IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112; Visti i commi 224, 225, 226, 228 e 229 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005); Visti i commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006); Visto l'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che ha sostituito i commi 89, 90 e 91 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ha disposto che l'Ispettorato generale per la liquidazione degli Enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e' soppresso; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007, registrato dalla Corte dei conti in data 22 maggio 2007, col quale, nelle more della revisione organizzativa di cui all'art. 1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, sono state attribuite all'Ispettorato generale di Finanza, nell'ambito della Ragioneria Generale dello Stato, le competenze atte a valorizzare sollecitamente il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa per la gestione corrente ed il compimento di atti non differibili; Considerato che, ai sensi di detto decreto ministeriale, le competenze dell'Ufficio IV del soppresso Ispettorato generale per la Liquidazione degli enti disciolti sono confluite nell'Ufficio II del Settore Enti in Liquidazione dell'Ispettorato generale di finanza; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con il quale le competenze dell'ex Ufficio II del Settore enti in Liquidazione dell'Ispettorato generale di Finanza sono state affidate all'Ufficio XVIII dell'Ispettorato generale di Finanza; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2012, recante l'individuazione e le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti, con il quale le competenze dell'ex Ufficio XVIII dell'Ispettorato generale di Finanza sono state affidate all'Ufficio XV dell'Ispettorato generale di finanza; Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, con il quale e' stata disposta la soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali (F.G.I.C.L.P.) e si e' affidata la relativa liquidazione all'Ispettorato generale per la Liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.), a decorrere dal 1° gennaio 1993, con le modalita' stabilite dalla sopracitata legge n. 1404/56; Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1990, con il quale e' stato nominato un Commissario liquidatore per svolgere gli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992; Considerato che la suddetta gestione commissariale e' stata piu' volte prorogata e da ultimo fissata al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, art. 9, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 19 dicembre 2000 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono state avocate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.) le residue operazioni liquidatorie del Fondo; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2003 con il quale - ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, della legge 15 giugno 2002, n. 112 - il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e' stato posto in liquidazione coatta amministrativa; Visto il decreto dell'Ispettore generale Capo dell'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D) del 10 giugno 2003 con il quale e' stato nominato il commissario liquidatore della sopracitata liquidazione coatta amministrativa e il Comitato di Sorveglianza; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 31 marzo 2006 con il quale e' stato istituito, in sostituzione dell'unico commissario liquidatore, un Comitato di liquidazione costituito in Collegio; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2006 con il quale e' stata disposta la revoca del precedente decreto 31 marzo 2006 provvedendo a ripristinare l'organo monocratico di gestione; Visto l'art. 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale e' stato disposto che alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il Commissario sia in carica da piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attivita' liquidatorie; Visto l'art. 1, comma 416, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto la facolta' di prorogare, per un periodo non superiore ai sei mesi, l'incarico del Commissario; Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 giugno 2013 con il quale l'incarico del Commissario del F.G.I.C.L.P. in liquidazione coatta amministrativa e' stato prorogato fino alla data del 31 dicembre 2013; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 410, e la nota IGF-XV del 23 dicembre 2014, n. 100706 con le quali l'incarico del Commissario, e' stato ulteriormente prorogato fino alla data del 18 dicembre 2014, data di definitiva cessazione dello stesso; Visto il comma 411, dell'art. 1, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che «al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa»; Visto l'art. 1, comma 11-ter del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 con il quale l'incarico del Commissario del F.G.I.C.L.P. in liquidazione coatta amministrativa e' stato ulteriormente prorogato fino alla data del 30 giugno 2015; Visto il verbale di consegna del 21 luglio 2015 con il quale, con le modalita' previste dal citato decreto del Ragioniere generale dello Stato del 28 giugno 2013, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale di Finanza - e' subentrato nelle residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 9 settembre 2015, n. 398406, in merito alle modalita' di subentro; Vista la successiva nota del 10 febbraio 2016, n. 62578, con la quale il predetto organo legale concorda con la procedura elaborata da questo Dipartimento, con nota IGF - Ufficio XIV - del 14 gennaio 2016, n. 2578, ritenendo che le modalita' di subentro ivi riportate soddisfino le esigenze di garanzia rappresentate con il precedente parere del 9 settembre 2015; Ritenuto di dovere affidare le funzioni di liquidazione delle residue attivita' del predetto Fondo al responsabile dell'Ispettorato generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo, pro tempore, a cui sono state effettuate le consegne dal Commissario uscente, come da verbale del 21 luglio 2015, e gia' assegnatario del pertinente capitolo di bilancio; Considerata l'esigenza di tenere distinti, per esigenze di garanzia, nel rispetto delle disposizioni recate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il soggetto chiamato ad effettuare l'attivita' di vigilanza da quello competente a svolgere le operazioni di liquidazione del citato Fondo; Valutata la possibilita' di delegare, limitatamente al caso di specie, l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione liquidatoria del Fondo in parola al responsabile di una struttura diversa da quella attualmente competente, secondo il vigente regolamento di organizzazione; Ritenuto di considerare organo necessario della Liquidazione il Comitato di sorveglianza in considerazione delle specifiche funzioni dal medesimo espletate;
Decreta:
Articolo unico
1. La prosecuzione delle residue attivita' liquidatorie del Fondo gestione Istituti contrattuali lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa e' affidata al Responsabile dell'Ispettorato generale di Finanza, nella persona dell'Ispettore generale Capo, pro tempore, che, nell'espletamento di tali funzioni, si avvarra' dell'operato dell'Ufficio dell'Ispettorato generale di Finanza a cui la gestione dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di spesa, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultera' attribuita mediante atto di delega. 2. L'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione liquidatoria del predetto Fondo, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' delegato al responsabile dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella persona del Direttore, pro tempore, che individuera', nell'ambito della propria struttura organizzativa, le unita' di personale ritenute necessarie per l'espletamento di tale funzione. 3. Il Comitato di sorveglianza, quale organo della procedura, continua ad operare secondo le modalita' previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Con successivo decreto, in corso di formalizzazione, si provvedera' alla ricostituzione del predetto Comitato, con parziale sostituzione dei componenti di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato del 2 aprile 2015, n. 29863, come modificato dal successivo decreto del 2 ottobre 2015, n. 75218. Il presente decreto, che non comporta ulteriori oneri, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2016
Il ragioniere generale dello Stato: Franco |