Gazzetta n. 124 del 28 maggio 2016 (vai al sommario) |
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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42 |
Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016 , n. 89 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del sistema scolastico e della ricerca.». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis. 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e' autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»; a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta»; )) b) al comma 2-bis. 1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 (Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2014, n.82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2014, n. 130), come novellato dalla presente legge: «Art. 2 (Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole). - 1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attivita' didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non e' ancora attiva, ovvero sia stata sospesa o sia scaduta, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. 2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip. Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche gia' previste nella medesima convenzione scaduta. 2-bis. Nei territori ove non e' stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalita' di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione. 2-bis.1. Nei territori ove e' gia' stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero la stessa sia scaduta per il mantenimento del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 7 aprile 2014, n. 107, come novellato dalla presente legge: «2. Gli acquisti di cui al comma 1 avvengono nel limite di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui e' attiva la convenzione Consip.». |
| (( Art. 1 bis Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria
1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017» e le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»; b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162, come novellato dalla presente legge: «108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.». |
| (( Art. 1 ter Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017
1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita' delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 114, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.». - Si riporta il testo dell'art. 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, S.O.: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilita' di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita' professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis).». |
| (( Art. 1 quater Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia
1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalita': a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2; b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalita' stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. 4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse. 5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. ))
Riferimenti normativi
- Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-ter. - Il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012: indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2012, n. 75. - Si riporta il testo dell'art. 399, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 66, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando: a) la popolazione scolastica; b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche; c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia' in atto.». - Si riporta il testo dell'art. 400, comma 19, del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - (Omissis). 19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. (Omissis).». |
| Art. 1 quinquies Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilita'
1. A decorrere dall'anno 2017, e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilita' frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. 2. Ai fini della verifica del mantenimento della parita', il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67: «4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: (Omissis). e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica", con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.». |
| (( Art. 1 sexies Incarichi di supplenza breve e saltuaria
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni, scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilita' dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato. 2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.: «129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 79 e 85, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.» «85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.». |
| (( Art. 1 septies Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali
1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «del diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 (Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35, come novellato dalla presente legge: «1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.». - Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001, n. 190, S.O.: «Art. 55 (Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale). - 1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lett. e) della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, come novellato dalla presente legge: «1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali e' necessario: (Omissis). e) essere in possesso della laurea di cui all'art. 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: «3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. (Omissis).». - Il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35, e' abrogato dalla presente legge. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della citata legge 2 febbraio 1990, n. 17: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in entrata in vigore della presente legge.». |
| Art. 2 Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute. 1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attivita', e' assegnato un contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. 2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale e' reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilita' come istituto universitario a ordinamento speciale. 3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola puo' procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. 4. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 5-bis sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-bis» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33, S.O, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82, S.O.), come novellato dalla presente legge. «Art. 31-bis (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI). 2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca. 2-bis. (abrogato). 3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresi' attivita' di formazione post-dottorato. 4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. 5-bis. (abrogato). 6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102: «Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). - (Omissis). 6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 e' pari all'80 per cento. (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 (Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle universita', per il triennio 2015-2017, a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2015, n. 66. |
| (( Art. 2 bis Scuole di specializzazione non mediche
1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1982, n. 105, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2001, n. 5: «Art. 8 (Scuole di specializzazione). - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea e' determinato ogni tre anni secondo le medesime modalita' previste per i medici dall'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse gia' previste.». |
| (( Art. 2 ter Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori
1. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» e' sostituita dalla seguente: «sessantadue». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 51, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, come novellato dalla presente legge: «51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.». |
| (( Art. 2 quater Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. ))
Riferimenti normativi
- Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-ter. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 112, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.: «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.». - Per il riferimento normativo all'art. 1, comma 202, della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, vedasi nelle note all'art. 1-quinquies. |
| (( Art. 2 quinquies
Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
1. All'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea» sono soppresse e dopo le parole: «territorio nazionale,» sono inserite le seguenti: «in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2016) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.: «979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.». |
| (( Art. 2 sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilita'
1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita' media, grave o non autosufficiente. 2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. 3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti. 4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19. - Si riporta l'allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159: «Allegato 3 Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (art. 1, comma 1, lett. l); art. 6, comma 3, lett. b); art. 10, comma 7, lett. c)).
Parte di provvedimento in formato grafico
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011, n.300): «Art. 5 (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita' attuative di tale riassegnazione.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159: «4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare: (Omissis). b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita; c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3, lettera a); d) nel caso del nucleo facciano parte: 1) persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; 2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni. Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE. (Omissis).». - Si riporta l'allegato 1 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159: «Allegato 1 Scala di equivalenza (art. 1, comma 1, lett. c) I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'art. 3, del presente decreto, sono i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Il parametro della scala di equivalenza e' incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni: a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli; b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di eta' inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati; c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e). Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'art. 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.». - Si riporta l'art. 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302, S.O.: «Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.». - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, S.O.: «Art. 74 (Assegno di maternita' di base) (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) . - 1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano dell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessive L. 2.500.000. 2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'. 3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla data del parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. 4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche' l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. 5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 9. 9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo. 10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre o all'adottante del minore. 11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.». - Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, della citata legge 8 novembre 2000, n. 328: «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - (Omissis). 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. (Omissis).». |
| Art. 3 Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016. 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, n. 144, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.): «Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca). - (Omissis). 6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 5 del presente articolo, tenuto anche conto della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9 dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 601, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonche' l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonche' per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio.". - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910; c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relative al personale delle universita', le disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonche' le disponibilita' finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente. 3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita' in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali. 4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione alle necessita' di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative e attivita' specifiche. 7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e' determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso Fondo sara' aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio e' finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita' e degli standard europei. 9. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicita'. 10. 11. 12. 13. 14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000. 15. 16. 17. 18. 19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 20. 21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle universita' non sono soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. 24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e' costituito dai posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche' dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale e' costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonche' dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.». - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: «Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e' soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) ... (Sostituisce con le lett. da b) a b-ter) la lett. b) del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168); b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse; c) ... (Sostituisce la lett. d) del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168); d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; e) ... (Sostituisce la lett. g) del comma 1, dell'art. 2, legge 9 maggio 1989, n. 168); f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso; g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse; h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse; i) l'art. 11 e' soppresso. 5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse. 6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST. 7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4. 8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica. 9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. 10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997.». |
| Art. 4 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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