Gazzetta n. 122 del 26 maggio 2016 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2016, n. 87 |
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo 16 in base al quale sono disciplinati, con uno o piu' regolamenti, l'organizzazione, il funzionamento, le modalita' di accesso alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' i criteri e le modalita' tecniche e procedurali per il prelievo e la conservazione dei campioni biologici, nonche' l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85 del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993; Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio a norma EN ISO/IEC 17025; Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA; Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; Acquisito in data 31 luglio 2014 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il quale sono stati definiti i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015; Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento ed organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85. 2. Il presente regolamento disciplina altresi' lo scambio di dati sul DNA per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 85 del 2009. 3. Il trattamento dei dati personali in applicazione del presente regolamento e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, in conformita' al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.: «Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi della presente legge: a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalita' di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalita' di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalita' e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'art. 15 al CNBBSV; e) le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'art. 13; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di piu' profili del DNA e piu' campioni biologici relativi al medesimo soggetto. 2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.". Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).». - Per l'art. 16 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85 si veda nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, della citata 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 13 (Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici). - (Omissis). 4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico e' conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.». - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI (Decisione del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera) e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210. - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (Decisione del Consiglio relativa all'attuazione della Decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera) e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210. - Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/905/GAI (Decisione Quadro del Consiglio sull'accreditamento dei fornitori di servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio) e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2009, n. L 322. - La risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 (Progetto di Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA) e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2009.
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA). - 1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, e' istituita la banca dati nazionale del DNA. 2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, e' istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.»; «Art. 12 (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita' dei campioni). - 1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. 2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria e all'autorita' giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonche' per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. 3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono effettuati con modalita' tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attivita'. E' altresi' assicurata la registrazione di ogni attivita' concernente i campioni. 4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato. 5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA e' tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.». - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85; b) banca dati: banca dati nazionale del DNA; c) laboratorio centrale: laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica; e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'articolo 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico; f) LIMS (Laboratory Information Management System): un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio; g) campione biologico: quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA; h) reperto biologico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato; i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica univocamente il Paese, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; l) codice ente: codice alfanumerico che identifica univocamente la Forza di polizia o l'istituzione di elevata specializzazione, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; m) codice laboratorio: codice alfanumerico che identifica univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; n) codice profilo del DNA: codice che identifica l'origine del campione biologico e del reperto biologico dai quali viene tipizzato il profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati, in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; o) codice prelievo: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge o dai consanguinei della persona scomparsa sottoposti a prelievo e non consente l'identificazione diretta del soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico e non consente l'identificazione diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici. Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati: 1) codice dell'ente; 2) codice laboratorio; q) numero di riferimento: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico e il reperto biologico, in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge, composto dai seguenti elementi: 1) codice Paese; 2) codice profilo del DNA; 3) codice prelievo o codice reperto biologico; r) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; s) accesso: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati; t) dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; u) DNA: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria; v) profilo del DNA: codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; z) punto di contatto nazionale o estero: autorita', nazionale o estera, designata per lo scambio dei dati e per le finalita' di cooperazione internazionale di polizia. 2. Ai fini del presente regolamento si intende, inoltre, per: a) tipizzazione: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA; b) locus: la posizione fisica su un cromosoma di un gene o di un marcatore in una regione del DNA; c) allele: varianti del DNA presenti in uno stesso locus; d) marcatore: locus di una molecola che contiene tipicamente informazioni diverse nei diversi individui; e) nomenclatura di un marcatore genetico: denominazione di un marcatore localizzato nella regione fisica del gene corrispondente a quella del gene stesso; se il marcatore genetico si trova fuori dalla regione del gene, la denominazione identifica la localizzazione sul cromosoma; f) elettroferogramma: il risultato dell'analisi elettroforetica della sequenza di frammenti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA; g) allele drop-out: mancata amplificazione del DNA di un allele che porta ad una non corretta determinazione di una condizione eterozigote; h) stutter: banda artefattuale con un numero di ripetizioni diverse rispetto all'allele genitore; i) PCR (Polymerase Chain Reaction): reazione a catena dell'enzima polimerasi; l) primers: frammenti sintetici di DNA utilizzati per la PCR; m) termociclatore (thermal cycler): strumento di laboratorio utilizzato per effettuare i cicli di amplificazione del DNA; n) ladder allelico: l'insieme delle varianti alleliche ad un locus maggiormente rappresentative a livello mondiale; o) set-up: la fase di preparazione durante una delle operazioni tecniche della tipizzazione del DNA; p) STR (Short Tandem Repeat): regioni del DNA costituite da sequenze di DNA ripetute in tandem che se presenti su loci autosomici, ovvero non sessuali, sono generalmente indicati come STR, se presenti su cromosomi sessuali sono indicati come Y-STR o X-STR; q) mtDNA: sigla che indica il DNA mitocondriale; r) file di log: registro degli accessi e delle operazioni; s) log: accesso e operazione; t) back-up: salvataggio e ripristino dei dati; u) kit commerciali: specifici equipaggiamenti tecnici validati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 9 (Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA). - 1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. 2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati: a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'art. 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cuiall'art. 390, del codice penale; b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'art. 453, e capo II, del codice penale; c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'art. 499, e capo II, tranne quello di cui all'art. 513-bis, del codice penale; d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale; e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; f) reati previsti dal codice civile; g) reati in materia tributaria; h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice. 4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. 5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale. 6. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'art. 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.». - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Organizzazione e funzionamento della banca dati e misure di sicurezza
