Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2016 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42
Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;
a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; ))
b) al comma 2-bis. 1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7
aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il
regolare svolgimento del servizio scolastico), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2014, n.82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014,
n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno
2014, n. 130), come novellato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni urgenti per il regolare
svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle
scuole). - 1. Al fine di consentire la regolare conclusione
delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017
in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva,
ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la
convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di
pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla
data di effettiva attivazione della citata convenzione e
comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016, le
istituzioni scolastiche ed educative provvedono
all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai
medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla
data del 31 marzo 2014.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite
di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche
previste dalla convenzione Consip e alle condizioni
economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in
cui e' attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la
convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via
provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia'
previste nella medesima convenzione scaduta.
2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata
la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed
educative statali effettuano gli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da
definirsi secondo le modalita' di cui alla successiva
delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai
medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi
di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014,
alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip
ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle
regioni in cui e' attiva la convenzione.
2-bis.1. Nei territori ove e' gia' stata attivata la
convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta per
il mantenimento del decoro e della funzionalita' degli
immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed
educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed
educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis
mediante ricorso alla citata convenzione Consip.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato
decreto-legge 7 aprile 2014, n. 107, come novellato dalla
presente legge:
«2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite
di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche
previste dalla convenzione Consip e alle condizioni
economiche pari all'importo del prezzo medio di
aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in
cui e' attiva la convenzione Consip.».
 
(( Art. 1 bis
Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 108, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come novellato
dalla presente legge:
«108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un
piano straordinario di mobilita' territoriale e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico
dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale
personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti
gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al
vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno
scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96,
lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).
Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b),
assunti a tempo indeterminato a seguito del piano
straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere
b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno
scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico
2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico triennale. Limitatamente agli scolastici
2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in
deroga al vincolo triennale sopra citato, possono
richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.
Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel
limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e
autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione
provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere
richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche'
sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente
articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva
superiore a quella prevista dalla presente legge, si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.».
 
(( Art. 1 ter
Misure urgenti in materia di assunzioni
del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.
2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 114, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria,
bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli
ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per le istituzioni scolastiche ed
educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dal comma 113 del presente articolo, per la
copertura, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili
nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si
rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando
sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di
maggiore punteggio:
a) il titolo di abilitazione all'insegnamento
conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per
titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea
magistrale o a ciclo unico;
b) il servizio prestato a tempo determinato, per un
periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni,
nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e
grado.».
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I
concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti
su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti
vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel
triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale
a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di
approvazione delle stesse e perdono efficacia con la
pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e
comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione
dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi
nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di
un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di
posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilita' professionale del personale docente
recate dagli specifici contratti collettivi nazionali
decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o
di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto
disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
(Omissis).».
 
(( Art. 1 quater
Disposizioni riguardanti i docenti
della scuola dell'infanzia

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. ))


Riferimenti normativi

- Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note
all'art. 1-ter.
- Il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre
2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente
nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
settembre 2012, n. 75.
- Si riporta il testo dell'art. 399, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 66, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli
del personale docente sono regionali, articolati in ambiti
territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di
istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro
il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su
indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali,
definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
a) la popolazione scolastica;
b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche
conto delle specificita' delle aree interne, montane e
delle piccole isole, della presenza di scuole nelle
carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze
territoriali gia' in atto.».
- Si riporta il testo dell'art. 400, comma 19, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis).
19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati
vincitori che si collocano in una posizione utile in
relazione al numero delle cattedre o posti messi a
concorso.
(Omissis).».
 
Art. 1 quinquies
Contribuzione alle scuole paritarie
che accolgono alunni con disabilita'

1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.
2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lett. e)
della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21
marzo 2000, n. 67:
«4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali
che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti
requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
(Omissis).
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di
inserimento di studenti con handicap o in condizioni di
svantaggio;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato "Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione
scolastica.».
 
(( Art. 1 sexies
Incarichi di supplenza breve e saltuaria

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.
2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
«129. La spesa per supplenze brevi del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo'
superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79 e 85, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la
copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il
dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di
ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento,
prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e
disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle
lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate
dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione
della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo'
utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da
quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano
titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina
e percorsi formativi e competenze professionali coerenti
con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano
disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in
quelle classi di concorso.»
«85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le
sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di
supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale
dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di
istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale
del grado di istruzione di appartenenza.».
 
