Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 febbraio 2016, n. 88
Regolamento concernente i requisiti del curatore dei rifiuti posti sotto sequestro nelle aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale, e successive modifiche, e, in particolare, gli articoli 212, relativo all'Albo gestori ambientali, 259 e 260 in materia di traffico illecito di rifiuti»;
Visto l'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 giugno 2014, n. 120, recante: «Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 3 dicembre 2015;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 0002433/GAB del 2 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3./2016/18 del 5 febbraio 2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Articolo unico

Requisiti dei curatori

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, i curatori che, su nomina dell'autorita' giudiziaria, possono procedere alla vendita del rifiuto posto sotto sequestro presso aree portuali e aeroportuali, previo trattamento da parte dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, nella Categoria 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi -, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 935

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 12 luglio 2006, n. L 190.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 212, 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 -S.O. n. 96:
«Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato
nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in
Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque
anni.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni
speciali del Comitato nazionale per ogni singola attivita'
soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo
ha potere deliberante ed e' composto da diciannove membri
effettivi di comprovata e documentata esperienza
tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con
funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative delle categorie economiche
interessate, di cui due dalle organizzazioni
rappresentative della categoria degli autotrasportatori e
due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei
rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle
imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e di
bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro
effettivo e' nominato un supplente.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con
funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
o dalla provincia autonoma, con funzioni di
vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata
esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione
regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella
materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
e);
f) da due esperti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del
loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e
dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti gia' previsti
all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi,
rispettivamente, del comma 2, lettera l), e del comma 3,
lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma
16.
5. L'iscrizione all'Albo e' requisito per lo
svolgimento delle attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei
rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di
cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224,
228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, limitatamente all'attivita' di
intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende
speciali, i consorzi di comuni e le societa' di gestione
dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo e' effettuata
con apposita comunicazione del comune o del consorzio di
comuni alla sezione regionale territorialmente competente
ed e' valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al
presente comma, gia' effettuate alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni
e costituisce titolo per l'esercizio delle attivita' di
raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione
dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita
allo svolgimento delle attivita' medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le
attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi
sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attivita'
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a
condizione che tale ultima attivita' non comporti
variazione della classe per la quale le imprese sono
iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che
effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonche' i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non
sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
condizione che tali operazioni costituiscano parte
integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa
dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non
sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e
sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
provinciale dell'Albo territorialmente competente che
rilascia il relativo provvedimento entro i successivi
trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta
sotto la sua responsabilita', ai sensi dell'art. 21 della
legge n. 241 del 1990:
a) la sede dell'impresa, l'attivita' o le attivita'
dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti
prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneita' tecnica
dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto
anche conto delle modalita' di effettuazione del trasporto
medesimo;
d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di
registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'art.
21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e
l'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione
intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni
di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile
2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a
quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti
(SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a),
procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato
per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
degli obblighi stabiliti dall'art. 3, comma 6, lettera c),
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 dicembre 2009. La Sezione
regionale dell'Albo procede, in sede di prima applicazione
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alla sospensione d'ufficio dall'Albo
degli autoveicoli per i quali non e' stato adempiuto
l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi
dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia
stato adempiuto, l'autoveicolo e' di diritto e con effetto
immediato cancellato dall'Albo.
10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di raccolta
e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attivita' di
intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
dei medesimi, e' subordinata alla prestazione di idonee
garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e
modalita' sono stabiliti con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.
1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti si applicano la modalita' e gli
importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in
data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.
11. Le imprese che effettuano le attivita' di bonifica
dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono
prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 195,
comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del
cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del
Regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel
caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori
logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti,
gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i
porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui
alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli
adempimenti relativi al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a). L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni cinque anni e non e' subordinata alla
prestazione delle garanzie finanziarie.
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di
sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche' l'accettazione, la revoca e lo
svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale
l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali
dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di
decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, sono
definite le attribuzioni e le modalita' organizzative
dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese,
i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i
termini e le modalita' di iscrizione, i diritti annuali
d'iscrizione. Fino all'adozione del predetto decreto,
continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato
nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione,
validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul
trasporto via mare e per via navigabile interna, in
coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;
d) ridefinizione dei diritti annuali d'iscrizione
relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte
all'Albo nazionale gestori ambientali;
e) interconnessione e interoperabilita' con le
pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di
pubblici registri;
f) riformulazione del sistema
disciplinare-sanzionatorio dell'Albo e delle cause di
cancellazione dell'iscrizione;
g) definizione delle competenze e delle
responsabilita' del responsabile tecnico.
16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in
vigore della parte quarta del presente decreto, la cui
abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
suddetti decreti.
17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni,
anche relative alle modalita' di versamento e di utilizzo,
che saranno determinate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all'art.