1. La banca dati e' collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della Polizia criminale. 2. La banca dati e' organizzata secondo criteri di separazione logica e fisica dagli altri sistemi informatici gestiti dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di garantirne la piena autonomia rispetto a questi ultimi. 3. La banca dati e' predisposta per la raccolta ed il raffronto dei profili del DNA, secondo quanto previsto dalla legge. Per la gestione dei profili del DNA il software della banca dati e' organizzato su due livelli. 4. Il primo livello e' impiegato ai fini investigativi in ambito nazionale. Il secondo livello e' impiegato anche per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge, secondo le modalita' di cui all'articolo 10 ed al Capo III. 5. La continuita' di funzionamento della banca dati e' assicurata da uno specifico sistema secondario remoto, attivato in caso di disastro o di altro evento di eccezionale gravita' dichiarato dal responsabile di cui all'articolo 26, e adottato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Per il sistema secondario di cui al comma 5 sono adottate le stesse misure di sicurezza, anche fisiche e logiche, relative al trattamento dei dati, previste per la banca dati. 7. Gli accessi alla banca dati e le operazioni di trattamento dei dati sono riservati ai soli operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, secondo predefiniti profili di autorizzazione, in possesso di credenziali di autenticazione previo superamento di una procedura informatica di autenticazione forte. 8. Per le esclusive finalita' di verifica della liceita' dei trattamenti, gli accessi e le operazioni di cui al comma 7 sono registrati in appositi file di log non modificabili che sono conservati per venti anni. 9. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza): «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita' istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'. 2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita' delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento. 3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono: a) il piano di continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale; b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e' obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.». - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.». |
| Art. 4 Organizzazione e funzionamento del laboratorio centrale e misure di sicurezza
1. Il laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento. 2. Il laboratorio centrale e' dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA: a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico; b) set-up del campione; c) eventuale fase di estrazione del DNA; d) eventuale fase di quantificazione; e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante reazione a catena dell'enzima polimerasi; f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico. 3. Il laboratorio centrale per la gestione complessiva del flusso del lavoro e dei dati di laboratorio si avvale di un LIMS che assicura la tracciabilita' del campione biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto, ivi inclusi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati. 4. La continuita' del funzionamento di un LIMS del laboratorio centrale e' assicurata da uno specifico sistema di misure tecnologiche di back-up del LIMS il cui accesso e' riservato ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione. 5. Gli accessi al sistema LIMS del laboratorio centrale sono riservati ai soli operatori abilitati, secondo predefiniti profili di autorizzazione, previo superamento di una procedura di autenticazione. Gli accessi e le operazioni effettuate sul sistema LIMS sono registrati in appositi file di log non modificabili. Le registrazioni degli accessi sono conservate per venti anni. Le registrazioni delle operazioni sono conservate per dieci anni. I profili di autorizzazione, le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi dei log, sono specificati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 9. 6. Gli accessi ai locali e agli armadi adibiti alla conservazione dei campioni biologici e degli elettroferogrammi sono riservati ai soli operatori abilitati e in possesso di apposite chiavi di accesso e sono registrati, secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9. |
| Art. 5 Acquisizione del campione biologico dei soggetti di cui all'articolo 9 della legge
1. I soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale, allo scopo di consentire l'eventuale ripetizione della tipizzazione del DNA, previa identificazione degli stessi tramite accesso telematico all'AFIS e registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo, a cura dell'organo procedente, nel sistema AFIS. Il prelievo e' effettuato soltanto se il soggetto non e' stato gia' sottoposto in precedenza ad analoga operazione, salvi i casi in cui sia stata gia' disposta la distruzione del campione ai sensi dell'articolo 24 e ricorrano nuovamente i presupposti di cui all'articolo 9 della legge, ferma restando la registrazione nel sistema AFIS ai fini dell'aggiornamento del dato. 2. Salvo quanto previsto al comma 3, al prelievo provvede, sia per i soggetti minorenni che per gli adulti, il personale di Polizia penitenziaria, specificamente formato e addestrato. 3. Nei seguenti casi, al prelievo provvede il personale della forza di polizia delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo, specificamente formato e addestrato: a) applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari, la permanenza in casa o il collocamento in comunita'; b) arresto in flagranza o fermo, con esclusione dei casi in cui, dopo il giudizio di convalida, sia disposta l'associazione ad un istituto penitenziario; c) applicazione di una misura alternativa alla detenzione, se il soggetto non e' in stato di custodia; d) applicazione di una misura di sicurezza detentiva, anche nella forma del collocamento in comunita'. 4. I campioni biologici di cui al comma 1 sono prelevati secondo le seguenti modalita': a) il personale che effettua il prelievo indossa i dispositivi di protezione individuale ogni qualvolta procede ad un prelievo; b) il prelievo viene effettuato tramite un tampone orale a secco che viene strofinato sulla parte interna della guancia ovvero sulle gengive per un tempo adeguato; c) ogni campione biologico e' posto in un contenitore separato; d) il campione biologico e' conservato a temperatura ambiente. 5. Entrambi i campioni biologici sono inviati al Laboratorio centrale nel piu' breve tempo possibile in un unico plico chiuso con sigillo antieffrazione, utilizzando modalita' organizzative, che razionalizzino la trasmissione da parte dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 6, della legge, anche avvalendosi di corrieri specializzati che assicurino l'integrita' del plico stesso e la sua tracciabilita'. Su ciascuno dei campioni e' apposta identica etichetta che deve contenere, in formato leggibile: a) il codice dell'ufficio segnalatore; b) il codice identificativo dell'operatore che ha effettuato il prelievo dei campioni biologici; c) numero di riferimento; d) la data del prelievo. 6. Il laboratorio centrale provvede ai seguenti adempimenti: a) registrazione informatizzata del plico contenente i due campioni biologici con modalita' che consentano la tracciabilita' delle operazioni effettuate dal personale addetto e la registrazione di tutte le variazioni apportate ai dati; b) apertura del plico sigillato contenente i due campioni biologici, ponendo un campione in una nuova busta di sicurezza, che viene conservata per eventuali successive indagini o controlli, e sottoponendo l'altro a tipizzazione del DNA; c) apposizione in una busta della parte di campione biologico inutilizzata, con applicazione a chiusura di una nuova etichetta; chiusura del predetto involucro in una busta di sicurezza idonea alla conservazione; d) inserimento per via telematica del profilo del DNA nella banca dati, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio; e) qualora si verifichi che la tipizzazione del DNA del primo dei due campioni biologici ha fornito esito negativo o parziale, il personale del laboratorio centrale provvede ad informare l'AFIS. Una volta individuato il soggetto cui si riferisce il campione biologico, AFIS informa l'ufficio segnalatore di procedere, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, alla ripetizione del prelievo. Nel caso di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore lo comunica all'AFIS che informa il laboratorio centrale perche' provveda alla distruzione di entrambi i campioni biologici e del profilo del DNA parziale. Nel caso di impossibilita' di ripetizione del prelievo, l'ufficio segnalatore provvede ad acquisire dall'Autorita' giudiziaria anche l'autorizzazione a processare il secondo campione, informando tempestivamente l'AFIS per la successiva comunicazione al laboratorio centrale. 7. Il flusso del campione biologico, dal momento del prelievo fino all'arrivo al laboratorio centrale e' gestito attraverso una procedura informatizzata, raggiungibile dal portale della banca dati, riservata ai soli operatori autorizzati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. |
