita l'apertura di nuove contabilita' speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2. ». 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riconduzione al regime di contabilita' ordinaria, di cui al medesimo comma 1, ovvero la soppressione in via definitiva di cui al comma 2 del suddetto articolo 44-ter, sono effettuate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il divieto di cui al comma 8 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come introdotto dal presente articolo decorre a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole «, e comunque non superiore a 36 mesi»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali.». 5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilita' speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gia' adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), come modificato dal presente decreto: «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove il Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma 2, risultino o siano in procinto di risultare insufficienti rispetto agli interventi da porre in essere, presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri, per la conseguente determinazione in ordine alla necessita' di integrazione delle risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di ulteriori 180 giorni. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita'; d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. 2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari. 3. 4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita', identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attivita' in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente. 4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione. 4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo' essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter, e comunque non superiore a 36 mesi. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. 4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche' sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno (29) dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater. 5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo. 5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. 5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile. Per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e' corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato. 5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso. 5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali, e' effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonche' di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalita', affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-quinquies del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresi' le disponibilita' per le medesime finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche' perenti, per la parte non piu' collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.». |
| Art. 8 Sistema di contabilita' finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato
1. Dopo l'articolo 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono inseriti i seguenti: «Art. 38-bis. (Sistema di contabilita' integrata finanziaria economico-patrimoniale). - 1. Al fine di perseguire la qualita' e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilita' economico patrimoniale in affiancamento alla contabilita' finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. 2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilita' integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformita' e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure. 3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformita' con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonche' a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di cui all'articolo 42. 4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. Art. 38-ter. (Piano dei conti integrato). - 1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. 2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilita' integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalita': a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica; b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale; c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonche' il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato; d) una maggiore tracciabilita' delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilita' e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilita' integrata. 3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite: a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilita' finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento; b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio; c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio; 4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies. Art. 38-quater. (Transazione contabile elementare e sua codificazione). - 1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilita' integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare. 2. Ciascuna transazione elementare e' caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Art. 38-quinquies. (Adeguamento SIOPE). - 1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato e' sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilita' finanziaria. 2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato. Art. 38-sexies. (Sperimentazione). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, e' disciplinata un'attivita' di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilita' integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonche' della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto e' introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.». |
| Art. 9 Bilancio di genere
1. Dopo l'articolo 38-sexies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal comma 1 dell'articolo 8, e' inserito il seguente: «Art. 38-septies. (Bilancio di genere). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione. 3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalita' di rappresentazione stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.». 2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dal presente articolo, e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 10 Abrogazione e modificazione di norme
1. L'articolo 609 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e' abrogato. |
| Art. 11 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a euro 13.844.000 per l'anno 2016, a euro 12.212.000 per l'anno 2017, a euro 11.444.000 per l'anno 2018 e a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 maggio 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 11: - Si riporta il testo vigente del comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2015): «188. Per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1, e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'articolo 1, commi 2, 5 e 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.». |
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