7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29
dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592,
art. 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
18. I compensi da corrispondere ai componenti del
Comitato nazionale dell'Albo e delle Sezioni regionali
dell'Albo sono determinati ai sensi dell'art. 7, comma 5,
del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n.
406.
19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai
sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'esercizio di un'attivita' privata puo' essere
intrapreso sulla base della denuncia di inizio
dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell'Albo.
19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art. 183.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura
ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo
della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento
dell'attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti
sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216
ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono
iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano
le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attivita' di cui
al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da
documentazione incompleta o inidonea, si applica il
disposto di cui all'art. 256, comma 1.
22. I soggetti firmatari degli accordi e contratti di
programma previsti dall'art. 181 e dall'art. 206 sono
iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di
semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle
garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i
registri delle imprese autorizzate alla gestione di
rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono
inseriti, a domanda, gli elementi identificativi
dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le
procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della parte quarta del presente
decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri,
anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal
predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti
comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio
dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa
autorizzata, l'attivita' per la quale viene rilasciata
l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attivita' di
gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che
intervenga nel corso della validita' dell'autorizzazione
stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore
a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa
interessata puo' inoltrare copia autentica del
provvedimento, anche per via telematica, al Comitato
nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri.
24. Le imprese che effettuano attivita' di smaltimento
dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei
rifiuti stessi ai sensi dell'art. 215 sono iscritte in un
apposito registro con le modalita' previste dal medesimo
articolo.
25. Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei
rifiuti ai sensi dell'art. 216 sono iscritte in un apposito
registro con le modalita' previste dal medesimo articolo.
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23,
24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di
un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di
registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi
dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25
sono versati, secondo le modalita' di cui al comma 16, alla
competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a
contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli
integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23
decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma
16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
«Art. 259 (Traffico illecito di rifiuti). - 1. Chiunque
effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1°
febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato Regolamento in
violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del Regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda
da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con
l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di
spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i
reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al
trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4,
consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.»
«Art. 260 (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti). - 1. Chiunque, al fine di conseguire
un ingiusto profitto, con piu' operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attivita' continuative
organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o
comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di
rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 3-septies e
3-octies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 2 marzo 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
«Art. 9 (Potenziamento dell'accertamento in materia
doganale). - (Omissis).
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree
portuali e aeroportuali ai sensi dell'art. 259 o dell'art.
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
affidati anche prima della conclusione del procedimento
penale, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, a uno
dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle
caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto
di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone
l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze
probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'art.
392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma
3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da
non poter essere conservati altrove a spese del
proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine
di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato
dall'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il
trattamento, il compenso del curatore e per le connesse
attivita', e' posto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza
di condanna il giudice dispone la distribuzione del
ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne
il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero
della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 3 giugno 2014, n. 120
(Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle
modalita' di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori
ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle
imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle
modalita' di iscrizione e dei relativi diritti annuali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2014, n.
195.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
Note all'articolo unico:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato
Regolamento (CE) n. 1013/2006:
«Art. 24 (Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione
illegale). - 1. Quando un'autorita' competente individua
una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa
immediatamente le altre autorita' competenti interessate.
2. Se il responsabile della spedizione illegale e' il
notificatore, l'autorita' competente di spedizione provvede
affinche' i rifiuti in questione siano:
a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non e'
stata trasmessa alcuna notifica;
b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora cio'
risulti impossibile;
c) ripresi dalla stessa autorita' competente di
spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce
per suo conto; o, qualora cio' risulti impossibile;
d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese
di destinazione o spedizione dall'autorita' competente
stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica
che agisce per suo conto; o, qualora cio' risulti
impossibile;
e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un
paese diverso dall'autorita' competente stessa di
spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce
per suo conto, se tutte le autorita' competenti interessate
sono d'accordo.
Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire
entro trenta giorni o entro il termine eventualmente
concordato tra le autorita' competenti interessate dal
momento in cui l'autorita' competente di spedizione viene a
conoscenza o e' avvisata per iscritto dalle autorita'
competenti di destinazione o transito della spedizione
illegale e informata dei motivi che l'hanno prodotta.
Questo avviso puo' risultare dalle informazioni trasmesse
alle autorita' competenti di destinazione o transito,
nonche' da altre autorita' competenti.
In caso di ripresa dei rifiuti di cui alle lettere a),
b) e c), e' trasmessa una nuova notifica, a meno che le
autorita' competenti interessate non convengano che e'
sufficiente una richiesta debitamente motivata
dell'autorita' competente di spedizione iniziale.
La nuova notifica e' trasmessa dai soggetti o dalle
autorita' di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco,
nell'ordine indicato.