| Art. 6 Prelievo, gestione e tipizzazione del profilo del DNA del reperto biologico acquisito nel corso di procedimenti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati 1. Nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziaria acquisisce, ove ritenuto necessario, gli elementi informativi della persona scomparsa e gli oggetti ad uso esclusivo della stessa, al fine di ottenerne il profilo del DNA. Per la denuncia di scomparsa, formulata ai sensi della legge 14 novembre 2012, n. 203, gli organi di polizia danno, altresi', contestuale comunicazione della predetta attivita' al prefetto competente per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per incrementare il potere identificativo del profilo di DNA, puo' essere richiesto ai consanguinei di sottoporsi volontariamente al prelievo biologico. In questo caso il soggetto e' sottoposto ad una procedura di identificazione mediante acquisizione dei suoi dati anagrafici e degli estremi del documento di identificazione. 2. I dati anagrafici dei soggetti consanguinei di cui al comma 1 sono inseriti in un sottoinsieme dell'AFIS ed i profili del DNA conservati in un sottoinsieme della banca dati consultabili solo ai fini dell'identificazione della persona scomparsa. 3. L'operatore che accede al sottoinsieme di AFIS, prima di effettuare il prelievo di campione di mucosa orale del consanguineo, verifica l'eventuale presenza di un precedente prelievo. In caso di esito negativo effettua il prelievo di due campioni della mucosa orale e l'operazione di prelievo viene registrata dall'organo procedente nel sottoinsieme di AFIS secondo le modalita' di cui all'articolo 5. 4. Per la gestione complessiva del flusso dei dati di laboratorio, i laboratori delle Forze di polizia o i laboratori degli istituti di elevata specializzazione si avvalgono di un sistema LIMS secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 3, che assicura la tracciabilita' del reperto biologico, delle varie fasi della tipizzazione del DNA e delle operazioni effettuate dal personale addetto al laboratorio, ivi compresi gli amministratori di sistema, e la registrazione non modificabile di tutte le variazioni apportate ai dati. 5. Il personale in servizio presso i laboratori procede al trattamento del reperto biologico utilizzando un LIMS che genera automaticamente il codice reperto biologico. Il suddetto codice, utilizzato nel laboratorio durante le varie fasi della tipizzazione del profilo del DNA, non consente l'identificazione diretta del reperto biologico. 6. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, dopo aver proceduto alla tipizzazione del reperto biologico, su disposizione dell'Autorita' giudiziaria provvede all'inserimento per via telematica nella banca dati del profilo del DNA, del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. 7. L'inserimento per via telematica dei profili del DNA e dei dati di cui al comma 6 ottenuti dai reperti biologici nel corso di procedimenti penali la cui tipizzazione non sia stata effettuata dai laboratori delle Forze di polizia viene effettuato dal personale del laboratorio della Forza di polizia indicata dall'Autorita' giudiziaria. La trasmissione del profilo del DNA da parte dell'istituto di elevata specializzazione, per via telematica, verso il laboratorio della Forza di polizia individuato dall'Autorita' giudiziaria, avviene secondo le regole indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 9. 8. L'elettroferogramma utilizzato da laboratori accreditati appartenenti ad istituzioni di elevata specializzazione, di cui all'articolo 10, comma 1, della legge, diversi da quelli delle Forze di polizia e dal laboratorio centrale, per estrapolare il profilo del DNA viene conservato, a fini di verifica e qualita' del dato, agli atti del medesimo laboratorio che ha proceduto alla tipizzazione del profilo del DNA in forma non consultabile con modalita' di ricerche automatizzate e trasmesso alla banca dati in formato elettronico ai fini di cui all'articolo 13, comma 4, attraverso un'applicazione del medesimo portale riservata ai soli operatori specificatamente abilitati mediante una procedura di autenticazione e autorizzazione. 9. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
Note all'art. 6: - La legge 14 novembre 2012, n. 203 (Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2012, n. 278. - Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 11 (Commissari straordinari del Governo). - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 3. Sull'attivita' del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.». - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 10 (Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali). - 1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorita' giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti. 2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ovvero in seguito all'emanazione del decreto di archiviazione, il pubblico ministero competente ai sensi dell'art. 655, comma 1, del codice di procedura penale puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.». |
| Art. 7
Alimentazione della banca dati
1. La banca dati e' alimentata dagli operatori di polizia giudiziaria incaricati del trattamento dei dati personali specificamente abilitati, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e il laboratorio centrale, mediante inserimento per via telematica del profilo del DNA e del relativo numero di riferimento, del codice ente e del codice laboratorio. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 25, comma 4, 29, comma 4, 30, comma 1, lettera a), e 31, comma 2, l'ulteriore trattamento dei dati e' consentito al predetto personale esclusivamente per finalita' di verifica della corrispondenza con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio. Al predetto personale e al personale in servizio presso la banca dati e' vietato l'accesso al sistema AFIS. 2. La decodifica del codice prelievo e' effettuata da personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS, specificamente abilitato alla predetta operazione, con modalita' che consentano la tracciatura delle operazioni effettuate. Al personale abilitato all'utilizzo del sistema AFIS e' vietato l'accesso ai LIMS dei laboratori, nonche' alla banca dati. 3. La decodifica del codice reperto biologico e' effettuata esclusivamente da personale, in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia, che ha inserito il profilo del DNA in banca dati. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS. Qualora si tratti di cadaveri, resti cadaverici, consanguinei della persona scomparsa l'attivita' di decodifica puo' essere svolta per la riconducibilita' dei predetti cadaveri e resti cadaverici a persona scomparsa solo a fini identificativi. |
| Art. 8
Laboratorio centrale
1. Il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale e' consentito agli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, specificatamente abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, esclusivamente per finalita' di applicazione del presente regolamento, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle legge. Al predetto personale e' vietato l'accesso al sistema AFIS.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 9 Consultazione dei dati richiesti, raffronto dei profili del DNA e contenuto delle richieste e delle risposte alla banca dati 1. Il personale in servizio presso i laboratori delle Forze di polizia e la banca dati ha la facolta' di procedere ad una consultazione tramite la ricerca ed il raffronto dei profili del DNA. 2. La consultazione puo' essere effettuata a livello nazionale, solo caso per caso ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, e l'esito del raffronto comunicato per via automatizzata ai laboratori delle Forze di polizia che hanno inserito il profilo del DNA, tramite il portale della banca dati. Dell'esito del raffronto, per i casi di denuncia di scomparsa formulata ai sensi della legge n. 203 del 2012, sentita l'autorita' giudiziaria, e' data comunicazione al prefetto competente per l'informazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. 3. In caso di una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso ed i profili del DNA registrati nella banca dati, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, commi 6, 7, 8 e 9. 4. Le richieste di consultazione e le risposte automatizzate effettuate tramite il portale della banca dati devono contenere per le forze di polizia le seguenti informazioni richieste dal portale della banca dati: a) il riferimento normativo del reato per la motivazione; b) l'identificazione dell'ufficio richiedente e dell'operatore; c) la denominazione dell'ufficio e l'identificativo dell'Autorita' giudiziaria, il numero del procedimento penale e l'anno di riferimento.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 2, lettera k) della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; b) «consultazione automatizzata», di cui all'art. 12 della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprieta' funzionale di un organismo; e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento; f) «profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata; g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata; h) «annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che e' gia' stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro; i) «dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata; j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l'insieme dei dati di cui al capo 3 dell'allegato della presente decisione; k) «caso per caso», espressione di cui all'art. 3, paragrafo 1, seconda frase, all'art. 9, paragrafo 1, seconda frase, e all'art. 12, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene piu' di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.». - Per l'argomento della citata legge 14 novembre 2012, n. 203, si veda nelle note all'art. 6. |