(( Art. 1 septies
Disposizioni in materia di ordinamento professionale
dei periti industriali

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge
2 febbraio 1990, n. 17 (Modifiche all'ordinamento
professionale dei periti industriali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35, come
novellato dalla presente legge:
«1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che
siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.».
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001, n.
190, S.O.:
«Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito
agrario, perito industriale). - 1. Agli esami di Stato per
le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini
previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le
attivita' professionali riservate o consentite e le prove
attualmente previste per l'esame di Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. e)
della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, come novellato
dalla presente legge:
«1. Per essere iscritto nell'albo dei periti
industriali e' necessario:
(Omissis).
e) essere in possesso della laurea di cui all'art.
55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della
citata legge 2 febbraio 1990, n. 17:
«3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i
quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita'
tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio
tecnico professionale, con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore
biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162 , finalizzata al settore della specializzazione
relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione
e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con
mansioni proprie della specializzazione relativa al
diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale
durante il quale il praticante perito industriale abbia
collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai
sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della
legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni,
nelle competenze professionali della specializzazione
relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il
periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del
comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale,
un ingegnere o altro professionista che eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al
diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge 2
febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 12 febbraio 1990, n. 35, e' abrogato dalla presente
legge.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della
citata legge 2 febbraio 1990, n. 17:
«2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di
praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli
organi professionali dei periti industriali prima della
data di entrata in entrata in vigore della presente
legge.».
 
Art. 2
Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola
sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science
Institute.
1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.
2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale e' reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a ordinamento speciale.
3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66.
4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile
2012, n. 82, S.O.), come novellato dalla presente legge.
«Art. 31-bis (Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1.
Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati
dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento
delle capacita' del sistema didattico, scientifico e
produttivo e di realizzare un polo di eccellenza
internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e
strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel
territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di
alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di
base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato
internazionale denominata Gran Sasso Science Institute
(GSSI).
2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto
nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via
sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno
accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze
del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4,
coinvolge universita' e ove necessario altri enti di
ricerca.
2-bis. (abrogato).
3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze
specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di
base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica,
matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello
sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica
post-laurea, e di formare ricercatori altamente
qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per
gli effetti della vigente normativa in materia, secondo
quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da
ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240,
corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo
alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese
ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura
altresi' attivita' di formazione post-dottorato.
4. Il piano strategico, che individua le istituzioni
universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti
della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un
comitato ordinatore e approvati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il
comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il
comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Fino al completamento del triennio di
sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento
delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a
valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui
all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere
sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito
del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
5-bis. (abrogato).
6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di
idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento
legislativo, la scuola puo' assumere carattere di
stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da
parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca, mediante decreto di
riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
maggio 2012, n. 102:
«Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). -
(Omissis).
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1
e' pari all'80 per cento.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti
delle spese di personale e delle spese di indebitamento da
parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma
dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
marzo 2015, n. 66.
 
(( Art. 2 bis
Scuole di specializzazione non mediche

1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
aprile 1982, n. 105, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge
29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul
personale del settore sanitario) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 gennaio 2001, n. 5:
«Art. 8 (Scuole di specializzazione). - 1. Il numero di
laureati appartenenti alle categorie dei veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione
post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le
medesime modalita' previste per i medici dall'art. 35 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando
la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della
ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito
delle risorse gia' previste.».
 
(( Art. 2 ter
Riconoscimento di crediti formativi universitari
negli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «sessantadue». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come novellato dalla
presente legge:
«51. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono
definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti
acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi
realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal
capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,
definiti ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra
gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze
acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze
in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili.
L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti
non puo' essere comunque inferiore a quaranta per i
percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue
per i percorsi della durata di sei semestri.».
 
(( Art. 2 quater
Incremento dei compensi ai commissari
del concorso per docenti

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))


Riferimenti normativi

- Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note
all'art. 1-ter.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 112, della
citata legge 13 luglio 2015, n. 107:
«112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione
«Istruzione scolastica» dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.».
- Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 202,
della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle
note all'art. 1-quinquies.
 
(( Art. 2 quinquies

Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208

1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',». ))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 979, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2016) , pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini
italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea
residenti nel territorio nazionale, i quali compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta
elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di
euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per
assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche,
per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree
archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le
somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.».
 
(( Art. 2 sexies
ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'

1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;
b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita' media, grave o non autosufficiente.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.
5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))


Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
- Si riporta l'allegato 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159:
«Allegato 3
Definizione ai fini ISEE della condizione di
disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art. 1,
comma 1, lett. l); art. 6, comma 3, lett. b); art. 10,
comma 7, lett. c)).