Nessuna autorita' competente puo' sollevare obiezioni
od opporsi alla reintroduzione dei rifiuti oggetto di una
spedizione illegale. Qualora l'autorita' competente di
spedizione abbia optato per le soluzioni alternative di cui
alle lettere d) ed e), l'autorita' competente di spedizione
iniziale o una persona fisica o giuridica che agisce per
suo conto trasmette una nuova notifica, a meno che le
autorita' competenti interessate non convengano che e'
sufficiente una richiesta debitamente motivata di tale
autorita'.
3. Se il responsabile della spedizione illegale e' il
destinatario, l'autorita' competente di destinazione
provvede affinche' i rifiuti in questione siano recuperati
o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:
a) dal destinatario; o, qualora cio' sia impossibile;
b) dall'autorita' competente stessa o da una persona
fisica o giuridica che agisce per suo conto.
Tale recupero o smaltimento deve avvenire entro trenta
giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le
autorita' competenti interessate dal momento in cui
l'autorita' competente di destinazione viene a conoscenza o
e' avvisata per iscritto dalle autorita' competenti di
destinazione o transito della spedizione illegale e
informata dei motivi che l'hanno prodotta. Questo avviso
puo' risultare dalle informazioni trasmesse alle autorita'
competenti di spedizione o di transito, nonche' da altre
autorita' competenti.
A tal fine, le autorita' competenti interessate
cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo
smaltimento dei rifiuti.
4. Se non e' trasmessa una nuova notifica, e' compilato
un nuovo documento di movimento a norma dell'art. 15 o 16,
dal soggetto responsabile della ripresa dei rifiuti, o
qualora cio' risulti impossibile, dall'autorita' competente
di spedizione iniziale.
Se l'autorita' competente di spedizione iniziale
trasmette una nuova notifica, non e' richiesta una nuova
garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente.
5. In particolare, quando la responsabilita' della
spedizione illegale non puo' essere imputata ne' al
notificatore ne' al destinatario, le autorita' competenti
interessate cooperano per assicurare che i rifiuti in
questione siano recuperati o smaltiti.
6. In caso di recupero o smaltimento intermedio di cui
all'art. 6, paragrafo 6, allorche' e' stata rilevata una
spedizione illegale dopo l'operazione di recupero o
smaltimento intermedio, l'obbligo, in subordine, del paese
di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzarne in
modo alternativo il recupero o lo smaltimento cessa quando
l'impianto rilascia il certificato di cui all'art. 15,
lettera d).
Se l'impianto rilascia un certificato di recupero o
smaltimento in modo che ne risulti una spedizione illegale,
con conseguente svincolo della garanzia finanziaria, si
applicano il paragrafo 3 e l'art. 25, paragrafo 2.
7. Se in uno Stato membro e' rilevata la presenza dei
rifiuti oggetto di una spedizione illegale, spetta
all'autorita' competente avente giurisdizione sul
territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati
assicurare che siano adottate le disposizioni necessarie
per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro
reintroduzione, del loro recupero o smaltimento non
intermedio in modo alternativo.
8. Gli articoli 34 e 36 non si applicano qualora
spedizioni illegali siano reintrodotte nel paese di
spedizione e quest'ultimo sia un paese cui si applicano i
divieti di cui ai suddetti articoli.
9. In caso di spedizione illegale quale definita
all'art. 2, punto 35), lettera g), il soggetto che
organizza la spedizione e' soggetto agli stessi obblighi
che il presente articolo impone al notificatore.
10. Il presente articolo lascia impregiudicate le
disposizioni comunitarie e nazionali in materia di
responsabilita'.
- Il testo dell'art. 9, commi 3-septies e 3-octies, del
citato decreto-legge n. 16, del 2012, e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare n. 120 del 2014:
«Art. 8 (Attivita' di gestione dei rifiuti per le quali
e' richiesta l'iscrizione all'Albo). - 1. L'iscrizione
all'Albo e' richiesta per le seguenti categorie di
attivita':
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonche' i produttori iniziali
di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta
e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita' non
eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di
cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE),
trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche in nome dei distributori, installatori e
gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della
salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo
esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui
all'art. 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni
ferroviarie, gli interporti, gli impianti di
terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali,
nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati
rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da
parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che
effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti
senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 212, comma
7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel
rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di
merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono
l'esercizio delle attivita' di cui alle categorie 2-bis e
3-bis se lo svolgimento di queste ultime attivita' non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.
Il Comitato nazionale stabilisce i criteri per
l'applicazione della presente disposizione.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le iscrizioni nelle categorie 1, 4
e 5 consentono l'esercizio delle attivita' di cui alla
categoria 6 se lo svolgimento di quest'ultima attivita' non
comporta variazioni della categoria, della classe e della
tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa e' iscritta.».
 
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