| Art. 10
Criteri di inserimento e raffronto tra profili di DNA e norme di concordanza
1. I profili del DNA sono trasmessi alla banca dati a norma degli articoli 9 e 10 della legge tramite il portale della banca dati per la raccolta ed i raffronti. 2. Al laboratorio centrale, ai laboratori delle Forze di polizia ed ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati e' fatto obbligo di trasmettere alla medesima banca dati idonea documentazione, anche per via telematica, riguardo i metodi di prova accreditati ed i tempi di validita' del certificato emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, di cui agli articoli 2.11 e 4.1 del regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008. La banca dati puo' fornire la predetta documentazione, a richiesta, al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all'articolo 28 per le attivita' di propria competenza. 3. Nel caso in cui, in un procedimento penale, si proceda alla tipizzazione del DNA di piu' profili dello stesso soggetto, si trasmette alla banca dati solo il profilo del DNA che condivide gli stessi loci. 4. Il personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge inserisce i profili del DNA nella banca dati solo se ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025, e successive modificazioni. I profili del DNA sono inseriti al primo livello a partire da un numero di loci pari a sette. Solo i profili del DNA che hanno un numero di loci uguale o superiore a dieci sono inseriti al secondo livello. 5. E' vietata la trasmissione al secondo livello della banca dati dei profili del DNA costituiti da una commistione di piu' profili. Nel caso di commistioni di piu' profili del DNA dove e' distinguibile, in modo quantitativo a partire dall'altezza dei picchi degli alleli, una componente maggioritaria da una componente minoritaria, e' trasmessa al secondo livello della banca dati la sola componente maggioritaria. Il profilo del DNA di quest'ultima componente deve essere riconducibile ad un individuo, quantitativamente la componente maggioritaria deve essere superiore di almeno 3 volte alla componente minoritaria e il risultato deve essere confermato da un doppio esperimento con due kit commerciali in cui si devono sovrapporre un numero non inferiore a dieci loci. 6. Il raffronto tra profili di DNA e' effettuato nella banca dati in base ai loci per i quali in entrambi i profili e' disponibile la stessa coppia di valori dell'allele. Al fine di dare una risposta di concordanza positiva fra profili del DNA, deve esserci una concordanza di almeno dieci loci. 7. Per concordanza totale si intende il caso in cui tutti i valori identificativi degli alleli dei loci raffrontati sono identici. 8. Per quasi concordanza si intende il caso in cui tra due profili del DNA un solo allele fra tutti quelli raffrontati e' di valore diverso. 9. Una quasi concordanza e' ammessa solo in caso di concordanza totale di almeno sette loci dei due profili del DNA raffrontati.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 10 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 6. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008: «Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 2) «immissione sul mercato» la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; 3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunita' e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attivita' con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria; 5) «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunita' e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo; 6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto; 7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; 8) «specificazione tecnica» un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; 9) «norma armonizzata» una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione , sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'art. 6 di tale direttiva; 10) «accreditamento» attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; 11) «organismo nazionale di accreditamento» l'unico organismo che in uno Stato membro e' stato autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di accreditamento; 12) «valutazione della conformita'» la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate; 13) «organismo di valutazione della conformita'» un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 14) «richiamo» qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato reso disponibile all'utilizzatore finale; 15) «ritiro» qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura; 16) «valutazione inter pares» un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del presente regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali; 17) «vigilanza del mercato» le attivita' svolte e i provvedimenti adottati dalle autorita' pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; 18) «autorita' di vigilanza del mercato» un'autorita' di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 19) «immissione in libera pratica» la procedura di cui all'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ; 20) «marcatura CE» una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; 21) «normativa comunitaria di armonizzazione» la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.»; «Art. 4 (Principi generali). - 1. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo nazionale di accreditamento. 2. Lo Stato membro che ritenga che, dal punto di vista economico, non abbia senso o non sia sostenibile avere un organismo nazionale di accreditamento o fornire certi servizi di accreditamento ricorre, quanto piu' possibile, all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri dell'eventuale ricorso, a norma del paragrafo 2, all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. 4. Sulla base delle informazioni menzionate al paragrafo 3 e all'art. 12, la Commissione elabora e aggiorna un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che rende pubblico. 5. Qualora l'accreditamento non sia effettuato direttamente dalle stesse autorita' pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accreditamento di effettuare l'accreditamento quale attivita' di autorita' pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale. 6. Le responsabilita' e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono chiaramente distinti da quelli di altre autorita' nazionali. 7. L'organismo nazionale di accreditamento opera senza scopo di lucro. 8. L'organismo nazionale di accreditamento non offre o fornisce attivita' o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformita', non fornisce servizi di consulenza ne' possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in un organismo di valutazione di conformita'. 9. Ogni Stato membro garantisce che il proprio organismo nazionale di accreditamento abbia le idonee risorse finanziarie e umane per il corretto svolgimento dei suoi compiti, tra cui l'espletamento di compiti speciali, come le attivita' per la cooperazione europea e internazionale in materia di accreditamento e le attivita' necessarie a sostegno della politica statale e che non si finanziano da sole. 10. L'organismo nazionale di accreditamento e' membro dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 14. 11. Gli organismi nazionali di accreditamento istituiscono e gestiscono strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alle loro organizzazioni sia nell'ambito dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 14.». - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 11
Punto di contatto nazionale
1. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalita' di collaborazione internazionale di polizia e' individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, il punto di contatto nazionale si avvale della collaborazione della banca dati. |
| Art. 12 Trasmissione dei profili del DNA da parte dell'Italia verso gli Stati esteri, a seguito di consultazione e raffronto 1. La consultazione dei profili del DNA contenuti nella banca dati, per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 1, comma 2, e' consentita ai punti di contatto esteri, in possesso delle credenziali di autenticazione ed autorizzazione, anche per il raffronto con i profili del DNA contenuti al secondo livello della banca dati secondo quanto previsto dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, in modalita' automatizzata, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge secondo i protocolli e i canali di comunicazione codificati a livello internazionale. 2. La trasmissione dei profili del DNA tra i punti di contatto nazionali puo' essere effettuata in modalita' automatizzata o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando anche l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi. 3. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto estero. 4. La notifica automatizzata di cui al comma 3 e' fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e 8, comma 2, della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI ed al Capo I del relativo allegato e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA. 5. In caso di esito positivo, la banca dati inoltra con modalita' telematica automatizzata analoga comunicazione al punto di contatto nazionale e al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati, e svolge le attivita' di cui all'articolo 13, comma 4, e quelle necessarie per la predisposizione ad accogliere le successive richieste di ulteriori informazioni provenienti dal corrispondente punto di contatto estero.