Parte di provvedimento in formato grafico


- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre
2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2011, n.300):
«Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di
agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con
destinazione dei relativi risparmi a favore delle
famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e
i campi di applicazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una
definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione
fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di
reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei
pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli
successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore,
valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale
sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito
residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle
imposte relative; permettere una differenziazione
dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.
Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni
fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura
assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non
possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di
un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni
necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del
decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n.
221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' con cui viene
rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche
attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la
pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo
la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali
agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio
telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel
rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui
beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti
dall'applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e
di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per l'attuazione di politiche
sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a
determinare le modalita' attuative di tale
riassegnazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lett. b),
c) e d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159:
«4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
(Omissis).
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono
essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di
acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori,
purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea
documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia
di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma
3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.
(Omissis).».
- Si riporta l'allegato 1 al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159:
«Allegato 1
Scala di equivalenza
(art. 1, comma 1, lett. c)
I parametri della scala di equivalenza corrispondenti
al numero di componenti il nucleo familiare, come definito
ai sensi dell'art. 3, del presente decreto, sono i
seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico
Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato
di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli,
0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque
figli;
b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni,
elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta'
inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o
l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di
impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei
redditi dichiarati;
c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica
anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente
da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai
soli fini della verifica del requisito di cui al periodo
precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore
non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che
abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei
casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e).
Ai fini della determinazione del parametro della scala
di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo
familiare vi sia un componente per il quale siano erogate
prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo
ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989,
che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai
sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente incrementa la
scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1.».
- Si riporta l'art. 65, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 1998, n. 302, S.O.:
«Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in
favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi
terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con
eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore
della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire
36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con
cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di
quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con
diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza
prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni,
che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a
domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei
dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme
indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni
esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e
per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del
beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il
valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto
in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1
e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici
di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito
un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per
l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro
per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanate le
necessarie norme regolamentari per l'applicazione del
presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della
situazione patrimoniale.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.:
«Art. 74 (Assegno di maternita' di base) (legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23
dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) . - 1. Per
ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in
affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento
dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane
o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli
22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un
assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000.
2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i
trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di
maternita'.
3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura
prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al
comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi
nati.
4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo
familiare di appartenenza della madre risulti in possesso
di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti.
5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto
requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto
alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio
di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato
dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al
comma 9.
9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente
articolo.
10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali
l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere
corrisposto al padre o all'adottante del minore.
11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di
maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30
giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i
procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'
relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n.
488.».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della
citata legge 8 novembre 2000, n. 328:
«Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.
(Omissis).».
 
Art. 3
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:
a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.):
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). -
(Omissis).
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto
anche conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
"Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
"Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303, S.O.:
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono altresi' attribuite le disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni, relative al personale delle universita', le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
contratti in itinere con il personale non docente, nonche'
le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi
di retribuzione del personale docente.
3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
le universita' in misura proporzionale alla somma dei
trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente
dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di
criteri determinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale e la
Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei
costi di produzione per studente, al minore valore
percentuale della quota relativa alla spesa per il
personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto
conto delle dimensioni e condizioni ambientali e
strutturali.
4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le
grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione
alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita'
edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale.
5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani
di sviluppo.
6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.
7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' e' determinato,
per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti
nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno
medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a).
8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' sara'
progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello
stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La
quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di
sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e'
finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei
costi standard di produzione nelle diverse aree
disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse
specificita' e degli standard europei.
9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato
giuridico ed economico dei professori universitari e dei
ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti
in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di
appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
in materia di pubblicita'.
10.
11.
12.
13.
14. Le singole universita' fissano le tasse di
iscrizione in lire 300.000.
15.
16.
17.
18.
19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
gli anni accademici successivi all'anno accademico
1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione
programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica.
20.
21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione
dal servizio del personale delle universita' non sono
soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al
Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.
All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i
consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore,
dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e
comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
finanziario a cui si riferiscono.
22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono
istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di
verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche,
la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di
riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
generali di direzione, cui riferiscono con apposita
relazione almeno annualmente.
23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e'
trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario
nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la
valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla
produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
del sistema universitario, anche ai fini della successiva
assegnazione delle risorse.
24. L'organico di ciascuno degli Osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai
posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai
posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in
servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli
per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o
iniziate le procedure di concorso. In vista della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e
astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e'
costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei
singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della
legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e16
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio
vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di
vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio
vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio
1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
163.
25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli
enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31
agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati
banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto
1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di
operazioni di rideterminazione delle piante organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui
all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171.
26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite
massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non
coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti
per ciascun anno.
27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36
della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i
contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da
contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali,
nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519.
28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26
e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma
43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai
sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono
determinati con unica autorizzazione di spesa ed
affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al
medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999,
i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... (Sostituisce con le lett. da b) a b-ter) la
lett. b) del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n.
168);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... (Sostituisce la lett. d) del comma 1,
dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... (Sostituisce la lett. g) del comma 1,
dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168);
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.».
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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