Note all'art. 12: - Per l'argomento della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 n. 2008/616/GAI: «Art. 7 (Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA). - 1. Gli Stati membri utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set - ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci - ISSOL). 2. Per la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata. 3. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrita' dei dati trasmessi agli altri Stati membri. 4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrita' dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025. 5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.»; «Art. 8 (Norme per le domande e le risposte in relazione ai dati sul DNA). - 1. La domanda di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 3 o 4 della decisione 2008/615/GAI contiene unicamente le seguenti informazioni: a) il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente; b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda; c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento; d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); e e) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualita' delle procedure di consultazione automatizzata. 2. La risposta (relazione sulla concordanza) alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni: a) un'indicazione della presenza o meno di concordanze (hits/no hits); b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda; c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta; d) i codici di Stato membro dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; e) i numeri di riferimento dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto; f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati); g) i profili DNA richiesti e quelli per cui e' riscontrata una concordanza; e h) le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualita' delle procedure di consultazione automatizzata. 3. La notifica automatizzata di una concordanza e' fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo e' indicato nel capo 1 dell'allegato della presente decisione. 4. Gli Stati membri provvedono affinche' le domande siano conformi a dichiarazioni formulate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, della decisione 2008/615/GAI. Tali dichiarazioni figurano nel manuale di cui all'art. 18, paragrafo 2, della presente decisione.». - Il Capo 1 dell'allegato della sopra citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI tratta dello "Scambio di dati sul DNA". - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 13 Trasmissione dei profili del DNA da parte degli Stati esteri verso l'Italia, a seguito di consultazione e raffronto 1. La polizia giudiziaria che deve ricercare un profilo del DNA in ambito internazionale formula specifica richiesta al punto di contatto nazionale. Le banche dati estere vengono consultate tramite un'applicazione del portale della banca dati, tramite il punto di contatto nazionale, caso per caso ai sensi dell'articolo 2, lettera k) della Decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI, nonche' in base ai protocolli e ai canali di comunicazione internazionali e successive modificazioni. 2. L'esito del raffronto e' notificato, con il relativo numero di riferimento, codice ente e codice laboratorio, per via automatizzata, tramite un'applicazione del portale della banca dati, al punto di contatto nazionale e alla polizia giudiziaria richiedente, nonche' al laboratorio che ha inserito il profilo del DNA in banca dati. 3. La notifica automatizzata di cui al comma 2 e' fornita solo se il raffronto ha evidenziato una concordanza di un numero di loci pari o superiore a quanto indicato agli articoli 7 e 8, comma 2, della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI ed al Capo I del relativo allegato e dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA. 4. In caso di esito positivo, la banca dati effettua la verifica della correttezza del profilo del DNA confrontando il dato inserito nella banca dati con la sequenza numerica dell'elettroferogramma fornita dal laboratorio, comunicando gli esiti al punto di contatto nazionale, per consentirgli di valutare la tipologia ed il numero delle successive richieste di altri dati personali disponibili e di altre informazioni connesse con il profilo DNA corrispondente alla risposta positiva, secondo quanto indicato all'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 2, lettera k) della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/616/GAI si veda nelle note all'art. 9. - Per il testo degli articoli 7 e 8 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda nelle note alle premesse) si veda nelle note all'art. 12. - Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 della citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): «Art. 9 (Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati in conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - 1. Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non e' stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se e' stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato puo' essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati membri, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, cio' e' comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente. 2. Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato e' riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati membri, ciascuno Stato membro interessato puo' inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.»; «Art. 10 (Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformita' dell'art. 3 della decisione 2008/615/GAI). - Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non e' stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o e' stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato puo' allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, cio' e' comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.»; «Art. 11 (Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA in conformita' dell'art. 4 della decisione 2008/615/GAI). - 1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente. 2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato membro interessato puo' inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.». - Per l'argomento del Capo 1 dell'allegato della sopra citata decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 si veda nelle note all'art. 12. - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata decisione 2008/615/GAI: «Art. 5 (Trasmissione di altri dati personali e di altre informazioni). - Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonche' di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.». |
| Art. 14
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano ai dati personali trasmessi o ricevuti per finalita' di cooperazione transfrontaliera ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione I. |
| Art. 15
Finalita' del trattamento
1. I dati personali trasmessi o ricevuti sono trattati per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Il trattamento dei dati ricevuti dal punto di contatto nazionale in risposta ad una richiesta di consultazione o di raffronto e' autorizzato esclusivamente allo scopo di: a) accertare la concordanza tra i profili DNA raffrontati; b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria in caso di concordanza dei dati; c) effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17. 3. Il trattamento dei dati ricevuti e' altresi' ammesso per scopi compatibili con quelli per i quali sono stati trasmessi e previa autorizzazione dello Stato membro che li ha trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale italiana. 4. Il punto di contatto nazionale tratta i dati che gli vengono trasmessi dal punto di contatto di un altro Stato membro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, solo se tale trattamento e' necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare le registrazioni di cui all'articolo 17. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalita' di cui al comma 2, lettere b) e c). |
| Art. 16
Verifica della qualita' dei dati trasmessi o ricevuti
1. Il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro e' informato dell'esistenza dell'eventuale istanza di cui all'articolo 33, comma 1, secondo periodo. 2. Qualora risulti che siano stati forniti dati inesatti o che non avrebbero dovuto essere trasmessi, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro ne e' informato quanto prima. Inoltre, i dati personali forniti sono rettificati se risultano inesatti. 3. Se si ha motivo di ritenere che i dati ricevuti in risposta ad una richiesta di consultazione siano inesatti o che debbano essere cancellati, il punto di contatto nazionale ne da' immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati. 4. I dati personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti sono cancellati. 5. I dati lecitamente ricevuti sono cancellati: a) se non sono piu' necessari alle finalita' per le quali sono stati trasmessi dall'altro Stato membro. Se i dati personali sono stati ricevuti senza richiesta, il punto di contatto nazionale verifica immediatamente se siano necessari per le finalita' per le quali sono stati trasmessi; b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorita' di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo al punto di contatto nazionale all'atto della trasmissione. 6. Si procede al blocco dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, quando vi siano motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona, nel rispetto della legislazione nazionale. I dati bloccati possono essere, comunque, utilizzati o trasmessi solo per le finalita' che ne hanno impedito la cancellazione.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera o) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a-n) (Omissis).; o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; (Omissis).». |
| Art. 17
Log delle operazioni
1. Nell'ambito delle misure di sicurezza adottate in conformita' agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, tutte le operazioni effettuate in applicazione del presente capo sono registrate in appositi file di log ai fini della verifica della liceita' del trattamento dei dati. 2. La consultazione automatizzata puo' essere effettuata solo da personale del punto di contatto nazionale debitamente abilitato. Su richiesta, l'elenco del personale e' messo a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, nonche' delle autorita' preposte alla protezione dei dati degli altri Stati membri. 3. Le registrazioni di cui al comma 1, che includono anche l'informazione riguardante l'esistenza o meno di una risposta positiva, comprendono le seguenti informazioni: a) i dati trasmessi; b) la data e l'ora precisa della trasmissione; c) la denominazione o il codice di riferimento dell'autorita' che effettua la consultazione e dell'autorita' che gestisce la banca dati. 4. Sono registrati inoltre il motivo della consultazione o della trasmissione, e i riferimenti del personale che ha effettuato la consultazione e di quello che l'ha richiesta. 5. Entro quattro settimane dalla ricezione di un'eventuale richiesta, il punto di contatto nazionale fornisce le registrazioni alle autorita' preposte alla protezione dei dati dello Stato membro interessato. I log possono essere utilizzati esclusivamente per finalita' di controllo della protezione dei dati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 6. I log sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio o non conforme alle finalita' per cui sono registrati. Sono conservati per due anni e cancellati alla scadenza.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli da 31 a 36 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.»; «Art. 32 (Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'art. 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-bis. 1-bis. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati. 1-ter. Le misure di cui al commi 1 e 1-bis garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonche' assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza. 2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e' tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-bis e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.»; «Art. 32-bis (Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali). - 1. In caso di violazione di dati personali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione al Garante. 2. Quando la violazione di dati personali rischia di arrecare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di contraente o di altra persona, il fornitore comunica anche agli stessi senza ritardo l'avvenuta violazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2 non e' dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure tecnologiche di protezione che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate ai dati oggetto della violazione. 4. Ove il fornitore non vi abbia gia' provveduto, il Garante puo', considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, obbligare lo stesso a comunicare al contraente o ad altra persona l'avvenuta violazione. 5. La comunicazione al contraente o ad altra persona contiene almeno una descrizione della natura della violazione di dati personali e i punti di contatto presso cui si possono ottenere maggiori informazioni ed elenca le misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione di dati personali. La comunicazione al Garante descrive, inoltre, le conseguenze della violazione di dati personali e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio. 6. Il Garante puo' emanare, con proprio provvedimento, orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonche' alle relative modalita' di effettuazione, tenuto conto delle eventuali misure tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. 7. I fornitori tengono un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, ivi incluse le circostanze in cui si sono verificate, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, in modo da consentire al Garante di verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Nell'inventario figurano unicamente le informazioni necessarie a tal fine. 8. Nel caso in cui il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico affidi l'erogazione del predetto servizio ad altri soggetti, gli stessi sono tenuti a comunicare al fornitore senza indebito ritardo tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti di cui al presente articolo.»; «Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.»; «Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) autenticazione informatica; b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione; c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione; d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici; f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi; g); h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari. 1-bis; 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalita' amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attivita' di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalita' le attivita' organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilita' e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.»; «Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime: a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita' organizzative; b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti; c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita' di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.»; «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.». L'Allegato B del sopra citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tratta del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.". |
| Art. 18
Vigilanza e controllo
1. Il controllo sulla trasmissione e sulla ricezione di dati personali di cui al presente capo e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, anche su segnalazione dell'interessato. Le risultanze dell'attivita' di controllo sono conservate per diciotto mesi e cancellate alla scadenza. 2. Le autorita' responsabili delle registrazioni di cui all'articolo 17 effettuano controlli per verificare la legittimita' delle operazioni.
Note all'art. 18: - Per l'argomento del sopra citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Estrazione del DNA
1. Per l'eventuale fase di estrazione del DNA dai campioni biologici sono utilizzati kit commerciali nell'ambito dei parametri riconosciuti a livello internazionale in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto. |
| Art. 20
Preparazione del campione con sistemi robotizzati
1. La preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico puo' essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilita' del dato. Il sistema automatizzato deve avere idonea documentazione IQ/OQ o equivalente o superiore che dimostri la corretta installazione e la corretta funzionalita' dello strumento secondo i requisiti richiesti. |
| Art. 21
Quantificazione del DNA
1. Per l'eventuale fase di quantificazione del DNA sono utilizzati kit commerciali che consentono di verificare la quantita' del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della PCR. |
| Art. 22
Amplificazione del DNA
1. L'amplificazione del DNA avviene mediante un termociclatore munito di certificazione sull'affidabilita' dei cicli delle temperature utilizzate dal kit commerciale di amplificazione del DNA. 2. L'indicazione dei nomi dei marcatori impiegati sono quelli riportati nelle raccomandazioni dell'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), utilizzati dall'Interpol e contenuti nella Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/C 296/01, e successive modificazioni. 3. Le tipologie di marcatori che possono essere utilizzate nella tipizzazione del profilo del DNA per essere inseriti nella banca dati sono STR, Y-STR, X-STR e mtDNA secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge. 4. I marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale (loci autosomici) devono rispettare almeno i seguenti criteri: a) essere variazioni di lunghezza o di sequenza, trasmessi con modalita' mendeliana; b) essere indipendenti; c) avere un alto valore informativo, cioe' avere un valore di eterozigosita' superiore al 70 per cento; d) avere un numero sufficientemente alto di alleli presenti nella popolazione. 5. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica. 6. I loci amplificati dai due kit commerciali si devono sovrapporre per almeno dieci loci. 7. L'amplificazione del DNA deve sempre essere allestita con il controllo positivo presente nel kit commerciale e con un controllo negativo.
Note all'art. 22: - Per l'argomento della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI, si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 23
Lettura ed interpretazione del profilo di DNA
1. La determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA. 2. Per una corretta assegnazione allelica devono essere seguiti i seguenti criteri minimi standard: a) ogni corsa elettroforetica deve avere almeno un ladder allelico; b) in ogni corsa elettroforetica a ciascun campione di PCR deve essere associato uno standard interno di peso molecolare noto; c) l'assegnazione degli alleli di un profilo del DNA puo' essere fatta solo se tutti i picchi dello standard di cui alla lettera b) sono stati correttamente assegnati; d) l'assegnazione degli alleli di ciascun profilo del DNA viene effettuata mediante software specifici; e) l'interpretazione del profilo del DNA deve essere effettuata da due persone distinte o dalla stessa persona in due momenti diversi; f) i picchi denominati «stutter» devono avere una altezza media non superiore al valore percentuale stabilito dalla validazione del kit commerciale utilizzato per quel locus; g) tutti i picchi dell'elettroferogramma devono essere distinti dalla linea di base. |
| Art. 24
Tempi di conservazione dei campioni biologici
1. Il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto. Le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. 2. Durante la fase che intercorre tra l'estrazione del DNA e la sua distruzione, le operazioni cui e' sottoposto il campione di DNA e la sua ubicazione a temperatura controllata in frigo o in congelatore devono essere registrati nel LIMS. 3. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva sono conservati per un periodo di otto anni. 4. Decorso il termine di cui al comma 3, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il laboratorio centrale. Di tale operazione e' redatto verbale. L'avvenuta distruzione e' comunicata per via telematica all'AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo all'esistenza di un precedente prelievo. |
| Art. 25
Tempi di conservazione dei profili del DNA
1. I profili del DNA ottenuti dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge sono conservati per trenta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Quando il profilo del DNA si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o piu' dei reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, il periodo di conservazione e' elevato a quaranta anni dalla data dell'ultima registrazione di cui all'articolo 5. 3. Il profilo del DNA ottenuto da un soggetto di cui all'articolo 9 della legge nei cui confronti, in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva, e' conservato per quaranta anni. 4. In caso di concordanza del profilo del DNA ottenuto da un reperto con quello ottenuto da un campione, nella Banca dati e' conservato il solo profilo del DNA acquisito dal campione biologico di cui ai commi 1, 2 e 3 per la durata massima ivi prevista.
Note all'art. 25: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale: «Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - (Omissis). 2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; (Omissis).». |
| Art. 26
Attribuzioni del responsabile della banca dati
1. Responsabile della banca dati e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Direttore del servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che esercita le funzioni di responsabile del trattamento dati senza facolta' di delega. 2. Il responsabile della banca dati assicura la funzionalita' della banca dati ai fini della completezza delle informazioni in essa contenute e del loro costante aggiornamento e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Il predetto responsabile impartisce al personale di cui all'articolo 7, comma 1, le istruzioni necessarie al corretto funzionamento della banca dati ed effettua verifiche periodiche, anche a campione, sulle operazioni di trattamento effettuate dagli operatori di polizia, di cui al medesimo articolo 7, comma 1. 3. Titolare del trattamento dei dati della banca dati ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.». - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 3. |
| Art. 27
Attribuzioni del responsabile del laboratorio centrale
1. Titolare del trattamento del laboratorio centrale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 2. Responsabile del laboratorio centrale e del trattamento dati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e' il Direttore dell'ufficio del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, che esercita le funzioni di responsabile del trattamento dati senza facolta' di delega. 3. Il responsabile del laboratorio centrale assicura l'organizzazione ed il funzionamento del laboratorio centrale; identifica i metodi accreditati e le procedure tecniche idonee per la tipizzazione del DNA, nonche' le procedure adottate per la conservazione e distruzione dei campioni biologici; individua l'amministratore di sistema; individua i corsi di formazione specifici per il personale del laboratorio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; predispone il piano della sicurezza ed il manuale della qualita' del laboratorio. 4. Il responsabile del laboratorio centrale e' responsabile della valutazione dei rischi sul lavoro, direttamente o tramite individuazione di una figura professionale idonea alla valutazione, nonche' della gestione del personale assegnato.
Note all'art. 27: - Per il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note all'art. 26. - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. |
| Art. 28 Attivita' del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita per garantire l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale e dei laboratori che lo alimentano 1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, e 16, comma 1, lettera d), della legge, il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in qualita' di organo di garanzia, svolge le seguenti attivita': a) richiede al laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano di fornire informazioni e di esibire documenti sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento; b) richiede al laboratorio centrale e ai laboratori che lo alimentano specifica documentazione che attesti che le attivita' svolte al fine di identificare il materiale, il prodotto o la matrice siano sottoposte a prova di accreditamento mediante metodi accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni ed in corso di validita', richiedendo, altresi', che siano documentati gli aggiornamenti della validita' del certificato del sistema di gestione della qualita'/accreditamento della prova; c) rilascia, a seguito della verifica che il metodo accreditato sia in corso di validita' secondo la norma ISO/IEC 17025, il nulla osta ai laboratori delle Forze di polizia e ai laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati; d) accerta la continuita' di partecipazione e la capacita' di adeguamento ai test di verifica organizzati da societa' scientifiche nazionali ovvero internazionali di genetica forense dei laboratori delle forze di polizia e dei laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione che alimentano la banca dati; e) segnala al responsabile della banca dati la non conformita' alla norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni e chiede la revoca dell'autorizzazione all'inserimento dei profili del DNA nella Banca dati del laboratorio interessato; f) esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano; g) esegue, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute, l'attivita' di ispezione e verifica nei luoghi ove si svolgono le attivita' in riferimento all'identificazione del materiale/prodotto/matrice sottoposto a prova di accreditamento e dei metodi di prova accreditati; h) riferisce dell'esito delle verifiche ai Ministeri dell'interno e della giustizia ed al Garante per la protezione dei dati personali, formulando, quando necessario, suggerimenti rispetto alle modalita' di attuazione dei criteri e delle norme tecniche stabilite dalla legge e dal presente regolamento, mediante comunicazioni specifiche e attraverso una relazione annuale. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da un collegio, individuato all'interno del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, composto da almeno tre componenti. Il collegio svolge altresi' le attivita' di cui alla lettera g) del comma 1, avvalendosi, ove necessario, di esperti incaricati dal Ministero della salute. 3. Ai componenti del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e agli esperti di cui al comma 2 spetta, nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di missione documentate.
Note all'art. 28: - Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 15 (Istituzioni di garanzia). - 1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA e' esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti. 2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonche' ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio. 3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' in dotazione agli stessi.»; «Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1. Con uno o piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi della presente legge: a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalita' di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste; b) le tecniche e le modalita' di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonche' le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto; d) le modalita' e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'art. 15 al CNBBSV; e) le modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'art. 13; f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di piu' profili del DNA e piu' campioni biologici relativi al medesimo soggetto. 2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei quindici giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.». |
| Art. 29 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1. La cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei campioni biologici, nei casi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge, avviene con le modalita' stabilite con apposito decreto dei Ministri dell'interno e della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresi' disciplinate le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3. 3. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo e comunica, per via telematica, al laboratorio centrale il codice prelievo, per la cancellazione del profilo del DNA. 4. Il personale in servizio presso il Laboratorio centrale, specificamente abilitato, successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella banca dati ed alla distruzione dei campioni biologici. Delle operazioni e' redatto verbale. Il codice prelievo viene comunicato al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 13 (Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici). - 1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perche' il fatto non sussiste, perche' l'imputato non lo ha commesso, perche' il fatto non costituisce reato o perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'art. 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici. 2. A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonche' del ritrovamento di persona scomparsa, e' disposta d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici. 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'art. 9, si procede d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico. 4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento, e il campione biologico e' conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.». |
| Art. 30 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 1. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge, il personale del laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto all'identificazione del cadavere o al ritrovamento di resti cadaverici o della persona scomparsa, previo nulla osta dell'Autorita' giudiziaria, procede: a) alla cancellazione del profilo del DNA abbinato al codice reperto biologico del cadavere, dei resti cadaverici, della persona scomparsa e dei consanguinei; b) alla distruzione dei campioni biologici dei consanguinei, se in suo possesso; c) qualora non sia in possesso dei campioni biologici, comunica al laboratorio delle Forze di polizia che ha proceduto alla tipizzazione del DNA dei consanguinei il relativo codice reperto biologico, per la distruzione; d) comunica, per via telematica, al sistema AFIS il codice prelievo del campione che e' stato distrutto al fine di consentire l'aggiornamento del dato. 2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29. |
| Art. 31 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici nei casi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 1. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, della legge, la Forza di polizia che non ha ancora proceduto all'invio dei campioni biologici al laboratorio, procede d'ufficio, previo nulla osta dell'Autorita' giudiziaria, alla loro distruzione e comunica il codice prelievo al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato. 2. Qualora i campioni biologici siano gia' stati inviati al laboratorio per la tipizzazione, la Forza di polizia che ha effettuato il prelievo comunica all'AFIS i dati anagrafici ed il CUI del soggetto. L'operatore di polizia giudiziaria in servizio presso il sistema AFIS, specificamente abilitato, provvede all'abbinamento dei dati anagrafici e del CUI con il codice prelievo. Il medesimo ufficio comunica al laboratorio centrale il codice prelievo. Il personale in servizio presso il laboratorio, specificamente abilitato, provvede alla cancellazione del profilo del DNA presente nella Banca dati, alla distruzione dei campioni biologici e comunica il codice prelievo al sistema AFIS al fine di consentire l'aggiornamento del dato. 3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' redatto verbale.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 8,5, si veda nelle note all'art. 29. |
| Art. 32 Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 1. Il profilo del DNA e' automaticamente cancellato dalla banca dati del DNA, attraverso una specifica applicazione informatica, decorsi i termini previsti all'articolo 25. 2. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al sistema AFIS, al fine di permettere l'aggiornamento del dato relativo al prelievo. 3. La banca dati comunica per via telematica il codice prelievo al Laboratorio centrale che provvede alla distruzione dei relativi campioni biologici.
Note all'art. 32: - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29. |
| Art. 33
Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento, all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell'identita' del medesimo, anche, ove necessario, con mezzi diversi dai documenti di identificazione. I diritti sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale del Ministero dell'interno con la quale l'interessato puo' chiedere, nei casi in cui i dati sono trasmessi ad altri Stati membri nell'ambito della cooperazione di cui al Capo III, che sia data evidenza nella banca dati dell'esercizio dei diritti di cui al predetto articolo 10. 2. L'indicazione dell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 puo' essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 150 e 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge, i consanguinei di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, possono chiedere, in qualsiasi momento, all'ufficio di cui al comma 1, la cancellazione del proprio profilo del DNA acquisito ai sensi del medesimo articolo 6.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'art. 10, commi 3, 4 e 5, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 10 (Controlli). - (Omissis). 3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo' chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalita', dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali . 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.». - Si riporta il testo degli articoli 150 e 152 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 150 (Provvedimenti a seguito del ricorso). - 1. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non e' adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile unitamente a tale decisione. 2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. 3. Se vi e' stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. 4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante e' comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento puo' essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax. 5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalita' di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. 6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.»; «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (Omissis).». - Per il testo dell'art. 13 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 29. |
| Art. 34
Dotazioni del personale della banca dati
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' determinata la dotazione organica della Banca dati, nell'ambito delle dotazioni organiche previste dalla vigente normativa.
Note all'art. 34: - Si riporta il testo dell'art. 5, settimo comma, della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis). La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. (Omissis).». |
| Art. 35
Disciplina transitoria
1. I profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni dell'articolo 9 della legge acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati sono inseriti nella banca dati secondo quanto previsto dal comma 2. 2. Il personale autorizzato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge per l'inserimento dei profili del DNA nella banca dati inserisce al primo livello i profili del DNA, con almeno un numero di loci pari a sette, ottenuti anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati. Solo i profili del DNA, con un numero di loci uguale o superiore a dieci, ottenuti con metodi accreditati a norma ISO/IEC 17025 e successive modificazioni, sono inseriti, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria competente, al secondo livello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento. 3. Fino al completamento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, i profili conservati dalle Forze di polizia o dalle istituzioni di elevata specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1, della legge, presso i rispettivi laboratori specializzati possono essere utilizzati ai fini investigativi in ambito nazionale, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria. 4. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 6, lettere d) ed e), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 9.
Note all'art. 35: - Per il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 10 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 6. |
| Art. 36
Copertura finanziaria
1. All'istituzione e al funzionamento della banca dati e del laboratorio centrale si provvede con le risorse previste dall'articolo 32, comma 1, della legge e comunque in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 aprile 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Lorenzin, Ministro della salute
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1009
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 32 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 32 (Copertura finanziaria). - 1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'art. 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, e' autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008 ed euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008 ed euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto ad euro 4.910.000 a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
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